§ 4.7.4 - Regolamento 4 maggio 1990, n. 1.
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:04/05/1990
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Destinatari.
Art. 2.  Requisiti.
Art. 3.  Modalità di presentazione della domanda di finanziamento.
Art. 4.  Modalità d'erogazione contributi.
Art. 5.  Documentazione richiesta per l'erogazione dei contributi.
Art. 6.  Cessioni.
Art. 7.  Graduatoria.
Art. 8.  Variazioni programma.
Art. 9.  Cessioni di credito.
Art. 10.  Documentazione finale.
Art. 11.  Verifica e controllo.
Art. 12.  Contratti formazione-lavoro.
Art. 13.  Contratti di apprendistato.
Art. 14.      Ai componenti del Nucleo di valutazione di cui all'art. 2 della L.R. n. 2/88 esterni all'amministrazione regionale, spetta un gettone per ogni giornata di seduta e per un massimo di 200 sedute [...]
Art. 15.  Convenzioni per borse di studio.


§ 4.7.4 - Regolamento 4 maggio 1990, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2.

 

Art. 1. Destinatari.

     Destinatari degli interventi della L.R. 24/2/1988, n. 2 sono: le società cooperative, le società e le associazioni (per associazioni devono intendersi: i consorzi fra le cooperative, le imprese artigiane in forma associata, i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane e gruppi di professionisti associati).

     E' consentita la presenza di soci cosiddetti "tutori", di età superiore ai 35 anni, e non necessariamente disoccupati, che siano in possesso di comprovate esperienze di lavoro o settoriali da documentare adeguatamente in un curriculum da allegare alla progettazione. La loro partecipazione al capitale d'impresa ed alla compagine sociale non deve comunque superare il 30%.

 

     Art. 2. Requisiti.

     I requisiti di cui all'art. 8 e 11 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda per l'accesso alle provvidenze della L.R. 2/88.

     Il requisito della disoccupazione deve sussistere anche alla data di approvazione della delibera della G.R.

     Si fa eccezione per il requisito del limite di età, purché sussista lo stato di disoccupazione.

     I soci dovranno essere direttamente e produttivamente impegnati nelle attività di cui al progetto ammesso al finanziamento.

     I soggetti richiedenti i benefici della L.R. devono essere residenti nel territorio regionale.

 

     Art. 3. Modalità di presentazione della domanda di finanziamento.

     La richiesta di contributo, corredata dal relativo progetto, deve essere presentata all'Assessorato regionale competente per settore.

     Una copia della stessa deve, inoltre, essere presentata allo Assessorato regionale al Lavoro.

     Il progetto deve essere corredato dalla documentazione indicata nel facsimile di domanda, predisposto dall'Assessorato al Lavoro (allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento).

     Le domande si presentano entro il 31 ottobre di ogni anno.

     L'istruttoria dei progetti pervenuti sarà eseguita seguendo piani trimestrali di acquisizione delle proposte pervenute dal 1° febbraio al 30 aprile, dal 1° maggio al 31 luglio e dal 1° agosto al 31 ottobre di ciascun anno.

     La presentazione di istanze di finanziamento e dei relativi progetti dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno seguente si considera sterile d'effetti.

 

     Art. 4. Modalità d'erogazione contributi.

     Dopo l'approvazione del piano d'intervento da parte della G.R., su richiesta degli aventi titolo, i contributi previsti saranno liquidati, con dispositivo dell'Assessore al Lavoro relativamente alle spese di gestione e di avviamento e con decreto del Presidente della G.R. relativamente alle spese in conto capitale, e secondo le modalità seguenti.

     Resta fermo che l'intervento finanziario regionale non è suscettibile di ulteriori aumenti.

     Eventuali variazioni di costi in sede di attuazione del progetto, possono trovare soddisfazione nell'ambito del contributo complessivo concesso per l'iniziativa, ovvero essere assunti direttamente dalla cooperativa, società, associazione.

