§ 3.4.14 - L.R. 5 maggio 1990, n. 49.
Contributo annuale all'Accademia Hipponiana Scuola Superiore di musica di Vibo Valentia.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:05/05/1990
Numero:49


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, in attuazione anche della legge 14 agosto 1967, n. 800, favorisce l'attività di enti ed associazioni volti a promuovere lo sviluppo della cultura musicale in Calabria. A tal fine [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è assegnato alla «Accademia Hipponiana - Scuola Superiore di musica», con sede in Vibo Valentia, un contributo di lire [...]
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi provenienti alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la [...]


§ 3.4.14 - L.R. 5 maggio 1990, n. 49.

Contributo annuale all'Accademia Hipponiana Scuola Superiore di musica di Vibo Valentia.

 

Art. 1.

     1. La Regione, in attuazione anche della legge 14 agosto 1967, n. 800, favorisce l'attività di enti ed associazioni volti a promuovere lo sviluppo della cultura musicale in Calabria. A tal fine sostiene le iniziative degli istituti che hanno lo scopo di accrescere la formazione dei giovani diplomati dei conservatori musicali presenti sul territorio regionale, ciò in considerazione delle ricadute culturali e sociali delle attività musicali.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è assegnato alla «Accademia Hipponiana - Scuola Superiore di musica», con sede in Vibo Valentia, un contributo di lire 150.000.000.

     Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Accademia è tenuta a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.

     La mancata presentazione di detta relazione comporta la decadenza del diritto ad ottenere il contributo.

 

     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi provenienti alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.