§ 4.1.35 - L.R. 12 agosto 1996, n. 25.
Costituzione fondo concorso spese accertamenti in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:12/08/1996
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Fondo permanente.
Art. 3.  Disponibilità.
Art. 4.  Termine iniziale.


§ 4.1.35 - L.R. 12 agosto 1996, n. 25.

Costituzione fondo concorso spese accertamenti in agricoltura.

(B.U. 20 agosto 1996, n. 87).

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge ha lo scopo di assicurare, in vista della piena utilizzazione degli aiuti comunitari entro i termini assegnati dalla UE, la tempestività degli interventi in agricoltura gravemente compromessa dalla sempre più accentuata carenza di risorse, attraverso l'istituzione di un fondo cui attingere per le operazioni istruttorie, di accertamento di regolare esecuzione e intermedie.

 

     Art. 2. Fondo permanente.

     Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un fondo a carattere permanente, con il concorso dei beneficiari nella misura dello 0,5 per cento, da trasmettere, in sede di liquidazione, sui contributi a fondo perduto di importo superiore a dieci milioni e fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

 

     Art. 3. Disponibilità.

     L'ammontare della trattenuta effettuata affluisce sul capitolo di bilancio di nuova istituzione con il seguente titolo «Fondo concorso spese accertamenti in agricoltura» da attribuire all'Assessorato all'Agricoltura.

 

NORMA TRANSITORIA

 

     Art. 4. Termine iniziale.

     La disposizione di cui all'articolo 2 ha luogo per le istanze presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.