§ 3.4.9 - L.R. 9 novembre 1989, n. 6.
Norme per la costituzione dell'Istituto Regionale per le Antichità calabresi Classiche e Bizantine (IRACEB) .


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:09/11/1989
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Istituzione IRACEB).
Art. 2.  (Finalità dell'IRACEB).
Art. 3.  (Organi).
Art. 4.  (Consiglio direttivo).
Art. 5.  (Giunta esecutiva).
Art. 6.  (Il Presidente).
Art. 7.  (Il Revisore dei conti).
Art. 8.      1. I componenti del Consiglio direttivo e della Giunta hanno diritto, oltre all'indennità di missione secondo le modalità previste per i funzionari dirigenti della Regione, ad una indennità per [...]
Art. 9.  (Patrimonio dell'Istituto).
Art. 10.  (Norme attuative).
Art. 11.  (Controlli).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 3.4.9 - L.R. 9 novembre 1989, n. 6.

Norme per la costituzione dell'Istituto Regionale per le Antichità calabresi Classiche e Bizantine (IRACEB) [1].

 

Art. 1. (Istituzione IRACEB).

     1. La Regione Calabria nell'ambito delle proprie competenze definite dall'articolo 49 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ed in attuazione dell'articolo 56 (lettera g) dello Statuto, per favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale, e meglio provvedere alla sua valorizzazione istituisce, con sede a Rossano, l'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB).

     2. Il funzionamento dell'Istituto è regolato dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Finalità dell'IRACEB).

     1. L'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine, (IRACEB) ha i seguenti fini:

     a) promuovere gli studi e la conoscenza sulla storia della civiltà della Calabria, dall'età precoloniale al medioevo, mediante la pubblicazione di opere e saggi scientifici, di edizioni critiche di testi ed opere fuori stampa, o di ogni altra opera utile alla conoscenza della fase storica menzionata;

     b) organizzare convegni di studio a carattere scientifico nei Comuni calabresi più significativi per tradizioni storiche e dotazioni monumentali e artistiche:

     c) costituire una biblioteca specializzata rispondente alle esigenze dell'Istituto:

     d) svolgere annualmente a Rossano, seminari di studi su periodi e tematiche specifiche tali da interessare altre aree territoriali:

     e) fornire supporti tecnici agli Enti locali calabresi impegnati nella salvaguardia e valorizzazione dei loro beni culturali;

     f) mantenere rapporti di collaborazione con le associazioni culturali operanti sul territorio regionale e con studiosi di storia locale sostenendo le iniziative finalizzate alla conoscenza della storia locale o alla comprensione dello sviluppo storico della regione;

     g) esprimere pareri alla Regione per gli atti della programmazione regionale di sua competenza;

     h) svolgere attività di documentazione mediante la costituzione di una banca dati sui beni culturali presenti nella regione.

 

     Art. 3. (Organi). [2]

     1. Sono organi dell'IRACEB:

     - il Consiglio Direttivo

     - la Giunta esecutiva

     - il Presidente

     - il Revisore dei Conti.

 

     Art. 4. (Consiglio direttivo).

     1. Il Consiglio direttivo è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica un quinquennio, può essere riconfermato per altri cinque anni, ed è così composto [3]:

     a) da quattro professori delle Università di Cosenza e Reggio Calabria scelti tra i professori ordinari o associati per le seguenti discipline: storia greca, storia bizantina, storia medioevale, geografia antica, protostoria europea, storia dell'architettura, archeologia greca, storia dell'arte, pianificazione territoriale, restauro architettonico [4];

     b) da due rappresentanti della Regione Calabria, scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale [4];

     c) da due rappresentanti del Comune di Rossano designati dalla stessa amministrazione.

     2. Il consiglio direttivo è integrato dai seguenti altri membri, nominati con maggioranza di due terzi dal Consiglio medesimo:

     a) da due studiosi di storia regionale e locale che si siano distinti per la qualità delle loro ricerche e della produzione scientifica;

     b) da due studiosi italiani o stranieri di elevata competenza nella disciplina oggetto dell'attività dell'Istituto.

     3. Il consiglio direttivo elegge il presidente tra i componenti di cui al punto a) del primo comma.

     4. I membri che vengano meno dalla carica sono sostituiti con designazione decisa dal consiglio direttivo con maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

     5. Il consiglio direttivo si riunisce, di norma, tre volte all'anno, e quando ne sia fatta richiesta scritta al presidente da almeno un terzo dei consiglieri.

     6. Alle sedute del Consiglio direttivo assiste il Revisore dei Conti, quando siano discussi il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Istituto [5].

     7. E' facoltà del consiglio direttivo articolarsi in commissione o gruppi di lavoro su specifiche tematiche o settori, anche al fine del coinvolgimento del mondo scolastico regionale e del tessuto degli Enti locali sugli obiettivi perseguiti dall'Istituto.

     8. E' facoltà del comitato direttivo avvalersi di una consulta, la cui composizione è definita nel regolamento di organizzazione dell'IRACEB.

