§ 6.1.116 – L.R. 17 aprile 2003, n. 7.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:17/04/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  [5]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.  [6]
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 21 bis. 
Art. 21 ter. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 30 bis. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 33 bis. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 42 bis. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 44 bis. 
Art. 45.  [25]
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50.  [28]
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55.  [31]
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 91 bis. 
Art. 91 ter. 
Art. 91 quater. 
Art. 91 quinquies. 
Art. 92. 
Art. 92 bis.  Concessioni Pertinenze idrauliche e autorizzazioni idrauliche.
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 99 bis. 
Art. 99 ter. 
Art. 99 quater. 
Art. 99 quinquies. 
Art. 99 sexies. 
Art. 100 .
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 
Art. 105. 
Art. 106. 
Art. 106 bis.  (Finalità).
Art. 106 ter.  (Compiti della Regione).
Art. 106 quater.  (Criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale degli orari).
Art. 106 quinquies.  (Ruolo delle Comunità montane).
Art. 106 sexies.  (Contributi regionali per l'elaborazione e l'adozione dei piani territoriali degli orari).
Art. 106 septies.  (Contributi regionali per la costituzione, la promozione ed il sostegno delle banche dei tempi).
Art. 106 octies.  (Formazione professionale).
Art. 106 nonies.  (Interrelazioni tra piani territoriali degli orari e altri strumenti di pianificazione).
Art. 106 decies.  (Norma finanziaria).
Art. 106 undecies.  (Norma transitoria).
Art. 107. 
Art. 108. 


§ 6.1.116 – L.R. 17 aprile 2003, n. 7. [1]

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

(B.U. 30 aprile 2003, n. 50 speciale).

 

CAPO I

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'iscrizione di € 222.565,00 nell'ambito della UPB 10 01 005 sul Cap. 61663 denominato "Contributo a favore dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine" quale contributo della Regione Abruzzo per il pagamento della rata del mutuo contratto dall'Accademia stessa ai sensi della L.R. 9.2.2000, n. 4.

     2. La restante parte dello stanziamento iscritto sul medesimo Cap. 61663 segue le discipline previste dalle LL.RR. 11 settembre 1996, n. 87 e 16 settembre 1997, n. 100.

     3. [Il secondo comma dell’art. 13 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è abrogato] [2].

 

          Art. 2.

     1. Il contributo previsto sul Cap. 51611 dall'art. 1, comma 1, della L.R. 2 novembre 1994, n. 74 concernente: "Contributo all'Associazione CIAPI di Chieti - Pescara, così come modificato dall'art. 9 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, per gli anni 2003 e 2004, è fissato in € 774.438,27.

     2. Le erogazioni semestrali, conseguentemente, ammontano ciascuna ad € 387.219,13.

 

          Art. 3.

     1. [Il contributo previsto sul Cap. 71571 dall'art. 5 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Prospetto "A") è ridotto per l'anno 2003 ad € 193.671,25] [3].

     2. Lo stanziamento del Cap. 121541 previsto per gli interventi a sostegno delle aree montane di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è ridotto, per gli anni 2003 e 2004, ad € 78.125,00.

     3. Lo stanziamento del Cap. 122344 previsto per gli interventi a sostegno delle aree montane di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è ridotto, per gli anni 2003 e 2004, ad € 245.000,00.

     4. Lo stanziamento del Cap. 152121 previsto per l'anno 2003 dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2001, n. 41 concernente: "Realizzazione dei fogli geologici alla scala 1:50.000 n. 378 Scanno, n. 349 Gran Sasso d'Italia, n. 351 Pescara e n. 339 Teramo della Carta geologica nazionale" è ridotto ad € 161.000,00.

 

          Art. 4.

     1. [La L.R. 29 dicembre 2000, n. 121 concernente: “Finanziamento ai Gruppi Consiliari per l’elaborazione dello Statuto regionale” è rifinanziata per l’anno 2003 con la somma di € 103.300,00 che trova capienza nello stanziamento della U.P.B. 01 01 005]. [4]

     2. Gli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 77, concernenti l'istituzione di stages formativi presso la Regione Abruzzo, modificati ed integrati dalle LL.RR 10 maggio 2002, n. 7 e 10 luglio 2002, n.14, sono rifinanziati per l’anno 2003 con la somma di € 475.140,44 che trova capienza nello stanziamento della U.P.B.  01 01 005.

     3. Il comma 1 dell’art. 20 della L.R. 21 luglio 1999, n.44 è sostituito da quanto contenuto nel comma 1 dell'art. 14 della medesima legge.

     4. Al 1° comma dell’art. 1 della L.R.14 maggio 1985, n.38 dopo le parole “di ogni ordine e grado” sono aggiunte le seguenti: “istituisce stages, borse di studio, premi ed altri riconoscimenti”; la spesa conseguente , stimata per l’anno 2003 in € 35.000,00, trova capienza nello stanziamento iscritto nella UPB 01 01 005 per il medesimo anno, per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 218.000,00 nell'ambito della UPB 02 02 005 sul Cap. 12108 per la promozione internazionale dell'immagine dell'Abruzzo tramite testimonial.

     2. E’ altresì autorizzata, per l’anno 2003, l’iscrizione dello stanziamento di € 35.000,00 nell’ambito della UPB 01 01 005; per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

     3. Al 1° comma dell’art. 2 della L.R. 30 novembre 1973, n. 43 dopo la parola “funzioni” sono aggiunte le seguenti: “ed iniziative volte alla promozione internazionale dell’Abruzzo”.

 

          Art. 6.

     1. La promozione di iniziative imprenditoriali eco-compatibili nel territorio dei parchi e delle riserve naturali e quella riguardante l’imprenditorialità femminile innovativa, continuano a trovare la loro disciplina, rispettivamente, nella L.R. 17.12.1996, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella L.R. 22.12.1195, n. 143, così come modificata dalla L.R. 16.9.1997, n. 96, fino al 31.12.2005.

 

     Art. 7.

     1. Le Commissioni provinciali e regionali per l’artigianato già costituite continuano a funzionare fino all’insediamento delle nuove Commissioni.

     2. L’insediamento delle nuove Commissioni dovrà avvenire, in ogni caso, entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

     3. Qualora durante la fase transitoria i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di presidenza sono assunte dal Vice-Presidente o in sua assenza, dal membro più anziano in possesso dei requisiti prescritti.

 

     Art. 8.

     1. La Regione Abruzzo al fine di promuovere ed agevolare le produzioni cinematografiche ed audiovisive realizzate sul territorio regionale concede un finanziamento di € 70.000,00 all’Abruzzo Film Commission.

     2. In caso di mancata costituzione della commissione di cui al comma 1, entro il 30 settembre 2003, il finanziamento viene erogato alle Associazioni di cui alla L.R. 98/1999.

     3. L’onere derivante dal precedente comma 1 trova copertura finanziaria con  quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UBP 10 02 009 sul Cap. 62423 denominato “Contributi per le attività cinematografiche audiovisive e multimediali – L.R. 3.11.1999, n. 98”.

 

          Art. 9.

     1. Il comma 2 dell’art. 56 della L.R. 62/83 concernente “Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali” è sostituito dal seguente:

     “2. A partire dal 1° gennaio 2003 l’acconto è costituito dalla somma corrispondente al 95% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l’anno precedente, moltiplicato per le decorrenze effettive dell’anno precedente, salvo sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione nell’anno di riferimento ed è erogato in rate trimestrali anticipate.”.

 

          Art. 10. [5]

     [1. All’art. 7 della L.R. 5.5.1998, n. 39 è aggiunto il seguente comma:

     “6. A partire dall’anno 2003 l’onere per i prestiti di cui al comma 1 dell’art. 2 della presente legge trova copertura nello stanziamento del Cap. 252434 - UPB 08 02 013, di nuova istituzione denominato: “Contributi in conto capitale in favore delle Cooperative di garanzia dei commercianti - art. 2, comma 1, L.R. 39/98”; l’onere per gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 2 della presente legge trovano copertura nello stanziamento del Cap. 251685 - UPB 08 01 008 ridenominato “Contributo alle Cooperative di garanzia dei commercianti in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse - art. 2, comma 2, L.R. 39/98”].

 

          Art. 11.

     1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire la piena valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale dell'Abruzzo, in un Quadro di cooperazione tra amministrazione statale ed enti locali, assegna un contributo di  € 30.000,00 al Consorzio dei Beni Culturali della Provincia di L'Aquila, ente riconosciuto con Decreto Prefettizio n. 7132/II  del 30.4.82, e un contributo di € 30.000,00 al Consorzio del Beni Culturali della Provincia di Teramo, ente riconosciuto con Decreto Prefettizio n° 3057/II del 28.3.84 per le spese di gestione e di funzionamento degli stessi.

     2. Tale contributo è incompatibile con ogni altra forma di sostegno finanziario regionale indirizzato alle stesse finalità.

     3. La concessione e la liquidazione del contributo nonché l’erogazione di una sua anticipazione del 50% sarà effettuata mediante Ordinanza Dirigenziale del Dirigente del Servizio Beni Culturali della Giunta regionale, dopo che i Consorzi in parola avranno inviato, entro 45 gg. dalla data di pubblicazione sul BURA della presente legge, pena la decadenza del contributo stesso, la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente:

     a) richiesta di concessione del contributo;

     b) relazione illustrativa sull'articolazione della gestione e del funzionamento;

     c) copia conforme del piano economico-finanziario previsionale della spesa (entrate-uscite) debitamente approvato dagli organi dell'ente;

     d) copia conforme dello Statuto.

     4. Il saldo della contribuzione assegnata avverrà mediante le modalità sopra descritte, a presentazione della seguente documentazione debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente:

     a) richiesta di saldo del contributo;

     b) relazione particolareggiata e descrittiva;

     c) copia conforme del bilancio consuntivo 2003 debitamente approvato dagli organi dell'ente, corredato della delibera di approvazione;

     5. A pena di decadenza dal contributo e conseguente obbligo alla restituzione dell'anticipazione percepita, la suddetta documentazione deve essere inviata alla Giunta regionale - Servizio Beni Culturali - Via Roio, 12 - 67100 L'Aquila, entro e non oltre 90 giorni - farà fede la data del timbro postale - dalla data di approvazione del bilancio consuntivo dei rispettivi Consorzi.

     6. All'onere finanziario derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 2003 in € 60.000,00 si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al Cap. 61530 (UPB 10 01 004) di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali delle Province di L'Aquila e Teramo".

 

     Art. 12.

     1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'iscrizione dello stanziamento di € 5.000.000,00 nell'ambito della UPB 02 02 004 sul Cap. 12331 per gli interventi a favore dell’Area Valle Peligna – Alto Sangro.

     2. La Giunta regionale, mediante adozione di specifico regolamento, adottato di intesa con le competenti Commissioni Consiliari, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l’anno 2003 sui soggetti e sulle modalità di concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma 1.

 

          Art. 13.

     1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'iscrizione dello stanziamento di € 5.000.000,00 nell'ambito della UPB 02 02 004 sul Cap. 12354 per gli interventi a favore delle Aree Interne.

     2. La Giunta regionale, mediante adozione di specifico regolamento, adottato di intesa con le competenti Commissioni Consiliari, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l’anno 2003 sui soggetti e sulle modalità di concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma 1.

 

     Art. 14.

     1. La Regione Abruzzo, quale socio promotore del Consorzio di ricerca del Gran Sasso costituito ai sensi della L. 29 novembre 1990, n. 366 ed essendo tenuta in base alle previsioni della L.R. 23 luglio 1992, n. 62 ad assicurare l’equilibrio finanziario della gestione annuale dello stesso, partecipa al ripiano del disavanzo relativo agli esercizi 1999 e 2000 versando la propria quota pari ad € 20.524,00.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento suddetto nell'ambito della UPB 02 02 013 “Interventi per la ricerca scientifica” sul Cap. 12499, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Finanziamento straordinario, in qualità di socio promotore, al Consorzio di ricerca del Gran Sasso – L.R. 23.7.1992, n. 62”, del bilancio per l’esercizio 2003.

 

          Art. 15.

     1. La Regione Abruzzo destina l’importo di  € 100.000,00 nell’ambito dello stanziamento iscritto al Cap. 21625 – UPB 13 01 002 – denominato “Interventi per i cittadini abruzzesi emigrati” per interventi in favore delle comunità dei cittadini abruzzesi residenti in Argentina ed in Venezuela, per il noto stato di difficoltà finanziare esistente nei suddetti paesi.

 

          Art. 16.

     1. E’ autorizzata, per l'anno 2003, l’iscrizione dello stanziamento di € 5.267.861,00 nell'ambito della UPB 11 02 005 “Interventi per la stabilizzazione e la ricollocazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili” sul Cap. 22446 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: “Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori reimpegnati in attività socialmente utili".

 

          Art. 17. [6]

     [1. La Regione Abruzzo, al fine di migliorare la rioccupabilità dei lavoratori socialmente utili transitori in attività, promuove un'azione consistente nella realizzazione, insieme ad Italia Lavoro, Agenzia tecnica del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di un "progetto professionale" a favore dei lavoratori suddetti.

     2. Tale progetto prevede:

     a)colloqui strutturati e finalizzati all'approfondimento della conoscenza del lavoratore con l'utilizzo di metodologie di rilevazione delle caratteristiche socio culturali che ne definiscono il profilo sociale e professionale;

     b)costruzione di un progetto individuale finalizzato all'inserimento lavorativo.

     3. E’ autorizzata, per l'anno 2003, l’iscrizione dello stanziamento di € 300.000,00 nell'ambito della UPB 11 02 002  sul Cap. 22447, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Interventi per la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori socialmente utili"].

 

          Art. 18.

     1. Limitatamente all’esercizio 2003 il contributo di cui all’art.1 della L.R. 2.11.1994, n. 74, così come rideterminato dalla presente legge sul Cap. 51611 è incrementato di una somma pari a € 388.000,00 destinati alla copertura di oneri finanziari relativi al personale dell’Associazione CIAPI temporaneamente utilizzato, a far data dall’1.1.2003, presso gli Uffici della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione.

     2. La copertura finanziaria dell’incremento proposto viene assicurata diminuendo di pari importo i capitoli di spesa di competenza della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, come di seguito riportato:

     - UPB 11 02 002 Cap. 22438 - € 88.000,00  in diminuzione

     - UPB 11 02 002 Cap. 22447 - € 300.000,00in diminuzione (nuovo capitolo istituito dall’art. 17).

 

          Art. 19.

     1. E' concesso, per gli anni 2003 e 2004, un contributo annuale di € 100.000,00 a favore dell'Uruguay per la costruzione di un centro Comunitario di formazione rurale presso la regione Florida.

     2. La copertura finanziaria è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 01 01 007 sul Cap. 61637 denominato: "Intervento regionale a favore della cooperazione dei paesi in via di sviluppo".

 

          Art. 20.

     1. La Regione Abruzzo, in considerazione del grande rilievo storico e culturale, concede un contributo straordinario per il funzionamento del Museo delle Ceramiche di Castelli.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell'ambito della UPB 10 01 004 sul Cap. 61668, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Contributo straordinario in favore del Museo delle Ceramiche di Castelli", del bilancio per l’esercizio 2003.

 

          Art. 21.

     1. E’ concesso, per l’anno 2003, un contributo di € 150.000,00 all’Associazione Banco Alimentare dell’Abruzzo Onlus ed un contributo di € 50.000,00 al Centro di accoglienza Il Celestino e Mensa di Celestino

     2. La copertura finanziaria è assicurata nello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 13 01 003 - Cap. 71520 denominato: "Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale".

 

     Art. 21 bis. [7]

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo in favore dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro (UNMIL) per il perseguimento degli scopi previsti dalla statuto dell'Unione medesima, la quale è tenuta a presentare alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è erogato effettivamente il contributo una dettagliata rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite. La mancata presentazione della suddetta rendicontazione nei termini indicati, come pure l’irregolare destinazione delle somme, comporta la revoca e la conseguente restituzione del contributo concesso.

     2. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 25.000,00 sul Cap. 71655 - UPB 13 01 005 - così ridenominato: Contributo in favore dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro (UNMIL) - Art. 1, comma 24, della L.R. 7/2002.

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del Cap. 71655 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3.

 

     Art. 21 ter. [8]

     1. La Regione Abruzzo, atteso che la ripartizione dello stanziamento iscritto sul Cap. 71583, da effettuare tra le due Strutture ex ONPI presenti in Abruzzo ai sensi del 1° comma dell’art. 3 della L.R. 136/1997 in proporzione diretta al numero di ospiti di ciascuna, non può aver luogo poiché alla data del 31.12.2002 non si registrano utenti, destina la somma di € 300.000,00 quale contributo straordinario in favore del Comune di L’Aquila e del Comune di Spoltore nella misura di € 200.000,00 al Comune di L’Aquila e € 100.000,00 al Comune di Spoltore, comuni proprietari di strutture ex ONPI.

