§ 1.5.21 - L.R. 30 maggio 2012, n. 17.
Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:30/05/2012
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 40 della l.r. 13/1983)
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 1.5.21 - L.R. 30 maggio 2012, n. 17.

Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum).

(B.U. 1 giugno 2012, n. 10 - S.S. 6 giugno 2012, n. 3)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 40 della l.r. 13/1983)

1. L'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) è cosi sostituito:

 

«Art. 40. (Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque. incerti.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.».

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.