§ 2.1.44 - L.R. 5 agosto 1991, n. 13.
Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 147 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/08/1991
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Modalità di inquadramento.
Art. 3.  Termine procedure di inquadramento.
Art. 4.  Trattamento economico.
Art. 5.  Trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Norme di rinvio.
Art. 8.  Trasferimento di funzioni.
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.44 - L.R. 5 agosto 1991, n. 13. [1]

Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 147 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. Il personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno, a norma dell'articolo 147 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, con i decreti del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 4 agosto 1983 e del 28 ottobre 1983 è inquadrato d'Ufficio nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali di cui alla allegata tabella che forma parte integrante della presente legge.

     2. Al personale di cui al presente articolo si applicano le normative transitorie e finali di cui alla legge regionale n. 9/75, come disposto dal menzionato articolo 147.

     3. E' istituito, nell'ambito dell'area funzionale Lavori Pubblici, in aggiunta ai settori istituiti con l'articolo 29 della legge regionale n. 11/1987 e con l'articolo 9 e relativo allegato «B» della legge regionale n. 5/1990, il settore 36 ter, denominato: «Gestione delle opere di acquedottistica potabile e industriale, trasferite dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno o realizzate dalla Regione con fondi dell'intervento straordinario». Compete allo stesso settore: nell'ambito dei piani e programmi di utilizzazione delle acque elaborati dal settore 36 bis, la programmazione e gestione tecnico-amministrativa, nonché la gestione dell'esercizio delle opere di acquedottistica di propria competenza. Conseguentemente, sono incrementate di una unità la dotazione organica del ruolo dei dirigenti superiori (seconda qualifica dirigenziale) e la dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 11/1987, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale n. 55/1990.

 

     Art. 2. Modalità di inquadramento.

     1. L'inquadramento nel ruolo regionale ha decorrenza 1° novembre 1983 ed avviene sulla base della posizione giuridica posseduta dal dipendente a tale data nell'Ente di provenienza.

     2. E' competente a disporre in merito la Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 3. Termine procedure di inquadramento.

     1. Il termine per l'adozione del provvedimento di inquadramento nel ruolo è di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Trattamento economico.

     1. Al personale che consegue l'inquadramento nel ruolo regionale viene attribuito, col provvedimento di inquadramento, il trattamento economico iniziale previsto dalla legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984, per la qualifica di inquadramento.

     2. Al personale medesimo vengono applicati ed estesi con le identiche modalità e decorrenze tutti gli altri benefici economici previsti per i dipendenti regionali dalla legge n. 34/84 a far data dalla immissione nel ruolo, in quanto applicabili.

     3. Dalla data di inquadramento nel ruolo regionale vengono a cessare il trattamento economico e ogni altra voce economica corrisposti al personale trasferito in relazione all'ordinamento dell'Ente di provenienza.

     4. Qualora alla data dell'inquadramento nel ruolo regionale, dopo la determinazione della posizione economica in applicazione della legge regionale n. 34/84, il dipendente abbia assegnato un trattamento economico inferiore a quello in godimento, per la differenza di retribuzione viene attribuito al dipendente un assegno personale pensionabile assorbibile dai futuri miglioramenti a qualsiasi titolo corrisposti.

     5. Fino alla data del provvedimento di immissione in ruolo al personale trasferito va comunque assicurato il trattamento economico in godimento se maggiore di quello attribuito con l'atto di inquadramento.

 

     Art. 5. Trattamento di quiescenza e previdenza.

     1. A decorrere dalla data di immissione nel ruolo regionale il personale trasferito dalla CASMEZ viene iscritto alla CPDEL per il trattamento di quiescenza e all'INADEL per il trattamento di previdenza, secondo le modalità e con le procedure previste dagli ordinamenti degli stessi Istituti.

     2. Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria, nonché per il mantenimento del trattamento relativo alla indennità di anzianità precedentemente costituito con forma sostitutiva per il servizio già reso, al fine di garantirne la necessaria continuità.

     3. L'opzione deve essere esercitata perentoriamente entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. All'onere previsto dalla presente legge, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione e contestuale incremento, della medesima somma di lire 16 miliardi, degli stanziamenti previsti rispettivamente ai capitoli 2233202 e 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991.

     2. Per gli anni successivi, a partire dall'anno 1992, il relativo onere, aggiornato annualmente in relazione all'andamento dell'effettivo costo del personale interessato, è posto a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'articolo 139 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, quale elemento del costo complessivo della gestione medesima, finanziato con i canoni versati dagli utenti del servizio prodotto.