     2. La copertura finanziaria dell'onere derivante dal 1° comma è assicurata con lo stanziamento di € 300.000,00, iscritto nell’ambito della UPB 13 01 005 sul capitolo di spesa 71583, denominato: Contributi a favore dei Comuni proprietari di strutture ex ONPI - L.R. 26.11.1997, n. 136.

 

     Art. 22.

     1. La Regione Abruzzo istituisce il Servizio di psicologia scolastica.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 25.000,00 nell'ambito della UPB 13 01 003 sul Cap. 71660, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica” del bilancio per l’esercizio 2003.

     3. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

     - lo stanziamento del Cap. di spesa 11215 - UPB 02 01 005, denominato “Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi della Giunta regionale” è ridotto dell’importo di € 25.000,00;

     - è istituito il capitolo di spesa 71660 - UPB 13 01 003, denominato “Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica” con uno stanziamento pari a  € 25.000,00.

 

          Art. 23.

     1. Al fine di consentire il completamento degli interventi strutturali e di adeguamento funzionale degli immobili della soppressa Opera Nazionale Pensionati d’Italia (ex ONPI), attribuiti ai rispettivi Comuni ai sensi della L.R. 7 marzo 2000, n. 21, ivi compresi interventi ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria all’attivazione e/o al potenziamento dei servizi assistenziali erogati, è concesso, per l’anno 2003, un contributo una tantum nella seguente misura:

     - Comune di Spoltore (PE) – Struttura di Caprara – € 225.000,00.

     2. All’erogazione provvederà il competente Servizio della Direzione regionale Politiche Sociali su presentazione di apposita istanza corredata di provvedimenti di approvazione delle opere da eseguire e/o in corso di esecuzione, di relativo “Quadro Economico”, di dettagliata “Relazione” e di “Dichiarazione del legale rappresentante dell’ente” attestante l’insussistenza di cumulo con analoghi contributi da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonché di “Quadro riassuntivo dei finanziamenti” precedentemente ricevuti dalla Regione Abruzzo per interventi straordinari sulle medesime strutture con indicazione del loro utilizzo.

     3. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti alla rendicontazione delle somme mediante trasmissione al predetto competente Servizio degli atti di approvazione dello “Stato finale” e del “Certificato di regolare esecuzione” delle opere realizzate.

     4. Resta in ogni caso ribadito il vincolo di destinazione e di inalienabilità dei beni attribuiti ai predetti Comuni.

     5. La copertura finanziaria è assicurata con corrispondente stanziamento di € 225.000,00 iscritto nell’ambito della UPB 13 02 003 – Cap. 72310 denominato: “Contributo per l’attribuzione e la gestione dei beni della soppressa Opera Nazionale Pensionati d’Italia (ex ONPI) – L.R. 7 marzo 2000, n. 21.

 

     Art. 24.

     1. Al fine di concedere i contributi per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 10 luglio 2002, n. 15 concernente "Disciplina delle acque minerali e termali" è autorizzata l'iscrizione della somma di € 560.000,00 nell'ambito della UPB 12 02 006 "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo" sul Cap. 82411, di nuova istituzione e iscrizione, denominato "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo", del bilancio per l'esercizio 2003.

     2. Il 5° comma dell’art. 3 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 è sostituito dal seguente: "5. Lo sviluppo termale viene affidato alla Direzione Attività Produttive: nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione acquisisce il parere della Direzione Turismo".

     3. All’art. 67 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 viene aggiunto il seguente 3° comma: "3. Le funzioni di cui ai precedenti commi sono attribuite alla Direzione Attività Produttive; nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione acquisisce il parere della Direzione Turismo".

     4. Tutti i riferimenti al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Direzione Attività Produttive, contenuti nel testo normativo della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 sono da intendersi "Direzione Attività Produttive".

     5. La Direzione Attività Produttive, con successivi adempimenti, attribuirà le funzioni di cui alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15 ai Servizi rispettivamente competenti per materia.

     6. Con successivi provvedimenti amministrativi da emanarsi secondo le procedure di cui alla L.R. 77/1999 e successive modifiche la Direzione Attività Produttive provvederà all'individuazione della struttura organizzativa competente allo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 25.

     1. La L.R. 18.5.2000, n. 94 concernente: “Istituzione di borse di lavoro a favore della utenza psichiatrica” è rifinanziata nell’anno 2003 a carico del Fondo Sanitario regionale.

 

          Art. 26.

     1. Ai sensi dell’allegato A, parte terza della L.R. 2 luglio 1999, n. 37 concernente “Piano Sanitario ragionale” è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il capitolo denominato “Spese per il funzionamento della ASR – Agenzia Sanitaria regionale Abruzzo”.

 

          Art. 27.

     1. E' autorizzata, per l'anno 2003, a titolo di contributo di funzionamento e per le finalità previste dalla L.R. 18 maggio 2000, n. 98 recante: "Autorizzazione al Consorzio di bonifica del Fucino alla definizione di un organico minimo di gestione per far fronte alle attività ordinarie e straordinarie", l'iscrizione dello stanziamento di € 276.000,00 nell'ambito della UPB 07 01 014 sul Cap. 101530 che assume la seguente denominazione: "Finanziamento al Consorzio di Bonifica del Fucino".

     2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 13 della L.R. 7 giugno 1996, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica" è soppresso.

 

     Art. 28.

     1. E' autorizzata, per l'anno 2003, a titolo di contributo straordinario per lo svolgimento delle attività da parte del Distretto Agroindustriale della Marsica, previste dalla  L.R. 18 maggio 2000, n. 97 recante: "Individuazione, delimitazione, istituzione del distretto agroindustriale della Marsica", l'iscrizione dello stanziamento di € 41.700,00 nell'ambito della UPB 07 01 004 sul Cap. 101583, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Contributo straordinario per il funzionamento del Distretto Agroindustriale della Marsica".

 

     Art. 29.

     1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell'ambito della UPB 07 02 003 sul Cap. 102405 denominato: “Contributo all’Enoteca regionale di Ortona”.

     2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

     2 bis. Le aziende sanitarie dovranno provvedere, con effetto immediato ad istituire apposito ruolo di dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro. In sede di prima applicazione, le aziende sanitarie provvederanno a reperire tra il proprio personale laureato del ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale in possesso di qualifiche non inferiori all’ultimo grado ex carriera direttiva, che abbia effettivamente svolto le funzioni riconducibili all’attività di cui all’art. 21 della Legge 833/78 affidando tale incarico, con relativo inquadramento giuridico ed economico, nella qualifica di dirigente, a coloro che hanno una maggiore anzianità nello svolgimento effettivo dell’attività di cui all’art. 21 della Legge 833/1978 [9].

     2/bis. Per una migliore e più incisiva opera di vigilanza per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le aziende sanitarie dovranno provvedere con effetto immediato all’affidamento di un incarico di dirigente nel settore vigilanza e ispezione nei luoghi di lavoro. In sede di prima applicazione, le aziende sanitarie provvederanno a reperire tra il proprio personale laureato del ruolo tecnico, amministrativo e professionale in possesso di qualifiche non inferiori all’ultimo grado ex carriera direttiva, chi abbia effettivamente svolto le funzioni riconducibili all’attività di cui all’art. 21 della Legge 833/1978 e che sia ancora in possesso della relativa qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Tale incarico con relativo inquadramento giuridico ed economico nella qualifica di dirigente dovrà essere attribuito attraverso concorso per titoli di anzianità nelle funzioni di cui all’art. 21 della Legge 833/1978 e di cultura sulla specifica materia, integrato da colloquio [10].

 

     Art. 30.

     1. E’ autorizzata, per l'anno 2003, l’iscrizione di uno stanziamento di € 100.000,00 nell'ambito della UPB 07 02 013 sul Cap. 142330 denominato: “Indennità per danni causati da fermo biologico”, di cui all'art. 20 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

     Art. 30 bis. [11]

     1. E’ autorizzata per l’anno 2003 l’iscrizione di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 05 01 007 sul Cap. 151424 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Spese di funzionamento del Centro Funzionale d’Abruzzo” per le finalità della O.M. n. 3134 del 10 maggio 2001 tese al completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 3 agosto 1998, n. 267.

     2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento viene determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

 

          Art. 31.

     1. E’ autorizzata per l’anno 2003 l’iscrizione di € 20.000,00 nell’ambito della UPB 05 01 021 di nuova istituzione denominata “Spese per l’Autorità Ambientale” sul Cap. 151593 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Spese per le funzioni attribuite alla autorità Ambientale inerenti la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006”.

     2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento viene determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

 

          Art. 32.

     1. Al fine dello scorrimento della graduatoria definitiva degli Enti che hanno fatto richiesta ai sensi della L.R. 84/2001 per il completamento della metanizzazione, è assegnato l'ulteriore contributo annuo ventennale pari a € 400.000,00.

 

          Art. 33.

     1. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione OO.PP. e Protezione Civile, promuove la costituzione del Coordinamento delle Università d'Abruzzo per la Ricerca Applicata alla Mitigazione del Rischio Sismico, con sede presso la Struttura di Protezione Civile regionale.

     2. Al Coordinamento partecipano la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi dell'Aquila per gli aspetti relativi all'ingegneria antisismica e alla vulnerabilità del sistema costruito, la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara per gli aspetti relativi allo studio e all'aggiornamento delle zone sismiche e l'Università degli studi di Teramo per gli aspetti relativi all'elaborazione di strumenti normativi ed assicurativi nel settore del rischio sismico.

     3. Le attività di indirizzo e coordinamento sono svolte dalla struttura di Protezione Civile regionale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

     4. Ai fini della costituzione e dell'avvio del Coordinamento è autorizzata, per l’anno 2003, l'iscrizione dello stanziamento di € 150.000,00 nell'ambito della UPB 05 02 001 sul Cap. 152437 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributo per la costituzione del Coordinamento delle Università d'Abruzzo per la Ricerca Applicata alla Mitigazione del Rischio Sismico”.

 

     Art. 33 bis. [12]

     1. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 nell'ambito della UPB 04 02 001 sul Cap. 152439, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Contributi per il completamento ed il restauro conservativo di immobili adibiti, nell’esercizio del Ministero Pastorale, ad attività ricreative e culturali che non abbiano fini di lucro” del bilancio per l’esercizio 2003.

 

          Art. 34.

     1. La Regione Abruzzo nell’ambito del programma europeo Galileo promuove la costituzione di un Consorzio abruzzese che raggruppi Università, Enti Pubblici e Imprese private al fine di realizzare uno studio di fattibilità di un ricevitore di navigazione di uso marittimo, nonché lo studio di una rete di comunicazione wireless terra – bordo – terra necessaria a realizzare un sistema di navigazione locale a elevata precisione.

     2. La Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per la disciplina delle modalità per la costituzione del Consorzio e per le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1° del presente articolo.

     3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, valutati per l’esercizio 2003 in € 100.000,00, si provvede con lo stanziamento iscritto sul Cap. di spesa 182351, UPB 06 02 001 denominato “Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento”.

 

          Art. 35.

     1. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito delle finalità di promozione ambientale, procede ed acquisire quote del Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A. per un importo massimo di € 100.000,00.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di  € 100.000,00 nell'ambito della UPB 05 02 005 sul Cap. 292421, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Spese per la partecipazione al Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A.”, del bilancio per l’esercizio 2003.

 

          Art. 36. [13]

     1. La Regione Abruzzo istituisce un fondo per far fronte alle esigenze ed ai danni provocati da eventi calamitosi giusto D.P.C.M. del 31 gennaio 2003, pubblicato sulla G.U. del 7/2/2003 con una dotazione, per l’anno 2003, di € 200.000,00.

     2. E' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 nell’ambito della UPB 05 02 010 sul Cap. 152193, di nuova istituzione ed iscrizione ridenominato “Fondo per le esigenze e i danni provocati da eventi calamitosi – D.P.C.M. del 31 gennaio 2003” del bilancio per l’esercizio in corso.

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del Cap. 152193 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3.

 

     Art. 37.

     1. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione Sport e tempo libero della Giunta regionale, nell'ambito delle finalità di promozione turistico- sportiva, concede un contributo al Consorzio Terre del Cerrano per un importo di € 150.000,00 [14].

     2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 150.000,00 nella UPB 05 02 005 sul Cap. 292422, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Contributo per spese di funzionamento al Consorzio Terre del Cerrano”, del bilancio per l’esercizio 2003. Le modalità di erogazione del contributo sono definite dai commi 2 e 3 della L.R. 15/2004 e successive modifiche [15].

     3. La Regione Abruzzo, per il tramite della direzione affari della Presidenza della Giunta regionale, procede ad acquisire quote del Consorzio Universitario Frentano e del Consorzio Universitario del Vastese per un importo massimo di € 25.000,00 ciascuno [16].

     4. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 50.000,00 nell’ambito della UPB 02 02 013 sul Cap. 12551, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “ Spese per la partecipazione al Consorzio Universitario Frentano”.

 

     Art. 38.

     1. Il riparto dei contributi di cui al 1° comma dell'art. 1 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: "Contributi per l'anno 1999 alle Associazioni ANFFAS, PERCORSI, BAMBINI DOWN, AFIA, SEZIONE REGIONALE FIADDA e APTDH" rifinanziata ai sensi del 1° comma del successivo art. 39, per l'anno 2003, è rideterminato come da prospetto allegato sub a) [17].

     2. Nella denominazione della legge e nel 1° comma dell'art. 1 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 95 sono soppresse le parole "nell'anno 1999".

 

          Art. 39.

     1. Ai sensi del 2° comma dell’art. 8 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 concernente "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" è autorizzato il rifinanziamento delle LL.RR. di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. "Allegato 1".

     2. L'elenco dei contributi regionali per opere ed infrastrutture dei piccoli comuni abruzzesi di cui alle LL.RR. 4 ottobre 2001, n. 53 e 4 ottobre 2001, n. 56, successivamente modificato ed integrato dalla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (All. E), è sostituito dall'elenco di cui all'allegato sub a).

     3. La denominazione della L.R. 4 ottobre 2001, n. 56 è modificato nei seguenti termini: "Contributi ai piccoli comuni per opere ed infrastrutture". Nel 1° comma dell'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2001, n. 56 sono soppresse le parole "nell'anno 2001".

     4. L'elenco delle opere ammesse al finanziamento di cui all'art. 2 della L.R. 28 settembre 2001, n. 50 è integralmente sostituito dall'elenco di cui all'allegato sub a).

     5. Nel 1° comma dell'art. 1 della L.R. 28 settembre 2001, n. 50 sono soppresse le parole "nell'anno 2001".

     6. Gli interventi di cui alla L.R. 49/1999, L.R. 98/1999 e successive modifiche ed integrazioni e 37, 1° comma, L.R. 7/2002 sono disciplinati e finanziati come da allegato sub b).

     7. Il termine di presentazione delle domande relative all’attuazione degli interventi di cui alla L.R. 49/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito, per l’anno 2003, al 30 settembre 2003. Sono fatte salve le domande già inoltrate alla data di entrata in vigore della presente legge [18].

 

          Art. 40.

     1. Lo stanziamento previsto per il Cap. 242396 potrà essere gestito, per l'anno 2003, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 12, 4° comma, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, in considerazione della prevalente concentrazione degli eventi promozionali e fieristici di settore nel  primo periodo dell'anno.

 

     Art. 41.

     1. E’ autorizzata per l’anno 2003, l’iscrizione dello stanziamento, per competenza e per cassa, di € 10.000,00 sul pertinente capitolo di spesa 71657 di nuova istituzione nell’ambito della UPB 13 01 007 denominato “Contributo per l’istituzione e attivazione  dell’Osservatorio regionale sulla accessibilità e la modalità, finalizzato al monitoraggio e alla programmazione in materia di interventi tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche”.

     2. Alla Direzione regionale “Qualità della vita” è affidato l’incarico di regolamentare e disciplinare l’istituzione e l’attivazione dell’Osservatorio regionale sulla accessibilità e modalità finalizzato al monitoraggio e alla programmazione in materia di interventi tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

     - UPB 08 01 012 Cap 251581 € 10.000,00 in diminuzione

     - UPB 13 01 007 Cap 71657   € 10.000,00 in aumento

 

          Art. 42.

     1. E' autorizzata  per l'anno 2003 la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella seguente tabella ed iscritto nel bilancio di previsione dello stesso esercizio finanziario [19]:

 

Provvedimento

 

Importo in €

Capitolo

L.R.

