§ 3.2.90 - L.R. 26 luglio 2012, n. 33.
Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:26/07/2012
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Attività di volontariato)
Art. 3.  (Organizzazioni di volontariato)
Art. 4.  (Reti territoriali e coordinamenti regionali di volontariato)
Art. 5.  (Registro regionale e sezioni provinciali delle organizzazioni di volontariato)
Art. 6.  (Procedure per l’iscrizione al Registro)
Art. 7.  (Vigilanza)
Art. 8.  (Convenzioni)
Art. 9.  (Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)
Art. 10.  (Sostegno al volontariato)
Art. 11.  (Centri di servizio per il volontariato)
Art. 12.  (Partecipazione del volontariato alla programmazione)
Art. 13.  (Assemblea e Consulta regionale del volontariato)
Art. 14.  (Conferenza regionale del volontariato)
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 16.  (Norme transitorie e finali)
Art. 17.  (Abrogazioni)
Art. 18.  (Pubblicazione)


§ 3.2.90 - L.R. 26 luglio 2012, n. 33.

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.

(B.U. 1 agosto 2012, n. 14 - S.S. 3 agosto 2012, n. 1)

 

CAPO I

Disposizioni generali e norme di principio

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle proprie finalità in materia di politiche sociali:

a) riconosce l’opera sociale svolta dalle associazioni di volontariato che operano con fini esclusivi di solidarietà sociale e gratuitamente, salvaguardandone altresì l’autonomia e la dignità e promuovendo il ruolo determinante di tali organizzazioni per la crescita umana, sociale culturale e civile delle comunità locali;

b) riconosce, in coerenza con le finalità espresse dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione.

c) promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l’autonomia e tutela le relative organizzazioni quale espressione della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società;

d) promuove e valorizza iniziative di formazione nei confronti degli operatori addetti ai servizi di volontariato, al fine di fornire gli strumenti minimi di conoscenza e le metodologie più adeguate necessari allo svolgimento più efficace dell’azione solidaristica;

e) riconosce e valorizza le iniziative di solidarietà che prevedono l’azione congiunta di più associazioni, e forme di collaborazione tra queste e gli Enti locali al fine di promuovere l’attuazione sul territorio regionale di metodologie di intervento «a rete»;

f) favorisce, alla luce dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l’apporto originale e complementare del volontariato all’intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all’articolo 2, riconoscendo in particolare il valore delle rappresentanze autonome delle organizzazioni di volontariato al fine di renderne effettiva ed efficace la partecipazione prevista agli articoli 12 e ss.;

g) promuove la conoscenza e l’attuazione della Carta dei valori del volontariato.

2. La presente legge disciplina, in particolare, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l’istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime.

 

     Art. 2. (Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende il servizio, anche occasionale, reso per fini di solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte tramite le organizzazioni liberamente costituite di cui i volontari fanno parte.

2. L’attività di cui al comma 1 è volta al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e si esprime particolarmente nella cura delle relazioni umane e nella promozione delle responsabilità comunitarie, attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità, orientate a:

a) contrastare le condizioni e le cause di povertà ed esclusione sociale e prevenire e alleviare le situazioni di degrado sociale, sofferenza ed emarginazione;

b) intervenire nei contesti familiari nel cui ambito vivono persone malate, disabili o non autosufficienti, specie se tali nuclei vivono in condizioni di povertà estrema e marginalità;

c) promuovere e tutelare i diritti umani, sociali e di cittadinanza;

d) prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile;

e) tutelare e valorizzare i beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado e inquinamento;

f) promuovere forme e opportunità di animazione, educazione, orientamento delle giovani generazioni e degli adulti;

g) promuovere la cultura e la pratica del dialogo, della nonviolenza, della legalità, della cittadinanza responsabile e la solidarietà internazionale,

 

     Art. 3. (Organizzazioni di volontariato)

1. È organizzazione di volontariato, ai fini della presente legge, ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, la cui attività, svolta ai sensi dell’articolo 2, è finalizzata alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati ovvero alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.

