§ 6.3.79 - L.R. 30 luglio 1996, n. 16.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione Calabria - Legge finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:30/07/1996
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per [...]
Art. 2.      1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di [...]
Art. 3.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985. n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...]
Art. 4.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.F.O.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982. n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...]
Art. 8.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la [...]
Art. 9.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole/delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e [...]
Art. 10.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire [...]
Art. 11.      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 12.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 5.000.000.000.
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 14.      1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...]
Art. 15.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa [...]
Art. 16.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 spesa di lire 300.000.000.
Art. 17.      1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 18.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire [...]
Art. 20.      1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l) m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...]
Art. 21.      1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della Legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1995 ed [...]
Art. 22.      1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio» e successive modificazioni, [...]
Art. 23.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...]
Art. 24.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. [...]
Art. 25.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per [...]
Art. 26.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di [...]
Art. 27.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire [...]
Art. 28.      1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge [...]
Art. 29.      1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la [...]
Art. 30.      1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 9 «Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane» è autorizzata per [...]
Art. 31.      1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per [...]
Art. 32.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 33.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 «Associazioni turistiche pro-loco» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 700.000.000
Art. 34.      1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...]
Art. 35.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare» è autorizzata [...]
Art. 36.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...]
Art. 37.      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2112101 - 211221 - 2121102 - 2121103 [...]
Art. 38.      1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, che si prevede possano essere [...]
Art. 39.      1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 40.      1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 41.      1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...]
Art. 42.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 679.081.766.000 nel triennio 1996/1998 di cui lire 675.681.766.000 a carico del [...]
Art. 43.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.79 - L.R. 30 luglio 1996, n. 16. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione Calabria - Legge finanziaria.

(B.U. 5 agosto 1996, n. 78).

 

RUBRICA I

Servizi Generali

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 50.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 50.000.000.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare la sede unica del Centro Direzionale e degli Uffici e Servizi della Giunta regionale in Catanzaro.

     4. La Giunta regionale, per le finalità di cui al precedente comma, e autorizzata a porre in essere tutte le necessarie attività, ivi comprese le seguenti fasi essenziali:

     a) realizzazione dell'accordo di programma per la definizione dei profili urbanistici per l'area prescelta;

     b) concorso per l'acquisizione della progettazione definitiva degli interventi da realizzare;

     c) acquisizione dell'area da destinare alla realizzazione della sede unica del Centro Direzionale e degli Uffici della Giunta regionale in Catanzaro:

     d) acquisizione della disponibilità dell'immobile o degli immobili, mediante contratto di locazione finanziaria o acquisto a riscatto con opzione per l'acquisto.

 

     Art. 2.

     1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo è prevista, per l'anno 1996, salvo variazioni, in lire 2.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

     2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 impiegato nella gestione medesima è prevista, per l anno 1996, salvo variazioni, in lire 13.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

 

RUBRICA II

Territorio

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985. n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio 1997/1998 la spesa complessiva di lire 600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 «Istituzione del Parco regionale delle Serre» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 300.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 «Creazione di riserve naturali presso il bacino di tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 120.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 «Norme sull'ordinamento della Polizia municipale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 500.000.000.

     5. Per la concessione di contributi costanti poliennali agli Enti locali - ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 - è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.F.O.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 2.500.000.000.

     2. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 «Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 50.000.000.

     3. Al fine di consentire ai comuni in stato di dissesta finanziario - ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 25/211995, n. 77 - la copertura della quota a proprio carico per accedere ai fondi comunitari inerenti al Programma Operativa Plurifondo (POP) 1994-1999, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 con allocazione al capitolo 2233213 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     4. All'onere derivante dagli interventi di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, per la stessa somma di lire 10.000.000.000, dello stanziamento previsto dall'art. 42, primo comma, lett. f). della Legge 20/5/1991, n. 8 ed allocato al capitolo 2134209 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982. n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 135.945.766.000.

     2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 «Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini» e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 «Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 300.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 «Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 250.000.000.

     5. Il contributo chilometrico di lire 625.000 - di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 - è aumentato a lire 850.000 a decorrere dall'1 gennaio 1996.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonchè per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.500.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 5.000.000.000.