Anno

Oggetto

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

 

 

 

 

 

 

 

49

1995

Contributo al Consiglio regionale dell’Unione Italiana Ciechi

13.500,00

 

71525

90

1991

Contributi alle sezioni dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed alle federazioni provinciali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

16.875,00

 

71623

51

1999

Contributi al Consiglio regionale d’Abruzzo ed alle Sezioni provinciali abruzzesi dell’Unione italiana ciechi ed alle Sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei sordomuti

108.000,00

 

71625

115

1997

Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili

25.000,00

 

71626

30

1990

Provvidenze per la Sezione provinciale dell’Unione Italiana Ciechi di Teramo

13.556,60

 

71628

73

2000

Contributi in conto interessi in favore dei comuni di fascia demografica 01

37.000,00

 

151520

73

2000

Contributi in conto capitale in favore dei comuni di fascia demografica 01

3.000,00

 

152312

25

1995

Contributi per l’esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari

700.000,00

 

152360

115

2000

Contributi agli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica

350.000,00

 

152373

 

     2. Il contributo alle sezioni dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) ed alle federazioni provinciali dell’Associazione Combattenti e Reduci (ANCR) L.R. 64/1980 è pari a:

     € 15.625,00 per l’ANCR

     € 12.500,00 per l’ANMIG [20].

     3. Il contributo al Consiglio regionale d’Abruzzo ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’assistenza dei Sordomuti (ENS) L.R. 107/1995 e successive modificazioni è pari a:

     € 186.075,00 per l’UIC di cui:

     - € 22.785,00 al Consiglio regionale UIC

     - € 163.290,00 alle sezioni provinciali UIC (€ 40.822,50 a ciascuna sezione)

     € 113.925,00 per l’ENS di cui:

     - € 12.153,00 al Comitato regionale dell’ENS

     - € 101.772,00 alle sezioni provinciale ENS (€ 25.443,00 a ciascuna sezione) [21].

     4. Il contributo di € 31.250,00 alle sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra L.R. 128/1996 è pari a € 15.625,00 per ciascuna associazione di cui:

     - € 1.561,00 per i singoli comitati regionali

     - € 14.064,00 per i singoli comitati provinciali [22].

 

     Art. 42 bis. [23]

     1. E' autorizzata per l'anno 2003 l’istituzione dei seguenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata:

 

UPB

Capitolo

Descrizione

Stanziamento

 

 

 

 

03 02 001

32108

Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico (art. 86 del D.Lgs. 112/98)

0

03 05 001

35000

Entrate derivanti da contratti di Swap relativi alle operazioni di emissione di prestiti obbligazionari

€ 2.500.000,00

03 05 002

35016

Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura

0

03 05 002

35017

Entrate derivanti da sanzioni amministrative per l’oblazione della contravvenzione alle disposizioni del T.U. 1775/1933 (art. 219 del T.U. 11.12.1993, n. 1775)

0

03 05 001

35018

Entrate derivanti da cauzioni prestate a garanzia delle concessioni per l’utilizzazione di un terreno demaniale e di acque pubbliche – T.U. 523/1904

0

 

CAPO II

Agevolazioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive

 

     Art. 43.

     1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, con decorrenza dall'anno di imposta in corso alla data dell’1.1.2003, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), del predetto decreto, considerati Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente all’attività istituzionale esercitata.

     2. L’aliquota di cui al comma precedente si applica anche alle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

     3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione Abruzzo.

 

CAPO III

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni di leggi regionali

 

     Art. 44.

     1. L'art. 1 della L.R. 16 aprile 1986, n. 12 è modificato nei termini che seguono:

     “Art. 1.

     Ai componenti del Collegio Medico per gli accertamenti sanitari e del Comitato Tecnico Legale per il rilascio del parere inerente il riconoscimento delle infermità contratte per causa di servizio dai dipendenti regionali di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60 è attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gettone individuale  di presenza di € 75 per ogni giornata di partecipazione alle sedute".

     2. Il relativo onere trova capienza nello stanziamento già previsto nella U.P.B. 01 01 006 - Cap. 011425 denominato "Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di trasferta ed il rimborso spese al personale regionale ed a quello estraneo alla Regione di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2003 e in quelli che verranno iscritti nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

 

     Art. 44 bis. [24]

     Dopo il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 50/2001 è aggiunto il seguente comma: 2. Qualora il bene oggetto dell’intervento ammesso a contributo dovesse risultare non di proprietà dell’ente locale, il contributo assegnato è da intendersi attribuito al proprietario del bene individuato. Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di concessione del contributo.

 

          Art. 45. [25]

     [1. Il titolo della L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene così modificato: “Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili.”

     2. All’art. 1, comma 1, aggiungere, dopo scuola a domicilio “e garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.”.

     3. All’art. 2 della L.R. 14 settembre 1999, n. 70 è aggiunto il seguente comma 2:

     “2. Hanno diritto alle prestazioni previste dalla presente legge tutte le persone disabili in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilititative”

     4. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 bis:

     “4 bis. Inserimento ed integrazione sociale.

     1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

     a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

     b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

     c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

     d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

     e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

     f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

     g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l’organizzazione di trasporti specifici;

     h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

     i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di un’idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

     l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola,

     n) sostegno finanziario alle famiglie. Le modalità del sostegno sono individuate con apposito regolamento da emanare, previo parere della competente commissione consiliare, di concerto tra gli assessorati competenti, entro il termine categorico di 90 gg. all’entrata in vigore delle presenti norme. La mancata emanazione del regolamento comporta l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della Giunta regionale;

     o) istituzione regolamentata dalla Giunta di un Centro di ricerche e documentazione sul trasferimento delle buone prassi, anche con il supporto delle Università abruzzesi”.

     5. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 ter:

     “4 ter. Servizio di aiuto personale.

     1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle risorse previste dalla presente legge e con proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

     2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

     a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

     b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

     c) organizzazioni di volontariato.

     3. Il personale indicato alle lettere a), b), c)  deve avere una formazione specifica.

     4. Al personale di cui alla lettera b), del comma 2, si estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266”.

     6. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 quater:

     “4 quater. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.

     1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, possono realizzare con le  risorse previste dalla presente legge e con proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

     2. Gli enti di cui sopra possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al precedente comma per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.

     3. Le strutture di cui alla lett. l) e le attività di cui alla lett. m) del comma 1, dell'art. 4/bis sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e con gli organi collegiali della scuola.

     4. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio- riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

     5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     6. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

     7. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area”.

     7. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 quinquies:

     “4 quinquies. Diritto all'educazione e all'istruzione.

     1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

     2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

     3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

     4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

     5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

     6. All’elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

     7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1988, n. 833.

     8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

     9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

     10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia un’esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto”.

     8. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 sexsties:

     “4 sexsties. Integrazione scolastica.

     1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e successive modificazioni, anche attraverso:

     a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000. n. 267.

     b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici non che di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

     c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

     d) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

     3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

     4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

     5. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lett. b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate, dalla ripartizione dei fondi, della presente legge, alla copertura degli oneri di cui al presente comma”.

     9. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 5 bis:

     “5 bis. Programma annuale e ripartizione dei fondi.

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio Qualità della vita predispone il Programma annuale degli interventi sulla scorta delle relazioni e delle risultanze dell’anno precedente, ripartendo, inoltre le risorse tra gli Enti Locali e le Istituzioni scolastiche che hanno attivato gli interventi previsti dalla presente legge.

     2. Il Programma è sottoposto all’attenzione della competente Commissione consiliare per il relativo parere.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, il Programma viene predisposto entro il 30 settembre 2003”.

     10. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente articolo:

     Art. 6 bis.

     1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’anno 2003 in € 305.000,00 si provvede con lo stanziamento di € 205.000,00 iscritto sul Cap. 71518 così ridenominato: “Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili” e con la somma di € 100.000,00 quale quota parte dello stanziamento iscritto sul Cap. 71614.

     2. Nello stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

 

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in diminuzione

 

 

 

competenza

cassa

13 01 007

71614

Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman – L.R. 28.04.2000, n. 72

- 100.000,00

- 100.000,00

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in aumento

 

 

 

competenza

cassa

13 01 003

71518

Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili - L.R. 14.9.1999, n. 70 e succ. mod. ed integr.

+ 100.000,00

+ 100.000,00

 

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del Cap. 71518 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3 [26].]

 

          Art. 46. [27]

     1. E’ ammesso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per lavori, per forniture e per servizi con riguardo alle esigenze degli Organi Regionali, entro i seguenti limiti di spesa, esclusi spese tecniche ed oneri fiscali:

     € 200.000,00 per lavori;

     € 50.000,00 per le forniture e per i servizi.

     2. Con specifico regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le tipologie delle spese in economia per lavori, forniture e servizi e la loro disciplina.

     3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma 2, è abrogato il Regolamento regionale n. 1 del 22.1.1997.

 

          Art. 47.

     1. L'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili è disposta dalla Giunta regionale nei limiti delle apposite previsioni approvate con la legge regionale di bilancio.

     2. La Giunta regionale procede all'alienazione dei beni immobili previa declaratoria di disponibilità dei beni stessi e secondo la legislazione vigente in materia.

     3. L'art. 2 della L.R. 12.9.1989, n. 83 è sostituito dal seguente:

     "Il processo di acquisizione di cui al precedente comma 1 è realizzato secondo appositi piani predisposti sulla base di criteri economici ed organizzativi, secondo le caratteristiche funzionali e la tipologia delle strutture".

     4. La L.R. 15.3.1990, n. 16 è abrogata.

     5. L'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili è effettuata sulla base della stima acquisita dalla Direzione regionale competente in materia di patrimonio immobiliare attraverso la propria competente Struttura tecnica che provvede alla valutazione economico estimativa direttamente ovvero avvalendosi, mediante convenzione, della consulenza delle Agenzie dello Stato competenti in materia. Il valore dei beni immobili oggetto di alienazione come sopra determinato è incrementato delle eventuali spese tecniche e di stima sostenute o da sostenersi nonché delle spese di pubblicità dell'alienazione.

 

          Art. 48.

     1. La Regione Abruzzo attiva interventi utili alla difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della sua intera fascia costiera concorrendo al sostegno degli interventi che i Comuni vorranno assicurare sui tratti di costa di rispettiva competenza.

     2. La Regione a tal fine favorisce i seguenti interventi:

     a) opere foranee e radenti di difesa degli abitati o di strutture pubbliche;

     b) interventi di sistemazione opere idrauliche e di difesa;

     c) ripascimento degli arenili e riqualificazione dei litorali;

     d) interventi di manutenzione ed ottimizzazione delle opere esistenti;

     e) altre tipologie di intervento di difesa della costa.

     La Regione concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50% dell'ammontare della spesa per le iniziative assunte dai Comuni.

     3. La Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili in funzione delle richieste dei Comuni, della valutazione del degrado dei litorali interessati e della opportunità degli interventi proposti valutata dal Servizio regionale Difesa e Tutela del Suolo.

     4. Le istanze, con allegato il progetto definitivo, devono pervenire al Servizio di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     5. Le autorizzazioni di carattere ambientale e quelle di competenza della Guardia Costiera ovvero delle Opere Marittime sono trasmesse entro sessanta giorni dalla data di ricezione della  comunicazione dell'ammissione al contributo da parte della Giunta.

     6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in unica soluzione anticipata ai Comuni destinatari, che assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al loro vincolo di destinazione.

     7. I lavori finanziati dalla presente legge  iniziano entro novanta giorni dalla concessione regionale del contributo; il Comune finanziato entro quindici mesi rendiconta la spesa ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L.R. 11 settembre 1979, n. 43.

     8. Il collaudo delle opere o la redazione del certificato di regolare esecuzione sono regolate dalle leggi vigenti; il Comune finanziato, per la complessa verificabilità delle opere, richiede tempestivamente la nomina dei collaudatori.

     9. In caso di inadempienza grave da parte dei Comuni, la Giunta regionale provvede alla revoca motivata del finanziamento.

     10. All’onere derivante dal presente articolo, valutato per il 2003, in € 70.000,00 si provvede con lo stanziamento del Cap. 152392 (U.P.B. 05.02.002, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 10, Settore 15) denominato “Tutela e salvaguardia della fascia costiera” del bilancio annuale 2003.

 

          Art. 49.

     1. La dotazione del fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 28.4.2000, n. 77, è stabilita per l'anno 2003 in € 10.000.000,00.

     2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 28.4.2000, n. 77, il fondo di cui al precedente comma 1 è finanziato con i rientri di cui alla L.R. 4.6.1980, n. 50 e con le economie derivanti dalla L.R. 30.11.1989, n. 99.

     3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, nello stato di previsione dell'entrata, è iscritto lo stanziamento di € 4.960.930,04 sul Cap. 34020 denominato: "Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del Fondo di dotazione finanziaria previsto dall'art. 4 della L.R. 77/2000". Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 4.960.930,04 sul Cap. 242432 denominato "Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000 - Fondo di dotazione".

     4. Lo stanziamento iscritto nella spesa  può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

     5. Al finanziamento della restante quota del fondo di dotazione di cui al comma 1 si fa fronte con le economie scaturenti delle revoche degli interventi già finanziati ai sensi della L.R. 30.11.1989, n.99, accertati in € 5.039.069,96 ed impegnati in favore della FI.R.A.

 

          Art. 50. [28]

     [1. Alla L.R. 20 novembre 1987, n. 75, modificata ed integrata dalla L.R. 23 dicembre 1997, n. 156, concernente “Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo" sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l'art. 1 della L.R. 20 novembre 1987, n. 75 è sostituito dal seguente:

     “Art. 1.

     1. La Regione, conformemente ai principi espressi dall’art. 45 della Costituzione e dall’art. 14 del proprio Statuto, favorisce la promozione e lo sviluppo della cooperazione, riconoscendo alla stessa preminente funzione sociale e un ruolo fondamentale nelle scelte di politica economica regionale e relativa attuazione.

     2. A tal fine la Regione, nell’ambito delle competenze assegnatele dagli artt. 117 e 118 della Costituzione ed a quelle ad essa eventualmente delegate, realizza iniziative volte alla promozione, allo sviluppo, alla qualificazione dell’impresa cooperativa, nonché alla formazione dei cooperatori nella partecipazione e gestione d’impresa, attraverso l’attuazione di seminari, convegni, congressi, studi e approfondimenti sui temi dell’associazionismo, l’assistenza tecnica, economica, progettuale, finanziaria, fiscale e per i rapporti sul mercato.

     3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo la Regione si avvale delle organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, tramite le loro strutture regionali abruzzesi.

     4. Le iniziative di cui ai precedenti commi devono essere programmate secondo le indicazioni di cui al successivo art. 3 con priorità nelle zone e nei settori ove la cooperazione è meno diffusa.

     5. Pertanto le iniziative devono essere dirette a favorire la promozione e lo sviluppo della cooperazione in coerenza con le priorità programmatiche della Regione, desumibili dal Documento Unico di Programmazione e della normativa organica dei diversi Settori".

     b) l'art. 3 della L.R. 20 novembre 1987, n. 75 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3.

     1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della Cooperazione, concede i contributi per la promozione, lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione nei diversi settori produttivi e dei servizi alle Organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute in ambito nazionale alle iniziative finalizzate:

     a) alla promozione di nuovi Enti cooperative e/o Consorzi e al potenziamento di quelli esistenti;

     b) all’assistenza alle cooperative e loro consorzi che intraprendono opere di potenziamento, ristrutturazione e riconversione aziendale, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti e magazzini, e/o che attuino nuove iniziative sulla base di progetti in armonia con le indicazioni della programmazione regionale;

     c) all’assistenza tecnica, amministrativa fiscale e finanziaria diretta ad agevolare la gestione di imprese delle cooperative e loro consorzi;

     d) alla qualificazione dei quadri delle imprese cooperative e loro consorzi attraverso tirocini formativi presso Enti, ovvero organismi in possesso di idonei requisiti in discipline economiche, giuridiche e tecniche, anche mediante l’assegnazione di borse di studio;

     e) all’aggiornamento dei quadri delle cooperative e loro consorzi sulle nuove disposizioni legislative;

     f)all’effettuazione di seminari, convegni, congressi sulle tematiche riguardanti l’associazionismo;

     g) alla realizzazione di indagini sulla situazione socio-economica degli enti cooperativi e loro consorzi in ambito territoriale regionale;

     h) alla pubblicazione di studi e ricerche, periodici di informazione e di animazione per l’associazionismo cooperativo".

     c) l'art. 6 della L.R. 20 novembre 1987, n. 75 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6.

     1. Per ottenere i contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 3, le organizzazioni di cui all’1 sono tenute a presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il trenta settembre di ogni anno, allegando:

     a) il programma delle attività ed il preventivo di spesa relativi alle iniziative che si intendono svolgere per il perseguimento delle finalità suddette e che, comunque, devono essere completate entro il 31 dicembre dell’anno successivo;

     b) una relazione dettagliata circa l’utilizzo dei contributi ottenuti nell’anno precedente per l’espletamento di iniziative di cui alla lettera a);

     c) l’elenco degli enti cooperativi e loro consorzi associati sulle quali ciascuna Organizzazione regionale esercita la vigilanza e la tutela con il relativo numero dei soci che le compongono, nonché il numero di iscrizione all’Albo regionale delle imprese cooperative, non appena sarà istituito con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Le organizzazioni cooperative interessate sono tenute a presentare, entro il 30 aprile il conto consuntivo relativo all’anno precedente per il quale si richiede il contributo.

