§ 94.1.644 - Legge 8 gennaio 1979, n. 16.
Adesione al protocollo per la riconduzione dell'Accordo Internazionale sull'olio di oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973, e sua esecuzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:08/01/1979
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. L'Accordo, emendato dal presente Protocollo, continuerà a produrre i suoi effetti tra le Parti del Protocollo fino al 31 dicembre 1978
Art. 2.      Le corrispondenti disposizioni dell'Accordo sono così emendate
Art. 3.      1. Ogni Governo membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo può divenire Parte del presente Protocollo, in conformità della sua procedura [...]
Art. 4.      Il presente Protocollo sarà aperto a Madrid presso il Governo della Spagna, Governo depositario dell'Accordo e del presente Protocollo fino al 30 ottobre 1973 incluso, [...]
Art. 5.      Quando è richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, lo strumento corrispondente deve essere depositato presso il Governo depositario dell'Accordo il più [...]
Art. 6.      Ogni Governo non firmatario che può aderire al presente Protocollo in virtù dell'articolo 9, può notificare al Governo depositario che s'impegna di soddisfare alla [...]
Art. 7.      1. Ogni Governo firmatario che non sia stato in grado di depositare il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione il 31 dicembre 1973 il più tardi, e che [...]
Art. 8.      1. Il presente Protocollo entrerà in vigore, definitivamente, il 1° gennaio 1974 o a qualsiasi data nel corso dei dodici mesi successivi tra i Governi che l'hanno [...]
Art. 9.      1. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo
Art. 10.      Se, al 31 dicembre 1978, è stato negoziato un nuovo accordo per la riconduzione o il rinnovamento dell'Accordo debitamente ricondotto dal presente Protocollo e ha [...]
Art. 11.      1. Ogni Governo può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione del Presidente Protocollo e dell'adesione a [...]
Art. 12.      Il Governo depositario dell'Accordo informerà senza indugio i Governi firmatari e aderenti di ogni firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o [...]
Art. 13.      La Comunità Economica Europea ha gli stessi diritti e poteri che i Governi menzionati nel presente Protocollo, compresi quelli cui si fa riferimento negli Accordi 3 e 9 [...]


§ 94.1.644 - Legge 8 gennaio 1979, n. 16.

Adesione al protocollo per la riconduzione dell'Accordo Internazionale sull'olio di oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973, e sua esecuzione.

(G.U. 24 gennaio 1979, n. 23, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo per la riconduzione dell'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra al 23 marzo 1973.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 9 del protocollo stesso.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato complessivamente in lire 200 milioni, si provvede quanto a L. 117.400.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 e quanto a L. 82.600.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 relativo all'anno 1978.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Protocollo del 23 marzo 1973 sulla nuova riconduzione dell'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva, 1963, con emendamenti a detto Accordo

 

     Art. 1.

     1. L'Accordo, emendato dal presente Protocollo, continuerà a produrre i suoi effetti tra le Parti del Protocollo fino al 31 dicembre 1978.

     2. Ogni Governo che diviene Parte del presente Protocollo, sarà considerato come Parte dell'Accordo emendato da detto Protocollo.

     3. Per le Parti del presente Protocollo, l'Accordo e questo Protocollo saranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e saranno considerati come l'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva, 1963, emendato nel 1973.

 

          Art. 2.

     Le corrispondenti disposizioni dell'Accordo sono così emendate:

     Preambolo

     Sopprimere il primo comma del paragrafo I) e sostituirlo con:

     "- è una coltura fruttifera perenne che, in condizioni normali, comincia a produrre a un'età variabile tra i 6 e i 15 anni, per raggiungere, in media, la sua piena produzione intorno ai 30 anni,".

     Modificare così il paragrafo IV):

     "Stimando ch'è essenziale proseguire sviluppandola l'opera intrapresa nel quadro dell'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva, 1956".

     Capitolo I

     Obiettivi generali

     Art. 1

     Sopprimere il paragrafo 1 e sostituirlo con:

     "1. Di favorire la cooperazione internazionale in ciò che concerne i problemi che pone l'olio d'oliva nel mondo, di prevenire qualsiasi pratica di concorrenza sleale nel commercio internazionale d'olio d'oliva e di assicurare la consegna d'una merce conforme a tutti i termini dei contratti stipulati".

     Inserire un nuovo paragrafo 5:

     "5. Di studiare la possibilità di introdurre le misure necessarie per ciò che concerne gli altri prodotti dell'olivo".

     Sostituire il numero del paragrafo 5 col numero 6 e modificarlo come segue:

     "6. Di proseguire, sviluppandola, l'opera intrapresa nel quadro dell'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva, 1956".

     Capitolo II

     Membri

     Art. 2

     Sostituire il testo di questo articolo col seguente:

     "Con riserva delle disposizioni previste nel paragrafo 2 dell'art. 24 del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente costituisce un solo Membro del Consiglio".

     Capitolo III

     Definizioni

     Art. 3

     Sopprimere il paragrafo 1 e sostituirlo col seguente:

     "1. Per “Consiglio'' s'intende il Consiglio Oleicolo Internazionale come previsto nell'articolo 21 del presente Accordo".

