§ 3.2.27 - L.R. 19 aprile 1995, n. 18.
Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:19/04/1995
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività di volontariato.
Art. 3.  Organizzazioni di volontariato.
Art. 4.  Albo regionale delle organizzazioni di volontariato.
Art. 5.  Osservatorio regionale sul volontariato.
Art. 6.  Funzionamento dell'Osservatorio regionale sul volontariato.
Art. 7.  Conferenza generale.
Art. 8.  Convenzione.
Art. 9.  Contenuti della convenzione.
Art. 10.  Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche.
Art. 11.  Formazione ed aggiornamento dei volontari.
Art. 12.  Destinatari dei contributi.
Art. 13.  Presentazione delle domande.
Art. 14.  Erogazione dei contributi.
Art. 15.  Centri di servizio regionali.
Art. 16.  Norma transitoria.
Art. 17.  Abrogazioni.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.2.27 - L.R. 19 aprile 1995, n. 18. [1]

Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato.

(B.U. n. 46 del 26 aprile 1995).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato che realizzano, senza scopo di lucro e a fini esclusivi di solidarietà, finalità di carattere sociale, civile e culturale per:

     a) contrastare l'emarginazione;

     b) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;

     c) accogliere la vita e migliorarne la qualità;

     d) concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario regionale;

     e) concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone;

     f) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolari attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti;

     g) promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e per interventi in situazioni di pubbliche calamità.

     2. La Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.

     3. La Regione promuove inoltre iniziative di studio inerenti al volontariato sociale.

 

     Art. 2. Attività di volontariato.

     1. Ai fini della presente legge sono attività di volontariato quelle svolte dalle organizzazioni di volontariato o da singoli volontari esclusivamente per fini di solidarietà e senza remunerazione.

     2. Ai volontari è possibile rimborsare le spese effettivamente sostenute, entro i limiti previsti dalle organizzazioni di appartenenza.

     3. Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti, dotati o meno di personalità giuridica, le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione anche indiretti.

     4. Le attività di volontariato devono essere prestate in aderenza ai principi fissati dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

     5. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, mentre è compatibile con la qualità di dipendente pubblico, quando le prestazioni hanno luogo fuori dall'orario di lavoro in servizi pubblici e privati diversi da quelli prestati come dipendente.

     6. I funzionari di Enti locali preposti alla dirigenza di servizi per il volontariato, non possono appartenere ad alcuna organizzazione di volontariato in qualità di dirigenti.

     7. La Regione Calabria favorisce inoltre, la qualificazione e formazione delle organizzazioni di volontariato, nonché la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative da parte delle stesse all'interno del territorio regionale.

     8. I lavoratori di Enti pubblici o privati che facciano parte di organizzazioni iscritte nell'Albo di cui all'art. 4 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e con le integrazioni di cui all'art. 17 della L. 266/91.

 

     Art. 3. Organizzazioni di volontariato.

     1. Le organizzazioni di volontariato devono costituirsi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 266/1991 e secondo quanto previsto dalla presente legge.

     2. Le organizzazioni di cui al presente articolo, per garantire il funzionamento della struttura, possono assumere lavoratori dipendenti esclusivamente per finalità di supporto tecnico con esclusione di ogni attività di solidarietà.

     3. L'utilizzazione di prestatori d'opera autonoma e specializzata deve avvenire nel rispetto del principio di cui al comma precedente.

     4. E' riconosciuto alle organizzazioni di volontariato ed ai singoli volontari il diritto di:

     - accedere alle strutture e ai servizi pubblici, ove ciò sia richiesto per l'attuazione del servizio; inserirsi per integrare e collaborare con i servizi nell'ambito dell'attività proprie degli stessi senza sostituire personale dipendente;

     - partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento organizzate dagli Enti locali o da terzi in rapporto al servizio convenuto;

     - partecipare alle attività di programmazione secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente nei campi di applicazione della presente legge e della L. 5/87;

     - accedere alle informazioni e agli atti amministrativi concernenti i campi di applicazione della presente legge di competenza del Consiglio e della Giunta regionale e degli Enti locali;

     - partecipare nell'ambito dei piani e delle finalità proprie degli Enti pubblici e delle Leggi Sanitarie e Sociali alla programmazione per le finalità sociali di cui all'art. 1 di interventi pubblici con parere consultivo.

     5. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le norme del Decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio del 14/2/1992.

 

     Art. 4. Albo regionale delle organizzazioni di volontariato.

     1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato  che può essere articolato in sezioni [2].

     2. Le organizzazioni, riconosciute o meno ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, che intendono chiedere l'iscrizione, devono operare nel territorio regionale e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata da:

     a) atto costitutivo o statuto o accordi degli aderenti;

     b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la presidenza o la direzione;

     c) relazione degli interventi già attuati e programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione dei volontari impiegati.

