§ 3.5.5 - L.R. 26 aprile 1995, n. 36.
Contributi alla fondazione Piccolo Museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 musei e biblioteche
Data:26/04/1995
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria, al fine di favorire la diffusione della cultura ed ogni iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti culturali ed in quelli turistici nazionali ed [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte a tutte le iniziative della Fondazione «Piccolo Museo San Paolo di Reggio [...]
Art. 3.      1. Entro il 30 marzo di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta od in corso di [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli [...]


§ 3.5.5 - L.R. 26 aprile 1995, n. 36.

Contributi alla fondazione Piccolo Museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria.

(B.U. n. 50 del 3 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria, al fine di favorire la diffusione della cultura ed ogni iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti culturali ed in quelli turistici nazionali ed internazionali, riconosce la rilevanza socio-culturale delle iniziative promosse dalla fondazione Piccolo Museo San Paolo di Reggio Calabria, ente morale dotato di personalità giuridica, sostenendone finanziariamente l'attività museale.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte a tutte le iniziative della Fondazione «Piccolo Museo San Paolo di Reggio Calabria» finalizzate alla raccolta di opere di particolare interesse artistico, a studi e ricerche specifiche ed alla sistemazione ed esposizione alla collettività di opere d'arte, documenti e materiale librario ed audiovisivo.

 

     Art. 3.

     1. Entro il 30 marzo di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta od in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.

     2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma, comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo previsto dalla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132136 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione «Contributo alla Fondazione Piccolo Museo San Paolo con sede in Reggio Calabria» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa. di Lire 50.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16/5/1979, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.