 

     a) Spese di avviamento

     in unica soluzione previa presentazione delle pezze giustificative accompagnate da dichiarazione liberatoria.

     Si considerano spese di avviamento tutte le spese strettamente necessarie all'avvio dell'attività (spese di costituzione, spese di progettazione, acquisto o costruzione di modelli, prototipi, marchi, logotipi, depliants, cataloghi, canoni di leasing, canoni di locazione locali, ecc), consumi (energia telefono, ecc.).

     La cooperativa, società associazione a dimostrazione dell'avviamento della iniziativa dovrà, entro 6 mesi dall'erogazione della quota relativa all'avviamento, inoltrare la richiesta di pagamento della prima quota delle spese in conto capitale di cui alla successiva lettera c).

 

     b) Spese di gestione e funzionamento

     in due rate semestrali di cui la prima (50%) in forma anticipata previa presentazione di una relazione dettagliata delle spese di funzionamento da sostenere nell'anno finanziario.

     Il saldo residuo (50%) sarà erogato a consuntivo previa presentazione di fatture, note liberatorie giustificative, ecc.

     Si considerano spese di gestione quelle sostenute dopo l'avviamento e nei 3 anni seguenti.

     Ogni relazione di spesa dovrà recare la firma autenticata del rappresentante legale.

 

     c) Spese in conto capitale

     il 20% del contributo come anticipazione per fronteggiare le spese relative all'acquisto ed alla realizzazione degli investimenti; la restante parte sulla base degli stati di avanzamento presentati secondo lo schema allegato n. 2.

     L'anticipazione potrà essere direttamente corrisposta alle ditte fornitrici, agli istituti bancari cessionari di un eventuale credito all'impresa, secondo le modalità previste dal diritto bancario o direttamente a favore dell'impresa, a presentazione di fatture corredate da dichiarazioni liberatorie e od altri documenti giustificativi.

     In relazione a circostanze diverse da quelle previste dal presente articolo, l'impresa, per ottenere l'erogazione della quota del 20 per cento del contributo in c/capitale, dovrà costituire, in favore della Regione Calabria, una fidejussione assicurativa di pari importo che sarà vincolata fino all'acquisizione della piena proprietà dei beni e degli strumenti funzionali all'attività di lavoro progettata.

     La cooperativa, società, associazione entro i 18 mesi successivi all'erogazione della quota di avviamento dovrà realizzare l'iniziativa proposta [1].

     Con istanza documentata può essere chiesta una ulteriore proroga dei tempi di completamento dell'opera.

 

     Art. 5. Documentazione richiesta per l'erogazione dei contributi.

     La richiesta, a firma autenticata dei rappresentanti legali, di erogazione dei contributi deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     1) Assunzione, per le imprese artigiane, della forma giuridica di s.n.c. o coopertiva, come previsto dall'art. 2 della L. n. 443/85;

     2) Certificato di vigenza rilasciato dalla Cancelleria commerciale del Tribunale, non anteriore a 3 mesi;

     3) Iscrizione C.C.I.A.A.;

     4) Eventuali autorizzazioni amministrative;

     5) Certificato di iscrizione albo professionale;

     6) Eventuale modifica della struttura societaria;

     7) Concessione edilizia;

     8) Certificato di destinazione urbanistica;

     9) Certificato antinquinamento secondo normativa vigente;

     10) Nulla osta Genio Civile;

     11) Dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. n. 15 del 4/1/1968 che l'impresa beneficiaria non ha goduto né gode di provvidenze previste da altra normativa nazionale o regionale vigente ed in particolare di quella prevista dalla Legge n. 44/86;

     12) Dichiarazione sostitutiva di certificazione come da L. n. 15 del 4 gennaio 1968 di ogni singolo socio:

     a) di essere residente in Calabria;

     b) di essere attualmente disoccupato;

     c) di non fare parte di altra società o cooperativa avente le medesime finalità della società;

     d) di essere direttamente e produttivamente impegnato nella attività di cui al progetto ammesso a finanziamento;

     e) di aver avviato l'attività prevista dal progetto ammesso a finanziamento.