2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico.

3. Non sono organizzazioni di volontariato, ai fini della presente legge, le istituzioni pubbliche, le cooperative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni pro loco, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nonché tutte le organizzazioni che hanno come finalità la prevalente tutela degli interessi personali dei propri iscritti ovvero di appartenenti, e loro congiunti, a specifiche categorie professionali.

4. All’interno di ogni organizzazione di volontariato si possono distinguere le seguenti tipologie di aderenti:

a) volontari, che prestano la propria opera gratuitamente nello svolgimento delle attività istituzionali, oltre a provvedere al pagamento dell’eventuale quota annuale di adesione;

b) sostenitori che non svolgono direttamente attività di volontariato limitando il proprio apporto al pagamento di una quota di adesione e senza ricoprire incarichi direttivi. Gli operatori volontari di cui alla lettera a) devono comunque essere presenti in maniera prevalente e in numero adeguato rispetto alle finalità perseguite dall’associazione.

5. Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l’organizzazione di riferimento.

6. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio o rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

7. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse.

8. Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività produttive e commerciali, purché marginali in relazione alle attività istituzionali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

9. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare gli aderenti di cui al comma 4, lettera a), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, che individua i meccanismi semplificati delle polizze assicurative che le organizzazioni di volontariato sono tenute a stipulare a favore dei propri aderenti.

10. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato od organizzazioni no-profit, operanti in analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

 

     Art. 4. (Reti territoriali e coordinamenti regionali di volontariato)

1. Sono riconosciute e valorizzate le aggregazioni tra singole associazioni, dirette a favorire reti territoriali cui demandare specifiche funzioni operative.

2. Sono altresì riconosciute e favorite forme di coordinamento regionale, presenti in almeno quattro province su cinque, promosse da singole associazioni, intorno ad aree tematiche comuni, con funzioni di rappresentanza e sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni, secondo il principio di sussidiarietà.

 

CAPO II

Registro regionale e registri provinciali delle organizzazioni di volontariato

 

     Art. 5. (Registro regionale e sezioni provinciali delle organizzazioni di volontariato)

1. La Regione Calabria provvede alla tenuta ed alla pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale aggregazione delle sezioni provinciali istituite ai sensi del successivo comma 2.

2. Presso le Province sono istituite le sezioni provinciali del registro delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’articolo 131, comma 1 lettera o), della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

3. Per l’iscrizione nei registri le associazioni e le reti territoriali devono:

a) avere sede legale in Calabria dove devono essere costituite ed operare da almeno sei mesi;

b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 e, ove pertinenti, all’articolo 4 comma 1.

4. Nel registro deve risultare l’atto costitutivo e lo statuto, ovvero l’accordo degli aderenti, l’ambito territoriale di attività, fino a tre ambiti tematici di intervento fra quelli di cui all’articolo 2 comma 2, la sede dell’organizzazione. Nel registro devono altresì essere iscritte le modifiche dello statuto o dell’accordo degli aderenti, i trasferimenti della sede, le variazioni degli ambiti tematici di intervento, le deliberazioni di scioglimento.

5. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all’articolo 8 e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla legge 266/1991.

6. Il venir meno dei requisiti per l’iscrizione, l’esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell’attività, nonché l’espressa richiesta dell’organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 comma 4.

7. La cancellazione di cui al comma 6 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.

8. Nel procedimento di iscrizione si tiene conto della differente natura e attività delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato.

9. Le reti di volontariato territoriali di cui all’articolo 4 comma 1 sono iscritte in una apposita sezione del registro provinciale di cui all’articolo 5 comma 2.

10. Le organizzazioni di volontariato e le reti di volontariato territoriali sono iscritte, in base alla localizzazione della loro sede legale, nelle corrispondenti sezioni provinciali del registro del volontariato istituito presso le province fatte salve le reti con ambito territoriale regionale che si iscrivono direttamente al Registro Regionale del Volontariato.

