§ 3.1.57 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 40.
Provvidenze in favore dell'ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:19/12/1995
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria riconosce la notevole rilevanza sociale dell'Associazione di volontariato senza fini di lucro ADMO - Associazione regionale Donatori di Midollo Osseo - con sede legale in [...]
Art. 2.      1. Al fine di favorire l'attività dell'Associazione nell'ambito regionale e la creazione di sedi provinciali della stessa, la Giunta regionale, a norma della presente legge, assegnerà alla sede [...]
Art. 3.      1. L'ADMO, con proprio regolamento, stabilirà i criteri per la ripartizione del contributo regionale alle sedi provinciali o comunali dell'Associazione stessa, sulla base del programma che le [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in Lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli [...]


§ 3.1.57 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 40.

Provvidenze in favore dell'ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo.

(B.U. 22 dicembre 1995, n. 135).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria riconosce la notevole rilevanza sociale dell'Associazione di volontariato senza fini di lucro ADMO - Associazione regionale Donatori di Midollo Osseo - con sede legale in Lamezia Terme, sostenendone finanziariamente l'attività.

     2. L'Associazione, costituita nel 1992 con regolare statuto, persegue scopi sociali, volti essenzialmente alla sensibilizzazione ed alla diffusione della conoscenza dei problemi inerenti la donazione ed il trapianto di midollo, a promuovere la formazione dei gruppi di volontariato decentrati sul territorio che perseguono gli stessi fini, a collaborare con i centri di tipizzazione tessutale e con l'organizzazione preposta al funzionamento del registro regionale donatori di midollo osseo.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di favorire l'attività dell'Associazione nell'ambito regionale e la creazione di sedi provinciali della stessa, la Giunta regionale, a norma della presente legge, assegnerà alla sede regionale dell'ADMO un contributo finanziario annuo sulla base di un organico e dettagliato programma di interventi.

 

     Art. 3.

     1. L'ADMO, con proprio regolamento, stabilirà i criteri per la ripartizione del contributo regionale alle sedi provinciali o comunali dell'Associazione stessa, sulla base del programma che le stesse andranno a realizzare.

     2. Le somme destinate a ciascuna sede periferica dovranno essere utilizzate essenzialmente per la diffusione dei fini sociali dell'Associazione. Solo in casi di comprovata necessità, opportunamente valutati dalla sede regionale, sarà consentito l'intervento economico diretto e personalizzato su singoli casi clinici o per la copertura delle spese, a favore di eventuali donatori.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in Lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spesa di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 2)» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 4231121 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione «Contributo in favore dell'ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di Lire 50.000.000. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16/5/1979, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

     2. Entro il 31 gennaio di ogni anno la sede regionale

dell'Associazione presenterà alla Giunta regionale il bilancio preventivo ed entro il 31 dicembre il consuntivo.

     3. Al bilancio preventivo dovrà essere allegata una relazione programmatica articolata sulla base delle iniziative delle sedi periferiche ed il regolamento di cui all'art. 3 della presente legge.