§ 3.4.18 - L.R. 26 aprile 1995, n. 27.
Riconoscimento del centro RAT - Ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:26/04/1995
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria, al fine di contribuire in misura concreta alla promozione culturale, tramite il lavoro del teatro, secondo quanto previsto dall'art. 56 punto O dello Statuto, riconosce [...]
Art. 2.      1. Il Centro R.A.T. - Teatro Stabile di produzione, promozione e ricerca teatrale svolge la sua attività attraverso:
Art. 3.      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, si riconosce al centro R.A.T. con sede legale in Cosenza un contributo annuo per l'attuazione dei punti a), b), c), d), [...]
Art. 4.      1. L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto della Cooperativa Centro R.A.T., con l'istituzione di un apposito organo propositivo e di controllo denominato «Comitato [...]
Art. 5.      1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Centro R.A.T., ha l'obbligo di presentare alla Giunta regionale una relazione con un programma di massima, corredata di un preventivo spese [...]
Art. 6.      1. L'assegnazione del contributo stabilito dalla presente legge pone i seguenti obblighi al Centro R.A.T.:
Art. 7.      1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il centro R.A.T. è tenuto a presentare alla Giunta regionale la seguente documentazione:
Art. 8.      1. In caso di mancato svolgimento dell'attività, secondo i vincoli stabiliti dall'art. 6 della presente legge, il contributo annuale sarà revocato.
Art. 9.      1. La somma stabilita dalla presente legge a titolo di contributo, all'attività del Centro R.A.T., potrà essere aumentata, negli anni successivi con l'aumentare del costo della vita e [...]
Art. 10.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 3132135 dello stato di [...]
Art. 11.      1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 35 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.4.18 - L.R. 26 aprile 1995, n. 27.

Riconoscimento del centro RAT - Ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza.

(B.U. n. 50 del 3 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria, al fine di contribuire in misura concreta alla promozione culturale, tramite il lavoro del teatro, secondo quanto previsto dall'art. 56 punto O dello Statuto, riconosce il «Centro R.A.T. - Ricerche Audiovisive e Teatrali, soc. cooperativa a.r.l.» organismo stabile di produzione, promozione e ricerca teatrale di rilevanza regionale. In considerazione, inoltre, del fatto che il suddetto organismo è già riconosciuto a tale titolo dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

 

     Art. 2.

     1. Il Centro R.A.T. - Teatro Stabile di produzione, promozione e ricerca teatrale svolge la sua attività attraverso:

     a) Produzione di spettacoli teatrali;

     b) Gestione e programmazione diretta del Teatro dell'Acquario di Cosenza (teatro, musica, danza etc.);

     c) Gestione e programmazione diretta della Sala Julian Beck (mostre, dibattiti, conferenze, seminari etc.);

     d) Gestione e programmazione diretta di altri spazi teatrali;

     e) Direzione e coordinamento del Centro Studi delle Arti (diretta emanazione del Centro R.A.T.);

     f) Ideazione, organizzazione, direzione di Festival, Rassegne ed altre manifestazioni a carattere nazionale e internazionale;

     g) Corsi di formazione professionale, stages di perfezionamento o altre attività didattico-formative.

 

     Art. 3.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, si riconosce al centro R.A.T. con sede legale in Cosenza un contributo annuo per l'attuazione dei punti a), b), c), d), dell'art. 2.

     2. Per quanto attiene la gestione e l'attività di cui al punto e) dell'art. 2, questa sarà assicurata degli interventi regionali specifici del settore (Legge n. 16 del 19 aprile 1985).

     3. Per quanto attiene la realizzazione delle attività di cui al punto f) dell'art. 2, questa sarà assicurata dagli interventi regionali specifici del settore (Assessorati, Teatro, Spettacolo, Turismo).

     4. Per quanto attiene l'attività di cui al punto g) dell'art. 2, questa sarà assicurata dagli interventi regionali specifici del settore (Assessorato alla Formazione Professionale).

 

     Art. 4.

     1. L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto della Cooperativa Centro R.A.T., con l'istituzione di un apposito organo propositivo e di controllo denominato «Comitato di Coordinamento».

     2. Il comitato di coordinamento è formato da due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno di minoranza, e da tre rappresentanti del Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa Centro R.A.T.. Nelle more della formale deliberazione di competenza del Consiglio regionale i due rappresentanti, nel rispetto del principio di cui al 2° comma, sono designati con provvedimento del Presidente della Regione.

     3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce periodicamente e, comunque, almeno due volte all'anno, al fine di verificare le attività di rilevante interesse regionale già realizzate nei settori di cui all'art. 2 e di accertare le possibilità di sviluppo e di raccordo dei programmi con altre iniziative culturali del settore in Regione, in Italia ed all'estero.

     4. Relazioni e proposte del Comitato di Coordinamento sono tempestivamente trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa, per quanto di competenza.

 

     Art. 5.

     1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Centro R.A.T., ha l'obbligo di presentare alla Giunta regionale una relazione con un programma di massima, corredata di un preventivo spese relativo all'anno successivo, sulla cui base, la Giunta regionale, entro il mese di novembre di ogni anno, liquida la somma assegnata. La mancata presentazione della suddetta relazione comporta la decadenza ad ottenere il contributo per l'anno successivo.

 

     Art. 6.

     1. L'assegnazione del contributo stabilito dalla presente legge pone i seguenti obblighi al Centro R.A.T.:

     a) impiegare lavoratori dello spettacolo, professionisti, con contratti stagionali e non per l'effettuazione di tutte le attività del Centro per non meno di 3.000 (tremila) giornate lavorative all'anno;

     b) effettuare almeno 50 recite all'anno di spettacoli direttamente prodotti, di cui non meno del 60 per cento svolte in Calabria;

     c) ospitare nella propria programmazione compagnie professionali per non meno di 30 giornate recitative all'anno;

     d) mettere in scena, ogni anno, un'opera di autore nato in Calabria.

 

     Art. 7.

     1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il centro R.A.T. è tenuto a presentare alla Giunta regionale la seguente documentazione:

     a) relazione sull'attività svolta nella stagione;

     b) bilancio consuntivo della stagione;

     c) modelli 031 ENPALS con relative ricevute di avvenuto versamento dei contributi per i lavoratori impegnati nell'attività;

     d) modelli DM 010 INPS comprovanti avvenuto versamento dei contributi malattia e maternità dei lavoratori impegnati;

     e) modelli INAIL comprovanti avvenuto versamento contributi assicurativi per i lavoratori soggetti INAIL;

     f) distinte d'incasso SIAE comprovanti l'effettuazione delle repliche di cui ai punti b) e c) dell'art. 6.

 

     Art. 8.

     1. In caso di mancato svolgimento dell'attività, secondo i vincoli stabiliti dall'art. 6 della presente legge, il contributo annuale sarà revocato.

     2. In caso di parziale svolgimento delle attività, secondo i vincoli stabiliti dall'art. 6 della presente legge, il contributo annuale sarà ridotto proporzionalmente all'attività svolta.

 

     Art. 9.

     1. La somma stabilita dalla presente legge a titolo di contributo, all'attività del Centro R.A.T., potrà essere aumentata, negli anni successivi con l'aumentare del costo della vita e dell'attività da svolgere.

 

     Art. 10.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 3132135 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1995.

     2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16/5/1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 11.

     1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 35 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.