     Sopprimere il paragrafo 4 e sostituirlo col seguente:

     "4. Per “Membro principalmente produttore'' s'intende un Membro la cui produzione d'olio d'oliva sia stata, durante le campagne olivicole 1965/66-1970/71 comprese, superiore alle sue importazioni durante gli anni dal 1966 al 1971 compresi".

     Sopprimere il paragrafo 5 e sostituirlo col seguente:

     "5. Per “Membro principalmente importatore'' s'intende un Membro la cui produzione d'olio d'oliva sia stata, durante le campagne olivicole 1965/66-1970/71 comprese, inferiore alle sue importazioni durante gli anni dal 1966 al 1971 compresi o per il quale non sia stata registrata nessuna produzione d'olio d'oliva durante queste stesse campagne olivicole".

     Inserire un nuovo paragrafo 6:

     "6. Per “Membro'' s'intende una Parte Contraente o un territorio o gruppo di territori che abbiano una rappresentanza distinta così com'è previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 24 del presente Accordo".

     Inserire un nuovo paragrafo 7:

     "7. Se diviene Parte Contraente, la Comunità Economica Europea, è considerata insieme come “Membro principalmente produttore'' e come Membro principalmente importatore'' restando inteso:

     I) che le disposizioni dell'art. 16 del presente Accordo non si applicano alla Comunità;

     II) che, nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 28 del presente Accordo, la Comunità ha il diritto, per tutte le questioni di competenza comunitaria, di esprimere, in seno al Consiglio, un voto corrispondente ai voti assegnati a ciascuno dei suoi Stati membri che sono Parti Contraenti, siano Membri principalmente produttori, siano Membri principalmente importatori;

     III) che la Comunità ha anche il diritto, per tutte le questioni di competenza comunitaria, di esprimere, in seno a qualsiasi Comitato del Consiglio, un voto corrispondente ai voti assegnati ai suoi Stati membri che sono membri di detto Comitato;

     IV) che, nonostante le disposizioni dell'art. 33 del presente Accordo, le quote della Comunità al bilancio amministrativo per ogni anno civile sono fissate dal Consiglio in funzione del numero di voti assegnati, in seno al Consiglio, agli Stati membri della Comunità che sono Parti Contraenti; queste quote sottentrano alle quote di ciascuno di questi Stati".

     Capitolo IV

     Obblighi generali

     Art. 4

     Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con: "Membri".

     Art. 5

     Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con: "Membri".

     Art. 6

     Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con: "Membri".

     Sopprimere le parole "e di evitare l'introduzione di pratiche di concorrenza sleale nel commercio mondiale dell'olio d'oliva".

     Art. 7

     Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle, ogni volta, con "Membri".

     Capitolo V

     Sopprimere il titolo di questo capitolo e sostituirlo con:

     "DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA D'OLIVA. INDICAZIONI DI PROVENIENZA E DENOMINAZIONE D'ORIGINE".

     Art. 8

     Paragrafo 1: Sopprimere il paragrafo e sostituirlo con:

     "1. La denominazione “olio d'oliva'' è riservata all'olio proveniente unicamente dalle olive, eccetto gli oli ottenuti con solvente, mediante procedimenti di riesterificazione ed ogni miscela con oli d'altra natura".

     Il paragrafo 2 dell'articolo è così redatto:

     "I Membri si impegnano a sopprimere, tanto per il commercio interno, quanto per il commercio internazionale, il più presto possibile e, il più tardi prima della scadenza del presente Accordo, qualsiasi impiego della denominazione "olio d'oliva", sola o combinata con altre parole, che non sia in conformità del presente articolo".

     Art. 9

     Paragrafo 1: Sopprimere il paragrafo 1 e sostituirlo con:

     "1. Le denominazioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva di differenti qualità sono date nell'Allegato A al presente Accordo, che precisa, per ciascuna denominazione, la definizione corrispondente, tenuto conto, per ciascuna delle qualità, delle raccomandazioni che intervengono in virtù del paragrafo 2 dell'art. 22 del presente Accordo in materia di norme relative alle caratteristiche fisiche e chimiche dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva".

     Paragrafo 2: Sopprimere il paragrafo 2 e sostituirlo con:

     "2. Queste denominazioni, obbligatorie nel commercio internazionale, devono essere impiegate per ciascuna qualità d'olio d'oliva e d'olio di sansa d'oliva e apparire in caratteri molto leggibili su tutti i recipienti".

     Art. 10

     Paragrafo 1: Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Dopo la parola "adottare", inserire "nel minor tempo possibile e, il più tardi, prima della scadenza del presente Accordo".

     Sopprimere le parole "Articoli 8, 9 e 12 dEL presente Accordo" e sostituirle con "Articoli 9 e 11 del presente Accordo e si sforzeranno di estenderle al loro commercio interno".

     Paragrafo 2: Sopprimere le parole "delle appellazioni d'origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'olio d'oliva" e sostituirle con "d'indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di denominazioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva".

     Dopo le parole "riferentisi alla commercializzazione internazionale degli oli d'oliva" aggiungere "e degli oli di sansa d'oliva".

     Alla fine del paragrafo inserire le parole "e degli oli di sansa d'oliva”.

     Art. 11

     Paragrafo 1: Sopprimere le parole "Le appellazioni d'origine o le indicazioni di provenienza" e sostituirle con: "Le indicazioni di provenienza o le denominazioni d'origine".

