§ 2.1.112 - L.R. 7 ottobre 2011, n. 37.
Modifica alle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti della Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/10/2011
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)
Art. 2.  (Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.112 - L.R. 7 ottobre 2011, n. 37.

Modifica alle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti della Regione Calabria.

(B.U. 1 ottobre 2011, n. 18 - S.S. 14 ottobre 2011, n. 5)

 

Art. 1. (Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 23 bis. (Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

 

Art. 23 ter. (Inadempienze)

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23 bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.".

 

     Art. 2. (Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 3 bis. (Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti del Consiglio regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

 

Art. 3 ter. (Inadempienze)

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 3 bis, il Presidente del Consiglio regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.".

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.