§ 3.4.20 - L.R. 26 aprile 1995, n. 29.
Contributo annuale all'Associazione Calabrese per l'Archeologia Industriale, Centro Studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:26/04/1995
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria, al fine di favorire la ricerca, lo studio e la conoscenza del passato industriale calabrese e di conservare le testimonianze del primo industrialesimo meridionale [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, è stanziata annualmente una somma a sostegno delle iniziative connesse alle attività intraprese dall'A.C.A.I. e principalmente [...]
Art. 3.      1. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'A.C.A.I. è tenuta a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo e sull'attività da svolgere nell'anno in corso.
Art. 4.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli [...]


§ 3.4.20 - L.R. 26 aprile 1995, n. 29.

Contributo annuale all'Associazione Calabrese per l'Archeologia Industriale, Centro Studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede a Bivongi - RC.

(B.U. n. 50 del 3 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria, al fine di favorire la ricerca, lo studio e la conoscenza del passato industriale calabrese e di conservare le testimonianze del primo industrialesimo meridionale presenti nel territorio regionale, nonché per mettere in atto ogni iniziativa culturale volta ad inserire la Calabria nei circuiti culturali e turistici nazionali ed internazionali, riconosce la rilevanza socio-culturale delle iniziative svolte e promosse dal Centro Studi per l'Archeologia Industriale di Bivongi, dotato di personalità giuridica e gestito dall'A.C.A.I. (Associazione Calabrese per l'Archeologia Industriale) e ne sostiene finanziarmente l'attività di ricerca e l'attività museale.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, è stanziata annualmente una somma a sostegno delle iniziative connesse alle attività intraprese dall'A.C.A.I. e principalmente per la gestione del Centro Studi (biblioteca, editoria, documentari, archivio storico, convegnistica, ricerca archeologica, ecc.) e per la gestione e la dotazione del Museo.

 

     Art. 3.

     1. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'A.C.A.I. è tenuta a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo e sull'attività da svolgere nell'anno in corso.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132137 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione «Contributo alla Associazione calabrese per l'archeologia industriale, centro studi di ricerca e documentazione per la Calabria con sede in Bivongi» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16/5/1979, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.