     3. La Giunta regionale, tramite i competenti uffici dell’Assessorato regionale alla cooperazione, effettua il controllo e predispone ogni eventuale accertamento idoneo ad assicurare l’osservanza ed il corretto impiego del contributo concesso".

     d) l'art. 7 della L.R. 20 novembre 1987, n. 75 è sostituito dal seguente:

     “Art. 7.

     1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, accertato il possesso dei requisiti da parte delle Organizzazioni Nazionali delle cooperative richiedenti, in relazione ai programmi di attività predisposti dalle Organizzazioni stesse, approva il riparto dei fondi stanziati in base ai seguenti criteri:

     a) il 30% della somma disponibile viene assegnato in parti uguali alle Organizzazioni regionali di cui al precedente art. 1;

     b) il restante 70% della somma disponibile viene assegnata alle organizzazioni regionali in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative attive associate a ciascuna di esse, quali risultano dall’elenco delle ispezioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente, come da dichiarazione del Ministero delle Attività Produttive, attraverso le sue strutture territoriali.

     2. L'erogazione del contributo assegnato ad ogni organizzazione avviene per il 50% entro il 28 febbraio e per il restante 50% entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.

     3. Il contributo deve essere garantito dall’Organizzazione regionale interessata mediante stipulazione di una  polizza fideiussoria per la durata di 18 mesi dalla data di erogazione del primo 50% del contributo".

     2. Nella fase di prima applicazione della presente legge il termine di presentazione dei progetti da parte delle Centrali Cooperative è fissato entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge.

     2 bis. In sede di prima applicazione, le iniziative progettuali presentate entro il termine stabilito dalla previgente normativa, sottoposte alla valutazione del competente Comitato, sono equiparate a tutti gli effetti alle istanze che le sezioni regionali delle Associazioni nazionali cooperative sono tenute ad inoltrare alla Giunta regionale per l’ottenimento dei contributi di cui alla L.R. 75/1987 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la modalità di riparto delle risorse prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a) e b), della medesima legge regionale [29].

     3. Il conto consuntivo di cui agli artt. 4, 5 dovrà essere presentato a partire dal secondo anno di applicazione della presente legge.

     4. Il termine della presentazione delle domande e/o dei progetti verrà indicato dalla Giunta regionale con apposito avviso pubblico.

     5. In assenza di Commissione regionale, la Giunta sentirà preventivamente, su quanto previsto dall’art. 3 della presente legge, i competenti uffici della Direzione qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza e promozione sociale [30].

     6. L’onere finanziario derivante dalle modifiche contenute nei commi che precedono, valutato per l’anno 2003 in  € 300.000,00, trova copertura finanziaria sul Cap. 12491 del bilancio per l'esercizio in corso; per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli con legge di bilancio.]

 

     Art. 51.

     1. A far data dall'anno 2003, è sospesa, per gli immigrati extracomunitari, la facoltà di presentare le domande di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 20 della L.R. 28 aprile 1995, n. 79 concernente: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 recante: Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo".

     2. A far data dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2003/2004, non si applicano agli immigrati extracomunitari gli interventi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 22 della L.R. 28 aprile1995, n. 79.

 

          Art. 52.

     1. La lett. e) dell’art. 5 della L.R. 28 aprile 1995, n. 79 recante "Interventi in favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo" è così sostituita:

     "n. 4 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale".

 

          Art. 53.

     1. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 18 della L.R. 15/2000, e limitatamente alla presente annualità, la scadenza fissata al 30 novembre 2002 è prorogata fino al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. In ogni caso la proroga non incide sulla erogazione e quantificazione delle somme alle Associazioni che hanno presentato domanda nei termini.

 

          Art. 54.

     1. All’art. 19 della L.R. 79/1995 è inserito il seguente ultimo comma:

     “Per realizzare gli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi di associazioni non profit che abbiano dimostrato competenze e capacità nel settore dell’emigrazione”.

 

          Art. 55. [31]

     [1. Alla L.R. 8 novembre 1994, n. 85 concernente: “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", così come modificata ed integrata  con l’art. 5 della L.R. 9.2.2000, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 dell’art. 4 è sostituito dal seguente:

     "2. L’Assessorato competente preposto alla tenuta dell’albo può chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive";

     b)comma 1 dell’art. 6, dopo le parole “organizzazioni di terzo” sono aggiunte le parole “e s.m.i.”;

     c)il titolo dell’art. 7 è sostituito dal seguente “Raccordo con le attività di formazione professionale (corsia preferenziale)”;

     d)il titolo dell’art. 9 è sostituito dal seguente: Convenzioni Piano Sociale regionale;

     e)nella lett. a) dell’art. 9 dopo la parola “educativi” sono aggiunte le parole “riferiti principalmente alla gestione dei piani di zona di cui alla L.R. 27.3.1998, n. 22 e s.m.i.”;

     f) il titolo dell’art. 10 è sostituito dal seguente: “Criteri di valutazione per la scelta del contraente (nei piani di zona di cui alla L.R. 27.3.1998, n. 22 e s.m.i.)”;

     g) nella lett. a) dell’art. 13 dopo la parola “educativi” è inserito quanto segue: (CCLLNN);

     h) nella lett. a) dell’art. 17 le parole “l’Assessore regionale al Lavoro” sono sostituite dalle parole “l’Assessore regionale competente”;

     i) la lett. b) dell’art. 17 è sostituita dalla seguente: b) il Dirigente del servizio competente;

     j) il comma 7 dell’art. 17 è soppresso.

     2. Agli oneri derivanti dalle modifiche indicate nel comma 1 del presente articolo, si provvede con gli stanziamenti annualmente iscritti sul Cap. 22436 dei pertinenti bilanci.]

 

          Art. 56.

     1. La Giunta regionale con apposita chiamata progettuale, per il tramite della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, promuove iniziative formative rivolte al recupero lavorativo e sociale dei disabili mentali.

     2. A tal fine la Giunta regionale finalizza la somma di € 90.000,00 nell’ambito dello stanziamento del Cap.22438.

 

     Art. 57.

     1. Sono sospese per l’anno 2003 le attività di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15, concernente “Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo”.

     2. Gli elenchi previsti dagli artt. 5, 7 e 9 sono, per l'anno 2003, sostituiti dai prospetti allegati sub a).

     3. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'iscrizione dello stanziamento di € 2.275.000,00 nell'ambito della UPB 10 02 009 sul Cap. 62424 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo - L.R. 22.2.2000, n. 15".

 

     Art. 58. [32]

     [1. Le Associazioni e gli Enti finanziati con la L.R. 30 novembre 1973, n. 43 concernente: "Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni" e con la L.R. 10 settembre 1993, n. 56 concernente: "Nuove norme in materia di promozione culturale" possono cumulare tali contributi fine al limite massimo di € 30.000,00, purché non si tratti delle stesse manifestazioni.

     2. Il comma 5 dell'art. 14 della L.R. 56/1993 è abrogato.]

 

     Art. 59.

     1. Alle LL.RR. 72/2000 e 11/2001 recante “Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman, Teacch ed altri metodi riconosciuti dalla comunità scientifica” sono apportate le seguenti modifiche:

     - destinare, per l’anno 2003, in favore delle ASL ove insistono strutture riabilitative, che specificamente applicano il programma Doman, Teacch ed altri riconosciuti dalla Comunità Scientifica la somma di € 200.000,00 sul Cap. 71614 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;

     - allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

     - Cap.81500 in diminuzione € 200.000,00

     - Cap.71614 in aumento € 200.000,00

     - di provvedere successivamente nel prossimo esercizio 2004, con apposito atto, alla definizione degli incrementi tariffari ed all’assegnazione alle Aziende ASL delle somme necessarie alla copertura degli oneri relativi.

 

     Art. 60.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a rifinanziare e rinegoziare con le banche le passività che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale.

     2. La rinegoziazione potrà avvenire anche tramite strutture finanziarie derivate che consentano miglioramenti delle condizioni in essere, anche con allungamento della vita media delle passività.

     3. Potrà anche procedersi all’estinzione anticipata delle passività, alle condizioni contrattualmente previste, con autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre, per i rispettivi importi, nuove passività nei limiti di cui al comma precedente sino ad un massimo di trenta anni.

 

          Art. 61.

     1. Al fine di massimizzare e/o rendere maggiormente efficiente l’afflusso nelle casse del sistema sanitario regionale di risorse finanziarie da destinare prioritariamente alle aziende sanitarie, anche per la copertura dei disavanzi, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di finanza strutturata, incluse operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dall’art. 84 della legge 289/2002 in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ed a costituire società regolate dalle predette leggi.

     2. In relazione a quanto previsto nel comma precedente, la Giunta regionale individuerà le modalità di finanziamento ritenute più opportune.

 

          Art. 62.

     1. Al fine di assicurare al sistema sanitario nazionale le risorse finanziarie indispensabili a non compromettere lo svolgimento delle attività e a consentire la regolare continuità nell’erogazione dei servizi a favore dei cittadini, la Regione Abruzzo interviene mediante la corresponsione di finanziamenti straordinari a copertura della quota parte di pertinenza regionale dei disavanzi maturati da ciascuna Azienda Sanitaria Locale regionale al 31 dicembre 2000.

     2. Per le finalità di cui al comma 1) la Giunta regionale può, a norma di quanto disposto dagli artt. 1 e 3 del D.L. 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella Legge 28 marzo 2001, n. 129 e dall’art. 4 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito nella Legge 16 novembre 2001, n. 405, a contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio un prestito obbligazionario da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ivi compresa la legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni fino all’importo massimo di € 173.352.000,00.

     3. Il prestito potrà essere emesso al tasso massimo del 6,50% e per la durata massima di ammortamento di anni 30  con inizio alla scadenza del semestre successivo a quello in cui è emesso.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni atto necessario all’emissione del prestito di cui ai precedenti commi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal  presente articolo.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento trova copertura nei rispettivi bilanci di riferimento per l'intera durata del prestito stesso.

     6. Il Presidente, su conforme deliberazione della Giunta regionale,  provvede con proprio decreto all'iscrizione degli stanziamenti nei capitoli di nuova istituzione ed iscrizione, così denominati:

     Stato di previsione dell'entrata

     UPB 05 01 001 Cap. 51026 denominato: "Entrate derivanti da operazioni creditizie, emissioni di prestiti obbligazionari e prefinanziamenti per l'estinzione dei disavanzi maturati fino al 2000 dalle Aziende Sanitarie Locali".

     Stato di previsione della spesa

     UPB 12 01 006 Cap. 81550 denominato: "Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per l'estinzione  dei disavanzi maturati fino al 2000".

     7. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni della L.R. 1 giugno 1999, n. 33.

 

          Art. 63.

     1. I proventi derivanti dalle tariffe stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14 agosto 1981, n. 32, relative al rilascio o al rinnovo di tesserino per la vendita o per l'uso dei prodotti fitosanitari, sono introitati (su apposito capitolo) dalla AUSL su apposito capitolo di entrata del Piano dei conti di cui al D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate per il 50% all'area dipartimentale di prevenzione SIAN della AUSL; il restante 50% contribuisce a finanziare i corsi di aggiornamento previsti dall'art. 27 del D.P.R. 25 settembre 2001, n. 290, ed è trasferito, entro la chiusura di ciascun esercizio finanziario, dalle AUSL alla Regione che lo destina a tale scopo.

 

     Art. 64. [33]

     1. Dopo il comma 8 (“La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IX è pari …. omissis…..”)  dell’art. 60 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20 concernente: "Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva"  sono aggiunti i seguenti commi:

     "8 bis. La Giunta regionale - Servizio Sport, Impiantistica Sportiva della Direzione Qualità della vita , beni e attività culturali, promozione sociale, sicurezza sociale - è autorizzata all’acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie) da concedere a società, associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all’accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell’anno.

     8 ter. Per le citate finalità (acquisto di premi di rappresentanza) la copertura finanziaria è assicurata con al massimo il 50% della somma destinata agli interventi di cui al titolo IX del predetto comma otto. Detta copertura finanziaria non potrà comunque superare il limite massimo di € 15.000,00.

     8 quater. Le somme non utilizzate, per le finalità in argomento, possono essere destinate alle altre iniziative di cui al titolo IX medesimo.

     8 quinquies. All’assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Sport, Impiantistica sportiva, per il tramite della propria struttura che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi".

     2. Gli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo trovano copertura nello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 10 01 003 sul Cap. 91502 denominato: "Interventi nel campo dello sport - L.R. 7.3.2000, n. 20".

 

          Art. 65.

     1. I canoni pregressi dovuti e non corrisposti a seguito del rilascio delle concessioni precarie di suolo tratturale, ai sensi delle LL.RR. 16/1980, 35/1986 e 134/1998, possono essere rateizzati, fino ad un massimo di 12 mesi qualora l'importo degli arretrati sia superiore a € 1.000,00  e fino ad un massimo di 24 mesi qualora l'importo dovuto sia superiore a € 2.000,00; le domande di rateizzazione devono essere presentate alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Demanio Civico ed Armentizio -Via Catullo 17 – Pescara.

     2. La possibilità di rateizzazione  è estesa alle Associazioni Allevatori d'Abruzzo per la restituzione dei finanziamenti anticipati e non riconosciuti nella rendicontazione finale delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività.

     3. La rateizzazione di cui ai precedenti commi comporta la corresponsione di interessi in misura pari a quella legale.

 

     Art. 66.

     1. L'art. 44 recante "Marchio di provenienza e qualità" della L.R. 3 giugno 1982, n. 31 concernente: "Legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982/1985" così come modificato dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 25, è abrogato.

 

     Art. 67.

     1. La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi su base compartimentale è affidata al Consorzio costituito ai sensi dei Regolamenti n. 44/1995 e n. 515/1998 nel Compartimento marittimo di Pescara. I Piani di gestione e di semina sono proposti annualmente dal Consorzio all'approvazione della Giunta regionale, che può emanare a tal fine Linee-Guida, ricercando opportune intese con le altre Regioni nelle quali siano attive Imprese di Pesca che operano nel settore dei molluschi bivalvi, al fine di omogeneizzare le condizioni di prelievo della risorsa.

     2. Le modalità di prelievo e semina stabilite nel Piano approvato dalla Giunta regionale e le determinazioni consortili sono vincolanti anche per le Imprese di Pesca iscritte nel Compartimento di Pescara non aderenti al Consorzio.

     3. Il Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria cura gli adempimenti descritti al comma 1 e quelli che gli siano demandati dai Regolamenti di cui al comma 4. Esso si avvale del supporto tecnico scientifico dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale "Caporale" di Teramo, che effettua periodiche analisi al fine di monitorare la salubrità alimentare dei molluschi e lo stato delle acque costiere del Compartimento, nonché dell'Agenzia regionale della tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.), per lo svolgimento di altri accertamenti tecnico-scientifici, anche in funzione preventiva di eventuali fattori inquinanti che possano incidere negativamente sulle condizioni di riproduzione o sulla igienicità dei molluschi.

     4. Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni dei Piani il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria si avvale della collaborazione degli Uffici delle Capitanerie di Porto operanti nella Regione Abruzzo. Fino all'emanazione di una Legge regionale organica in materia di Pesca Marittima ed Acquacoltura, la Giunta regionale emana Regolamenti per la disciplina dei profili applicativi del presente articolo.

 

          Art. 68.

     1. Nell'art. 20 della L.R. 10.5.2002, n. 7, al comma 1, dopo le parole "La Regione Abruzzo riconosce", sono aggiunte le parole "fino al 31.12.2006,".

 

          Art. 69.

     1. Limitatamente alla stagione venatoria 2003/2004, il Calendario Venatorio può prevedere che la caccia alla specie animale indicata nell'art. 36, comma 1, lett. d) della L.R. 31.5.1994, n. 30 (sus scrofa) si svolga dall’1.9.2003 al 31.1.2004.

 

          Art. 70.

     1. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 25.000,00 nell'ambito della UPB 07 01 002 sul Cap. 111620, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Contributo alla Fondazione San Giovanni Gualberto protettore del C.F.S. - Abbazia di Vallombrosa - Festa nazionale” del bilancio per l’esercizio 2003, al fine di promuovere la Festa Nazionale di San Giovanni Gualberto del 10 luglio 2003.

 

     Art. 71.