     Art. 12

     Paragrafo 1: Sopprimere il paragrafo e sostituirlo con:

     "Le contestazioni a proposito delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine suscitate dall'interpretazione delle clausole di questo capitolo del presente Accordo o dalle difficoltà d'applicazione non risolte mediante trattative dirette saranno esaminate dal Consiglio".

     Paragrafo 2: Sopprimere il paragrafo e sostituirlo con:

     "2. Il Consiglio provvederà a un tentativo di conciliazione, dopo parere della Commissione consultiva prevista nel paragrafo 1 dell'art. 35 del presente Accordo e dopo consultazione dell' ”Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, della Federazione internazionale d'Olivicoltura, di un'organizzazione professionale qualificata d'un Membro principalmente importatore e, se necessario, della Camera di Commercio Internazionale e delle istituzioni internazionali specializzate in materia di chimica analitica; in caso d'insuccesso e dopo aver messo in opera tutti i mezzi per giungere ad un accordo, i Membri interessati avranno il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di Giustizia".

     Capitolo VI

     Propaganda mondiale in favore del consumo d'olio d'oliva

     Art. 13

     Paragrafo 1: Sopprimere le parole "I Governi partecipanti" e sostituirle con: "I Membri che contribuiscono al Fondo di propaganda di cui al paragrafo 3 del presente articolo".

     Paragrafo 2: Dopo le parole "caratteristiche organolettiche e chimiche", sostituire "nonché" con "e, all'occorrenza,".

     Art. 14

     Sopprimere questo articolo e sostituirlo con:

     "I programmi generali e parziali di propaganda da intraprendere in virtù del precedente art. 13 sono fissati dal Consiglio in funzione delle risorse messe a sua disposizione allo scopo, delle considerazioni e dei pareri seguenti:

     a) si dà un'orientazione prioritaria alle azioni nei paesi principalmente consumatori e nei paesi suscettibili d'espansione del consumo dell'olio d'oliva;

     b) la messa in opera dei programmi non potrà essere prevista prima della data in cui i versamenti effettivi al Fondo di propaganda avranno raggiunto il 70% dell'importo dei contributi da riscuotere;

     c) consultazione degli organismi e delle istituzioni appropriati".

     Art. 16

     Paragrafo 1:

     Primo comma: Nella prima frase sopprimere le parole "I Governi partecipanti dei paesi principalmente produttori" e sostituirle con "I Membri principalmente produttori".

     Nella seconda frase sopprimere la parola "Governo" e sostituirla con "Membro".

     Secondo comma: Sopprimere la parola "paese" e sostituirla con "Membro".

     Sopprimere le parole "ogni modificazione dei coefficienti previsti nell'Allegato B del presente Accordo richiede la unanime decisione prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo" e sostituirle con "ogni modificazione dei coefficienti previsti nell'Allegato B all'Accordo emendato nel 1973 che può intervenire per l'occasione, richiede una decisione unanime dei Membri principalmente produttori".

     Terzo comma: Nella prima frase sopprimere le parole "paesi membri del presente Accordo" e sostituirle con "Membri". Nella seconda frase sopprimere le parole "paesi principalmente produttori membri del presente Accordo" e sostituirle con "Membri principalmente produttori".

     Quarto comma: Nella prima frase, sopprimere le parole "i Governi degli altri paesi partecipanti" e sostituirle con "i Membri principalmente importatori".

     Nel testo in lingua inglese di questo comma sopprimere l'ultima frase.

     Paragrafo 2: Nella prima frase sopprimere le parole "I Governi partecipanti dei paesi" e sostituirle con "I Membri".

     Sopprimere le parole "all'Allegato B del presente Accordo" e sostituirle con "nell'Allegato B dell'Accordo emendato nel 1973".

     Sopprimere la seconda frase e sostituirla con le frasi seguenti: "I coefficienti di cui trattasi, determinati in funzione della produzione media e delle esportazioni e importazioni nette medie d'olio d'oliva di ciascuno dei Membri durante le campagne olivicole di cui all'art. 3 dell'Accordo emendato nel 1973, nella proporzione del 20% per la produzione e dell'80% per le esportazioni o importazioni nette saranno oggetto d'una revisione, da parte del Consiglio, nel 1976 per essere applicati a partire dal 1° gennaio 1977. Questa revisione avverrà per decisione presa della maggioranza dei quattro quinti dei suffragi espressi e comprendenti i voti di almeno il 70% di numero dei Membri principalmente produttori, prendendo in considerazione la produzione media e le esportazione o importazioni nette medie d'olio d'oliva di ciascuno dei Membri principalmente produttori durante le campagne olivicole del 1968/69 al 1973/74 in base alla succitata proporzione per questa produzione e per queste esportazioni o importazioni nette".

     Paragrafo 3: Sopprimere le parole "Governi dei paesi" e sostituirle con "Membri". Sopprimere la parola "Governo" e sostituirla con "Membro". Sopprimere le parole "all'Allegato B del presente Accordo" e sostituirle con "nell'Allegato B all'Accordo emendato nel 1973". Sopprimere la parola "Governi" e sostituirla con "Membri".

