§ 2.1.52 - L.R. 11 luglio 1994, n. 18.
Collocazione sul mercato e dismissione delle attinta dell'ex ESAC Impresa.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/07/1994
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Nomina commissario per la collocazione sul mercato e la dismissione delle attività dell'ex ESAC Impresa
Art. 2.  Compiti del Commissario
Art. 3.  Durata in carica del Commissario
Art. 4.  Competenze del Commissario
Art. 5.  Controlli sulle attività del Commissario
Art. 6.  Dimissioni dalla carica di Commissario
Art. 7.  Indennità al Commissario
Art. 8.  Norme transitorie e finali
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza


§ 2.1.52 - L.R. 11 luglio 1994, n. 18. [1]

Collocazione sul mercato e dismissione delle attinta dell'ex ESAC Impresa.

(B.U. n. 77 del 14 luglio 1994).

 

Art. 1. Nomina commissario per la collocazione sul mercato e la dismissione delle attività dell'ex ESAC Impresa

     1. Per la collocazione sul mercato e la dismissione delle attività dell'ex ESAC-Impresa, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), istituita con legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15, nomina un Commissario liquidatore, scelto fra esperti di chiara fama e comprovata esperienza aventi capacità tecnico-amministrative e manageriali.

     2. La sede operativa del Commissario è individuata presso l'ex ESAC di Cosenza.

 

     Art. 2. Compiti del Commissario

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, al Commissario vengono affidati i seguenti compiti:

     a) individuare e inventariare le strutture in gestione qualsiasi titolo tenute dall'ex ESAC Impresa;

     b) determinare i valori degli immobili e le modalità di cessione;

     c) contrattare e definire possibili accordi di programma con organismi cooperativi e associativi e con imprese pubbliche e private, destinatari e assuntori delle attività e degli impianti;

     d) alienare e/o dismettere in via prioritaria gli impianti non recuperabili ai fini di una collocazione di mercato;

     e) trasferire gli acquedotti rurali, gli impianti di irrigazione a carattere collettivo, le infrastrutture civili, le attività di forestazione agli enti territoriali, all'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R.) e ai consorzi di bonifica competenti per territorio;

     f) alienare le attività turistico-alberghiere;

     g) cedere gli impianti a fune alle ferrovie calabresi in via prioritaria o ad altri enti o società interessati all'acquisto;

     h) individuare, classificare, valutare e trasferire il patrimonio silvo-pastorale al demanio regionale;

     i) cedere le licenze e alienare le attrezzature dei «Centri vendita» e gli eventuali immobili.

     2. I compiti di cui al comma I sono svolti dal Commissario di concerto con il Consiglio di amministrazione dell'ARSSA e con la Regione Calabria, Assessorato all'Agricoltura, che ne verificano la congruità con le politiche di mercato.

 

     Art. 3. Durata in carica del Commissario

     1. Il Commissario, per garantire la continuità operativa dell'ex ESAC Impresa sino alla definitiva dismissione, assume la gestione provvisoria.

     2. Il Commissario dura in carica due anni e può essere prorogato al massimo di un anno per l'eventuale completamento di attività residuali.

 

     Art. 4. Competenze del Commissario

     1. Tutte le competenze ordinarie e straordinarie necessarie per il raggiungimento delle finalità della presente legge appartengono al Commissario il quale, per la collocazione sul mercato e/o la dismissione dei beni e delle attività dell'ex ESAC Impresa, agisce per conto dell'ARSSA.

     2. L'insediamento avviene entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria della nomina del Commissario da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ARSSA.

 

     Art. 5. Controlli sulle attività del Commissario

     1. L'esercizio dei controlli amministrativi e di merito sulle attività del Commissario è esercitato con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione dell'ARSSA e dal Collegio dei revisori dei conti dell'ARSSA stessa.

 

     Art. 6. Dimissioni dalla carica di Commissario

     1. Le dimissioni dalla carica di Commissario devono essere rassegnate con lettera raccomandata al Presidente dell'ARSSA.

     2. La sostituzione, in caso di dimissioni del Commissario, avviene secondo la procedura di nomina e la durata è limitata alla parte residuale del mandato.

 

     Art. 7. Indennità al Commissario

     1. Al Commissario spetta, con oneri a carico del bilancio dell'ARSSA, una indennità al lordo delle ritenute di legge pari al 90 per cento di quella percepita dal Presidente dell'ARSSA.

 

     Art. 8. Norme transitorie e finali

     1. L'ARSSA, una volta costituiti i propri organi di amministrazione, svolgerà le attività già gestite dall'ESAC Impresa, fino all'insediamento del Commissario.

     2. Tutte le norme incompatibili con la presente legge, alla data di insediamento del Commissario. sono abrogate.

 

 

     Art. 9. Norma finanziaria

     1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con il fondo di dotazione per il finanziamento dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) di cui al capitolo 5122206 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1994.

     2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.