§ 4.1.26 - L.R. 22 dicembre 1989, n. 14.
Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:22/12/1989
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. La Regione riconosce il concorso delle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli un momento fondamentale della partecipazione democratica alla determinazione ed all'attuazione [...]
Art. 2.      1. La Regione concede alle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentativi a livello nazionale operanti con proprie strutture sull'intero territorio [...]
Art. 3.      1. Le Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli destinatari della legge, presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata dai programmi di attività citati [...]
Art. 4.      1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessorato all'agricoltura assegna i contributi ripartendo le somme disponibili nel bilancio regionale tra le Organizzazioni Professionali che abbiano [...]
Art. 5.      1. La liquidazione del contributo assegnato è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 4.1.26 - L.R. 22 dicembre 1989, n. 14.

Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto.

 

Art. 1.

     1. La Regione riconosce il concorso delle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli un momento fondamentale della partecipazione democratica alla determinazione ed all'attuazione della programmazione dello Sviluppo Economico della Regione.

 

     Art. 2.

     1. La Regione concede alle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentativi a livello nazionale operanti con proprie strutture sull'intero territorio regionale, contributi per lo svolgimento di ulteriori programmi di attività che integrano quelli normalmente attuati dalle organizzazioni stesse con particolare riguardo alla:

     a) divulgazione e promozione dello sviluppo in agricoltura;

     b) promozione dell'assistenza tecnica in agricoltura;

     c) assistenza alla programmazione aziendale;

     d) promozione di attività volte a favorire lo sviluppo della produzione, l'incremento della produttività ed il miglioramento delle tecniche produttive, con particolare riferimento ai territori montani ed alle zone depresse e svantaggiate, riconosciute dalla normativa regionale;

     e) assistenza contrattuale, sindacale, legale, fiscale e tributaria agli associati;

     f) assunzione di iniziative volte alla formazione di quadri dirigenti all'organizzazione di convegni, di seminari (e viaggi di studio).

 

     Art. 3.

     1. Le Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli destinatari della legge, presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata dai programmi di attività citati nell'articolo 2 e dai preventivi di spesa, articolati su base provinciale.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessorato all'agricoltura assegna i contributi ripartendo le somme disponibili nel bilancio regionale tra le Organizzazioni Professionali che abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:

     a) per il 48 per cento in parti uguali;

     b) 12 per cento in relazione ai programmi presentati di cui all'articolo 2;

     c) per il 40 per cento in misura proporzionale diretta alla consistenza di ciascuna Organizzazione Professionale Agricola.

 

     Art. 5.

     1. La liquidazione del contributo assegnato è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura.

     2. Le Organizzazioni beneficiarie trasmettono al Presidente della Giunta regionale una relazione annuale sui programmi di attività svolti in base alle disposizioni della legge.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla legge, valutato per l'anno 1989 in lire 280 milioni, da ripartire tra le Organizzazioni Professionali in proporzione della loro consistenza e sulla base delle istanze presentate entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001202 (Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio), recante spese per l'investimento attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 che viene ridotto di pari importo.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Cap. 5114105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1989 con la denominazione «Contributo alle Organizzazioni Professionali Agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto» e lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 280 milioni.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.