     3. La Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dei criteri individuati dall'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 5, lettera d), decide sull'iscrizione dell'organizzazione all'Albo dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.

     4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'Albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la rinnovazione della documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 e, qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.

     5. La Giunta regionale verifica la permanenza dei requisiti ritenuti idonei all'iscrizione e procede a saltuari accertamenti sulla regolarità della gestione delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo.

     6. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.

     7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta l'immediata cancellazione dall'Albo. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

     8. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 266 del 1991, la Giunta regionale comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell'eventuale rifiuto della iscrizione e della cancellazione dall'Albo.

 

     Art. 5. Osservatorio regionale sul volontariato.

     1. E' istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.

     2. L'osservatorio è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;

     b) da un rappresentante delle Province calabresi, designato dall'Unione regionale delle province;

     c) da tre rappresentanti dai Comuni calabresi, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

     d) da un rappresentante delle Comunità montane della Calabria, designato dall'UNCEM calabrese;

     e) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali;

     f) dal dirigente del dipartimento per i servizi sanitari;

     g) dal dirigente del dipartimento piani e programmi;

     h) dal dirigente del dipartimento per la formazione professionale;

     i) da tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4, presenti ed operanti in almeno tre province della regione, indicati dalle organizzazioni medesime;

     l) da cinque rappresentanti - uno per provincia e con un massimo di due rappresentanti in totale appartenenti alla stessa organizzazione - delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4 che abbiano il maggior numero di aderenti, indicati dalle organizzazioni medesime;

     m) da tre rappresentanti di enti o istituzioni maggiormente rappresentativi che promuovono attività o cultura di volontariato, indicati dagli stessi.

     3. Il Vice Presidente dell'Osservatorio è eletto nella prima riunione tra i componenti indicati dalle organizzazioni di volontariato.

     4. I componenti dell'Osservatorio possono farsi sostituire di volta in volta da altro rappresentante a tal fine delegato.

     5. In relazione alle materie trattate, il Presidente dell'Osservatorio può invitare altri dipendenti regionali o studiosi o tecnici.

     6. L'Osservatorio è organo consultivo della Giunta regionale e, tra l'altro, provvede a:

     a) esprimere parere sui programmi annuali di competenza della Giunta regionale;

     b) avanzare proposte alla Giunta regionale sulle materie oggetto delle attività delle organizzazioni di volontariato;

     c) esprimere parere sui disegni di legge e sulle materie che interessano i campi di intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza della Giunta regionale;

     d) determinare i criteri e le modalità per la gestione e la tenuta dell'Albo di cui all'articolo 4;

     e) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione dell'Albo di cui all'articolo 4;

     f) esprimere parere sulla istituzione dei Centri di servizio regionali di cui all'articolo 16;

     g) esprimere parere su progetti elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali da organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4;

     h) promuovere e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi;

     i) promuovere ricerche e studi;

     l) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

     m) diffondere la conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni;

     n) pubblicare un rapporto regionale sull'andamento del fenomeno del volontariato nella regione.

     7. Alla costituzione della segreteria dell'Osservatorio provvede la Giunta regionale.

 

     Art. 6. Funzionamento dell'Osservatorio regionale sul volontariato.

     1. L'Osservatorio regionale sul volontariato è nominato dalla Giunta regionale, previa verificare dei requisiti posseduti dai rappresentanti indicati dalle rispettive organizzazioni, e resta in carica per la durata di tre anni.

     2. Si procede alla nomina dell'Osservatorio anche sulla base di una designazione pari almeno alla maggioranza dei componenti dell'organo medesimo.

     3. Le designazioni relative all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d), i), l) ed m), devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le designazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'articolo 5, comma 2, devono essere effettuate da tutte le organizzazioni interessate.

     4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente provvede alla nomina la Giunta regionale, previa assegnazione di ulteriore termine di giorni 30.

     5. Per la validità delle adunanze dell'Osservatorio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

     6. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

     7. Nelle sedute di seconda convocazione, per la validità della seduta è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

 

     Art. 7. Conferenza generale.

     1. Il Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Osservatorio regionale sul volontariato indice una volta l'anno la Conferenza generale delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4.

     2. La Conferenza è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato.

     3. La Conferenza generale esprime pareri sugli strumenti generali della programmazione regionale relativi alle attività di volontariato.

 

     Art. 8. Convenzione.

     1. Per la realizzazione di programmi relativi ai campi di applicazione della presente legge che consentano l'apporto continuativo delle organizzazioni di volontariato, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni secondo i criteri di cui all'art. 9.

 

     Art. 9. Contenuti della convenzione.