     Paragrafo 7: Sopprimere il paragrafo e sostituirlo con:

     "7. Per la riscossione dei contributi al Fondo di Propaganda e in caso di ritardo nel pagamento di questi contributi sono applicabili le disposizioni del paragrafo 5 dell'art. 33 del presente Accordo".

     Paragrafo 8: Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Paragrafo 9:

     Primo comma: Sopprimere le parole "Governo partecipante d'un paese principalmente produttore" e sostituirle con "Membro principalmente produttore".

     Secondo comma: Sopprimere la parola "paese" e sostituirla con "Membro".

     Capitolo VII

     Misure economiche

     Art. 19

     Paragrafo 1: Sopprimere le parole "Governo partecipante" e sostituirle con "Membro".

     Sopprimere le parole "Governi non partecipanti" e sostituirle con "Governi di Stati non Membri del presente Accordo".

     Paragrafo 2: Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Sopprimere le parole "detenute nei loro paesi" e sostituirle con "detenute nel loro territorio".

     Sopprimere le parole "esportare nei paesi partecipanti o in altri" e sostituirle con "esportare a Membri e non Membri del presente Accordo".

     Paragrafo 3: Sopprimere le parole "Governi dei paesi" e sostituirle con "Membri".

     Paragrafo 4: Nella prima frase sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Sopprimere le parole "paesi membri ed altri" e sostituirle con "Membri e non Membri del presente Accordo".

     Sopprimere le parole "paesi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Nella seconda frase sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Paragrafo 5: Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituire con "membri".

     Art. 20

     Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Capitolo VIII

     Amministrazione

     Art. 21

     Sopprimere il testo dell'Articolo e sostituirlo con: "Il Consiglio Oleicolo Internazionale è incaricato di amministrare il presente Accordo".

     Art. 22

     Paragrafo 2: Dopo le parole "i mezzi per assicurare", inserire "lo sviluppo degli scambi internazionali e".

     Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Paragrafo 2: Sottoparagrafo I): Alla fine di questo sottoparagrafo inserire: "e sugli oli di sansa d'oliva;".

     Sottoparagrafo II): Sopprimere le parole "d'uffici d'arbitrato internazionali" e sostituirle con "d'un Ufficio di Conciliazione e d'Arbitrato internazionale". Dopo le parole "oli d'oliva" inserire "e sugli oli di sansa d'oliva;".

     Sottoparagrafo III): Alla fine del sottoparagrafo inserire "e dell'olio di sansa d'oliva,".

     Sottoparagrafo IV: Sopprimere le parole "dell'olio d'oliva".

     Paragrafo 3: Dopo le parole "dell'olio d'oliva" inserire "e dell'olio di sansa d'oliva,".

     Paragrafo 5:

     Primo comma: Sopprimere le parole "riguardanti l'olio d'oliva" e sostituirle con "olivicole,".

     Secondo comma: Sopprimere le parole "suggerimento e raccomandazione" e sostituirle con "raccomandazione e suggerimento".

     Terzo comma: Dopo la parola "paese" inserire "o gruppo di paesi".

     Paragrafo 6: Sopprimere questo paragrafo e sostituirlo col seguente:

     "6. Il Consiglio stabilirà le procedure secondo le quali i Membri lo informeranno della conclusione cui li avrà portati l'esame delle raccomandazioni e dei suggerimenti menzionati nel presente Articolo o derivanti dall'esecuzione del presente Accordo".

     Art. 24

     Paragrafo 1: Sopprimere la prima frase e sostituirla con: "Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, ciascuna Parte Contraente è membro del Consiglio con diritto di voto".

     Nella terza frase sopprimere le parole "Governo partecipante" e sostituirle con "Membro".

     Paragrafo 2: Sopprimere le parole "un Governo partecipante di un paese principalmente interessato" e sostituirle con "una Parte Contraente principalmente interessata" (1).

     Sopprimere le parole "tale governo" e sostituirle con "questa Parte Contraente".

     Paragrafo 3: Nella prima frase sopprimere le parole "dei Governi partecipanti" e sostituirle con "delle Parti Contraenti".

     Nella seconda frase sopprimere le parole "della delegazione del suo Governo" e sostituirle con "della sua delegazione".

     Paragrafo 4: Sopprimere le parole "dei Governi partecipanti" e sostituirle con "delle Parti Contraenti".

     Art. 25

     Paragrafo 1: Inserire la frase seguente alla fine del paragrafo:

     "Se un Membro invita il Consiglio a riunirsi fuori della sede e se viene deciso di accettare tale invito, le spese supplementari che ne risultano per il bilancio del Consiglio saranno a carico di questo Membro".

     Paragrafo 3:

     Sottoparagrafo I): Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Sottoparagrafo II): Sopprimere le parole “Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Art. 26

     Sopprimere le parole "Governi di paesi" e sostituirle con "Membri". Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Art. 27

     Nella prima frase sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri" e sopprimere le parole "Governo Partecipante" e sostituirle con "Membro" (2).

     Nella seconda frase sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Art. 28

     Paragrafo 1: Sopprimere le parole "paese partecipante" e sostituirle con "Membro".

     Aggiungere al testo attuale le seguenti parole: "... nessuno Stato Membro può detenere più di 450 voti e nessun Membro meno di cinque voti".

     Paragrafo 2: Sopprimerlo.

     Paragrafo 3: Sostituire il numero del paragrafo 3 col numero 2.

