§ 4.8.14 - L.R. 5 maggio 1990, n. 35.
Sostegno all'attività dell'Istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:05/05/1990
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e dell'articolo 56 dello Statuto regionale favorisce e promuove ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale dei [...]
Art. 2.      Nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione concede un contributo annuo all'Istituto Superiore per il Turismo di Locri, per il finanziamento dello stesso e per lo [...]
Art. 3.      1. Nel quadro della politica generale per la promozione della cultura è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 300 milioni a favore dell'Istituto allo scopo di attuare i corsi [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1990, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. [...]
Art. 5.  Statuto dell'Istituto superiore per il turismo. Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistiche.


§ 4.8.14 - L.R. 5 maggio 1990, n. 35.

Sostegno all'attività dell'Istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica.

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e dell'articolo 56 dello Statuto regionale favorisce e promuove ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale dei cittadini e la loro professionalità ai fini di un migliore inserimento nelle attività produttive con una sempre maggiore utilizzazione delle risorse della Regione, riconoscendo a tale fine il turismo come componente fondamentale dello sviluppo economico e sociale della Calabria.

 

     Art. 2.

     Nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione concede un contributo annuo all'Istituto Superiore per il Turismo di Locri, per il finanziamento dello stesso e per lo svolgimento delle proprie attività statutarie, nonché in particolare per la realizzazione di corsi professionali rivolti a preparare figure professionali necessarie ad una più moderna offerta turistica nazionale e internazionale [1].

     2. I corsi si distinguono in corsi medi e superiori.

     3. I corsi medi avranno la durata di sei mesi e sono indirizzati ad acquisire le qualifiche di portieri, camerieri di piani, giardinieri, centralinisti.

     4. I corsi superiori avranno la durata di un anno e sono indirizzati alla preparazione alle professioni previste dalla legge regionale n. 13/85 che sono guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatori congressuali, direttore d'albergo, vigile turistico e ispettore ecologico.

     5. Le materie d'insegnamento sono quelle previste nell'articolo 40, legge regionale n. 13/85 per sostenere le prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio professionale.

 

     Art. 3.

     1. Nel quadro della politica generale per la promozione della cultura è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 300 milioni a favore dell'Istituto allo scopo di attuare i corsi previsti nel precedente articolo 2.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1990, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 5. Statuto dell'Istituto superiore per il turismo. Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistiche.

     Articolo 1 - E' costituita l'Associazione denominata «Istituto Superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistiche».

     Articolo 2 - L'Associazione non ha fini di lucro.

     L'Istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistiche ha lo scopo di favorire e promuovere ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale dei cittadini e la loro professionalità ai fini di migliore inserimento nelle attività produttive nel settore turistico, essendo il settore una delle componenti fondamentali dello sviluppo economico e sociale della Calabria; di approfondire tutti i temi connessi allo sviluppo turistico proponendo alla Regione, agli operatori turistici e ai privati dei piani per lo sviluppo moderno nel settore turistico; di preparare con corsi di formazione le nuove professionalità che intendono operare nel settore turistico così come previste nella legge regionale n. 13/85.

     Articolo 3 - L'Istituto ha sede in Locri, provvisoriamente presso l'Istituto Scannapieco.

     Articolo 4 - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato salvo scioglimento anticipato per volontà dei soci. In questo caso il patrimonio viene rilevato dalla Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale per il turismo.

     Di essa fanno parte di diritto i soci fondatori e, a domanda, gli altri soci.

     L'ammissione di questi ultimi è decisa dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con votazione presa all'unanimità.

     Sono, altresì, ammessi come soci di diritto i rappresentanti designati dalle Amministrazioni locali o dagli Enti pubblici ed economici che contribuiscono al finanziamento delle attività dell'Istituto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

     Articolo 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

     a) dai contributi dei soci;

     b) dai contributi che provengono da privati ed Enti pubblici.

     I contributi di cui alla lettera a) si distinguono in:

     - contributi ordinari annuali;

     - contributi straordinari.

     La misura del contributo ordinario è fissata in lire 50.000 (cinquantamila).

     I contributi straordinari dovranno essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti nell'apposita seduta.

     Con la stessa maggioranza potrà essere variata la misura del contributo ordinario annuale.

     In caso di mancato versamento dei contributi il socio può essere sospeso dall'esercizio di tutti i diritti a lui derivanti dalla sua qualità o, nei casi più gravi e previa diffida essere escluso.