11. Alla istruttoria e alla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale, e delle reti territoriali, provvedono le amministrazioni provinciali comunicandone l’esito alla Regione ai fini della iscrizione nel registro regionale del volontariato.

12. Alla tenuta del registro regionale del volontariato, quale aggregazione delle sezioni provinciali e delle reti territoriali, provvede il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

 

     Art. 6. (Procedure per l’iscrizione al Registro)

1. La domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato deve essere presentata personalmente ovvero inoltrata a mezzo di raccomandata A/R, a firma dei legale rappresentante dell’organizzazione, all’ufficio della competente provincia deputato alla tenuta della relativa sezione, per come determinato nell’articolo 5, corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei soci;

b) ordinamento interno, con l’indicazione della persona cui è conferita la presidenza o la direzione;

c) relazione delle iniziative di solidarietà realizzate e programma di quelle future, specificando le metodologie di intervento, la qualificazione dei volontari impiegati e il tipo di prestazioni fornite agli utenti;

d) elenco dei volontari impegnati nelle iniziative di solidarietà;

e) indicazione di eventuali corsi di formazione seguiti dai volontari;

f) indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l’organizzazione dispone;

g) documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi, per gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991, e dei decreti del Ministero dell’Industria e Commercio del 14 febbraio 1992 e dei 16 novembre 1992;

h) dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di volontariato;

i) copia dei bilancio dell’ultimo anno o, in mancanza, rendiconto dell’ultimo periodo di attività;

j) altra documentazione ritenuta utile da parte dei competenti uffici preposti alla istruttoria.

2. L’istruttoria è condotta dai competenti uffici, che curano anche la conservazione dei documenti ricevuti, la redazione e la stesura della sezione del registro di propria competenza. Gli uffici provinciali competenti provvedono a trasmettere semestralmente la sezione dei registro da essi tenuta al Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

3. Il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nella sezione regionale e nelle sue sezioni provinciali, è soggetto a revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione.

4. Le organizzazioni di volontariato sono cancellate dal registro regionale qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

a) mancanza, alla verifica triennale, dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione;

b) violazione di uno o più termini delle convenzioni di cui all’articolo 8 stipulate con la Regione, con le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici.

5. Avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione nella sezione regionale o in una di quelle provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorso in via amministrativa al Presidente dell’ente titolare della tenuta della sezione del registro di cui trattasi. Le associazioni possono, altresì ricorrere in via giurisdizionale, nei modi e termini stabiliti dalla legge, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione.

 

     Art. 7. (Vigilanza)

1. La vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale è effettuata dalla Regione e dalle Province, secondo la specifica competenza, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro provinciale o regionale e l’effettiva operatività delle organizzazioni medesime.

2. Sulla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale e sulla omogeneità nell’applicazione dei criteri di iscrizione vigila la Regione attraverso il Settore Politiche Sociali, che può intervenire con pareri ed indirizzi vincolanti.

 

CAPO III

Sostegno e valorizzazione del volontariato

 

     Art. 8. (Convenzioni)

1. La Regione, gli enti da essa dipendenti, gli enti locali e gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui al precedente articolo 5, e che dimostrino attitudine e capacità operative, per lo svolgimento di:

a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;

b) attività integrative o di supporto ai servizi pubblici. Le convenzioni devono favorire il più possibile lo svolgimento di attività, anche di tipo innovativo sperimentale, rispondenti ai bisogni della comunità.

2. La Regione e gli enti pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni di cui al comma 1 secondo modalità dagli stessi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del territorio di riferimento iscritte al registro e operanti nel settore oggetto della convenzione. L’oggetto delle convenzioni risulta, di norma, da proposte e progetti innovativi di intervento avanzati dalle organizzazioni di volontariato sulla base di bisogni sociali rilevati sul territorio. Alla pubblica amministrazione è data facoltà di selezionare le proposte meglio rispondenti all’interesse generale, da favorire alla luce dei principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 118 ultimo comma della Costituzione.