     3. I fondi stanziati nei capitoli 2323201 e 2323203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 sono destinati ai Comuni o Comunità Montane da individuare secondo i criteri da stabilire nell'apposito piano di attuazione da approvarsi dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni sociali, dell'UNCEM e dell'ANCI e previo parere della Commissione consiliare competente. Qualora la Commissione competente non provveda entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, il parere si intende favorevolmente acquisito. La Giunta regionale è comunque tenuta ad assicurare ai Comuni di Acri e San Giovanni in Fiore e alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) - direttamente e prescindendo dal piano di attuazione e delle relative procedure di approvazione - un contributo almeno pari a quello del 1995 per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione.

     4. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1990 n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 2.000.000.000.

     5. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 500.000.000.

     6. Limitatamente all'anno 1996, l'eventuale parte residua dello stanziamento previsto al precedente comma 1 - dopo aver soddisfatto le esigenze previste dalla legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4 - è destinata al finanziamento delle spese di funzionamento relative a tutte le Comunità Montane della Calabria, sulla base del territorio e della popolazione residente [2].

 

     Art. 7.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il biennio 1997/1998 la spesa complessiva di lire 1.400.000.000.

     2. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 1996, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 223321,; della spesa del bilancio 1996.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 4 «Contributi sugli interessi per mutui agevolati a favore di cooperative, associazioni e società» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 500.000.000.

     4. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 «Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 227.881.000.000.

     5. In attesa della disciplina organica di attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le risorse assegnate alla Regione a carico del «fondo nazionale per la montagna», nonché quelle eventualmente provenienti dal «fondo regionale per la montagna», sono impiegate per la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità previsti dalla stessa legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     6. Le risorse di cui al precedente comma sono ripartite dalla Giunta regionale tra le Comunità montane individuate dalla legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4 e sulla base della popolazione e del territorio montano in ragione del 50 per cento ciascuno. Una quota del fondo regionale per la montagna, da definirsi con atto della Giunta regionale, è annualmente destinata alle spese per la organizzazione e lo svolgimento della Conferenza annuale dell'UNCEM sulla montagna [3].

     7. In attesa della disciplina organica della materia, la Regione attribuisce - ai Comuni e alle Province che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e compatibilmente con le altre normative in vigore - le priorità indicate nello stesso art. 7 e destinata a tale scopo una quota dei fondi previsti nel bilancio regionale, non inferiore al 10 per cento, per interventi ed opere corrispondenti a quelli stabiliti nel medesimo art. 7.

 

RUBRICA III

Istruzione, cultura e tempo libero

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 150.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.900.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per gli interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 3.000.000.000.

     4. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 «Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 2.500.000.000.

     5. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 «Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza la spesa di lire 300.000.000.

     6. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante «Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 300.000.000.

     7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 «Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 300.000.000.

     8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 15.000.000.

     9. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, la somma di lire 770.000.000 è destinata alle seguenti iniziative per l'importo accanto indicato:

     a) lire 200.000.000 per la produzione di films in Calabria, attraverso la Associazione Culturale «Produzioni on the road»:

     b) lire 200.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento del IX festival mediterraneo dei due mari, attraverso il «Centro Studi Arti e Spettacoli»;

     c) lire 50.000.000 per l'organizzazione di manifestazioni teatrali e danzanti, attraverso l'associazione culturale «Antigone»;

     d) lire 40.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento del festival delle Serre, attraverso il comune di Cerisano:

     e) lire 30.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni musicali, attraverso l'Accademia Musicale della Calabria «Francesco Saverio Salfi» Cosenza;

     f) lire 200.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento di concerti musicali e cabaret;

     g) lire 50.000.000 per lo svolgimento delle attività della cineteca regionale di Verbicaro.

     10. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al precedente comma 3, la somma di lire 400.000.000 - anche in deroga alle procedure previste dalla stessa legge regionale 19 aprile 1985, n. 16

- è destinata alle seguenti attività culturali:

     a) lire 200.000.000 per le attività dell'Associazione culturale mediterraneo di Crucoli;

     b) lire 30.000.000 per le attività dell'Associazione culturale «Premio letterario città di Cirò Marina»;

     c) lire 150.000.000 per le attività delle associazioni circoli e movimenti impegnati nella lotta per la difesa della legalità e contro la mafia e le organizzazioni criminali. La Giunta regionale provvederà, con propria deliberazione, a definire i criteri di riparto del contributo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     d) lire 80.000.000 per le attività dell'Associazione teatrale «Proskeinon» di Reggio Calabria:

     e) lire 20.000.000 per le attività dell'Associazione culturale «Monteleone» di Vibo Valentia;

     f) lire 100.000.000 per le attività inerenti alle manifestazioni Vibostar '96.