     1. All'art. 16 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 concernente "Attuazione del D.Lgs. 112/1998: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali", dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

     “3. La Giunta regionale approva criteri e tipologie generali per l'attuazione del DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni, uniformandosi ai principi di sussidiarietà, semplificazione, nonché di unificazione dei procedimenti amministrativi”.

 

          Art. 72.

     1. In attuazione della Legge Costituzionale 18.3.2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V, Parte II Costituzione), il Comitato regionale di controllo e le Sezioni staccate, di cui all'art. 56 dello Statuto, istituiti con L.R. 24/1993 "Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti dipendenti dalla Regione" sono soppressi e lo svolgimento delle loro funzioni cessa a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. L'obbligo degli Enti locali di sottoporre i propri atti al controllo preventivo di legittimità si considera cessato dalla data di entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001.

     3. [I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli Enti Parco, dei Consorzi di Bonifica, delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico e di ogni altro Ente dipendente dalla Regione sono esercitati dalle competenti Direzioni regionali fino all'adozione di nuove disposizioni in materia di controllo e vigilanza sui suddetti Enti] [34].

     4. La Regione assicura nei confronti degli Enti locali e degli Enti/Aziende dipendenti dalla stessa lo svolgimento dell'attività di consulenza al fine di esprimere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità che attengano ad aspetti nuovi dell'attività amministrativa di loro competenza.

     La Regione svolge, altresì, nei confronti degli stessi enti, l'attività di monitoraggio delle risorse finanziarie conseguenti al processo di decentramento Stato/Regioni e Regione/EE.LL., nonché quella per il monitoraggio dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi pubblici locali, al fine di segnalare soluzioni ottimali per una migliore allocazione delle risorse.

     5. La Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge provvede con atti di organizzazione alla disciplina dell'allocazione del personale dal soppresso Comitato di Controllo e delle relative Sezioni distaccate.

     6. La L.R. 8.6.1993, n. 24 e tutte le successive leggi regionali di modifica ed integrazione sono abrogate a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 73.

     1. Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 34/2002 concernente: "Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio della Regione Abruzzo ed interventi di somma urgenza relativi alle varie ipotesi di rischio" è sostituito dal seguente:

     "2. Per l'anno 2003 l'onere è valutato in € 200.000,00 ed è iscritto nell'ambito della UPB 05 02 010  sul Cap. 152189, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Interventi urgenti per il rischio idrogeologico e altre ipotesi di rischio”.

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato con legge di bilancio ed è iscritto sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci."

 

          Art. 74.

     1. Alla L.R. 2.10.1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico locale”, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’art. 8, comma 1, le parole “dal 1° gennaio 2003” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2004”. Al successivo comma 2, le parole “dal 1° gennaio 2003” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2004”;

     b) il comma 3 dell’art. 8 è sostituito dal seguente:

     “3. Per gli anni dal 2000 al 2003 la regione eroga agli esercenti i Servizi di Trasporto Pubblico Locale un contributo annuale a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte al Cap. di spesa 181565 dei rispettivi Bilanci di Previsione, da ripartire in proporzione diretta alle percorrenze assentite per il secondo anno antecedente a ciascuna Azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati e considerando solo quelle ammesse a contribuzione regionale, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della ripartizione di cui sopra le percorrenze dei servizi urbani, definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23.11.1998, vengono maggiorate del 50%”.

     c) all’art. 10, comma 1, le parole “dal 1° gennaio 2003” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2004”.

 

          Art. 75.

     1. Alla L.R. 28 luglio 1999, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Modifiche ed integrazione della L.R. 28.07.1998, n. 60 - Deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16 Adriatica all’Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998”, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) all’art. 1 le parole “anni 1999, 2000 e 2001” vengono sostituite le parole “anni dal 1999 al 2003”;

     b) all’art. 2, comma 1, le parole “anni 1999, 2000 e 2001” vengono sostituite dalle parole “anni dal 1999 al 2003”. Al successivo comma 3, le parole “dei Bilanci di previsione degli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001” vengono sostituite dalla parole “dei Bilanci di Previsione degli Esercizi Finanziari dal 1999 al 2003”;

     c) all’art. 4, comma 4, le parole “agli esercizi finanziari 2000 e 2001” vengono sostituite dalle parole “agli esercizi finanziari dal 2000 al 2003”;

     d) all’art. 5, comma 1, le parole “anni 1999, 2000 e 2001” vengono sostituite dalle parole “anni dal 1999 al 2003”;

     e) il comma 4 dell’art. 5 è sostituito dal seguente:

     “4. L’onere a carico della Regione Abruzzo, trova copertura finanziaria con le disponibilità del Cap. di spesa 182420 dei bilanci di previsione degli esercizi dal 2000 al 2003”.

 

          Art. 76.

     1. Alla L.R. 18 maggio 2000, n. 87 concernente “Partecipazione della Regione Abruzzo all’aumento del Capitale sociale dell’Eurobic Abruzzo e Molise S.c.r.l. e alla Società di gestione dei servizi connessi al funzionamento del Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi”, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) all’ 5, comma 1, le parole “£. 500.000.000 di quote di capitale societario” vengono sostituite dalle parole “€ 49.500,00 di quote di capitale societario”;

     b) dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente comma 4:

     “4. Per lo sviluppo della Carlo Vallonchini S.r.l., a seguito dell’acquisizione delle quote da parte della Regione, la stessa eroga un contributo per investimenti di € 208.728,44 da corrispondere con le modalità previste dall’art. 5 della L.R. 4.10.2001, n. 53”.

     2. Le modifiche di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 77.

     1. Il comma 4 dell'art. 66 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 concernente: "Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali", introdotto dall’art. 1 della L.R. 31 luglio 2001, n. 35, è sostituito dai seguenti commi:

     "4. E' istituito un fondo unico per la "Viabilità" nel quale confluiscono le risorse trasferite dallo Stato alla Regione nonché risorse aggiuntive proprie della regione, allocate in distinti capitoli di bilancio. Tale fondo è destinato a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilità. Una quota pari al 15% del Fondo di cui sopra può essere destinata dalla Giunta regionale quale contributo ai comuni ed alle province per:

     a) la manutenzione delle strade dagli stessi acquisite a seguito di provvedimenti di declassificazione;

     b) interventi di somma urgenza per il ripristino del transito interrotto di importanti arterie danneggiate a seguito di evento calamitoso secondo le procedure di cui all’art. 147 del DPR 21.12.1999, n. 554;

     c) interventi miranti a migliorare la sicurezza ed il collegamento con arterie di comunicazione di  interesse regionale.

     Le arterie di comunicazione di interesse regionale ricomprendono tutte le strade inserite nelle tabelle allegate al D.Lgs. 29.10.1999, n. 461, al D.P.C.M. 21.2.2000 e successive modifiche ed integrazioni".

 

          Art. 78.

     1. La FIRA è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie definitive relative alla L.R. 25/2001 pubblicate sul BURA speciale n. 12 del 31 gennaio 2003 fino alla concorrenza di € 1.000.000,00.

     2. La FIRA è altresì autorizzata alla predisposizione di una graduatoria relativa alla tipologia “acquisto” di cui alle domande relative al bando 2001 fino alla concorrenza di € 250.000,00.

     3. E’ assegnata una ulteriore somma  di € 750.000,00 per il  bando 2002 di cui alla delibera della Giunta regionale n. 925 del 13.11.2002 pubblicata sul BURA straordinario n. 16 del 29.11.2002.

     4. All’onere derivante dal presente articolo, valutato per il 2003 in € 2.000.000,00 si provvede quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 03 02 004 sul Cap. 262415 denominato: "Contributo per acquisto, recupero e costruzione della prima casa - L.R. 6.7.2001, n. 25" del bilancio per l'esercizio 2003.

 

     Art. 79.

     1. Al comma 1 dell’art. 18 della L.R. 28 aprile 2000, n. 76 concernente: “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” dopo la lett. b) è inserita la seguente lettera:

     "c) i contributi in conto capitale derivanti dal fondo per gli asili nido di cui all’art. 70 della Legge 28.12.2001, n. 448 concernente “Disposizioni per il bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)” per la costruzione e la gestione degli asili nido e dei micro nidi nei luoghi di lavori nella misura massima del 50% della spesa ammissibile a finanziamento per un massimo di € 500.000,00 e dell’80% per l’arredamento per un massimo di € 40.000,00".

     2. Al comma 1 dell’art. 19 della L.R. 28 aprile 2000 n. 76 le parole “ entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa” sono sostituite dalle parole “entro il 31 maggio di ciascun anno”.

 

          Art. 80.

     1. Ai componenti del Consiglio Direttivo degli Enti Parco Naturali Regionali del territorio abruzzese è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un gettone individuale di presenza di € 75,00 per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, oltre al rimborso spese ove previsto dalle precedenti disposizioni normative.

 

          Art. 81.

     1. Al comma 5, dell'art. 5, della L.R. 3/2002 il termine del 30 luglio per la deliberazione dal Consiglio regionale del DPEFR è sostituito dal termine del "30 settembre".

 

     Art. 82.

     1. La Regione Abruzzo, in base alle disposizioni del comma 3 dell'art. 29 della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), estende le regole del patto di stabilità interno contenute nell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 347/2001, convertito con modificazioni dalla legge 405/2001, nei confronti dei propri enti strumentali ed aziende regionali.

     2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali e le aziende di cui al precedente comma trasmettono alla Regione le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa nei modi e nei termini indicati con direttiva della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     3. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti dalle norme richiamate nel comma 1 del presente articolo anche agli enti strumentali ed alle aziende si applica quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 63/2002, convertito con modifiche dalla legge 112/2002.

 

          Art. 83.

     1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, destina l'importo di € 610.000,00, pari all'1% delle entrate previste per la compartecipazione all'accisa sulla benzina, all'esercizio delle funzioni in materia di energia  e per le finalità  della Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

 

     Art. 84.

     1. Al comma 6 dell’art. 4 della L.R. 18 giugno 1992, n. 47 concernente "Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga" è aggiunto quanto segue:

     "Alle Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine,  professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale della Regione Abruzzo, componenti del Comitato e delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga di cui al successivo art. 17, viene corrisposto, per i giorni di partecipazione alle sedute, per le ore impegnate e in sostituzione del gettone di presenza, un'indennità pari alla tariffa oraria minima stabilita dal tariffario del Collegio regionale delle guide Alpine Abruzzo, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio. Il conteggio delle ore è ricavato dalla differenza tra l'ora di inizio della seduta indicata dalla lettera di convocazione della riunione e l'ora di chiusura della stessa ricavata dal verbale della riunione. La stessa norma si applica nel caso di sopralluoghi, verifiche e monitoraggi sul campo nei quali siano presenti i professionisti Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine e in quanto stabiliti dal Comitato e dalle Commissioni comunali di cui al successivo art. 17."

 

     Art. 85.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di migliorare la qualificazione del sistema regionale dei trasporti e della mobilità e di favorire interventi  per la montagna e nel campo dello sport e al fine di favorire la realizzazione da parte dei Comuni di opere di rilevanza regionale, utilizza l'economia di € 3.788.000,00 derivante dalla rendicontazione alla Commissione Europea dell'intero importo programmato per il POP 94-96, che ha tenuto conto di "progetti sponda".

     2. L'importo complessivo di cui al comma 1 del presente articolo è destinato come segue:

 

U.P.B.

Capitolo

Denominazione

Importo competenza e cassa

10 02 002

92401

Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva e piste sci di fondo

€ 138.000,00

14 02 001

122342

Fondo regionale per la montagna

€ 300.000,00

06 02 001

182351

Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento

€ 1.150.000,00

06 02 004

182410

Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo - L.R. 27.4.1995, n. 67 [35]

€ 800.000,00

06 02 004

242422

Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57

€ 450.000,00

04 02 001

152319

Finanziamento ai Comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale – L.R. 50/2001

€ 950.000,00

 

 

TOTALE

€ 3.788.000,00

 

     3. Alla necessaria reiscrizione dei fondi sui citati capitoli si provvede con apposito provvedimento dirigenziale ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e della legge di bilancio per l'esercizio 2003, mediante riduzione di pari importo del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al Cap. 323600.

     4. Gli interventi di cui alle UPB 10 02 002, 06 02 001 e 06 02 004 sono individuati e disciplinati con deliberazione della Giunta regionale d’intesa con le Commissioni Prima e Quarta del Consiglio regionale.

 

          Art. 86.

     1. All’art. 11 comma 4 della L.R. 77/2000 la cifra “100” è sostituita con la cifra “250”.

     2. All’art. 11 della L.R. 77/2000 è aggiunto il seguente comma 10:

     “10. La durata massima del finanziamento è di anni 8 (otto)”.

 

          Art. 87.

     1. Al comma 1 dell’art. 6 della L.R. 9.4.1997, n. 32 le parole “entro il 30 settembre” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre”.

     2. Limitatamente all’anno 2003 il termine di presentazione, di cui al comma 1, è fissato al 31 gennaio 2003 [36].

 

          Art. 88.

     1. All’art. 65 comma 1 della L.R. 31.7.1996, n. 60 la lett. a) è così sostituita:

     “Contributi in conto interessi ed in conto canone di locazione finanziaria, sulla parte di finanziamento eccedente l’importo massimo che può essere assistito dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, ai sensi delle Leggi 949/1952 e 240/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;”

 

          Art. 89.

     1. La quota dei fondi di cui al programma di iniziativa comunitaria P.M.I.: - periodo 1994 – 1996, Sottoprogramma 3.1.2., Misura 7.9, Subazione “Costituzione di un fondo di capitali di rischio”, approvato dalla Commissione Europea in data 24.6.1996, recuperati a seguito della dismissione dei prestiti partecipativi, è assegnata in via definitiva alla F.I.R.A. S.p.A..

     2. La F.I.R.A. S.p.A. provvede alle operazioni di disimpegno di cui al comma 1, e destina le risorse acquisite alla costituzione di un nuovo fondo di capitale di rischio finalizzato ad operazioni analoghe a quelle previste dal Programma di iniziativa comunitaria richiamato al comma precedente.

     3. Gli interventi di cui al comma 2 sono destinati in via prevalente a favore delle imprese ricadenti nel territorio della Provincia di L’Aquila, nell’ambito dell’Accordo Quadro per la salvaguardia ed il rilancio del Polo produttivo dell’industria elettronica aquilana.

     4. La Regione approva il regolamento, contenente le modalità di attuazione delle attività di assunzione di partecipazione nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, le modalità di presentazione delle istanze, oltre che la documentazione da presentare ed i criteri per la selezione delle risorse [37].

 

          Art. 90.

     1. All'art. 7, comma 1, della L.R. 7/2002 (Legge Finanziaria 2002), le parole dopo la virgola: "alle stesse a condizione" sono sostituite dalle seguenti: "alle stesse condizioni".

     2. Per l’anno 2003 il contributo in favore delle Cooperative di Garanzia dei Commercianti e dei Consorzi, previsto dal comma 3 dell’art. 11 della L.R. 28.4.2000, n. 77 è stabilito in  € 700.000,00 derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta regionale, è autorizzato ad introdurre nel Bilancio di Previsione dell’esercizio 2003 le variazioni in termini di competenza e di cassa atte ad iscrivere nello stato di previsione dell’entrata ed in quello della spesa un apposito capitolo con uno stanziamento di € 700.000,00.

 

          Art. 91.

     1. La parte dei Fondi Rischio utilizzata per coprire le garanzie effettivamente concesse, relativa al P.O.P Abruzzo 1994 – 1996 - 2000, Misura 2.1 – Azioni a) Fondi di garanzia viene assegnata, in via definitiva, ad ogni consorzio/società.

     2. Tale somma va ad integrarsi con gli altri Fondi Rischio detenuti dai consorzi/società e destinata a garantire affidamenti alle piccole e medie imprese con le stesse modalità operative adottate per gli altri fondi. La parte dei fondi assegnati in via definitiva include gli interessi imprelevabili già maturati sui Fondi rischi P.O.P., in proporzione al tasso di esecuzione dell’intervento raggiunto.

     3. La somma residua non impegnata, comprensiva della restante quota degli interessi imprelevabili, è gestita con contabilità separata dai consorzi/società alle stesse modalità e condizioni.

     4. Al termine di ogni esercizio ogni consorzio/società deve redigere un rapporto annuale da presentare alla Regione Abruzzo.

     5. Al termine di ogni esercizio, ad ogni consorzio/società viene assegnata in via definitiva la parte di Fondi Rischi impegnata in quell’esercizio, oltre ai proporzionali interessi nel frattempo maturati.

     6. L’intervento per ogni consorzio/società si intende definitivamente ultimato nell’esercizio in cui viene impiegata la quota dei Fondi Rischi residua, comprensiva degli interessi.

 

     Art. 91 bis. [38]

     1. L’art. 13 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è abrogato.

 

     Art. 91 ter. [39]

     1. L’art. 4, comma 3 della L.R. 24.6.2003, n. 10 è autenticamente interpretato nel senso che le disposizioni dettate dal medesimo trovano applicazione anche al patrimonio agricolo.

