§ 1.5.25 - L.R. 1 marzo 2016, n. 9.
Modifiche ed integrazioni all’articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, recante: “Norme di attuazione dello Statuto per l’iniziativa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:01/03/2016
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 44 della l.r. n. 13/1983)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.25 - L.R. 1 marzo 2016, n. 9.

Modifiche ed integrazioni all’articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, recante: “Norme di attuazione dello Statuto per l’iniziativa legislativa popolare e per i referendum”.

(B.U. 2 marzo 2016, n. 24)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 44 della l.r. n. 13/1983)

1. L’articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n.13 (Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) è sostituito dal seguente:

“Art. 44

(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)

1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall’articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti complessivi dell’intero bacino elettorale validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.