§ 3.4.24 - L.R. 3 maggio 1995, n. 38.
Erogazione di un contributo annuo a favore della «Compagnia di Balletti Alfonso Rendano» - Cosenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:03/05/1995
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria riconosce nell'attività svolta dalla «Compagnia di Balletti Alfonso Rendano» - Cosenza, uno strumento valido ed indispensabile per lo sviluppo culturale nonché di [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte alle esigenze derivanti dalla attività della «Compagnia di Balletti [...]
Art. 3.      1. Entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione è tenuta a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di [...]
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 3.4.24 - L.R. 3 maggio 1995, n. 38.

Erogazione di un contributo annuo a favore della «Compagnia di Balletti Alfonso Rendano» - Cosenza.

(B.U. n. 51 del 4 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria riconosce nell'attività svolta dalla «Compagnia di Balletti Alfonso Rendano» - Cosenza, uno strumento valido ed indispensabile per lo sviluppo culturale nonché di promozione civile e sociale, atto a promuovere ed a valorizzare l'antica Arte della Danza in un territorio, come quello calabrese, dove le arti in genere e la Danza in particolare vanno sempre più valorizzate così come già avviene in altre Regioni italiane (Emilia-Romagna, Toscana, Lazio).

     2. Con tale riconoscimento la Regione Calabria promuove la tutela e la maggiore diffusione possibile dell'arte della Danza sul proprio territorio.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte alle esigenze derivanti dalla attività della «Compagnia di Balletti Alfonso Rendano» di Cosenza diretta da Isabella Sisca, che persegue statutariamente le finalità della promozione ed organizzazione di manifestazioni di concerti di danza classica, moderne dance, folk; di scoprire e valorizzare giovani danzatori calabresi e diffondere la cultura della danza anche attraverso dibattiti, conferenze e «stage» nonché scuola di perfezionamento per tutti i giovani danzatori del territorio calabrese; di programmare la produzione di compositori moderni al fine di creare quello spazio vitale indispensabile alla prosecuzione del balletto italiano; di orientare la produzione artistica del «Folk colto» delle province calabresi impegnandosi a collaborare con gli organismi pubblici e privati alla ricerca di sempre migliori conoscenze delle tradizioni calabresi; di collaborare con gli organismi ufficiali dell'istruzione quali i Provveditorati agli Studi e l'AGIS-Scuola della Regione.

 

     Art. 3.

     1. Entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione è tenuta a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento, sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo nonché il conto consuntivo e quello preventivo.

     2. La mancata presentazione di quanto sopra esposto comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo stesso.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del Bilancio, recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1995, che viene ridotto di pari importo.

     2. La predetta disponibilità di Bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132141 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione «Contributo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa - cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del Bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.