     2. L’art. 6, comma 2, della L.R. 24.6.2003, n° 10 è autenticamente interpretato nel senso che la L.R. 30.12.1994, n° 105 si intende abrogata esclusivamente con riferimento alle disposizioni innovate dalla medesima L.R. 10/2003.

     3. All’art. 7 della L.R. 24.6.2003, n° 10 recante: “Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica”, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     1 bis. Per l’esercizio finanziario 2003 l’onere derivante dalla presente legge, valutato in € 620.000,00 trova copertura con lo stanziamento iscritto sul Cap. 102341 - UPB 07 02 006.

     1 ter. Allo stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     - Cap. 102453 – UPB 07 02 015 denominato: Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico - in diminuzione € 620.000,00;

     - Cap. 102341 – UPB 07 02 006 denominato: Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica - in aumento € 620.000,00.

 

     Art. 91 quater. [40]

     1. Al 1° comma dell’art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni le parole “e comunque nell’ambito delle assegnazioni statali in materia ai sensi del D.Lgs. 112/98” sono abrogate.

     2. Dopo il 1° comma dell’art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 viene inserito il seguente:

     1 bis. Per le medesime finalità sono utilizzate, di anno in anno, le assegnazioni statali alla Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. 112/98 in materia di “Incentivi alle imprese”, iscritte sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e destinate agli interventi di cui alla presente legge in base ad apposito atto di riparto della Giunta regionale.

 

     Art. 91 quinquies. [41]

     1. Alla L.R. 99/1999 è inserito il seguente capo:

 

CAPO IV

(Controllo e monitoraggio degli interventi di cui all’art. 2)

 

     Art. 17 bis. (Finalità).

     1. La Regione Abruzzo, Direzione alle Attività produttive, dispone controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni, nonché per il monitoraggio delle attività svolte e per la verifica di congruenza con la regolamentazione Comunitaria in materia di fondi FERS. In particolare i controlli riguardano:

     a) valutazione del progetto realizzato in relazione a quanto esposto in domanda;

     b) monitoraggio degli interventi di cui all’art. 2 della presente legge;

     c) attività promozionale tesa alla diffusione dei principi di adesione volontaria delle imprese alle migliori prassi di gestione delle problematiche ambientali;

     d) predisposizione di adeguate sintesi dei dati di base sullo stato di attuazione delle politiche ambientali, pertinenti con le azioni finanziate nell’ambito del DOCUP e finalizzate alla rendicontabilità dei fondi di cui alla presente legge.

 

     Art. 17 ter. (Organismo di controllo e monitoraggio).

     1. La Regione Abruzzo individua come Organismo di Controllo e Monitoraggio l’Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente, la quale riveste il ruolo di soggetto responsabile del monitoraggio della presente legge.

     2. Nel rispetto delle procedure tecnico amministrative, l’ARTA deve svolgere le funzioni di cui al precedente art. 24 di concerto con l’Organismo di Gestione della presente legge.

     3. Le modalità di svolgimento dell'incarico sono regolamentate da apposita convenzione sottoscritta dall’Organismo di Gestione e dall’Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente.

     4. I costi necessari per l’espletamento dell'incarico trovano capienza nell’ambito dei finanziamenti messi a disposizione dell'Organismo di Gestione della presente legge”.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di gestione del demanio idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/1998

 

          Art. 92.

     1. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al successivo comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico, ivi compresi le autorizzazioni, è effettuata in base ai criteri vigenti in materia di normativa statale e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all’allegata tabella “A”.

     2. Al fine di procedere:

     a) alle modalità di presentazione delle domande di utilizzo del bene o delle autorizzazioni per l’esecuzione di opere sui corsi d’acqua pubblici, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e le norme per la compilazione degli atti tecnici dei progetti  di massima e di esecuzione a corredo delle domande;

     b) alla formazione di un catasto nominativo delle concessioni delle pertinenze idrauliche;

     c) alla formazione di un catasto nominativo delle autorizzazioni rilasciate intorno ai corsi d’acqua pubblica;

     d) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni relativi alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, delle autorizzazioni, nonché dell’utilizzo dei beni del soprassuolo;

     e) alla determinazione per le diverse tipologie di utilizzazione del demanio idrico, della somma forfetaria, una tantum, dovuta dai richiedenti per spese di istruttoria (ex legge n. 65/1973). Di dette somme l’Amministrazione regionale non è tenuta a fornire alcuna rendicontazione al richiedente. Le somme sono introitate a detto titolo nella UPB 03 05 001 - Cap. 35013 di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione demanio idrico (art. 86 D.Lgs. 112/98), costruzioni invasi (D.L. 507/1994 convertito con Legge 584/1994) e polizia idraulica" - e sono destinate a finanziare l’ottimizzazione della gestione del demanio idrico ivi compreso l’acquisto di materiale idoneo allo scopo, studi, ricerche e collaborazioni esterne. E' istituito nella UPB 05 01 002 il correlativo capitolo di spesa 151401 denominato: “Fondo regionale per l’ottimizzazione della gestione del demanio idrico e dighe“; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 10.000,00 sia sul capitolo di entrata che su quello di spesa.

     3. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

     4. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le funzioni per la gestione del demanio idrico riguardante le pertinenze idrauliche trasferite alle regioni dall’art. 86 del D.Lgs. 112/1998 e all’introito dei relativi proventi.

     5. All’art. 9 della L.R. 2/1997 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

     “2. bis. Per il servizio idrico integrato, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento diretto da parte dell’Ente d’ambito a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi da parte prevalente della propria attività.”

 

          Art. 92 bis. Concessioni Pertinenze idrauliche e autorizzazioni idrauliche. [42]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell’art. 86 del D.Lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessione delle pertinenze idrauliche, calcolati secondo le leggi statali vigenti in materia, nelle more dell’emanazione da parte della Giunta regionale di prezzi unitari per metro quadro di superficie concessa e riferiti per ogni uso e per zone omogenee, non possono essere inferiori, per ogni tipologia d’uso, agli importi indicati nell’allegata tabella "E".

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il richiedente, prima della firma dell’atto di concessione, deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale nella misura pari ad una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato per ciascun uso nell’allegata tabella "F". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla Legge 10.6.1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione per accertata morosità potrà incamerare il deposito. Sono dispensati dall’effettuazione del deposito cauzionale i concessionari il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della suddetta tabella "F".

     2bis. I proventi derivanti dal deposito cauzionale di cui al comma 2 sono introitati sul capitolo di entrata del bilancio regionale 35018 - U.P.B. 03.05.001 denominato: "Entrate derivanti da cauzioni prestate a garanzia delle concessioni per l’utilizzazione di terreni demaniali e di acque pubbliche (T.U. 523/1904)" e gli oneri inerenti la restituzione del medesimo deposito cauzionale sono imputati sul capitolo di spesa del bilancio regionale di nuova istituzione 151481 U.P.B. 05.01.002 denominato: "Restituzione del deposito cauzionale prestato a garanzia delle concessioni per l’utilizzazione dei terreni demaniali e di acque pubbliche - T.U. n. 523/1904 [43].

     3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, per gli attraversamenti dei corsi d’acqua pubblici demaniali, fatta eccezione per quelli indicati al comma 5, che non comportano occupazione di pertinenze idrauliche o perdita di redditività, sono soggetti all’applicazione di un canone ricognitorio, stabilito in € 150,00.

     4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli attraversamenti che comportano occupazione di suolo ovvero perdita della redditività oppure limitazione della stessa, sono soggetti al pagamento di un importo dato dalla somma del canone ricognitorio di cui al comma 3 e dell’importo dato dal prodotto dell’area occupata per il costo unitario di € 0,50 per metro quadrato.

     5. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli attraversamenti dei corsi d’acqua pubblici demaniali con linee elettriche senza infissione di pali o mensole, sono soggetti al pagamento di un canone ricognitorio indicato nell’allegata tabella "G". Per gli attraversamenti che comportino infissione di pali si applica il canone ricognitorio di cui al comma 3; viceversa qualora ricorrono le condizioni previste dal comma 4, il canone dovuto è calcolato con le modalità in esso contenute.

     6. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le superfici destinate ad attraversamento di corsi d’acqua pubblici demaniali, ivi compresi le pertinenze idrauliche, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento del canone ricognitorio di cui al comma 3.

     7. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il canone demaniale sulle pertinenze idrauliche e quello ricognitorio, dovuti, ai sensi dei precedenti commi, dai Comuni, dalle Province, dai Consorzi di Bonifica, dai Nuclei Industriali e dai Consorzi di Comuni e con eccezione delle società miste di gestione nonché per le finalità ricreative non a scopo di lucro, è ridotto del 50%.

 

          Art. 93.

     1. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5), il corrispettivo per gli usi  delle acque pubbliche è quello indicato all’art. 18 della legge 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui ai DD. del Ministero delle Finanze 25.2.1997, n. 90 e 24.11.2000 e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all’allegata tabella “A”. A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracanoni e l’addizionale regionale se applicata, relativi all’utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare  e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per  le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31.12.2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.

     3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell’anno, il canone è dovuto per dodicesimo  per ciascun mese di validità dell’atto di concessione.

     4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. 1775/33, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.

     4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l’uso antincendio, non si applica il canone relativo all’uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione [44].

     4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l’uso igienico che l’uso civile, qualora il quantitativo d’acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis [45].

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

     a) consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito € 2.025,00;

     b) irriguo agricolo:

     b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito € 80,00;

     b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80;

     c) Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta € 13,50;

     d) Industriale: per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo [46];

     e) Pescicoltura: per ogni modulo di acqua assentito € 360,00 [47];

     f) Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito € 300,00;

     g) Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali € 325,00;

     h) Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00;

     i) Autolavaggio: per ogni modulo di acqua assentito € 5.000,00;

     i bis) zootecnico: è equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all’articolo 12, comma 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l’allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente [48].

I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:

     a) Consumo umano: € 300,00;

     b) Irriguo agricolo: € 20,00;

     c) Idroelettrico e forza motrice: € 250,00;

     d) Industriale: € 2.100,00, ridotto ad € 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista dalla lett. d) del primo capoverso;

     e) Pescicoltura: € 250,00;

     f) Antincendio: € 100,00;

     g) Civile: € 150,00;

     h) Igienico: € 150,00

     i) Autolavaggio: € 350,00.

Al fine dell’assimilazione delle tipologie d’uso sopra riportate con quelle vigenti al 31.12.2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6, dell’art. 93 della L.R. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all’aggiornamento, nelle more dell’adozione dell’atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio successivo della sua pubblicazione sul BURA, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l’anno di riferimento [49].

     5 bis. Spese di istruttoria. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese occorrenti per l’espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi compreso quelle relative alle domande intese ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l’utilizzazione delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. 523/904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati nell’allegata tabella "B". Per determinati usi dell’acqua, individuati dall’Autorità concedente regionale e dai competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da pubblicare sul BURA, aumentare detti importi. E’ facoltà delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all’atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall’Amministrazione concedente pena l'irrecivibilità della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le medesime procedure previste per l’aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell’art. 93 della L.R. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni [50].

     5 ter. Depositi cauzionali. A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell’art. 11 del T.U. 1775/1933, nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell’allegata tabella "C". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla Legge 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 11 del T.U. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui alle lett. a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5, dell’art. 93 della L.R. 7/2003 così come modificato dalla presente legge regionale [51].

     5 quater. Contributo idrografico. A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell’art. 7, del T.U. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un decimo dell’annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell’allegata tabella "D". Il contributo idrografico è, in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all’art. 17 del suddetto T.U. 1775/1933 [52].

     5 quinquies. Addizionale regionale. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l’importo dell’addizionale, di cui all’art. 18 della Legge 36/1994, è determinato in misura pari al 10% dell’ammontare del canone demaniale. L’addizionale di cui al presente comma è corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull’apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107 [53].

     5 sexies. Vigilanza e sanzioni amministrative. Le attività connesse con l’accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall’art. 1 della L.R. 12/1983, così come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all’art. 219 del T.U. 1775/1933, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall’art. 17 del T.U. 1775/1933, così come riformulato dall’art. 23 del D.Lgs. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 5.000,00. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica per i casi di cui all’art. 55 del T.U. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d’acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell’esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all’esecuzione d’ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale:

a) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall’art. 219 del T.U. 1775/1933, da applicare ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell’art. 17 del T.U. 1775/1933;

c) le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l’applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità previsti dal citato art. 17.

I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall’art. 18 e seguenti della Legge 689/1981, al Servizio indicato all’art. 1, della L.R. 12/1981 e successive modificazioni. Nelle more dell’emanazione degli indirizzi di cui alle lett. a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalità [54].

     6. Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:

     a) della disponibilità della risorsa idrica;

     b) della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;

     c) delle diverse tipologie d’uso;

     d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;

     e) di rapportare l’entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;

     f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5 [55].

     7. Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di € 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.

     8. I proventi di cui al 2° comma del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare:“ Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. 112/1998 ) e sono destinati a finanziare, ai sensi dell’art. 86 - 2° comma del D.Lgs 112/1998, i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e " Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrogeologico"; è autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l’importo di € 4.675.000,00 (152108), pari all’85% del correlato capitolo di entrata, e € 825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa [56].

     8 bis. La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze [57].

     8 ter. A partire dall’esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) “Interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari”, e 151402 (UPB 05.01.002) “Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrogeologico” sono così ripartite:

a. 70% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 152108

b. 30% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 151402 [58].

     8 quater. Per l’esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 è pari ad € 7.285.000,00 [59].

     8-quinquies. Per l'anno 2018, ogni eventuale maggiore introito nei capitoli di entrata 32107 e 32109 rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione dell'annualità in corso, viene ripartito secondo le modalità stabilite al comma 8-ter del presente articolo, al fine di ottimizzare le attività da esso finanziate [60].

     9. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

     6. Ai fini dell’applicazione dell’art. 5 bis del D.L. 143/2003 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1.8.2003, n. 212 concernente: Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e demanio dello Stato, la cui gestione del demanio idrico è stata trasferita alle regioni dall’art. 86 del D.Lgs. 112/1998, la Regione esprime il nulla osta idraulico solo se è salvaguardata la pubblica incolumità e nell’eventualità che la cessione delle aree non interferisca con la messa in sicurezza dei corsi d’acqua previsti da strumenti di pianificazione difesa alluvioni ordinari e straordinari [61].

     10. A far data dall’esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del comma 2 bis della Legge 109/1994, aggiunto dall’art. 9, comma 30, del D.L. 101/1995 e poi modificato dall’art. 9, comma 29, della Legge 415/1998, è destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti [62].

     11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. 127/1997 è inserito nella UPB 05.01.007 ed è ridenominato come segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. 127/1997 [63].

     12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all’art. 2 della L.R. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni [64].

 

          Art. 94.

     1. Nelle more dell’emanazione del regolamento previsto di cui al successivo comma 6, i procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche sono disciplinate dai riferimenti normativi nazionali e regionali indicati nel suddetto comma, fatta eccezione:

     a) per le domande di  concessione di derivazione di acqua destinata al consumo umano, conformi al vigente Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, non si da luogo alla pubblicazione dell’avviso di cui al 4° comma dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, anche se presentate precedentemente all’entrata in vigore della presente legge;

     b) per le domande di concessioni di cui al precedente comma, unitamente a quelle relative a progetti acquedottistici di interesse regionale, i finanziamenti dei quali sono stati inseriti in programmi nazionali e regionali, anche se non conformi al suddetto PRGA ’67, può procedersi al rilascio dell’autorizzazione provvisoria di cui all’art. 13 del citato T.U. 1775/1933 anche in pendenza di opposizioni o osservazioni, purché il richiedente la concessione si impegna formalmente di accettare, senza alcuna eccezione, eventuali forme di indennizzo a terzi o di norme di salvaguardia da inserire nel disciplinare di concessione;

     c) per le domande di concessioni di derivazione d’acqua destinata al consumo umano, non conformi al suddetto P.R.G.A., può procedersi al rilascio della concessione in sanatoria ovvero di nuove concessioni relative a progetti acquedottistici di interesse regionale di cui alla precedente lett. b) in deroga al medesimo P.R.G.A., purché la domanda sia stata presentata in sanatoria ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.lgs. 11.5.1999, n. 152; sia giustificato il fabbisogno d’acqua per abitante residente e fluttuante, calcolato  secondo i parametri vigenti nella Regione Abruzzo. Tale procedura si applica anche alle domande presentate prima dell’entrata in vigore di detto D.Lgs. le cui opere siano state completamente o parzialmente realizzate, previa istanza di parte da presentare entro novanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge [65].