     13) Dichiarazione, sostitutiva di certificazione come da L. n. 15 del 4 gennaio 1968, del rappresentante legale:

     a) di non alienare o distogliere dall'uso i beni per i quali si è richiesto ed ottenuto il beneficio delle agevolazioni di legge: per il periodo di 5 anni i beni mobili e per il periodo di 9 anni i beni immobili;

     b) di osservare nei confronti dei dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di cui all'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

 

     Art. 6. Cessioni.

     La cessione delle quote di partecipazione nelle società, cooperative, s.n.c., s.a.s. e s.r.l. viene disciplinata dalle norme del codice civile.

     Se la cessione della quota di partecipazione si perfeziona nel triennio entro il quale le società cooperative, le società e le associazioni sono assistite economicamente dalla Regione Calabria col contributo in conto alle spese di gestione, il socio subentrante, purché in possesso dei requisiti di cui agli art. 8 e 11 della L.R. n. 2/88, dovrà rimborsare al socio uscente le quote di capitale immesse nella società, cooperativa o associazione, la quota parte delle spese generali sostenute (e la quota parte degli eventuali utili non distribuiti per la capitalizzazione delle società, cooperative ecc.) con esclusione della quota parte dei contributi in c/capitale e in c/spese di gestione ed avviamento erogate dalla Regione Calabria si sensi della L.R. n. 2/88 per ricondurre ad unità il capitale societario.

 

     Art. 7. Graduatoria.

     L'istruttoria preliminare dei progetti di occupazione giovanile viene eseguita dal personale assegnato all'Assessorato al Lavoro.

     Qualora gli Assessorati competenti non faranno pervenire all'Assessorato al Lavoro i progetti loro pervenuti con l'espressione del parere, il Nucleo di valutazione di cui alla legge regionale n. 2/88 ha la facoltà ad analizzarli e valutarli nel merito ai fini dell'ammissibilità al finanziamento.

     Il parere di conformità alla programmazione regionale dell'intervento proposto resta ascritto nella competenza dell'Assessorato competente.

     Il Nucleo di valutazione di cui alla L.R. n. 2/88 accerta l'attendibilità delle proposte di attività contenute nei programmi presentati da cooperative, società o associazioni, valuta le priorità riconosciute dalla L.R. numero 2/88 art. 3 e propone alla G.R. (ed al Consiglio regionale) una graduatoria fra gli aventi diritto (sulla base dei punteggi ricavati dalla tabella allegata n. 3). Il Nucleo di valutazione di cui all'art. 2 L.R. n. 2/88 segnala alla G.R. ai fini della graduatoria di priorità quelle iniziative imprenditoriali che sono particolarmente apprezzabili ai fini dell'innovazione e sotto il profilo delle tecnologie utilizzate e dell'organizzazione produttiva.

     Il Nucleo di valutazione trasmette alla G.R. una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti.

 

     Art. 8. Variazioni programma.

     Nel caso in cui il soggetto beneficiario modifica, nel corso della realizzazione il programma di intervento, deve darne comunicazione al Presidente della G.R. ed al Nucleo di valutazione presso l'Assessorato regionale al Lavoro che dovrà valutare se l'iniziativa resta compatibile con le finalità del progetto approvato, con particolare riferimento al rapporto costo/benefici.

     Le erogazioni saranno comunque sospese e potranno proseguire solo ad avvenuta approvazione da parte della G.R. che ne prenderà atto, dandone comunicazione all'operatore richiedente ed all'istituto di credito.

 

     Art. 9. Cessioni di credito.

     Le cessioni o procedure all'incasso devono essere notificate nelle forme di legge alla G.R. che ne prenderà atto, dandone comunicazione all'operatore richiedente ed all'istituto di credito.