     3. Limitatamente all'esercizio in corso, l'onere previsto al primo comma è distribuito - con apposita deliberazione della Giunta regionale di variazione al bilancio di previsione - a carico dei due capitoli indicati allo stesso primo comma, in proporzione all'effettivo utilizzo al momento dell'entrata in vigore della presente legge e comunque dopo inquadramento nel ruolo unico regionale del personale interessato.

 

     Art. 7. Norme di rinvio.

     1. Al personale proveniente dalla Cassa per il Mezzogiorno, dal momento che consegue l'inquadramento nel ruolo regionale, vengono applicate le normative in vigore per i dipendenti regionali, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro, al lavoro straordinario ed alle indennità di missioni.

 

     Art. 8. Trasferimento di funzioni.

     1. In caso di trasferimento della delega per la gestione degli impianti acquedottisti, il personale in servizio presso gli impianti stessi segue la delega, in applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984.

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Tabella «A»

 

  Tabella di equiparazione tra le ex qualifiche Casmez di provenienza del

personale ed i livelli regionali di destinazione.

 

     L'inquadramento del personale Casmez deriva dalle delibere del Consiglio di amministrazione n. 1026 e n. 1027 del 25 marzo 1982, che formano parte integrante e sostanziale della presente legge, allegate sotto la lettera «B» e «C».

 

 

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RUOLO CASMEZ                               RUOLO REGIONALE

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Qualifiche funzionali                  Qualifiche      Qualifiche

                                       Legge reg.      Legge reg.

                                       n. 9/1975       n. 34/1984

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1ª Fascia funzionale                   Dirigente      Dir. Strutt.

(Esperto dirigente a latere)                          I Liv.

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2ª Fascia funzionale                   Funzionario     Funzionario

(Funzionario operativo)

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          //                                //          Istruttore

                                                         direttivo

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3ª Fascia funzionale

(Collaboratori)                        Collaboratore    Istruttore

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4ª Fascia funzionale

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5ª Fascia funzionale                   Assistente        Esecutore

(Coadiutori)

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6ª Fascia funzionale                   Agente tecnico    Operatore

(Operai)

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7ª Fascia funzionale                   Commesso         Ausiliario

(Commessi)

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Allegato «B»

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Deliberazione n. 1026/SG

 

     1) Il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente deliberazione è inquadrato nelle seguenti fasce funzionali:

     - I fascia funzionale

     - II fascia funzionale

     - III fascia funzionale

     - IV fascia funzionale

     - V fascia funzionale

     - VI fascia funzionale

     - VII fascia funzionale.

     2) I contenuti delle suddette sette fasce funzionali sono così determinati:

 

I Fascia funzionale

     Sono comprese nella I fascia funzionale le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio, elaborazione, progettazione di elevato livello, per la predisposizione di provvedimenti, atti, interventi, per l'attuazione o formulazione dei programmi operativi.

     La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

     Il livello è caratterizzato da autonomia nell'ambito degli indirizzi dell'Amministrazione e delle eventuali indicazioni di priorità.

     Il livello professionale comporta, oltre al possesso di conoscenze specializzate e specifiche riferite alle varie discipline necessarie all'assolvimento dei compiti di Istituto, l'arricchimento di conoscenze di tipo interdisciplinare derivanti dall'esperienza.

     Le attività svolte nell'ambito della fascia funzionale possono estrinsecarsi nella istruttoria e progettazione tecnica, amministrativa e gestionale di elevata complessità.

     Si estrinsecano altresì nello svolgimento di studi e ricerche di elevato livello, nella elaborazione, controllo e gestione di dati finanziari o contabili anche con il ricorso a procedure ed a sistemi automatizzati o da automatizzare.

     Rientrano nelle attività proprie della fascia la verifica dell'attuazione degli interventi e gli adempimenti connessi all'esecuzione delle opere in quanto necessari.

 

II Fascia funzionale

     Sono inserite nella presente fascia le posizioni di lavoro che comportano attività qualificata di elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi operativi alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica di appartenenza.

     La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

     Le posizioni di lavoro richiedono conoscenze tecnico-teoriche specifiche di livello elevato o di notevole equivalente esperienza di lavoro.

     Il lavoro è caratterizzato da autonomia nell'ambito delle prescrizioni e riconosce la responsabilità professionale dei propri compiti.

     Le attività svolte nell'ambito di questa fascia sono quelle già definite per la I fascia, ma si caratterizzano per un contenuto di minore complessità che, pertanto, richiede un minor livello di professionalità.