     Il provvedimento di sospensione è di competenza del tesoriere; quello di esclusione del Consiglio di amministrazione.

     E' consentito ai soci il recesso con comunicazione scritta diretta al Presidente con lettera raccomandata.

     Il recesso ha effetto alla fine dell'anno sociale in corso.

     I soci recedenti, dimissionari ed esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

     Articolo 6 - Sono organi dell'Associazione:

     - l'Assemblea dei soci;

     - il Consiglio di Amministrazione;

     - il Presidente;

     - il Rettore.

     Articolo 7 - L'Assemblea è composta da tutti i soci e hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento dei contributi.

     L'Assemblea deve essere riunita almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.

     Articolo 8 - Può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, o un terzo dei soci con istanza scritta contenente l'ordine del giorno, ne ravvisano la necessità. La convocazione dei soci deve essere scritta, contenente l'ordine del giorno e pervenire ai medesimi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

     Articolo 9 - Spetta all'Assemblea dei soci:

     - di approvare il bilancio preventivo, cui deve essere allegato il progetto delle attività dell'Associazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

     - di esaminare ed approvare il bilancio consuntivo;

     - di eleggere il Consiglio di Amministrazione;

     - di deliberare su ogni altra questione riguardante l'Istituto.

     Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione ed a maggioranza relativa dei presenti in seconda convocazione.

     Le deliberazioni relative alla modifica dovranno essere prese con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti.

     Restano salve le altre norme che prevedono, per ipotesi particolari, maggioranze qualificate e quelle che regolano l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

     Articolo 10 - L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Locri, un rappresentante dell'Associazione turistica pro-loco, un rappresentante del Consorzio regionale degli operatori turistici «Calabria Turismo», un rappresentante della Camera di Commercio di Reggio Calabria, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, due rappresentanti del Consiglio regionale di cui uno di minoranza nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e di un rappresentante dell'Istituto tecnico per il turismo di Marina di Gioiosa, nella figura del Preside pro- tempore.

     Del Consiglio inoltre fanno parte otto membri eletti dall'Assemblea dei soci.

     L'elezione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro i trenta giorni anteriori la scadenza del precedente. Saranno dichiarati eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

     Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

     Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente che è il rappresentante legale, nonché un Vice Presidente e tra i soci, il Segretario, il Tesoriere e un Consigliere.

     Il Consiglio, con appositi regolamenti, disciplina le attività didattiche anche con riferimento ai corsi di formazione professionale da realizzarsi in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti della CEE.

     Il Consiglio designa il Rettore dell'Istituto, fissandone compiti e funzioni. Esso partecipa ai lavori del Consiglio con voto deliberativo.

     Il Consiglio è riunito dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità, o quando ne facciano richiesta 2/3 dei componenti.

     Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

     In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     La convocazione può essere formale - con avviso scritto che deve pervenire ai consiglieri almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione - o (urgente) o (informale) con avviso orale o telefonico. In questo ultimo caso il Consiglio è validamente costituito ove siano presenti tutti i componenti (o risulti in maniera certa che sia loro pervenuto l'avviso).

     Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei suoi componenti effettivi.

     Articolo 11 - Il Consiglio di Amministrazione coadiuva il Presidente nello svolgimento di tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali; prende tutte le iniziative e delibere necessarie, tenendo presenti le eventuali direttive e delibere dell'Assemblea.

     In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:

     - di predisporre i bilanci;

     - di predisporre, allegato al bilancio preventivo, un progetto delle attività dell'Istituto per l'anno successivo;

     - di esprimere il proprio parere, quando ne sia richiesto dal Presidente;

     - di deliberare l'ammissione di nuovi soci;

     - di demandare all'Assemblea, richiedendone la convocazione da parte del Presidente, questioni di particolare importanza o che comportano un onere economico, formulando il relativo ordine del giorno;

     - di predisporre ed approvare, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il (Regolamento) per i corsi tenuti dall'Istituto;

     - di approvare, comunque, le eventuali modifiche al predetto Regolamento anche se predisposto dall'Assemblea.

     Nel caso in cui non intende esercitare tale facoltà, trascorsi due mesi, vi provvederà il presidente uscente dell'Associazione senza ulteriori formalità.

     Articolo 12 - La gestione dell'Associazione sarà controllata dal Collegio dei revisori costituito di tre membri eletti annualmente dall'Assemblea dei soci.

     I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

     Articolo 13 - Alla presente Associazione si applicano le norme dettate dal Codice Civile e dalle altre leggi in materia.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 12.