 

     Art. 10. Documentazione finale.

     La documentazione finale di spesa necessaria per la concessione residua dei contributi in conto capitale deve consistere in fatture o documentazione fiscalmente regolare in originale quietanzato o in copia autenticata.

     Per i beni mobili oggetto del contributo, la ditta fornitrice dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che quanto fatturato è nuovo di fabbrica. L'Assessorato al Lavoro dovrà annullare la documentazione di spesa con bollo apposito recante la trascrizione degli estremi dei provvedimenti di concessione dei contributi, acquisirne copia e trattenerla agli atti.

 

     Art. 11. Verifica e controllo.

     Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 2/88 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23 della L.R. n. 11/87, viene costituito un gruppo di lavoro formato da funzionari regionali con specifica professionalità appartenenti all'Assessorato al Lavoro e agli Assessorati competenti per settori d'intervento, designati dagli Assessori al ramo con il compito di eseguire sopralluoghi, verifiche in corso d'opera ed il collaudo finale sui singoli progetti approvati dalla G.R.

     Il servizio di verifica e controllo sarà effettuato congiuntamente dai funzionari assegnati all'Assessorato al Lavoro ed ai settori di attività pertinente all'intervento produttivo o di servizio.

     Per i servizi alle imprese la verifica resta affidata ai funzionari assegnati all'Assessorato al Lavoro.

     Il Nucleo di valutazione di cui all'art. 2, secondo comma, deciderà sulle controversie eventuali.

 

     Art. 12. Contratti formazione-lavoro.

     Le domande tese ad ottenere i benefici di cui all'art. 12 della L.R. 2/88, devono essere acquisite dall'Assessorato al Lavoro entro il 31 ottobre di ogni anno corredate dalla seguente documentazione:

     a) copia del provvedimento della commissione regionale per l'impiego;

     b) nulla osta dell'ufficio di collocamento del lavoratore assunto con contratto formazione-lavoro ai sensi della L. 113/86;

     c) atto notorio del lavoratore che attesti la propria assunzione con contratto formazione-lavoro;

     d) copia autenticata del libro matricola e del libro retribuzioni dal gennaio 1988.

 

     Art. 13. Contratti di apprendistato.

     Le domande tese ad ottenere i benefici di cui all'art. 13, della L.R. 2/88, devono essere acquisite dall'Assessorato al Lavoro entro il 31 ottobre di ogni anno corredate dalla seguente documentazione:

     a) certificato iscrizione C.C.I.A.A.;

     b) fotocopia nulla osta dell'ufficio di collocamento del lavoratore assunto con contratto di apprendistato;

     c) atto notorio del lavoratore che attesti la propria assunzione con contratto di apprendistato;

     d) dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro artigiano, di non fruire di contributi previsti da analoghe leggi regionali e nazionali relativamente alla voce "retribuzione personale";

     e) copia autenticata del libro matricola e del libro retribuzioni dal gennaio 1989.

 

     Art. 14.

     Ai componenti del Nucleo di valutazione di cui all'art. 2 della L.R. n. 2/88 esterni all'amministrazione regionale, spetta un gettone per ogni giornata di seduta e per un massimo di 200 sedute annuali, per ciascun componente e le indennità di missione, ove dovute, secondo quanto disposto dalla L.R. 4/8/1988, n. 19 e successive modifiche e integrazioni.

     La corresponsione delle indennità previste sarà effettuata con delibera della G.R.

 

     Art. 15. Convenzioni per borse di studio.

     In attesa dell'apposita legge che disciplinerà le convenzioni per borse di studio, di cui all'art. 14 comma 2, L.R. n. 2/88 l'Assessore al Lavoro col parere del Nucleo di valutazione di cui all'art. 2 della legge regionale suddetta sottoporrà, secondo le procedure di cui all'art. 4 un piano annuale di conferimento di borse di studio mirato alla proposizione di un disegno di formazione per giovani laureati finalizzata ed individualizzata verso le nuove professioni.

