§ 3.4.23 - L.R. 26 aprile 1995, n. 35.
Contributo al Centro romanistico internazionale «Copanello» con sede in Catanzaro.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:26/04/1995
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. La Regione favorisce l'attività di enti ed associazioni volta a promuovere lo sviluppo della cultura scientifica in Calabria. A tal fine sostiene iniziative di Centri di studi e di ricerca [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 60.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 3132114 del bilancio per l'esercizio finanziario [...]


§ 3.4.23 - L.R. 26 aprile 1995, n. 35.

Contributo al Centro romanistico internazionale «Copanello» con sede in Catanzaro.

(B.U. n. 50 del 3 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. La Regione favorisce l'attività di enti ed associazioni volta a promuovere lo sviluppo della cultura scientifica in Calabria. A tal fine sostiene iniziative di Centri di studi e di ricerca che favoriscano una crescita di sensibilità per i problemi etici, politici e sociali relativi alle cadute applicativi della ricerca scientifica, in particolare, nei settori della storia e del diritto.

     2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è assegnato al Centro romanistico internazionale «Copanello» con sede in Catanzaro un contributo annuo.

     3. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Centro è tenuto a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.

     4. La mancata presentazione di detta relazione comporta la decadenza del diritto ad ottenere il contributo.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 60.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 3132114 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.