§ 3.2.28 - L.R. 3 maggio 1995, n. 37.
Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:03/05/1995
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socio- assistenziale in favore dei fanciulli e adulti subnormali e dei soggetti privi della vista residenti nell'ambito della Regione [...]
Art. 2.      1. La somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 viene assegnata, con provvedimento della Giunta regionale, alle sedi regionali delle [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 4251105 dello stato di previsione [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.2.28 - L.R. 3 maggio 1995, n. 37.

Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista.

(B.U. n. 51 del 4 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socio- assistenziale in favore dei fanciulli e adulti subnormali e dei soggetti privi della vista residenti nell'ambito della Regione Calabria, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle sedi provinciali dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e dell'Associazione Nazionale Privi della Vista contributi finanziari subordinatamente alla presentazione di un organico programma di attività da svolgere per il perseguimento dei fini istituzionali.

 

     Art. 2.

     1. La somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 viene assegnata, con provvedimento della Giunta regionale, alle sedi regionali delle Associazioni ANFASS (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali) e ANPV (Associazione Nazionale Privi della Vista), che provvedono, con proprio regolamento interno, alla ripartizione alle rispettive sedi provinciali, in funzione del programma di attività che esse intendono realizzare nel corso dell'esercizio finanziario.

     2. Le sedi regionali trasmettono alla Regione Calabria, nei termini fissati dalla Giunta regionale, relazione illustrativa dettagliata sull'attività svolta e copia del rendiconto dell'esercizio precedente e del piano di attività dell'anno in corso di ciascuna sede provinciale.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 4251105 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1995.

     2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.