§ 1.5.2 - L.R. 5 aprile 1983, n. 13.
Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:05/04/1983
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Titolari dell'iniziativa popolare).
Art. 2.  (Leggi escluse dall'iniziativa popolare).
Art. 3.  (Modalità).
Art. 4.  (Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte).
Art. 5.  (Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme).
Art. 6.  (Raccolta delle firme).
Art. 7.  (Deposito della proposta).
Art. 8.  (Decadenza della proposta).
Art. 9.  (Spese di autenticazione).
Art. 10.  (Ammissibilità della proposta).
Art. 11.  (Esame di discussione).
Art. 12.  (Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio).
Art. 13.  (Modalità dell'iniziativa).
Art. 14.  (Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale).
Art. 15.  (Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi).
Art. 16.  (Titolari dell'iniziativa).
Art. 17.  (Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo).
Art. 18.  (Modalità per promuovere il referendum).
Art. 19.  (Contenuto della proposta di referendum e stia preliminare ammissibilità).
Art. 20.  (Norme procedurali).
Art. 21.  (Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme).
Art. 22.  (Richiesta di referendum da parte dei consigli provinciali o comunali).
Art. 23.  (Ammissibilità del referendum).
Art. 24.  (Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi).
Art. 25.  (Indizione e data del referendum).
Art. 26.  (Pubblicità del decreto di indizione del referendum).
Art. 27.  (Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum).
Art. 28.  (Inefficacia del referendum già indetto).
Art. 29.  (Modalità e giorno della votazione).
Art. 30.  (Schede per il referendum abrogativo).
Art. 31.  (Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum - Composizione dei seggi).
Art. 32.  (Spese per adempimenti dei comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali).
Art. 33.  (Operazioni dell'ufficio provinciale).
Art. 34.  (Operazioni dell'ufficio regionale).
Art. 35.  (Contestazioni e reclami).
Art. 36.  (Pubblicazione dell'esito del referendum).
Art. 37.  (Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta).
Art. 38.  (Operazioni e propaganda elettorale).
Art. 39.  (Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati).
Art. 40.  (Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)
Art. 41.  (Decreto di indizione del referendum consultivo).
Art. 42.  (Norme applicabili al referendum consultivo).
Art. 43.  (Schede per il referendum consultivo).
Art. 44.  (Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)
Art. 45.  (Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum).
Art. 46.  (Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum).
Art. 47.  (Disposizioni finanziarie).


§ 1.5.2 - L.R. 5 aprile 1983, n. 13.

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

(B.U. n. 26 del 14 aprile 1983).

 

TITOLO I

Iniziativa popolare

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Titolari dell'iniziativa popolare).

     Il diritto di iniziativa previsto negli articoli 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

     1) da almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

     2) ad ogni consiglio comunale di comune capoluogo di provincia;

     3) ad almeno tre consigli comunali;

     4) ad ogni consiglio provinciale.

 

     Art. 2. (Leggi escluse dall'iniziativa popolare).

     Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

     1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, approvazione del conto consuntivo;

     2) di istituzione di tributi propri della Regione.

 

Capo Il

INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

 

     Art. 3. (Modalità).

     L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'articolo n. 1), della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

     La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

 

     Art. 4. (Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte).

     I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

     L'Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

     In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.

     L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

 

     Art. 5. (Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme).

     Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

     I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in gruppi, dalla predetta Segreteria del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.

     All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.

     La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al 1° comma dell'articolo 7.

 

     Art. 6. (Raccolta delle firme).

     Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, numero 352, per quanto applicabili.

 

     Art. 7. (Deposito della proposta).

     La proposta e la relazione indicate nell'articolo 3 sono presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta, ai sensi dell'articolo 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.

     La Segreteria del Consiglio regionale, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

 

     Art. 8. (Decadenza della proposta).

     La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

     Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

     In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

 

     Art. 9. (Spese di autenticazione).

     Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

     I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

     Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.

     Il rimborso non compete quanto il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dalla iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2.

 

     Art. 10. (Ammissibilità della proposta).

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità

sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.

     Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

     Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

     Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

     Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 11. (Esame di discussione).

     Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

 

     Art. 12. (Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio).

     In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

     Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

     Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

 

Capo III

INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

 

     Art. 13. (Modalità dell'iniziativa).