3. [Alle organizzazioni di volontariato è fatto divieto di partecipare alle procedure di evidenza pubblica relative a forniture, servizi e lavori, promosse dalle pubbliche amministrazioni nel territorio regionale, che non siano riservate alle organizzazioni medesime] [1].

 

     Art. 9. (Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)

1. Le organizzazioni di volontariato svolgono le attività di cui alla presente legge presso strutture proprie o nell’ambito di strutture pubbliche e private e possono accedere alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati con enti pubblici, operanti negli ambiti tematici di loro interesse.

 

     Art. 10. (Sostegno al volontariato)

1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Regione promuove e attua, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti privati interessati, iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione nel settore.

2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi finalizzati al sostegno del funzionamento ordinario delle organizzazioni di volontariato, specialmente delle associazioni di piccole dimensioni, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle ompetenze assegnate alle Province ai sensi dell’articolo 131, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 34/2002.

3. La Regione Calabria, ferme restando le competenze delle province, può finanziare specifici progetti o iniziative delle organizzazioni di volontariato, nonché delle reti territoriali e dei coordinamenti regionali di cui all’articolo 4, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nel limite massimo del 30% della dotazione finanziaria annuale.

 

     Art. 11. (Centri di servizio per il volontariato)

1. L’attività dei centri di servizio costituiti ai sensi dell’articolo 15 della legge 266/1991 è finalizzata alla promozione, alla qualificazione e allo sviluppo del volontariato secondo i princìpi fissati nella relativa Carta dei valori, mediante l’erogazione di servizi gratuiti alle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale.

2. L’attività di cui al comma 1 consiste in particolare:

a) nell’approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) nell’offerta di consulenza e assistenza qualificata per il sostegno alla progettazione di specifiche attività;

c) nel contributo all’attuazione dei progetti promossi e realizzati dalle organizzazioni di volontariato;

d) nell’assunzione di iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle organizzazioni di volontariato;

e) nel fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato;

f) nell’incentivazione e nel sostegno del ruolo e dell’impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del volontariato.

3. Lo statuto dei centri di servizio deve prevedere una composizione associativa aperta, che favorisca l’accesso ad altri partecipanti e il ricambio nella composizione degli organi direttivi.

4. L’assessore regionale competente in materia di volontariato o suo delegato rappresenta la Regione nel Comitato di Gestione del Fondo di cui alla legge 266/1991.

 

CAPO IV

Partecipazione del volontariato alle politiche regionali

 

     Art. 12. (Partecipazione del volontariato alla programmazione)

1. Le organizzazioni di volontariato partecipano, in riferimento ai propri ambiti tematici di attività ed alla generalità delle politiche per la coesione sociale e la qualità della vita, alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli enti locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato, attraverso gli organismi di cui al successivo articolo 13, sono informate e consultate nell’elaborazione, realizzazione e valutazione dei programmi e degli interventi regionali e locali e possono proporre al riguardo progetti ed iniziative.

 

     Art. 13. (Assemblea e Consulta regionale del volontariato)

1. L’Assemblea regionale del volontariato è strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse.

2. All’Assemblea, che si riunisce almeno ogni anno, partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, o loro delegati. Alle riunioni dell’Assemblea sono invitate a partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni di volontariato aventi sede nel territorio regionale e non iscritte nel registro di cui all’articolo 5.

3. L’Assemblea è presieduta dal presidente della Consulta di cui al comma 4 e ha il compito di:

a) formulare, autonomamente, o su richiesta della Consulta, proposte e pareri sui programmi e sugli indirizzi generali relativi alle attività di interesse e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;

b) definire le problematiche di rilievo da sottoporre all’attenzione della Conferenza regionale del volontariato di cui all’articolo 14;

c) eleggere la Consulta regionale del volontariato di cui al comma 4.

