§ 4.2.4 - L.R. 5 maggio 1990, n. 54.
Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 zootecnia
Data:05/05/1990
Numero:54


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di realizzare il necessario coordinamento tecnico ed organizzativo delle iniziative svolte dalle Associazioni provinciali allevatori nonché dalle Associazioni produttori zootecnici al [...]
Art. 2.      1. L'Associazione regionale allevatori della Calabria può attuare e formulare su affidamento della Regione Calabria, organici progetti volti a fornire alla Regione medesima servizi di interesse [...]
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 4.2.4 - L.R. 5 maggio 1990, n. 54.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro.

 

Art. 1.

     1. Al fine di realizzare il necessario coordinamento tecnico ed organizzativo delle iniziative svolte dalle Associazioni provinciali allevatori nonché dalle Associazioni produttori zootecnici al fine di incrementare, migliorare e valorizzare il patrimonio zootecnico e le sue produzioni, la Regione Calabria riconosce l'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro, la quale assicura inoltre il rispetto della compatibilità delle azioni citate con le direttive generali della politica zootecnica regionale.

 

     Art. 2.

     1. L'Associazione regionale allevatori della Calabria può attuare e formulare su affidamento della Regione Calabria, organici progetti volti a fornire alla Regione medesima servizi di interesse zootecnico generale, avvalendosi anche delle Associazioni provinciali allevatori.

     2. Per il sostegno finanziario delle iniziative di cui al precedente comma, la Regione Calabria interviene con contributi nella misura pari a quella prevista all'articolo 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.