     Sono attivati rapporti di collaborazione con le università italiane e della Calabria, prioritariamente per l'organizzazione e la gestione di corsi di ricerca e sperimentazione in settori che presentino potenzialità di sviluppo occupazionale.

     Il Nucleo di valutazione esaminerà le proposte di concessione di borse di studio per percorsi formativi individualizzati richiesti da giovani laureati. La determinazione dei requisiti soggettivi specifici da parte dei richiedenti è demandata al piano annuale di attuazione da approvare con delibera della G.R. da pubblicare su B.U.R.C. e da diffondere presso le università.

     I termini, le modalità di partecipazione e la presentazione delle domande sono fissati annualmente con delibera della G.R. mediante bando tipo allegato n. 4.

 

 

Allegato n. 1

 

FAC SIMILE

(domanda in carta semplice in duplice copia)

 

GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSESSORATO AL LAVORO

Palazzo Europa Santa Maria di Catanzaro

CATANZARO

 

     Domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 2/88.

 

 

     Il sottoscritto..............................................

nella qualità di..................................................

della ditta.......................................................

costituita in data ............................ da n. ............

soci, settore d'attività..........................................

con sede in............................. via......................

 

                                  CHIEDE

 

     a) ai  sensi dell'art.  10, comma  1, la corresponsione di un

contributo per  complessive L.  ...................... pari al 75%

di L. .........................................

     b) ai  sensi dell'art.  10, comma  2, la corresponsione di un

contributo di L. .................................................

così suddiviso L. .........................................1° anno

               L. .........................................2° anno

               L. .........................................3° anno

     c) ai  sensi dell'art.  10, comma  3, la corresponsione di un

contributo per  complessive L.  ............. a fronte dell'elenco

di spesa specificato nella relazione allegata.

 

...............li.............

 

                                                     FIRMA

                                             .....................

 

 

     Documentazione da allegare alla domanda:

 

     1) Atto costitutivo e statuto omologato;

     2) Estratto notarile libro soci;

     3) Certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria commerciale del Tribunale.

     4) Dichiarazione dell'ufficio di collocamento attestante lo stato di disoccupazione dei singoli soci o atto notorio sostitutivo;

     5) Certificato di nascita dei soci;

     6) Progetto tecnico completo (I frontespizi devono recare i timbri di validità da parte dell'amministrazione comunale);

     7) Computo metrico estimativo;

     8) Fatture quietanzate per spese notarili, di ricerca, di progettazione per l'avviamento del programma;

     9) Preventivi di impianti, macchinari o complete linee tecnologiche relative agli investimenti;

     10) Titoli di proprietà o di fitto o di commodato o compromesso, relativi alle aree od ai manufatti interessati al progetto programma;

     11) Lettere di intenti per copertura spazi di mercato;

     12) Piano tecnico finanziario che individui le caratteristiche e l'ammontare degli investimenti (Si consiglia l'elaborazione secondo fac- simile predisposto dall'ufficio Assessorato Lavoro);

     13) Dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. n. 15 del 4/1/1988 che i singoli soci non fanno parte di altre società o cooperative aventi le medesime finalità della società interessata;

     14) Concessione edilizia;

     15) Certificato di destinazione urbanistica;

     16) Certificato antinquinamento secondo normativa vigente;

     17) Nulla osta Genio Civile;

     18) Dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 41/88, n. 15 che l'impresa beneficiaria non ha goduto né gode di provvidenze previste da altra normativa nazionale o regionale vigente ed in particolare di quella prevista dalla L. n. 44/86.

 

N.B.:

     Le domande devono essere inoltrate dai richiedenti all'Assessorato competente per settore.

     I documenti dal n. 14 al n. 18 dovranno essere presentati ad avvenuta approvazione del progetto.

 

 


[1] Per una deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi il comma 13, art. 37 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.