     2. Ai fini dell’applicazione del 6° comma dell’art. 22 del D.Lgs. 152/99, la Regione provvede entro un anno decorrente dall’entrata in vigore della presente legge, censite le utenze in atto nell’ambito del bacino, sentiti i concessionari interessati dalla revisione, accertata la disponibilità idrica del bacino, sentito l’Ufficio Idrografico e Mareografico e accertata l’idoneità delle acque destinate al consumo umano, alla revisione delle utenze secondo le priorità stabilite dal 1° comma dell’art. 2 della legge 36/1994 [66].

     3. Il 6° comma dell’art. 23 della L.R. 81/1998 è così riformulato: “I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono, per i territori di propria competenza, attività generale di supporto tecnico - amministrativo alle Province, mentre il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea si pronuncia, sentito i Dirigenti dei Servizi del Territorio e avvalendosi, ove ritenuto opportuno, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all’art. 3 della L.R. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine perentorio di giorni 30 dalla richiesta. Al medesimo Servizio sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione.” La medesima procedura si attua, per quanto attiene gli interventi alle opere della difesa del suolo, in riferimento all’art. 14 della L.R. 43/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, sino al limite di un importo di € 10 milioni al netto dei lavori a base d’asta. Per i lavori di importo superiore a detto limite è richiesto il parere del C.R.T.A. che deve essere reso nei termini previsti dal I° comma dell’art. 11 della L.R. 33/1995. Qualora il parere non sia reso nei suddetti termini, si applica il disposto del II° comma del medesimo articolo.

     3bis. Ai fini dell’individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di gestione delle risorse idriche, di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 23 della L.R. 16.9.1998, n. 81, così come modificato con L.R. 7.4.1999, n. 20, sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

     – per produzione di forza motrice: litri 200 al minuto secondo;

     – per acqua ad uso potabile: litri 100 al minuto secondo;

     – per irrigazione: litri 200 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore a 200 ettari;

     – per bonificazione per colmata: litri 200 al minuto secondo;

     – per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente    articolo: litri 100 al minuto secondo, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui;

     – per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;

     – per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo [67].

     3ter. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante; sono assimilate a grandi derivazioni quelle che, pur non eccedendo i limiti di cui al primo capoverso del presente comma, risultano collegate, per opere di presa o per funzionamento, ad utenze classificate come grandi derivazioni. Parimenti, sono assimilate a grandi derivazioni quelle ad uso potabile, di cui al Capo II della legge 36/1994, anche se non eccedono i limiti di cui al predetto primo capoverso [68].

     3quater. La Giunta regionale, su proposta della Direzione area territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. L’atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” [69].

     3quinquies. Ai fini dell’individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di sbarramenti, di cui al comma 2 dell’art. 23 della L.R. 81/1998, così come modificato con

L.R. 20/1999, sono considerati di competenza regionale quelli che, pur non eccedendo i limiti di cui alle lett. a), b) e c) del citato comma 2, sono a servizio di utenze classificate, dal precedente comma 3 bis, grandi derivazioni d’acqua [70].

     4. Ai fini dell’applicazione del 7° comma dell’art. 12 del D.Lgs. 79/1999 la comunicazione prevista nel medesimo comma si intende effettuata anche qualora dovesse risultare l’esercizio dell’utenza, nel termine previsto dal citato comma, da atti in possesso della pubblica amministrazione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.

     5. Nelle more della classificazione, di cui all’art. 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dagli artt. 4, 5, 6, e 7 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono attribuite alle Province le competenze su tutti i corsi d’acqua pubblica fatta eccezione:

     a) quelli di competenza Comunale, specificati alla lett. b) del 10° comma dell’art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81;

     b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I° ordine che restano di competenza regionale.

     6. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento, in attuazione dell’art. 20, 7° comma della legge 59/1977, la delegificazione, lo snellimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche, di cui ai principali riferimenti normativi: R.D. 11.12.1933, n. 1775, R.D. 14.8.1920, n. 1285, Legge 5.1.1974, n. 36, D.Lgs. 152/1999, L.R. 12/1980 e L.R. 81/1998, secondo i criteri e principi di cui all’art. 20, 5° comma della Legge 59/1977, nonché delle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di gestione della risorsa acqua.

     7. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma, in applicazione dell’art. 23, comma 9 ter del D.Lgs. 152/1999, modificato dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 258/2000, non trovano applicazione nell’ordinamento regionale le norme e i regolamenti statali in materia di procedimenti amministrativi di concessioni di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili elencate nello stesso.

     8. La pubblicazione sul BURA degli atti connessi con la gestione del demanio idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/1998, sia da parte della Regione che delle Province, è gratuita [71].

 

CAPO V [72]

Disposizioni varie

 

          Art. 95.

     1. Le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari sono tenute ad impiegare l'avanzo di amministrazione non vincolato prioritariamente per interventi di completamento, miglioramento del patrimonio immobiliare e per realizzazioni ed acquisizioni immobiliari e, comunque, in programmi di investimento.

     2. Per l’anno 2003 le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari devono impiegare l’avanzo di amministrazione prioritariamente per l’acquisto di strumenti informatici fino a concorrenza della quota prevista per la stessa finalità nell’anno 2003.

 

     Art. 96.

     1. Lo stanziamento di € 258.229,00 iscritto, per l’anno 2003, nell’ambito della UPB 10 02 001 sul Cap. 42322 denominato “Finanziamento delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario per spese di investimento - L.R. 91/1994 art. 36” è finalizzato all’acquisto delle attrezzature informatiche per gli studenti iscritti alle università abruzzesi, previo accordo con il Comitato di Coordinamento regionale delle Università Abruzzesi (CRUA).

 

     Art. 97.

     1. La Regione Abruzzo provvede, direttamente o mediante concessione ad Enti pubblici locali o al Consorzio ASI – Val Pescara, alle operazioni di dragaggio del porto canale di Pescara e di Ortona.

     2. Per gli interventi di cui al precedente comma, gli enti ed i soggetti concessionari sono tenuti a compiere tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi a dette attività.

     3. La Regione, con l’ausilio della Capitaneria di Porto competente e sentite le Associazioni degli Operatori della Pesca, del Commercio e del Turismo interessate, individua annualmente il quantitativo di materiale fangoso e sabbioso da dragare, nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Portuale.

     4. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato per il porto canale di Pescara in € 500.000,00 per l’anno 2003, in € 500.000,00 per l’anno 2004 ed in € 500.000,00 per l’anno 2005 e per Ortona in € 200.000,00, Vasto e Giulianova in € 150.000,00 ciascuna per l'anno 2003, 2004 e 2005 si provvede con quota parte degli stanziamenti annualmente iscritti nell’ambito della UPB 06 02 004 sul Cap. 182441 denominato “Interventi di escavazione dei fondali Abruzzesi”.

     5. La restante parte dello stanziamento iscritto sul Cap. 182441, pari ad € 70.000,00, è finalizzato all'intervento di escavazione del Porto del Comune di Roseto degli Abruzzi.

     6. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo relative ai porti di Vasto, Giulianova e Roseto degli Abruzzi sono delegate ai rispettivi Consorzi Industriali di Vasto e Teramo.

 

     Art. 98. [73]

     [1. Considerata l’urgenza di provvedere alla concreta gestione del Porto di Vasto, in assenza di una Autorità portuale costituita, la Regione delega il Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale del Vastese (COASIV) alla predisposizione di uno studio per la individuazione di una struttura organizzativa che gestisca il Porto di Vasto secondo criteri di economicità ed imprenditorialità alla luce delle evoluzioni dell’ordinamento portuale ed in conformità dei principi Comunitari].

 

     Art. 99.

     1. La Regione Abruzzo è promotrice di una azione sistematica e coordinata sul territorio di sensibilizzazione, di concerto con le imprese, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni Sociali, gli Enti Pubblici, l’I.N.A.I.L., le ASL e Italia Lavoro, tesa a favorire la diffusione delle migliori pratiche di prevenzione e di promozione della salute nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione di fenomeni di lavoro irregolare ed elusione contributiva.

     2. Il Presidente della Giunta regionale fissa, con proprio decreto, le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma.

     3. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 80.000,00 nell'ambito della UPB 12 02 003 sul Cap. 12114, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Interventi per la promozione della sicurezza e della tutela della salute sui luoghi di lavoro” del bilancio per l’esercizio 2003.

 

     Art. 99 bis. [74]

     1. La Regione Abruzzo concede un contribuito straordinario di € 500.000,00 al Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo.

     2. L’erogazione del contributo regionale è disposta con determina della Direzione Attività Produttive secondo le seguenti modalità:

     a) 70% a presentazione da parte del consorzio della domanda e relazione illustrativa;

     b) 30% a presentazione del provvedimento di rendicontazione delle spese pari almeno al 70% del contributo concesso.

     3. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 500.000,00 nell’ambito della UPB 08 02 020 sul Cap. 12303, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo straordinario al Parco Scientifico e Tecnologico.

 

     Art. 99 ter. [75]

     1. La Regione Abruzzo, quale socio del Consorzio Mario Negri Sud ai sensi della L.R. 4 ottobre 2001, n. 53 modificata ed integrata dell'art. 15 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 77, a seguito della decisione deliberata all’unanimità di aumento del capitale sociale di € 2.500.000,00 versa la propria quota pari ad € 250.000,00.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 250.000,00 nell'ambito della UPB 02 02 013 sul Cap. 12552, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Acquisizione quote sociali del Consorzio Mario Negri Sud del bilancio per l’esercizio 2003.

 

     Art. 99 quater. [76]

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo alle Province per sopperire alla mancanza di fondi per l’immediata attuazione del servizio di trasporto e di assistenza scolastica agli studenti portatori di handicap che frequentano le scuole medie superiori e l’Università, in attesa della emanazione di un provvedimento legislativo in materia di diritto allo studio che individui definitivamente in capo alla Provincia o al Comune la titolarità dei servizi in argomento ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 139 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112.

     2. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 nell’ambito della UPB 10 01 001 sul Cap. 41516 denominato: Trasferimento alle Province per il trasporto e l’assistenza agli studenti disabili delle scuole medie superiori ed università.

 

     Art. 99 quinquies. [77]

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di €. 5.000.000,00 all’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo per l’avviamento del Mercato Ortofrutticolo di Cepagatti.

     2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede per € 3.500.000,00 mediante finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto per l’anno 2003 sul Cap. 282451 e per € 1.5000.000,00 con lo stanziamento iscritto sul Cap. 102381 di nuova istituzione ed iscrizione.

     3. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 1.500.000,00 nell’ambito della UPB 07 02 017 sul Cap. 102381, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Trasferimento straordinario all’ARSSA per l’avvio del Mercato Ortofrutticolo di Cepagatti.

 

     Art. 99 sexies. [78]

     1. La Regione Abruzzo istituisce, nel proprio territorio, un sistema di educazione continua in medicina (ECM), garantendone la qualità e la trasparenza.

     2. La Giunta regionale, entro 90 gg. dalla pubblicazione della presente legge, istituisce una Commissione ECM regionale, composta da esperti nell’ambito delle metodologie formative, da rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, da rappresentanti regionali delle società scientifiche di rilievo nazionale, salvo eventuali incompatibilità, con il compito di provvedere in particolare:

     a) all’individuazione dei requisiti, dei criteri e delle procedure per l’accreditamento dei soggetti idonei a realizzare eventi formativi e di aggiornamento professionale per l’ECM (provider) di interesse regionale;

     b) all’analisi dei bisogni formativi di interesse regionale, coerenti con gli obiettivi dei piani sanitari nazionale e regionale;

     c) all’individuazione degli obiettivi formativi di interesse regionale;

     d) alla validazione dei progetti formativi elaborati dai provider regionali;

     e) alla verifica costante della qualità degli eventi formativi, della loro coerenza con gli obiettivi di interesse regionale e nazionale, della correttezza dei comportamenti da parte dei soggetti accreditati;

     f) la valutazione delle varie forme di attività formativa e di aggiornamento professionale in termini di “crediti formativi”.

     3. L’attuazione del programma ECM si realizza prioritariamente attraverso l’accreditamento come “provider” delle ASL della Regione, singolarmente considerate o associate, e mediante la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative ECM a distanza, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dalla commissione nazionale ECM.

     Le ASL sono tenute ad attivare i corsi di formazione/autoformazione a titolo gratuito e con le modalità di disponibilità oraria dei CC.NN.LL. all’interno degli orari di servizio.

     La commissione regionale ECM, di cui al comma 2, ha facoltà di accreditare altri soggetti pubblici o privati che richiedano di svolgere attività di formazione continua ed in possesso dei requisiti richiesti, come le società scientifiche, le associazioni professionali, le istituzioni universitarie ed ospedaliere, gli organismi regionali delle società scientifiche nazionali.

     4. Al fine di favorire la partecipazione delle strutture del Servizio sanitario regionale ai programmi di ECM di interesse nazionale, la Giunta regionale, in armonia con quanto previsto dall’art. 16 sexies del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, propone al Ministro della salute l’individuazione dei presidi ospedalieri, dei dipartimenti e delle strutture distrettuali della Regione in possesso dei requisiti definiti dalla commissione nazionale ECM, ai quali riconoscere funzioni di provider di eventi e di programmi ECM di interesse nazionale.

 

     Art. 100.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare all'acquisto di Palazzo Adamoli, censito al Catasto Urbano di Teramo, foglio 147, particella 380, posto sulla cavea dell'Anfiteatro Romano di Teramo e sottoposto a vincolo archeologico con Decreto del 31.7.1998, al fine di valorizzare, restaurare e rendere fruibile la stessa area archeologica.

     2. E' iscritto lo stanziamento di € 250.000,00 nell'ambito della UPB 10 02 008 sul Cap. 62102, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Interventi per iniziative dirette nel campo archeologico" del bilancio per l’esercizio 2003.

 

     Art. 101.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire uno sviluppo dell’economia libero da condizionamenti illegali e per contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell’usura agevola l’accesso al credito agli imprenditori ed alle famiglie in difficoltà, interviene a sostegno delle Associazioni antiracket e antiusura, incentiva la denuncia da parte delle vittime e assiste le stesse facilitandone la tutela legale.

     2. A tal fine è istituito un Fondo speciale antiusura e antiracket, a valere sul quale la Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia di Qualità della Vita, procede all’erogazione dei seguenti contributi:

a) un contributo integrativo a favore dei Fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi fidi (Confidi) e dalle Fondazioni antiusura. Il contributo regionale affluisce al Fondo speciale già costituito dai Confidi e dalle Fondazioni ai sensi della Legge 108/1996 ed è gestito con le stesse modalità previste dalla predetta legge. Esso viene utilizzato dai Confidi e dalle Fondazioni per garantire prestiti erogati dal sistema creditizio in favore dei soggetti a rischio d'usura come previsto dalla legge 108/1996 più volte richiamata;

b) contributi a favore delle Associazioni antiracket ed antiusura e fondazioni riconosciute legalmente costituite e iscritte nell'apposito elenco istituito presso le Prefetture, a sostegno delle attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket;

c) contributi alle vittime a copertura delle spese relative alle procedure legali e precisamente:

1) le spese, i diritti e gli onorari spettanti ai professionisti, debitamente documentati e ritenuti congrui dai rispettivi consigli dell'ordine e comunque nei limiti della tariffa professionale, per tutte le attività relative sia al giudizio che alla procedura di recupero delle somme dovute e del rimborso dei danni subiti, ivi incluse le spese per stime e perizie;

2) le spese di giudizio e di registrazione delle sentenze [79];

c bis) contributi per la formazione di società e cooperative che abbiano ad oggetto sociale la salvaguardia occupazionale di lavoratori, autonomi o dipendenti, colpiti da crisi economicafinanziaria ed a rischio disagio o emarginazione sociale [80];

c ter) contributi alle stesse società cooperative per l’acquisto o l’affitto di sedi e strumenti di lavoro [81].

     3. La Giunta regionale, mediante adozione di specifico regolamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni sulle modalità di concessione dei contributi di cui ai precedenti commi.

     4. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 125.000,00 nell'ambito della UPB 13 01 011 denominata "Azioni di contrasto all'usura e al racket" sul Cap. 71656, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Contributo regionale per attività di contrasto all'usura e al racket ” del bilancio per l’esercizio 2003.

     5. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

 

     Art. 102.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere la propria l'immagine e lo sport abruzzese in campo nazionale ed internazionale, interviene a sostegno delle più prestigiose manifestazioni sportive elencate nei prospetti allegati nella tabella sub a) [82].

     2. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, devono essere presentate alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza sociale e Promozione sociale - Servizio Sport, impiantistica sportiva esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredate di esauriente relazione analitica illustrativa dell'iniziativa oggetto del contributo e del relativo piano finanziario delle entrate e delle uscite, preventivate o sostenute, compilato in dettaglio.

     3. Se il fabbisogno finanziario indicato nella relazione e/o consuntivo è inferiore all'importo indicato nella tabella di cui al precedente comma il contributo è corrispondentemente ridotto.