     1. La convenzione di cui all'art. 8 è stipulata con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa e che siano iscritte da almeno sei mesi all'Albo di cui all'articolo 4 o che siano iscritte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, per eguale periodo.

     2. La convenzione, su cui deve esprimere parere l'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5, deve tra l'altro indicare:

     a) l'attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;

     b) la durata del rapporto convenzionale;

     c) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

     d) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate dagli associati;

     e) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

     f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità;

     g) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

     h) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;

     i) l'obbligo di fornire periodicamente alla Giunta regionale, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l'attività svolta;

     l) l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività;

     m) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi e retribuite;

     n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

     3. La convenzione deve riservare alla Giunta regionale un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità

dell'organizzazioni, sotto il profilo delle persone e dei mezzi, allo svolgimento dell'attività.

     4. La Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 5, dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l'inadempienza delle principali clausole contrattuali o l'inidoneità dell'organizzazione ai sensi del comma 3.

     5. Qualora la convenzione abbia durata pluriennale i contributi previsti nella convenzione vengono rideterminati annualmente dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche.

     1. Le attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche o convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 4.

     2. Le prestazioni devono essere oggetto di convenzioni che possono essere stipulate direttamente dall'ente pubblico titolare della struttura.

 

     Art. 11. Formazione ed aggiornamento dei volontari.

     1. La Giunta regionale, nell'ambito del programma di formazione professionale, sulla base di proposte inoltrate dall'Osservatorio, dagli Enti locali e dalle organizzazioni di volontariato ed anche su richiesta delle organizzazioni medesime, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni e tecniche utili all'esercizio delle attività di volontariato.

     2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione attraverso le proprie strutture.

 

     Art. 12. Destinatari dei contributi.

     1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge le organizzazioni di volontariato, iscritte all'Albo di cui all'articolo 4, che svolgono attività previste dalla presente legge e che intendono realizzare progetti finalizzati da eseguire anche mediante apposite convenzioni. Viene riconosciuta priorità ai progetti che siano realizzati attraverso le prestazioni di più di una organizzazione.

     2. I fondi sono ripartiti dalla Giunta regionale previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato.

     3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purché questi ultimi siano concessi per attività non previste dalla presente legge.

     4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa convenzionata può essere finanziata dalla Regione e da altri enti pubblici, purché i contributi complessivamente non superino l'80 per cento della spesa sostenuta.

 

     Art. 13. Presentazione delle domande.

     1. Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, vanno presentate unitamente ad un progetto delle spese necessarie alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno. Trascorso tale termine le domande presentate vengono prese in considerazione nell'esercizio successivo. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a trasmettere copia delle domande al Comune in cui hanno sede o svolgono la loro attività principale.

 

     Art. 14. Erogazione dei contributi.

     1. La Giunta regionale, in relazione alle priorità fissate dai documenti generali di programmazione, approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di riparto dei contributi relativi all'esercizio successivo, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato.

     2. Il contributo regionale può essere erogato anche con anticipazioni non superiori alla misura complessiva del 50 per cento. Il saldo è erogato soltanto dopo la presentazione del rendiconto.

     3. Per impegni inferiori a tre milioni di lire la rendicontazione può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della organizzazione di volontariato.

 

     Art. 15. Centri di servizio regionali.

     1. I Comuni capoluogo di provincia istituiscono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, Centri di servizio regionali da mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato.

     2. I Centri di servizio regionali sono gestiti da organizzazioni di volontariato che siano operanti nel Comune e che appartengano ad organismi presenti, al medesimo titolo, in almeno tre province della regione.

     3. La gestione del Centro di servizio regionale deve risultare da apposita convenzione stipulata con il Comune competente per territorio.

 

     Art. 16. Norma transitoria.

     1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 devono chiedere conferma dell'iscrizione allegando la documentazione prevista dall'articolo 4 della presente legge.

     2. La Giunta regionale, sulla base della procedura di cui all'art. 4, comma 3, decide nei successivi trenta giorni sull'iscrizione all'Albo. Le organizzazioni le cui domande risultano accolte vengono iscritte all'Albo con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46.

     3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la domanda eventualmente presentata viene considerata come domanda di nuova iscrizione.

     4. Il periodo di due anni previsto dall'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, concernente le agevolazioni fiscali, per le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo ai sensi del comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore della predetta legge n. 266 del 1991.

     5. All'entrata in vigore della presente legge le convenzioni di cui all'art. 8, in attesa dell'operatività dell'Albo previsto all'art. 4, possono essere stipulate con le organizzazioni di volontariato iscritte da più di sei mesi nell'Albo di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46.

 

     Art. 17. Abrogazioni.

     1. La legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 ed ogni altra disposizione legislativa in contrasto con la presente legge sono abrogate.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 1995, per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 luglio 2012, n. 33.

[2] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 17 maggio 1996, n. 10.