4. L’Assemblea elegge nel proprio seno la Consulta regionale del volontariato, composta da dieci membri in rappresentanza delle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali del registro regionale di cui all’articolo 5. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al ramo, nomina inoltre tre rappresentanti, in qualità di esperti, che partecipano alle attività della Consulta senza diritto di voto. Al fine di garantire la massima rappresentatività di tutte le realtà di volontariato presenti in regione la Consulta può cooptare altri componenti, fino ad un massimo di ulteriori cinque unità in aggiunta ai dieci suddetti, portatori di interessi di aree tematiche non rappresentate nella composizione della Consulta stessa. L’Assemblea determina con apposito disciplinare le modalità di funzionamento della stessa, nonché della Consulta.

5. La Consulta dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente ed ha il compito di:

a) esprimere parere alla Giunta regionale, se richiesto, in merito alle proposte di legge e gli atti di indirizzo nelle materie di interesse delle organizzazioni di volontariato;

b) formulare osservazioni e proposte su ogni altro atto regionale che interessa le attività del volontariato;

c) formulare all’Assemblea indicazioni e proposte di discussione e approfondimento su tematiche particolari;

d) affidare e sovrintendere la predisposizione del rapporto triennale sul volontariato calabrese, da presentare in occasione della Conferenza regionale di cui all’articolo 14;

e) designare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al Comitato di Gestione del Fondo speciale di cui all’articolo 15 della legge n. 266/1991.

6. Il parere di cui al comma 5, lettera a), è reso entro il termine fissato nella richiesta.

7. La Consulta di cui al comma 4 fornisce informazioni all’Assemblea ed alle organizzazioni di volontariato in merito alle iniziative intraprese e invia periodicamente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta.

8. La partecipazione ai lavori dell’Assemblea e della Consulta è a titolo gratuito.

9. In caso di mancato funzionamento o palese prolungata inattività della Consulta, l’assessore regionale competente può richiedere al presidente della stessa una convocazione urgente al fine di proporre all’Assemblea la nomina di una nuova Consulta. In caso di mancata convocazione entro 60 giorni provvede l’assessore regionale al ramo.

 

     Art. 14. (Conferenza regionale del volontariato)

1. L’assessore regionale alle Politiche Sociali convoca ogni due anni la Conferenza regionale del volontariato, al fine di esaminare le problematiche individuate dall’Assemblea regionale di cui all’articolo 13 in relazione alle attività e ai bisogni delle organizzazioni di volontariato.

2. Alla Conferenza partecipano in particolare le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio regionale, anche non iscritte al registro di cui all’articolo 5, il Comitato di Gestione del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 266/1991, i centri di servizio per il volontariato e tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

 

CAPO V

Disposizioni finanziarie e transitorie

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie)

1. È istituito il Fondo regionale per il volontariato per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Ai relativi oneri determinati in euro 200.000,00, si provvede, per l’esercizio in corso, con le risorse disponibili all’UPB 6.2.01.02, capitolo 4331103, dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente a «Fondo regionale per le politiche sociali» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 200.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro 200.000,00, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

 

     Art. 16. (Norme transitorie e finali)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro previsto dall’articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato) come modificato dalla legge regionale 17 maggio 1996, n. 10, sono iscritte d’ufficio nel registro di cui all’articolo 5 della presente legge.

2. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato conservano efficacia fino alla scadenza prevista. Le convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della presente legge e prima dell’adozione dei relativi atti attuativi si conformano alle norme previgenti.

3. Fino alla data di adozione delle disposizioni attuative di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti e le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.

4. In sede di prima applicazione, l’Assemblea di cui all’articolo 13 è convocata dall’assessore regionale alle Politiche Sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell’avviso di convocazione saranno comunicate le modalità di svolgimento della stessa.

 

     Art. 17. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato), e 17 maggio 1996, n. 10 (Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell’11 agosto 1991 sul volontariato).

 

     Art. 18. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 44.