 

     Art. 9.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole/delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 170.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1996/1998 la spesa complessiva di lire 2.800.000.000 di cui lire 1.400.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996 di cui al precedente comma 2, la somma di lire 700.000.000 è autorizzata per interventi relativi all'anno 1990.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995 n. 22 «Istituzione Progetto Donna» e autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 800.000.000.

     5. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 100.000.000.

     6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 75.000.000.

     7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 20.000.000.

     8. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 «Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 180.000.000.

     9. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 80.000.000

     10. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 «Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 30.000.000.

     11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 100.000.000.

     12. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria

- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa

di lire 300.000.000.

     13. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 100.000.000.

     14. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 «Contributo all'Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 80.000.000.

     15. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 «Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale di fondi per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: Corrado Alvaro di S. Luca d'Aspromonte, Vincenzo Padula di Acri, Gaetano Morelli di Crotone, Imes di Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 280.000.000.

     16. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 «Riconoscimento del Centro RAT - Ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 300.000.000.

     17. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 36 «Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria», e autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 50.000.000.

     18. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 29 «Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 50.000.000.

     19. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 «Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 50.000.000.

     20. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 30 «Contributo all'Associazione culturale AM International Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi (RC)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 50.000.000.

     21. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 «Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 100.000.000.

     22. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 «Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 50.000.000.

     23. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 «Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 150.000.000.

 

     Art. 10.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 33.400.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 300.000.000.

     3. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 200.000.000.

 

     Art. 11.

     1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 4.000.000.000.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 5.000.000.000.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 2.500.000.000.

     2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al precedente comma 1, la somma di lire 850.000.000 è destinata - ai sensi dell'art. 24 della stessa legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 - ad interventi per il sostegno delle seguenti attività sportive e per l'importo accanto indicato:

     a) lire 350.000.000 per le attività delle associazioni di calcio militanti nel campionato interregionale, con un contributo massimo per associazione di lire 50.000.000;

     b) lire 400.000.000 per le attività svolte dalle seguenti associazioni di basket;

     - Associazione Club Basket maschile di Cosenza, per lire 100.000.000;

     - Associazione CAP maschile di Reggio Calabria, per lire 100.000.000;

     - Centro Sportivo di Rende [4], per lire 50.000.000;

     - Associazione Basket Olimpia femminile di Reggio Calabria [5], per lire 50.000.000;

     - Pallavolo Femminile S.S. Virtus di Reggio Calabria [6], per lire 100.000.000;

     c) lire 20.000.000 per le attività dell'associazione sportiva «Paolana» di Paola;

     d) lire 30.000.000 per le attività dell'«associazione sportiva Calcio Villese» di Villa San Giovanni e della «Polisportiva Garibaldina» di Soveria Mannelli, con un contributo di lire 15.000.000 ciascuna;

     e) lire 20.000.000 per le attività sportive della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) di Crotone;

     f) lire 50.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento dei campionati nazionali di atletica leggera, attraverso il «Centro Regionale Sportivo Libertas Lametia Terme»;

     g) lire 30:000.000 per le attività sportive della società «Nuova Vibonese».

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzionale dei centri polivalenti per i giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 250.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale agosto 1992, n. 17 «Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 spesa di lire 70.000.000.

 

RUBRICA IV

Sicurezza sociale

 

     Art. 14.

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 spesa di lire 300.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 «Istituzione anagrafe canina, prevenzione «randagismo e protezione degli animali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 150.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 140.000.000.

     2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 40 «Provvidenza in favore dell'ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 16.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 17.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 52.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio- assistenziali.

     2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale gennaio 1987, n. 5 entro i limiti dell'autorizzazione spesa stabilita al precedente comma 1, con consegue adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 24.000.000.000, di cui lire 1.803.982.736 per regolarizzazione pagamenti effettuati dal Tesoriere regionale a seguito di atti giudiziali di pignoramento.

     4. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante «Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 500.000.000.

     5. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al comma 1, la somma di lire 5 miliardi è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione.

 

     Art. 18.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 350.000.000.

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 20.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l) m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 4.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettera a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.000.000.000.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 «Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 646.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 37 «Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 50.000.000.

 

RUBRICA V

Agricoltura

 

     Art. 21.

