§ 3.5.3 - L.R. 26 aprile 1995, n. 26.
Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 musei e biblioteche
Data:26/04/1995
Numero:26


Sommario
Art. 1.      La Regione Calabria riconosce la Biblioteca Civica di Cosenza, ente morale autonomo che trae le sue origini dall'Accademia Cosentina, quale Istituzione di grande valore storico e culturale. Al [...]
Art. 2.      Nel quadro della politica generale di potenziamento delle istituzioni culturali e in attuazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto regionale, la Regione Calabria stanzia annualmente a favore [...]
Art. 3.      Entro il 30 settembre di ogni anno la Biblioteca Civica è tenuta a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di [...]
Art. 4.      Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli precedenti, la Regione Calabria concede alla Biblioteca Civica un contributo annuo pari a lire 200 milioni.
Art. 5.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 3131107 dello stato di previsione della [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.5.3 - L.R. 26 aprile 1995, n. 26.

Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali.

(B.U. n. 50 del 3 maggio 1995).

 

Art. 1.

     La Regione Calabria riconosce la Biblioteca Civica di Cosenza, ente morale autonomo che trae le sue origini dall'Accademia Cosentina, quale Istituzione di grande valore storico e culturale. Al fine di tutelare e potenziare la cospicua e pregevole dotazione libraria, antica, retrospettiva e moderna, essenziale ed imprescindibile strumento per l'attività di ricerca sul territorio regionale, la Regione Calabria, favorisce ogni iniziativa tendente alla definizione e alla realizzazione di un organico piano di sviluppo della Biblioteca Civica, atto a soddisfare le esigenze degli studi presenti nella realtà sociale e culturale calabrese.

 

     Art. 2.

     Nel quadro della politica generale di potenziamento delle istituzioni culturali e in attuazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto regionale, la Regione Calabria stanzia annualmente a favore della Biblioteca Civica di Cosenza una somma finalizzata:

     a) al potenziamento delle attività di documentazione e di informazione della cultura contemporanea, nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale, anche attraverso sistemi multimediali interattivi [1];

     b) a favorire l'attività di ricerca e l'avanzamento degli studi;

     c) ad accrescere tutelare e valorizzare i pregevoli fondi antichi e di interesse calabro e meridionalistico di cui la Biblioteca è dotata;

 

     Art. 3.

     Entro il 30 settembre di ogni anno la Biblioteca Civica è tenuta a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sul programma di attività che la Biblioteca intende svolgere nell'anno successivo.

     Entro il 15 Marzo di ciascun anno provvederà inoltre a presentare il rendiconto dell'esercizio precedente.

     La mancata presentazione di quanto sopra comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo.

 

     Art. 4.

     Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli precedenti, la Regione Calabria concede alla Biblioteca Civica un contributo annuo pari a lire 200 milioni.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 3131107 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1995.

     Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16/5/70, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 8 bis della L:R. 2 maggio 2001, n. 7.