     Art. 29

     Paragrafo 1: Sopprimere la parola "paesi" e sostituirla con "Membri".

     Aggiungere la seguente frase: "I voti dei Membri che si astengono non sono contati".

     Paragrafo 2: Sopprimere le parole "Il Governo di un paese partecipante principalmente produttore" e costituirle con "Un Membro principalmente produttore".

     Sopprimere la parola "paese" e sostituirla con "Membro".

     Paragrafo 3: Sopprimere le parole "paese principalmente produttore" e sostituirle, nei due casi, con "Membro principalmente produttore".

     Sopprimere le parole "detenuti dal suo paese" e sostituirle con "detenuti da detto Membro".

     Paragrafo 4: Sopprimere le parole "Il Governo d'un paese partecipante principalmente importatore" e sostituirle con "Un Membro principalmente importatore".

     Sopprimere la parola "paese" e sostituirla con "Membro".

     Paragrafo 5: Sopprimere le parole "paese principalmente importatore" e sostituirle con "Membro principalmente importatore".

     Sopprimere le parole "detenuti dal suo paese" e sostituirle con "detenuti da detto Membro".

     Sopprimere le parole "paesi principalmente importatori" e sostituirle con "Membri principalmente importatori".

     Art. 30.

     Paragrafi 1 e 2: Sopprimere questi paragrafi e sostituirli con il seguente paragrafo 1:

     "1. Il Consiglio può designare un Comitato Esecutivo composto nella proporzione di tre quinti e due quinti rispettivamente di rappresentanti dei Membri principalmente produttori e dei Membri principalmente importatori".

     Paragrafo 3: Sostituire il numero di questo paragrafo col numero 2 e sopprimervi le parole "su proposta di ciascuno dei due gruppi menzionati al paragrafo 1 del presente Articolo".

     Paragrafi 4, 5, 6 e 7: Sostituire rispettivamente i numeri di questi paragrafi coi numeri 3, 4, 5 e 6.

     Paragrafo 8: Sostituire il numero di questo paragrafo col numero 7 e le parole "Governo partecipante" con "Membro".

     Art. 31.

     Paragrafo 4: Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Capitolo IX

     Statuto, immunità e privilegi

     Sopprimere il titolo di questo capitolo e sostituirlo con:

     "Privilegi e immunità".

     Art. 32.

     Paragrafo 1: Sopprimere le parole "In ogni Stato partecipante" e sostituirle con "Nel territorio di ciascun Membro".

     Sopprimere le parole "tale Stato" e sostituirle con "questo Membro" (3).

     Inserire un nuovo paragrafo 3:

     "3. Il Consiglio, il Direttore e il personale del Segretariato Esecutivo beneficiano dei privilegi, delle immunità e delle facilità previsti dalla Convenzione relativa alla Sede del Consiglio conclusa tra il Consiglio e il Governo dello Stato in cui si trova detta Sede".

     Capitolo X

     Disposizioni finanziarie

     Art. 33.

     Paragrafo 1: Sopprimere le parole "dei loro rispettivi Governi" e sostituirle con "dei Membri interessati".

     Sopprimere le parole "Governo partecipante" e sostituirle con "Membro".

     Paragrafo 2: In ciascuna frase di questo paragrafo sopprimere le parole "Governo partecipante" e sostituirle con "Membro".

     Paragrafo 3: Nella prima frase sopprimere le parole "Governo partecipante" e sostituirle con "Membro"; sopprimere le parole "ai sensi dell'Articolo 36", sopprimere la parola "Governo" e sostituirla con "Membro".

     Nella seconda frase sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".Paragrafo 5: Sopprimere questo paragrafo e sostituirlo col seguente:

     "5. Se un Membro non versa interamente la sua quota al bilancio amministrativo entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario, il Direttore l'invita ad eseguire il pagamento il più presto possibile. Se il Membro di cui trattasi non provvede alla regolazione della sua quota nei tre mesi successivi al termine succitato, vien sospeso l'esercizio del suo diritto di voto alle sessioni del Consiglio e alle riunioni dei Comitati fino al versamento integrale della quota. Tuttavia, a meno che non lo voti il Consiglio, non è né privato di nessuno dei suoi altri diritti, né esonerato da nessuno dei suoi obblighi che risultano dal presente Accordo. Nessun voto può esonerarlo dai suoi obblighi finanziari derivati dall'Accordo".

     Capitolo XI

     Collaborazione con altri organismi

     Sopprimere questo titolo e sostituirlo con:

     "Cooperazione con altre organizzazioni e ammissione di osservatori".

     Art. 34.

     Sopprimere questo articolo e sostituirlo con:

     "1. Il Consiglio prende ogni appropriata disposizione per consultare e cooperare con le Nazioni Unite e i loro Organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo (UNCTAD), con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative che sia necessario. Può anche prendere ogni disposizione che stimi conveniente circa le organizzazioni e le istituzioni governative e non governative. Può anche invitare ogni organizzazione di cui al presente Articolo ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni, come osservatore.

     2. Il Consiglio, considerata la funzione devoluta all'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, la terrà, secondo convenga, al corrente delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.

     3. Il Consiglio può anche invitare ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni, come osservatore, ogni membro delle Nazioni Unite o d'una delle loro istituzioni specializzate o dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica non ancora parte del presente Accordo".