     1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della Legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1995 ed iscritti nel bilancio 1996 per complessive lire 47.949.000.000 - quale differenza tra lire 73.000.000.000 utilizzate nel bilancio 1995 e lire 120.949.000.000 assegnate per lo stesso anno con delibere CIPE del 10/5/1995 e del 22/12/1995 - sono destinati alle seguenti iniziative:

     1) lire 1.300.000.000 per le iniziative dal primo comma del successivo art. 29 della presente legge (cap. 5223208);

     2) lire 2.500.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura (cap. 5112101);

     3) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123206);

     4) lire 149.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123104);

     5) lire 7.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 8045314);

     6) lire 1.250.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045315):

     7) lire 5.000.000.000 per le iniziative relative agli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (capitolo 5223205);

     8) lire 4.500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 2231103);

     9) lire 650.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge (capitolo 5114105):

     10) lire 3.500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 27 della presente legge (capitolo 5123202):

     11) lire 6.800.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 8045307);

     12) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal quinto comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 5223203):

     13) lire 4.300.000.000 per le iniziative previste dal piano di settore olivicolo (capitolo 5223210);

     14) lire 3.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma dell'art. 27 della presente legge (capitolo 5231203);

     15) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma dell'art. 27 della presente legge (capitolo 2231202);

     16) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma dell'art. 27 della presente legge (capitolo 5151211):

     17) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal piano di settore vitivinicolo (capitolo 5223225).

     2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento e della riscossione di cui al capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 22.

     1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 20.000.000.000.

     2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 4.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 650.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

     4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al precedente comma 3, la somma di lire 250.000.000 è autorizzata per contributi inerenti gli anni precedenti.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.000.000.000.

     2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norme per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 24.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 64.500.000.000.

     2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC - impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 1996, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1995.

     4. Al fine di assicurare per l'anno 1996 l'occupazione alle 41 unità lavorative, già occupate presso lo zuccherificio di Strongoli, l'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) è autorizzata ad utilizzare le stesse unità nelle attività imprenditoriali dell'ex ESAC-impresa di cui alla legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

 

     Art. 25.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa dl lire 149.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986. n. 752

 

     Art. 26.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.700.000.000.

 

     Art. 27.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 3.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 3.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 «Istituzione fondo regionale per le calamità naturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al precedente comma 2, la somma di lire 1.500.000.000 è destinata alla fecondazione artificiale.

 

     Art. 28.

     1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire

7.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi

dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.250.000.000, finanziata con i fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 29.

     1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.300.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986. n. 752.

     2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 400.000.000.

     4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 6.800.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

     6. In deroga alle vigenti norme di contabilità regionale, i progetti e gli interventi coerenti con il «Programma operativo monofondo-obiettivo 5a: Agricoltura, forestazione, spazio verde, valorizzazione produzioni agricole», nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1989/1993, le cui domande di finanziamento sono state presentate nei termini di vigenza dello stesso programma e nel rispetto del termine ultimo per gli impegni fissato al 31/12/1994, regolarmente realizzati, possono essere liquidati entro il termine ultimo del 31/12/1996, a carico dei corrispondenti residui passivi le cui risorse nel frattempo si sono rese disponibili per effetto di documentate revoche di finanziamenti o di rinuncia agli stessi da parte dei beneficiari precedentemente individuati.

     7. [7].

 

RUBRICA VI

Attività produttive extragricole

 

     Art. 30.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 9 «Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 400.000.000.

 

     Art. 31.

     1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 400.000.000.

 

     Art. 32.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 800.000.000.

 

     Art. 33.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 «Associazioni turistiche pro-loco» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 700.000.000

     2. Per le attività di cui all'art. 23, lett. a), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della Legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.500.000.000.

     3. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria» in attuazione della Legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 3.000.000 000.

     4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al precedente comma 3, la somma di lire 1.300.000.000 è destinata ad attività promozionali da realizzare con le seguenti associazioni sportive e per l'importo accanto indicato

     a) lire 500.000.000 per le attività promozionali da realizzare con la Società Viola di Reggio Calabria;

     b) lire 400.000.000 per le attività promozionali da realizzare con le società calcistiche di serie «B» di Cosenza e Reggio Calabria. per l'importo di lire 200.000.000 ciascuna:

     c) lire 400.000.000 per le attività promozionali da realizzare con le società calcistiche di serie «C2» di Castrovillari e Catanzaro, per l'importo di lire 200.000.000 ciascuna.