 

III Fascia funzionale

     Le posizioni di lavoro comprese nella III fascia comportano lo svolgimento di attività di elaborazione di atti istruttori e preliminari a decisioni o atti esecutivi delle decisioni stesse, implicanti autonoma elaborazione concettuale derivante da conoscenze specifiche nel quadro dell'attività dell'Istituto.

     Le posizioni di lavoro inserite nella fascia comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile con utilizzazione ed elaborazione di dati finalizzati alle attività istruttorie e progettuali.

     Le posizioni di lavoro della fascia sono caratterizzate da autonomia nell'ambito delle prescrizioni anche riferite a procedure generali ed a prassi definite.

 

IV Fascia funzionale

     Sono inserite nella IV fascia le posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di mansioni amministrative, contabili e tecniche, implicanti l'utilizzazione ed elaborazione semplice, anche elettronica, di dati nell'ambito di un contesto organizzativo definito e comportante procedure complesse e/o ripetitive anche con l'uso di mezzi e strumenti specialistici.

     Le mansioni presuppongono il possesso di conoscenze tecnico-pratiche specializzate e l'uso aggiornato delle stesse.

 

V Fascia funzionale

     Le posizioni di lavoro inserite nella V fascia funzionale comportano mansioni amministrative-contabili, tecniche o tecnico-manuali comportanti specifiche conoscenze amministrative, tecniche o tecnico-manuali anche con l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature (compiti esecutivi amministrativi, contabili e tecnici, stenografia e/o dattilografia, spedizione ed altri adempimenti che richiedono un particolare impegno per responsabilità o modalità e tempi di esecuzione).

 

VI Fascia funzionale

     Sono inserite nella VI fascia funzionale le posizioni di mansioni che comportano l'esercizio, con adeguato livello di esperienza, di mansioni tecnico-manuali semplici e/o amministrative semplici, e la manutenzione semplice di strumenti, mezzi, apparecchiature anche di media complessità, ma di uso semplice (utilizzazione di macchinari, conduzione di automezzi, compiti di anticamere, prelievo e distribuzione corrispondenza, fascicoli, fotocopie, ecc.).

 

VII Fascia funzionale

     Sono inserite nella VII fascia funzionale le posizioni di lavoro che comportano in via esclusiva l'esecuzione di istruzioni semplici anche comportanti l'uso di strumenti, attrezzature e macchine.

     Le posizioni di lavoro comportano la mera responsabilità riferita alla concreta esecuzione della prestazione richiesta per aderire alla quale sono sufficienti conoscenze pratiche semplici (compiti manuali e/o tecnici di natura semplice).

     3) Con successiva deliberazione saranno determinati i criteri e le modalità di inserimento del personale nelle fasce da I a VII, che dovrà effettuarsi secondo criteri di trasposizione dalle precedenti cinque fasce ovvero in base a documentata capacità professionale ed al rendimento;

     4) In detta deliberazione saranno altresì determinati i criteri di trasferimento nelle sette fasce funzionali con le conseguenti modificazioni della tabella annessa al Documento allegato alla citata deliberazione n. 1902/79, modificata con la successiva deliberazione del 12 maggio 1981 n. 1248;

     5) La presente deliberazione è rimessa al Ministro per il Mezzogiorno per l'approvazione di competenza.

 

 

Allegato «C»

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Deliberazione n. 1027/SG

 

 

     1) Il personale di ruolo della Cassa per il Mezzogiorno è classificato in sette fasce funzionali ed una fascia dirigenziale a latere delle prime due.

     2) Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle sette fasce funzionali è il seguente:

     - II fascia funzionale - diploma di laurea;

     - III fascia funzionale - diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

     - V e VI fascia funzionale - diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

     - VII fascia funzionale - licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico.

     Ad integrazione dei titoli sopra indicati, in relazione alle attivazioni delle procedure concorsuali l'Amministrazione può richiedere ulteriori particolari requisiti e può altresì determinare, anche in relazione a modifiche negli ordinamenti scolastici ed accademici, l'equivalenza - sulla base della rispondenza sostanziale - di altri titoli di studio.

     3) Sono indette annualmente procedure concorsuali interne per il passaggio di fascia nell'ambito della dotazione organica definita dal Consiglio di Amministrazione.

     Il passaggio avviene soltanto da una fascia a quella immediatamente superiore.

     Al concorso per il passaggio di fascia sono ammessi i dipendenti con almeno 5 anni di permanenza nella fascia di appartenenza e che risultino in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità, titolo di studio ed anzianità di servizio secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione per il Personale.

     Il requisito di 5 anni di permanenza nella fascia di appartenenza di cui al comma precedente, è ridotto a 3 anni per coloro che risultino in possesso di titolo di studio superiore a quello previsto per la fascia di appartenenza.