     Capitolo XII

     Contestazioni e reclami

     Art. 35.

     Paragrafo 1: Sopprimere le parole "Governo partecipante" e sostituirle con "Membro".

     Paragrafo 3: Sopprimere le parole "Governo partecipante", nei due casi, e sostituirle con "Membro".

     Dopo le parole "decisione a questo proposito" inserire "dopo aver consultato i Membri interessati e".

     Paragrafo 4: Sopprimere le parole "Governo partecipante" e sostituirle con "Membro".

     Paragrafo 5: Sopprimere le parole "Governo partecipante" e sostituirle con "Membro".

     Sopprimere la parola "Governo" e, in ogni caso, sostituirla con "Membro" (4).

     Capitolo XIV

     Durata, emendamento, sospensione, ritiro, scadenza, rinnovamento

     Art. 37.

     Paragrafo 2: Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Art. 38.

     Paragrafo 1: Sopprimere le parole "Governo" e sostituirle con "Membro".

     Sopprimere le parole "del presente Accordo" e sostituirle con "dell'Accordo emendato nel 1973".

     Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Parti Contraenti".

     Paragrafo 2: Sopprimere la parola "Governo" e sostituirla con "Membro".

     Paragrafo 3: Sopprimere le parole "Governo partecipante" e sostituirle con "Parte Contraente".

     Paragrafo 4: Sopprimere le parole "tutti i Governi partecipanti" e sostituirle con "tutte le Parti Contraenti".

     Paragrafo 5: Sopprimere le parole "dai Governi partecipanti" e sostituirle con "delle Parti Contraenti".

     Paragrafo 6: Sopprimere le parole "dai Governi dei paesi partecipanti" e sostituirle con "dai Membri o in nome di questi".

     Sopprimere le parole "dai Governi di tutti i paesi partecipanti" e sostituirle con "da tutti i Membri o in nome di questi".

     Sottoparagrafo a): Sopprimere le parole "i Governi partecipanti" e sostituirle con "le Parti Contraenti".

     Sottoparagrafo b): Sopprimere questo paragrafo e sostituirlo con:

     "b) Il Consiglio decide senza indugio se l'emendamento è di tale importanza da doverne risultare per i Membri che non l'accettino una sospensione della loro partecipazione all'Accordo emendato nel 1973 a partire dal giorno in cui questo emendamento entra in vigore ai termini del precedente comma a) e ne informa tutti i Membri. Se il Consiglio decide che l'emendamento è di tale importanza, i Membri che non lo hanno accettato fanno sapere al Consiglio, prima della data in cui l'emendamento deve entrare in vigore ai termini del precedente comma a), se continuano a considerare inaccettabile questo emendamento; i Membri che così decidono e quelli che non hanno fatto conoscere la loro decisione vedono la loro partecipazione all'Accordo emendato nel 1973 automaticamente sospesa a partire dalla data d'entrata in vigore dell'emendamento. Tuttavia se uno di questi Membri prova al Consiglio ch'è stato impedito di accettare l'emendamento prima della sua entrata in vigore ai termini del precedente comma a), in ragione di difficoltà di ordine costituzionale o istituzionale indipendenti dalla sua volontà, il Consiglio può rimandare la misura di sospensione finché le difficoltà non siano state appianate e il Membro non abbia notificato la sua decisione al Consiglio".

     Paragrafo 7: Sopprimere le parole "Governo partecipante sospeso" e sostituirle con "Membro la cui partecipazione e stata sospesa".

     Art. 39.

     Paragrafo 1: Sopprimere questo paragrafo e sostituirlo con:

     "1. Se una Parte Contraente si considera gravemente lesa nei suoi interessi dal fatto che un firmatario non ratifica o non accetta o non approva il presente Accordo emendato nel 1973, o in ragione delle condizioni o riserve poste ad una firma, a una ratifica, ad un'accettazione o a un'approvazione, lo notifica al Governo depositario. Non appena ricevuta tal notificazione, il Governo depositario ne informa il Consiglio, che esamina la questione nella sua prima sessione successiva alla recezione della notificazione. Se dopo esame della questione da parte del Consiglio la Parte Contraente continua a considerare che i suoi interessi sono gravemente lesi, può ritirarsi dall'Accordo emendato notificando il suo ritiro al Governo depositario in un termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio".

     Paragrafo 2:

     Sottoparagrafo a): Sopprimere le parole "quando un Governo partecipante" e sostituirle con "quando una Parte Contraente".

     Sottoparagrafo b): Sopprimere le parole "quando un Governo partecipante" e sostituirle con "quando una Parte Contraente".

     Sopprimere le parole "di un altro Governo partecipante" e sostituirle con "di un'altra Parte Contraente".

     Sopprimere le parole "o dalle dimissioni notificate ai termini del paragrafo 2 dell'articolo 42, di tutto o parte dei territori non metropolitani rappresentati da un altro Governo partecipante".

     Sottoparagrafo c): Sopprimere le parole "quando un Governo partecipante" e sostituirle con "quando una Parte Contraente". Sopprimere le parole "da un altro Governo partecipante" e sostituirle con "da un'altra Parte Contraente".