     9. Le mansioni di segretario sono svolte dal funzionario più alto in grado, scelto tra i personale che presta servizio presso l'IRACEB [6].

     Art. 5. (Giunta esecutiva).

     1. La giunta esecutiva è composta da quattro membri eletti nel proprio seno dal consiglio direttivo e dal presidente dell'Istituto che lo presiede.

     2. La giunta esecutiva si riunisce ogni qualvolta il presidente ritenga opportuno convocarla ed ha compiti di esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

     3. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la giunta esecutiva predispone e sottopone al consiglio direttivo, per l'approvazione, il piano di attività per l'anno successivo nonché il bilancio di previsione.

     4. Con analoga procedura è predisposto ed approvato entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'Istituto relativo all'anno precedente.

 

     Art. 6. (Il Presidente).

     1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca le adunanze del consiglio e della giunta e dà esecuzione alle deliberazioni adottate da detti organi.

     2. Nei casi di particolare necessità ed urgenza il presidente ha poteri deliberativi, salvo a sottoporre al consiglio direttivo o alla giunta esecutiva le deliberazioni adottate per la ratifica, disponendo, entro tre giorni, la relativa convocazione.

     3. Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

 

     Art. 7. (Il Revisore dei conti). [7]

     1. Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri ai sensi dell'articolo 57, comma 8, della Legge n. 142/1990 ed è scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b), e c) dello stesso articolo 57.

     2. Al Revisore compete:

     a) la revisione contabile della gestione dell'Istituto;

     b) la presentazione al comitato di controllo di una relazione annuale sull'andamento amministrativo e contabile dell'IRACEB, ovvero note informative per particolari questioni nelle suddette materie;

     c) esprimere pareri nelle sedute del consiglio direttivo in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Istituto.

 

     Art. 8.

     1. I componenti del Consiglio direttivo e della Giunta hanno diritto, oltre all'indennità di missione secondo le modalità previste per i funzionari dirigenti della Regione, ad una indennità per la loro partecipazione all'attività dell'organo. La misura dell'indennità sarà pari al 50% di quella fissata per i componenti dei comitati di controllo nell'articolo 1 della Legge regionale n. 19/88, e dei relativi aggiornamenti triennali. L'indennità spetta per ogni seduta, e per un massimo di quattro sedute al mese. Una indennità di pari misura spetta al Revisore dei conti per ogni giornata di attività di controllo di partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo in cui è richiesta la sua presenza. Parimenti gli spetta analoga indennità di missione, se residente in Comune diverso dalla sede dell'IRACEB [8].

     2. Le decisioni degli organi sono assunte a maggioranza semplice, salvo i casi previsti di maggioranza qualificata.

 

     Art. 9. (Patrimonio dell'Istituto).

     1. Il patrimonio dell'IRACEB è costituito:

     a) da un contributo annuo da parte della Regione Calabria;

     b) da eventuali contributi dei Comuni e delle Province calabresi;

     c) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati.

 

     Art. 10. (Norme attuative).

     1. E' facoltà dell'IRACEB definire con norme regolamentari le modalità attuative delle proprie finalità.

     2. L'organico del personale destinato all'Istituto per le sue esigenze funzionali, è costituito da:

     - un dirigente direttore;

     - due funzionari;

     - due istruttori;

     - un esecutore;

     - un ausiliario.

     3. All'assegnazione del personale nel numero e nelle qualifiche sopra indicate si provvede con comando e/o distacco di personale compreso nei ruoli della Regione, e/o della provincia di Cosenza, e/o del Comune di Rossano [9].

     4. Al personale in servizio presso gli uffici dell'IRACEB spetta lo stesso trattamento economico di cui godevano negli enti di appartenenza, e continua a gravare sugli stessi. Analogamente si provvederà per le spese di missione, che sono però a carico dell'Istituto che utilizza il personale. Le maggiori spese dovute al personale per eventuale lavoro straordinario o altro incarico connesso con i compiti istituzionali dell'IRACEB, sono a totale carico di questo e devono essere previste nel relativo bilancio preventivo annuale [1]0.

 

     Art. 11. (Controlli).

     1. Il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio direttivo è esercitato dal Comitato regionale di controllo, ai sensi della Legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 e successiva integrazione con Legge regionale 12 dicembre 1994, n. 12, con le modalità, ivi previste agli articoli 22, 23, 24, 25 ed in relazione agli atti di cui all'articolo 41 della Legge regionale n. 12/92 modificato nell'articolo 41 della Legge regionale n. 27/94 [1]1.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati, per l'anno 1989, in lire 100.000.000 si provvede con riduzione, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 della Regione e con l'istituzione del capitolo 3132116 con la denominazione «Spese per il funzionamento e per le attività dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine» e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 100.000.000.

     2. Per gli anni successivi ed a partire dall'anno finanziario 1990 la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 


[1] Denominazione così integrata dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.

[5] Comma così riformulato dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.

[7] Articolo così modificato dall'art. 3 bis della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.

[1]10 Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.

[1]11 Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 3.