     5. Al fine di accelerare l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo della Calabria 1994/1999, la Giunta regionale, per gli impegni ed i pagamenti afferenti all'annualità 1996 del programma medesimo, può utilizzare le graduatorie regolarmente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inerenti ai bandi delle misure attuate per il biennio 1994/1995, qualora sussistano interventi progettuali ammissibili e non finanziati per carenza della necessaria copertura a carico dello stesso biennio 1994/1995.

     6. [8]

 

     Art. 34.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 150.000.000.

 

     Art. 35.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 36.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 7.600.000.000.

     2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) lire 5.000.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

     b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa);

     c) lire 2.000.000.000 per contributi in conto interessi  ai soggetti di cui alle lettere b), c) ed c) dell'art. 2 per finanziamenti di credito di esercizio di cui al quinto comma dell'art. 4 (capitolo 6211101 della spesa).

 

Disposizioni varie

 

     Art. 37.

     1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2112101 - 211221 - 2121102 - 2121103 - 2121213 - 2131102

- 2131103 - 2131202 - 2131205 - 2141101 - 2141103 - 2141107 - 2141201 -

2141216 - 2211103 - 2211229 - 2211230 - 2221211 - 2221215 - 2221216 -

2221217 - 2222209 - 2231203 - 2311101 - 2323201 - 2323203 - 2323206 -

2323207 - 2323208 - 2323209 - 2323210 - 2323211 - 2323212 - 2323213 -

2323214 - 2323215 - 3131205 - 3132103 - 3132104 - 3132124 - 3132129 -

3132144 - 3132145 - 3132147 - 3132148 - 3132149 - 3132150 - 3132151 -

3132152 - 3132153 - 3132154 - 3132156 - 3311202 - 3312101 - 3312102 -

3312103 - 3313102 - 3313106 - 3313110 - 3313115 - 3313116 - 3313118 -

3313119 - 3313121 - 3314108 - 3314110 - 3314111 - 3314204 - 4111101 -

4131101 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231122 - 4241103 - 4251102 -

4311101 - 4311203 - 4331114 - 4331202 - 4331203 - 5114104 - 5121103 -

5122101 - 5122104 - 5122213 - 5123106 - 6111104 - 6133102 - 6133111 dello

stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario

1996 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi

quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento competenza

corrispondente ai capitoli medesimi.

     2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati precedente comma, che per la sua natura richiede formulazione di piani o programma o la indicazione criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta parere si intende favorevolmente acquisito.

     3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista dai seguenti capitoli: 2141103 - 3312101.

     4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato previsione della spesa del bilancio 1996, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entra dello stesso bilancio.

     5. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma lett. a), della legge 2412/1988, n. 2 e dall'art. 4, penultimo comma, del regolamento regionale 4/5/1990, n. 1, Giunta regionale, previo conforme parere del competer nucleo di valutazione, può concedere il prolungamento dei tempi, entro il termine massimo del 31/12/1998 [9], per la realizzazione delle iniziative inerenti ai piani trimestrali relativi agli anni 1988 e 1989, ad eccezione di quelle per le quali sia intervenuto formale provvedimento di revoca.

     6. In considerazione della natura delle opere, limitatamente agli interventi inerenti a «piccoli porti ed approdi turistici», di cui alla misura 3.2 «infrastrutture produttive» del Programma Operativo Plurifondo Calabria 1994/1999, il termine di «sei mesi» - previsto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 22/12/1994, n. 28 - è elevato a «nove mesi».

     7. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 38.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, che si prevede possano essere approvati nell'anno 1996, restano determinati in complessive lire 800.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali, in complessive lire 500.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001201) destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali, in complessive lire 17.000.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001202) destinato alle spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della Legge di bilancio.

 

     Art. 39.

     1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 47, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 40.

     1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978. n. 3.

 

     Art. 41.

     1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 42.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 679.081.766.000 nel triennio 1996/1998 di cui lire 675.681.766.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1996/1998, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, nel documento programmatico, in termini economico- descrittivi.

     2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 631.132.766.000 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 47.949.000.000 con risorse derivanti dalla legge a contenuto particolare 8 novembre 1986, n. 752.

     3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 43.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 39.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[4] Alinea così modificato dall'art. unico della L.R. 24 febbraio 1998, n. 6.

[5] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 39.

[6] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 39.

[7] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 3 giugno 1975, n. 23.

[8] Modifica l'importo di cui all'art. 59, comma 2, punto 2), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13.

[9] Termine così modificato dall'art. 5 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.