     Sottoparagrafo d): Sopprimere le parole "quando un Governo partecipante" e sostituirle con "quando una Parte Contraente".

     Paragrafo 3: Sopprimere le parole "Un Governo partecipante" e sostituirle con "Una Parte Contraente". Sopprimere le parole "se è impegnato" e sostituirle con "se è impegnata".

     Art. 40.

     Sopprimere le parole "Governi partecipanti" e sostituirle con "Membri".

     Art. 41.

     Paragrafo 1: Sopprimere questo paragrafo e sostituirlo col seguente: "Ogni Parte Contraente che si ritira e ogni Membro la cui partecipazione all'Accordo emendato nel 1973 è sospesa durante la durata dell'applicazione di detto Accordo sono tenuti ad eseguire i versamenti che dovevano al Consiglio e a rispettare tutti gli impegni assunti anteriormente alla data del loro ritiro o della sospensione della loro partecipazione all'Accordo emendato nel 1973".

     Paragrafo 2: Sopprimere le parole "Ogni Governo partecipante" e sostituirle con "Ogni Parte Contraente".

     Dopo le parole "l'Accordo" aggiungere "emendato nel 1973".

     Capitolo XV

     Applicazione territoriale

     Art. 42.

     Sopprimere questo capitolo comprendente l'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 3.

     Allegato A

     Sopprimere il titolo e sostituirlo con "Denominazioni e definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva".

     Paragrafo 1: Dopo le parole "oli d'oliva ottenuti" aggiungere la parola "unicamente" e dopo le parole "con altri oli" sopprimere il resto della frase.

     Allegato B

     Sopprimere l'elenco dei paesi e dei coefficienti e sostituirlo con:

 

Algeria

1,47

Argentina

2,07

Grecia

5,77

Israele

0,17

Italia

33,67

Libano

0,47

Marocco

1,61

Portogallo

3,07

Repubblica Araba d'Egitto

0,17

Repubblica Araba di Siria

0,82

Spagna

37,07

Tunisia

10,07

Turchia

3,57

 

100,00

 

     Allegato C

     Sopprimere il testo di questo Allegato e sostituirlo con:

     Membri principalmente produttori:

 

Algeria

27

Argentina

21

Comunità Economica Europea:

 

- Italia

450

Grecia

187

Israele

8

Libano

12

Marocco

42

Portogallo

78

Repubblica Araba d'Egitto

5

Repubblica Araba di Siria

28

Spagna

450

Tunisia

88

Turchia

104

Membri principalmente importatori:

 

Comunità Economica Europea:

 

Belgio/Lussemburgo

5

Danimarca

5

Francia

25

Irlanda

5

Paesi Bassi

5

Repubblica Federale di Germania

8

Regno Unito

8

Gabon

5

Repubblica Araba di Libia

28

Repubblica Dominicana

5

Uruguay

5

 

     Allegato D. Soppresso

 

          Art. 3.

     1. Ogni Governo membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo può divenire Parte del presente Protocollo, in conformità della sua procedura costituzionale o istituzionale.

     a) firmandolo; o

     b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, d'accettazione o approvazione; o

     c) aderendovi.

     2. Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiara se, in conformità della sua procedura costituzionale o istituzionale, la sua firma deve o no essere sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

 

          Art. 4.

     Il presente Protocollo sarà aperto a Madrid presso il Governo della Spagna, Governo depositario dell'Accordo e del presente Protocollo fino al 30 ottobre 1973 incluso, alla firma di ogni Governo che, a questa data, è Parte dell'Accordo.

 

          Art. 5.

     Quando è richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, lo strumento corrispondente deve essere depositato presso il Governo depositario dell'Accordo il più tardi il 31 dicembre 1973. Il Consiglio può concedere una o più proroghe ad ogni Governo firmatario che a questa data non abbia depositato detto strumento.

 

          Art. 6.

     Ogni Governo non firmatario che può aderire al presente Protocollo in virtù dell'articolo 9, può notificare al Governo depositario che s'impegna di soddisfare alla procedura costituzionale o istituzionale richiesta per la sua adesione a detto Protocollo il più presto possibile.

 

          Art. 7.

     1. Ogni Governo firmatario che non sia stato in grado di depositare il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione il 31 dicembre 1973 il più tardi, e che abbia ottenuto una proroga per tale deposito in virtù dell'articolo 5 del presente Protocollo, e ogni Governo non firmatario che abbia eseguito la notificazione prevista nell'articolo 6 del presente Protocollo può indicare al Governo depositario che applicherà provvisoriamente l'Accordo emendato dal presente Protocollo.

     2. Durante tutto il periodo durante il quale l'Accordo emendato dal presente Protocollo è in vigore, sia definitivamente, sia provvisoriamente, un Governo firmatario che abbia ottenuto una proroga in virtù dell'articolo 5 del presente Protocollo o un Governo non firmatario che abbia dato l'indicazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo è Membro provvisorio con tutti i diritti e gli obblighi afferenti, fino alla data a partire dalla quale questo Governo diviene Parte Contraente.

 

          Art. 8.

