§ 3.4.13 - L.R. 8 gennaio 1990, n. 5.
Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:08/01/1990
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria aderisce all'Associazione denominata «Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro» con sede in Palmi, riconoscendola struttura idonea per promuovere [...]
Art. 2.      1. L'Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro svolge, stabilmente, la sua attività attraverso:
Art. 3.      1. Nel quadro della politica generale per la promozione delle attività culturali e dello spettacolo è autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 500.000.000 a favore dell'Accademia [...]
Art. 4.      1. L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto dell'Associazione «Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro», con l'istituzione di un apposito [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dalla legge, valutato per l'anno 1989 in L. 10 milioni si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101: «Fondo occorrente per far fronte agli oneri [...]


§ 3.4.13 - L.R. 8 gennaio 1990, n. 5.

Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro.

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria aderisce all'Associazione denominata «Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro» con sede in Palmi, riconoscendola struttura idonea per promuovere l'elevazione del livello culturale dei cittadini nel campo artistico e dello spettacolo.

 

     Art. 2.

     1. L'Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro svolge, stabilmente, la sua attività attraverso:

     a) la gestione di corsi stabiliti di formazione artistica e professionali, residenziali, riservati a giovani italiani ed europei e figli di italiani residenti all'estero;

     b) la gestione di corsi di cultura teatrale per docenti e studenti delle scuole elementari, medie ed Università;

     c) la gestione di corsi di aggiornamento e perfezionamento per attori professionisti;

     d) la promozione di attività teatrali nell'ambito degli Istituti di pena, carceri minorili e per i portatori di handicap;

     e) la promozione di manifestazioni teatrali estive (convegni, stages, corsi estivi, animazione teatrale, ecc.) finalizzati alla promozione teatrale e all'arricchimento della proposta turistica, d'intesa con l'Assessorato regionale al turismo e spettacolo, le Amministrazioni provinciali e gli Enti locali interessati.

 

     Art. 3.

     1. Nel quadro della politica generale per la promozione delle attività culturali e dello spettacolo è autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 500.000.000 a favore dell'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria - Scuola di teatro con sede in Palmi allo scopo di potenziare gli interventi di cui ai commi b), c) e d) dell'art. 2.

     2. Il finanziamento dell'attività di cui al comma a) dell'art. 2 è assicurato dagli interventi regionali specifici del settore formazione professionale mentre per gli interventi di cui al comma e) dell'art. 2 si provvede con appositi stanziamenti.

 

     Art. 4.

     1. L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto dell'Associazione «Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro», con l'istituzione di un apposito organo propositivo e di controllo denominato «Comitato di Coordinamento».

     2. Il Comitato di Coordinamento è formato da due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno di minoranza, e da tre rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia. Nelle more della formale deliberazione di competenza del Consiglio regionale i due rappresentanti, nel rispetto del principio di cui al 2° comma, sono designati con provvedimento del Presidente della Regione.

     3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce periodicamente e, comunque, almeno due volte all'anno, al fine di verificare le attività di rilevante interesse regionale già realizzate nei settori di cui all'art. 2 e di accertare le possibilità di sviluppo e di raccordo dei programmi con altre iniziative culturali del settore in regione, in Italia ed all'estero.

     4. Relazioni e proposte del Comitato di Coordinamento sono tempestivamente trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione, per quanto di competenza.

 

     Art. 5.

     1. All'onere derivante dalla legge, valutato per l'anno 1989 in L. 10 milioni si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101: «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che, si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989», che viene ridotto di pari importo.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132119 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1989 con la denominazione «Spese per contributo all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro di Palmi (RC)» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di L. 10 milioni.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondenza spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.