     In prima applicazione il requisito minimo di anzianità per il passaggio dovrà essere pari ad anni 3 di anzianità nella fascia di provenienza, con un minimo di 7 anni di anzianità di servizio.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nelle sette fasce, è valutata a tutti gli effetti l'anzianità maturata a decorrere dal 1 giugno 1979 nelle fasce istituite con la deliberazione del 23 maggio 1979, n. 1902, secondo la seguente tabella:

 

     -   I fascia   -   Esperti

     -  II fascia   -   Funzionari operativi

     - III fascia   -   Collaboratori

     -  IV fascia   -   Coadiutori

     -   V fascia   -   Ausiliari

 

     Nella fascia dirigenziale a latere è inquadrato il personale cui sia stato conferito incarico dirigenziale o incarico speciale di staff.

     In caso di dimissioni volontarie, in sede di esame delle stesse per accettazione, con motivata valutazione del Consiglio di Amministrazione il predetto personale resterà nella fascia dirigenziale a latere con l'affidamento di diverso incarico di pari livello o di incarico speciale.

     In caso di diversa valutazione dell'Amministrazione il personale anzidetto tornerà nella rispettiva fascia di provenienza.

 

4) Norme transitorie e finali relative all'inquadramento giuridico.

     Il personale in servizio alla data di approvazione della presente deliberazione è inquadrato nelle nuove fasce funzionali secondo le seguenti corrispondenze:

     - nella fascia dirigenziale a latere è inquadrato il personale che ha conservato «ad personam» la qualifica dirigenziale del pregresso ordinamento.

     - nella I fascia funzionale il personale della fascia degli Esperti.

     - nella II fascia funzionale il personale della fascia dei Funzionari operativi.

     - nella stessa fascia funzionale è inoltre inquadrato il personale della fascia dei collaboratori in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che dà diretto accesso alle Facoltà universitarie con anzianità giuridica di servizio non superiore a 5 anni e che non abbia svolto mansioni inferiori a quelle previste per la II fascia funzionale per almeno 5 anni.

     Nella stessa fascia è inquadrato altresì il personale della fascia dei collaboratori in possesso di titolo di studio superiore al diploma di scuola media inferiore, purché abbia una anzianità giuridica di servizio non inferiore a 15 anni e non abbia svolto mansioni inferiori a quelle previste per la II fascia per almeno 7 anni.

     - Nella III fascia funzionale il personale della fascia dei collaboratori, nonché quello della fascia dei coadiutori e dei coadiutori a latere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso diretto alle Facoltà universitarie.

     E' inoltre inquadrato nella III fascia funzionale il personale della fascia dei coadiutori in possesso di una anzianità giuridica di servizio non inferiore a 9 anni e che non abbia svolto mansioni inferiori a quelle previste dalla III fascia funzionale per almeno 3 anni.

     Nella IV fascia funzionale il personale della fascia dei coadiutori e dei coadiutori a latere con una anzianità giuridica di servizio di almeno 5 anni e che non abbia svolto mansioni inferiori a quelle previste per la IV fascia funzionale per almeno 3 anni.

     - Nella V fascia funzionale il personale della fascia dei coadiutori e coadiutori a latere con una anzianità giuridica di servizio inferiore a 5 anni.

     E' inoltre inquadrato in tale fascia il personale della fascia degli ausiliari e degli ausiliari a latere che abbia una anzianità giuridica di almeno 3 anni e che, per lo stesso periodo, abbia svolto mansioni non inferiori a quelle previste per la V fascia funzionale.

     - Nella VI fascia funzionale il personale della fascia degli ausiliari.

     Al personale del Ruolo di trasferimento alle Regioni, ancorché distinti dal Ruolo organico, sono estese le norme transitorie della VI fascia funzionale.

     L'accertamento delle mansioni svolte previsto dalle norme transitorie è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione per l'inquadramento sentita la Commissione per il Personale.

     La suddetta Commissione per l'inquadramento è nominata dal Consiglio di Amministrazione.

     Le suddette norme transitorie hanno validità fino al 30 giugno 1982.

     5) Per quanto non modificato dalla presente deliberazione restano in vigore le disposizioni relative all'ordinamento del personale approvate dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno con Decreto del 14 dicembre 1965 e delle deliberazioni successive.

     6) Con successiva deliberazione saranno adottati i conseguenti criteri per l'inquadramento economico del personale nelle nuove fasce funzionali.

     7) La presente deliberazione è rimessa al Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno per l'approvazione di competenza.

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.