     1. Il presente Protocollo entrerà in vigore, definitivamente, il 1° gennaio 1974 o a qualsiasi data nel corso dei dodici mesi successivi tra i Governi che l'hanno firmato e se la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richiede, che l'hanno ratificato, accettato o approvato o vi hanno aderito, se appaiono fra essi i Governi di sei paesi principalmente produttori che rappresentino insieme il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'articolo 3 dell'Accordo, e i Governi di tre paesi principalmente importatori. Entrerà anche definitivamente in vigore a qualsiasi data posteriore alla sua entrata in vigore provvisoria, quando siano soddisfatte le condizioni indicate nella frase precedente per ciò che concerne il numero di Governi e la percentuale della produzione mondiale d'olio d'oliva mediante il deposito di strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione.

     2. Il presente Protocollo entrerà in vigore, provvisoriamente, il 1° gennaio 1974 o a qualsiasi data nel corso dei dodici mesi successivi, tra i Governi che lo abbiano firmato e, se la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richiede, che lo abbiano ratificato, accettato o approvato, o che vi abbiano aderito o abbiano indicato che l'applicheranno provvisoriamente, se appaiono fra essi i Governi di sei paesi principalmente produttori che rappresentino insieme almeno il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'Articolo 3 dell'Accordo, e i Governi di tre paesi principalmente importatori.

     3. Se il 1° gennaio 1974 il presente Protocollo non è entrato in vigore, sia provvisoriamente, sia definitivamente, nelle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, ma ha ricevuto un numero di firme sufficienti perché possa entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, in conformità delle disposizioni previste allo scopo nel presente Protocollo, l'Accordo resterà in vigore in conformità del paragrafo 4 dell'articolo 37 dell'Accordo oltre il 1° gennaio 1974 fino alla data d'entrata in vigore provvisoria o definitiva del presente Protocollo senza che la durata di questa proroga possa essere superiore a dodici mesi.

     4. Se il 30 ottobre 1973 il presente Protocollo non ha ricevuto un numero di firme sufficiente perché possa entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, i Governi che lo abbiano firmato e, se la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richiede, che lo abbiano ratificato, accettato o approvato o che vi abbiano aderito o che abbiano indicato che l'applicheranno provvisoriamente potranno decidere di comune accordo che il presente Protocollo entrerà in vigore per ciò che li concerne o potranno prendere ogni altra misura che la situazione appaia loro richiedere.

 

          Art. 9.

     1. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo.

     2. L'adesione al presente Protocollo sarà considerata come un'adesione all'Accordo emendato nel 1973.

     3. L'adesione avverrà mediante il deposito d'uno strumento di adesione presso il Governo depositario dell'Accordo e prenderà effetto a partire dalla data di deposito di detto strumento o dalla data d'entrata in vigore del presente Protocollo se questa data è posteriore all'altra.

 

          Art. 10.

     Se, al 31 dicembre 1978, è stato negoziato un nuovo accordo per la riconduzione o il rinnovamento dell'Accordo debitamente ricondotto dal presente Protocollo e ha ricevuto un numero di firme sufficiente perché possa entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni a tal fine previste dall'Accordo, ma se questo nuovo Accordo non è entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, il presente Protocollo resterà in vigore oltre il 31 dicembre 1978, fino all'entrata in vigore del nuovo accordo senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

 

          Art. 11.

     1. Ogni Governo può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione del Presidente Protocollo e dell'adesione a questo, dichiarare mediante notificazione al Governo depositario che l'Accordo emendato nel 1973 è reso applicabile a questo o quel territorio di cui assicura attualmente, in ultima istanza, le relazioni internazionali; detto Accordo si applica ai territori menzionati nella notificazione a contare dalla data di questa o dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore per questo Governo, se è posteriore nella notificazione.

     2. Ogni Parte Contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del Paragrafo 1 del presente Articolo può, in ogni momento dichiarare mediante notificazione al Governo depositario che l'Accordo emendato nel 1973 cessa di applicarsi al territorio designato nella notificazione e detto Accordo cessa di applicarsi al territorio di cui trattasi a contare dalla data di questa notificazione.

     3. Quando un territorio cui è stato reso applicabile, in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, l'Accordo emendato nel 1973, diviene poi indipendente, il Governo di questo territorio può, nei novanta giorni successivi alla sua accessione all'indipendenza, dichiarare mediante notificazione al Governo depositario che ha assunto i diritti e gli obblighi d'una Parte Contraente dell'Accordo emendato nel 1973. Diviene Parte Contraente a contare dalla data di questa notificazione.

 

          Art. 12.

     Il Governo depositario dell'Accordo informerà senza indugio i Governi firmatari e aderenti di ogni firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o di adesione a questo, di ogni notificazione depositata e di ogni indicazione fatta in conformità degli Articoli 6 e 7 del presente Protocollo, nonché della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

 

          Art. 13.

     La Comunità Economica Europea ha gli stessi diritti e poteri che i Governi menzionati nel presente Protocollo, compresi quelli cui si fa riferimento negli Accordi 3 e 9 del presente Protocollo.

     In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo alle date che appaiono accanto alla loro firma.

     I testi del presente Protocollo in lingua araba, francese, inglese, italiana e spagnola fanno tutti ugualmente fede; gli originali sono depositati presso il Governo della Spagna che ne comunicherà copie conformi certificate a tutti i Governi che avranno firmato il presente Protocollo o che vi avranno aderito. Fatto in Ginevra, il 23 marzo 1973.