§ 3.4.22 - L.R. 26 aprile 1995, n. 34.
Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:26/04/1995
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria, in attuazione degli artt. 3 e 56 dello Statuto, preso atto del prestigio raggiunto a livello nazionale ed internazionale da parte dell'associazione culturale Rhegium [...]
Art. 2.      1. A sostegno delle iniziative direttamente o collettivamente connesse alle manifestazioni dei premi Rhegium Julii è stanziata annualmente la somma di 50 milioni.
Art. 3.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli [...]


§ 3.4.22 - L.R. 26 aprile 1995, n. 34.

Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii.

(B.U. n. 50 del 3 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria, in attuazione degli artt. 3 e 56 dello Statuto, preso atto del prestigio raggiunto a livello nazionale ed internazionale da parte dell'associazione culturale Rhegium Julii, per l'incisività dagli interventi diretti alla valorizzazione ed alla divulgazione della cultura, soprattutto con le manifestazioni connesse alla istituzione degli omonimi premi culturali nei settori della narrativa, della saggistica, del giornalismo, degli studi meridionalistici e della poesia, aderisce all'iniziativa dei premi Rhegium Julii, riconoscendo l'associazione che li promuove idonea ad elevare il livello culturale della Calabria.

 

     Art. 2.

     1. A sostegno delle iniziative direttamente o collettivamente connesse alle manifestazioni dei premi Rhegium Julii è stanziata annualmente la somma di 50 milioni.

     2. Entro tre mesi dalla chiusura delle manifestazioni il circolo culturale Rhegium Julii presenterà annualmente il conto consuntivo ed una relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132138 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione contributo per il riconoscimento ed il sostegno dei premi di cultura «Rhegium Julii» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di Lire 50.000.000.

     Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16/5/1979, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.