§ 3.4.19 - L.R. 26 aprile 1995, n. 28.
Costituzione fondazione «Rumori Mediterranei - Festival Internazionale del Jazz».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:26/04/1995
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modalità.
Art. 2 bis. 
Art. 3.  Finanziamento.


§ 3.4.19 - L.R. 26 aprile 1995, n. 28.

Costituzione fondazione «Rumori Mediterranei - Festival Internazionale del Jazz».

(B.U. n. 50 del 3 maggio 1995).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria, in attuazione del 2° comma dell'art. 3 dello Statuto e nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 117 della Costituzione e dall'art. 49 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977 n. 616, promuove la costituzione e partecipa alla Fondazione «Rumori Mediterranei - Festival Internazionale del Jazz».

     2. La fondazione ha lo scopo di assicurare la continuità e lo sviluppo, anche in senso territoriale, della manifestazione denominata «Rumori Mediterranei- Festival Internazionale del Jazz», nonché delle altre attività nel campo della cultura e dello spettacolo promosse ed organizzate dall'Associazione Culturale Jonica, con sede in Roccella Jonica, assicurando in particolare il reperimento dei mezzi finanziari necessari [1].

 

     Art. 2. Modalità.

     1. Il Presidente della Giunta è autorizzato, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, al compimento degli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione Calabria come socio fondatore, provvedendo, previa deliberazione della Giunta regionale, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed al versamento della somma stanziata a titolo di dotazione iniziale.

     2. Alla Fondazione possono partecipare gli Enti locali territoriali e anche altri Enti pubblici e soggetti privati, ritenuti idonei ad assicurare il perseguimento dello scopo di cui al comma 2 dell'art. 1.

     3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 accerta che lo Statuto della Fondazione sia conforme alle norme di legge in materia e disponga:

     a) il perseguimento dello scopo di cui al comma 2 dell'art. 1;

     b) l'attribuzione al Consiglio di amministrazione delle elezioni del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente e dei membri del Comitato di gestione, nonché la nomina del Segretario generale;

     c) la previsione nel Consiglio di amministrazione di un numero di rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale, pari a quello complessivo dei membri spettanti agli altri soggetti aderenti alla Fondazione, e comunque non inferiore a cinque;

     d) l'attribuzione dei compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione a un collegio nominato dal Consiglio di amministrazione;

     e) la liquidazione del patrimonio, in caso di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione, secondo le norme del Codice Civile.

     4. I rappresentanti di cui alla lettera c) del comma 3 designati dal Consiglio regionale sono eletti con voto limitato.

 

     Art. 2 bis. [2]

     1. In attesa della costituzione della fondazione di cui al precedente art. 1, tutte le attività sono assicurate dall'Associazione culturale ionica, con sede in Roccella Jonica.

 

     Art. 3. Finanziamento.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte correnti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132140 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione «contributo per la costituzione ed il funzionamento della fondazione «Rumori Mediterranei - Festival Internazionale del Jazz» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16/5/1979, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.