     I comuni e le province ai sensi delle disposizioni di cui ai n.ri 2, 3, 4 dell'articolo 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

     Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 41 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

     La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

     Qualora pervengano proposte da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del comune il cui concorso completi il numero dei comuni richiesti dall'articolo 1.

     Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena di inammissibilità, entro i seguenti termini:

     a) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni capoluoghi di provincia e dai consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;

     b) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.

     Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.

     Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.

     Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 14. (Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale).

     Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

 

     Art. 15. (Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi).

     La Commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su soggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

     Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

 

TITOLO II

Referendum popolare

 

Capo I

REFERENDUM ABROGATIVO

 

     Art. 16. (Titolari dell'iniziativa).

     Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ovvero a due consigli provinciali o venti consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

 

     Art. 17. (Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo).

     Sono escluse dal referendum:

     1) le disposizioni dello Statuto regionale;

     2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;

     3) le leggi tributarie e di bilancio;

     4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;

     5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;

     6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

 

     Art. 18. (Modalità per promuovere il referendum).

     I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

     I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di comuni della Regione.

     Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne da notizia.

 

     Art. 19. (Contenuto della proposta di referendum e stia preliminare ammissibilità).

     L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge e del regolamento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum e richiesto.

     Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

     L'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'articolo 17.

     Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

     La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

 

     Art. 20. (Norme procedurali).

     Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

     All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «volete l'abrogazione   » seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'articolo 19.

     Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 9.

 

     Art. 21. (Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme).

     Le richieste di referendum, corredate da fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'articolo 5.

     Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

 

     Art. 22. (Richiesta di referendum da parte dei consigli provinciali o comunali).

     La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19.

     Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'articolo 16.

     L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

     La pronuncia di ammissibilità di cui all'articolo 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

 

 

     Art. 23. (Ammissibilità del referendum).

     Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio secondo quanto previsto all'articolo 10.

     Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 22, ultimo comma.

 

     Art. 24. (Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi).

     Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

     Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1° comma dell'articolo successivo.

 

     Art. 25. (Indizione e data del referendum).

     Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il dieci febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentuno maggio.

     Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

     Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 10 comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 10 ottobre e il 15 novembre.

     Nel caso che, nel periodo compreso tra il lo ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

 

     Art. 26. (Pubblicità del decreto di indizione del referendum).

     Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

     Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.

     Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

 

     Art. 27. (Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum).

     Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione del Consiglio.

 

     Art. 28. (Inefficacia del referendum già indetto).

     Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

 

     Art. 29. (Modalità e giorno della votazione).

     La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

     Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

     Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno del giorno stesso.

     Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

 

     Art. 30. (Schede per il referendum abrogativo).

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.

     Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella «A» allegata alla presente legge.

     Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

     In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

     L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo contiene.

 

     Art. 31. (Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum - Composizione dei seggi).

     I seggi elettorali sono composti come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

     Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.

     Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di Provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

     L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

     Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentanti nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

     Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale dal Segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

 

     Art. 32. (Spese per adempimenti dei comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali).

     Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli comuni.

     La Regione può anticipare, ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 33. (Operazioni dell'ufficio provinciale).

     Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.

     Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

 

     Art. 34. (Operazioni dell'ufficio regionale).

L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

     La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

     I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

 

     Art. 35. (Contestazioni e reclami).

     Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

 

     Art. 36. (Pubblicazione dell'esito del referendum).

     Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34 dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Art. 37. (Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta).

     Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

 

     Art. 38. (Operazioni e propaganda elettorale).

     Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario.

     La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi che disciplinano la materia.

 

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVI

 

     Art. 39. (Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati).

     Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'articolo 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

     La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

     Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

 

     Art. 40. (Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali) [1]

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque. incerti.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

 

     Art. 41. (Decreto di indizione del referendum consultivo).

     Il presidente della Giunta regionale sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione [2].

 

     Art. 42. (Norme applicabili al referendum consultivo).

     Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 31, 32, 33, 34 e 36.

     Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli articoli 27 e 28.

 

     Art. 43. (Schede per il referendum consultivo).

     Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 44. (Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione) [3]

     1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

     2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall’articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti complessivi dell’intero bacino elettorale validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 45. (Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum).

     Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 46. (Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum).

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

 

     Art. 47. (Disposizioni finanziarie).

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2012, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 10.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 9.