     4. È inoltre necessaria la presentazione della documentazione comprovante il controllo sulle manifestazioni attraverso gli organi tecnici federali regionali o l'affiliazione annuale (per le sole Società e Associazioni sportive) rilasciata dalla competente Federazione sportiva oppure del competente Ente di promozione sportiva, ove previsti.

     5. Per l'attuazione delle iniziative contemplate nel presente articolo, è prevista l'erogazione di una anticipazione pari al 50% del contributo assegnato previo accertamento della regolarità delle richieste e completezza della relativa documentazione sotto ogni profilo e previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria di pari importo.

     6. L'erogazione del saldo è subordinata all'acquisizione, da parte del Servizio competente, della relazione consuntiva sull'iniziativa realizzata, del rendiconto delle spese sostenute con allegati i relativi giustificativi di spesa inerenti all'iniziativa oggetto del contributo nonché, se necessario, del certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1989.

     7. All'erogazione dei contributi provvede con proprio provvedimento il Dirigente del competente Servizio Sport, Impiantistica sportiva della Direzione Qualità della vita, Beni e Attività culturali, Sicurezza Sociale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 77/1999.

     8. I soggetti beneficiari delle provvidenze economiche previste dal presente articolo non possono beneficiare di altre provvidenze economiche a carico del bilancio regionale per le stesse manifestazioni.

     9. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 534.500,00 nell'ambito della UPB 10 01 003 sul Cap. 91624 che assume la seguente denominazione: “Interventi a favore di prestigiose manifestazioni sportive abruzzesi” del bilancio per l’esercizio 2003.

 

     Art. 103.

     1. La Regione Abruzzo al fine di promuovere la propria immagine e lo sport abruzzese in campo nazionale ed internazionale interviene in via straordinaria per le attività di promozione della 16° edizione dei Giochi del Mediterraneo 2009 a Pescara.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 10 01 003 sul Cap. 91635, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Contributo per la promozione della 16° edizione dei Giochi Mediterranei 2009” del bilancio per l’esercizio 2003.

 

     Art. 104.

     1. Il Cap. 91624 è incrementato della somma di € 200.000,00 per manifestazioni di grande interesse internazionale.

     2. Per l’anno 2003 sono sospese le attività di cui agli artt. 7, 9 e 12 della L.R. 98/1999.

     All’art. 5 della L.R. 98/1999 al comma 2/bis sostituire le parole “€ 100.000,00” con le parole “€ 20.000,00”.

     All’art. 5 della L.R. 98/1999 il comma 2/ter è sostituito dal seguente:

     “All’associazione italiana per lo sviluppo dell’attività cinematografica (A.I.S.A.C.) è concesso un contributo di € 40.000,00 per l’organizzazione di seminari e convegni sul cinema. All’associazione italiana comunicazione e immagine di Castellalto (TE) è concesso un contributo di € 40.000,00 per l’organizzazione del Festival Internazionale del cinema naturalistico ed ambientale. All’Associazione “Lo zaino” di Pineto è concesso un contributo di € 20.000,00 per l’organizzazione di festival e manifestazioni sul cinema”.

     All’art. 8 della L.R. 98/1999 sostituire il comma 4 con il seguente:

     “Per l’anno 2003 l’intervento finanziario per le finalità del presente articolo è fissato in € 65.000,00”.

 

          Art. 105.

     1. La Giunta regionale, al fine di contemperare l’esigenza pubblica (salvaguardia dell'ambiente, del mantenimento del paesaggio e della sicurezza igienico-sanitaria nelle aree urbanizzate, in fase di imminente urbanizzazione o nelle adiacenze di nuclei abitati), con quella privata (intraprendere, mantenere attività economiche ed offrire servizi), promuove e sostiene la delocalizzazione di attività agricole, zootecniche, insediamenti produttivi insalubri e/o assimilabili, in essere da almeno cinque anni, con programmi di intervento, ai sensi di quanto previsto dagli “Orientamenti agli aiuti di stato” nel settore agricolo pubblicato sulla GUCE 2000/Ce n. C28 del 1° febbraio 2000 di cui alla sezione 4 punti 1.2.3. e sezione 9.

     2. La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva il programma di intervento con le procedure, criteri di selezione e priorità che sarà elaborato dalla Direzione Agricoltura.

     3. La realizzazione di quanto disposto dal presente articolo è finanziata mediante utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato di cui al Cap. 102489.

 

     Art. 106.

     1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire tutte le azioni, svolte sul proprio territorio, inerenti le fonti di energia alternative e l'uso razionale delle risorse che hanno l'obiettivo di realizzare campagne di sensibilizzazione mirate agli amministratori locali, di promuovere l'efficienza energetica negli edifici e nei servizi, di fornire un supporto concreto agli enti locali per l'attuazione delle politiche energetiche regionali relative allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, di attivare una rete di assistenza per il sostegno alle richieste di finanziamento a progetti in campo energetico, da inoltrare a livello europeo, nazionale e regionale, concede un contributo straordinario di € 30.000,00 all’Amministrazione Provinciale di Chieti.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 30.000,00 nell'ambito della UPB 08 02 017 sul Cap. 282312, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Contributo straordinario all'Amministrazione Provinciale di Chieti per la promozione delle Fonti di energia alternative e dell'uso razionale delle risorse” del bilancio per l’esercizio 2003.

 

CAPO V bis [83]

Norme per il coordinamento dei tempi delle città

 

          Art. 106 bis. (Finalità). [84]

     [1. Il presente capo, in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 e nel rispetto delle competenze di cui all'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, detta norme per il coordinamento da parte dei Comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

     2. In tal senso la Regione Abruzzo promuove:

     a) la riorganizzazione dei tempi destinati al lavoro, alla cura e formazione della persona, alla vita di relazione ed allo svago, in modo da consentire un miglior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;

     b) l’armonizzazione dei tempi della città mediante il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;

     c) la valorizzazione del tempo ed il suo utilizzo per fini di solidarietà sociale e per migliorare la qualità della vita della persona;

     d) le pari opportunità, favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e delle stesse tra i due sessi.]

 

     Art. 106 ter. (Compiti della Regione). [85]

     [1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 106 bis:

     a) adotta misure per migliorare la funzionalità dei servizi regionali e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, favorendo il coordinamento con gli uffici decentrati dello Stato, secondo i criteri di cui all'art. 106 quater;

     b) stabilisce i criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale dei tempi e degli orari da parte dei Comuni;

     c) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni di finanziamenti per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione ed il sostegno delle banche dei tempi;

     d) promuove corsi di qualificazione e di riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.]

 

     Art. 106 quater. (Criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale degli orari). [86]

     [1. Nell'elaborazione del piano territoriale degli orari, i Comuni tengono conto dei seguenti criteri:

     a) organizzazione degli orari degli uffici e dei servizi pubblici che implicano attività di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura che con un'articolazione delle fasce orarie che, tenuto conto degli orari della maggior parte delle attività lavorative, tenda ad evitare la coincidenza degli stessi;

     b) armonizzazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli uffici della pubblica amministrazione con le esigenze dell'utenza che risiede, lavora ed utilizza il territorio di riferimento;

     c) coordinamento degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, con gli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;

     d) organizzazione dei servizi pubblici in modo da assicurare l'efficienza e il risparmio di tempo per l'utenza, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione, istituendo uffici di informazione accessibili al pubblico, anche mediante procedure informatizzate;

     e) organizzazione e programmazione degli orari delle attività commerciali e turistiche in modo da garantire l'erogazione nelle diverse zone del territorio;

     f) organizzazione degli orari di biblioteche, musei, centri culturali, ricreativi e sportivi in modo da consentire un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata settimanale;

     g) armonizzazione degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici alle esigenze della mobilità urbana e sovraurbana, favorendo forme di trasporto e di mobilità che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità, in particolare dei portatori di handicap, delle persone anziane, dei bambini, degli spostamenti d'urgenza e della mobilità nelle ore notturne.]

 

     Art. 106 quinquies. (Ruolo delle Comunità montane). [87]

     [1. Le Comunità montane possono coordinare, nelle forme previste dal CAPO V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'attività dei Comuni per l'adozione dei Piani Territoriali degli orari affinché gli stessi siano coerenti ai principi di cui all'art. 106 quater e armonici tra loro nell'ambito della stessa Comunità Montana.]

 

     Art. 106 sexies. (Contributi regionali per l'elaborazione e l'adozione dei piani territoriali degli orari). [88]

     [1. La Regione concede contributi ai Comuni, singoli o associati, per la predisposizione e l'adozione dei piani territoriali degli orari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

     2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 sono ritenuti prioritari i piani territoriali degli orari che, tenuto conto della popolazione coinvolta, prevedano:

     a) la qualificazione e la integrazione degli strumenti urbanistici generali vigenti sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, sia per quanto riguarda la loro diffusione territoriale e l'accessibilità che l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità;

     b) il coinvolgimento di più Comuni;

     c) l'introduzione di procedure informatizzate dirette a consentire agli utenti l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione ed alle sue informazioni;

     d) la riqualificazione urbana e rivitalizzazione sociale di aree e contenitori dismessi per le finalità di cui alla presente legge.

     3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con proprio atto, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2 [89].

     4. I contributi concessi ai Comuni singoli o associati, in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per i quali sono concessi.]

 

     Art. 106 septies. (Contributi regionali per la costituzione, la promozione ed il sostegno delle banche dei tempi). [90]

     [1. La Regione sostiene la promozione da parte dei Comuni di associazioni denominate "Banche del tempo" aventi esclusivamente gli scopi indicati all'art. 27, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ed operanti nel territorio regionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga contributi ai Comuni per le spese sostenute per la fornitura di sedi e attrezzature.

     3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2.]

 

     Art. 106 octies. (Formazione professionale). [91]

     [1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove e incentiva corsi di qualificazione e riqualificazione del personale degli Enti Locali, in relazione alle problematiche connesse alla progettazione dei Piani territoriali degli orari ed ai progetti di riorganizzazione dei servizi, tendenti al miglioramento dell'efficienza dei medesimi sotto il profilo della fruibilità e dell'innovazione tecnologica.]

 

     Art. 106 nonies. (Interrelazioni tra piani territoriali degli orari e altri strumenti di pianificazione). [92]

     [1. In sede di redazione degli strumenti di pianificazione del territorio in materia di commercio, di traffico, di trasporti e di ogni altra attività che riguardi le necessità di organizzazione funzionale e spaziale delle città e del territorio, si dovrà tenere conto delle indicazioni derivanti dalla presente legge e dai piani territoriali degli orari.]

 

     Art. 106 decies. (Norma finanziaria). [93]

     [1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo e quantificati per l’anno 2003 in € 50.000,00, si provvede con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 14 02 002 sul Cap. 12302, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributi ai Comuni per il coordinamento dei tempi delle città.

     2. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del Cap. 12302 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3.

     3. Per le medesime finalità sono utilizzati i fondi eventualmente assegnati alla Regione Abruzzo dal Fondo per l'armonizzazione dei tempi e dell'orario delle città di cui all'art. 28 della Legge 53/2000 ed iscritti sul Cap. 12310 – UPB 14 02 002 – del bilancio regionale.]

 

     Art. 106 undecies. (Norma transitoria). [94]

     [1. Per l'anno 2003 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di cui all'art. 106 sexies, comma 3 e all'art. 106 septies, comma 3 nonché le modalità di trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dei piani territoriali degli orari, indicandone l'ordine di priorità ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge 53/2000”.]

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 107.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2003.

 

          Art. 108.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo con effetto dal 1° gennaio 2003.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

 

Allegati [95]

 

     (Omissis).


[1] I termini per il consueto inizio lavori di cui alle leggi di rifinanziamento delle LL.RR. 50 e 56 del 2001 di cui alla presente legge sono prorogati al 31 dicembre 2004 per effetto dell’art. 12 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[2] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[3] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[4] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[5] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[7] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[8] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[9] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[10] Comma inserito come comma 2/bis dall’art. 51 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[11] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[12] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[14] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20 e dall’art. 186 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, così ulteriormente modificato dall’art. 55 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[15] Comma così modificato dall’art. 55 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29. Per una integrazione del presente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[16] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[17] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[18] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 19 agosto 2003, n. 12.

[19] Tabella così modificata ed integrata dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[20] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 19 agosto 2003, n. 12.

[21] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 19 agosto 2003, n. 12.

[22] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 19 agosto 2003, n. 12.

[23] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[24] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[25] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[26] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[27] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[28] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38.

[29] Comma aggiunto dall’art. 224 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[30] Comma così modificato dall’art. 91 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[31] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38.

[32] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[33] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.

[34] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 4 e abrogato dall’art. 135 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[35] Denominazione così sostituita dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[36] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 19 agosto 2003, n. 12.

[37] Comma così riformulato dall’art. 189 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[38] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[39] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[40] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[41] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[42] Articolo aggiunto dall’art. 72 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[43] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47.

[44] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25, con la decorrenza ivi prevista.

[45] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25, con la decorrenza ivi prevista.

[46] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente recava: " d) Industriale: per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50% se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se, nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale dell’atto di indirizzo di cui alla lett. f), del comma 6, dell’art. 93 della L.R. 7/2003 così come modificato dal comma 2, dell’art. 139 della L.R. 15/2004, restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;"

[47] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25.

[48] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2012, n. 34.

[49] Comma così modificato dall’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Per un aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi di cui al presente comma, vedi l'art. 12 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25.

[50] Comma aggiunto dall’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[51] Comma aggiunto dall’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[52] Comma aggiunto dall’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25.

[53] Comma aggiunto dall’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[54] Comma aggiunto dall’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[55] Lettera modificata dall’art. 139 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così sostituita dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente recava: "f) della riduzione del canone a favore degli utenti dell’uso industriale dell’acqua che si impegnano: all’adozione di sistemi di riciclo dell’acqua e al riuso delle acque di scarico, alla restituzione a valle del processo produttivo delle acque reflue aventi gli stessi valori ovvero che si avvicinano per difetto a quelli indicati in apposite tabelle approvate dalla Giunta regionale che tengono conto degli obiettivi di qualità di cui al Tit. II - Capo I del D.Lgs. 152/1999. In dette tabelle sono indicati, per ogni parametro, uno o più valori al fine di differenziare la riduzione del canone che, in ogni caso, non può essere inferiore alla metà di quello stabilito a termine del comma 5 del citato art. 93. Per le finalità di cui al precedente capoverso si fa riferimento ai valori massimi di cui all’allegato 5 del D.Lgs. 152/1999 o ai limiti stabiliti ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del citato decreto legislativo."

[56] Comma già modificato dall’art. 139 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[57] Comma inserito dall’art. 139 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[58] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[59] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[60] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2018, n. 16.

[61] Comma qui aggiunto come comma 6 dall’art. 139 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[62] Comma aggiunto dall’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[63] Comma aggiunto dall’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[64] Comma aggiunto dall’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[65] Il termine di cui alla presente lettera è prorogato al 30 giugno 2004 dall’art. 139 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[66] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 31.12.2005 dall’art. 139 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[67] Comma aggiunto dall’art. 139 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[68] Comma aggiunto dall’art. 139 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[69] Comma aggiunto dall’art. 139 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[70] Comma aggiunto dall’art. 139 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[71] Comma aggiunto dall’art. 75 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[72] Capo abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40. In seguito all’interpretazione autentica dell’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 data dall’art. 1 della L.R. 28 marzo 2006, n. 8, il presente Capo non è da considerarsi abrogato.

[73] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[74] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[75] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[76] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[77] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[78] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[79] Comma modificato dall’art. 93 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[80] Lettera aggiunta dall'art. 41 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[81] Lettera aggiunta dall'art. 41 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[82] L’elenco delle manifestazioni sportive di cui al presente art. è integralmente sostituito per l’anno 2005 dall’elenco di cui all’Allegato 4 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[83] Il presente Capo, inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, è stato abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40.

[84] Articolo inserito dall’art. dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, che ha inserito l’intero Capo V bis, e abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, che ha abrogato l’intero Capo V bis.

Il Capo V bis, artt. 106 bis – 106 undecies, è stato inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[85] Articolo inserito dall’art. dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, che ha inserito l’intero Capo V bis, e abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, che ha abrogato l’intero Capo V bis.

[86] Articolo inserito dall’art. dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, che ha inserito l’intero Capo V bis, e abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, che ha abrogato l’intero Capo V bis.

[87] Articolo inserito dall’art. dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, che ha inserito l’intero Capo V bis, e abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, che ha abrogato l’intero Capo V bis.

[88] Articolo inserito dall’art. dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, che ha inserito l’intero Capo V bis, e abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, che ha abrogato l’intero Capo V bis.

[89] Comma così modificato dall’art. 133/bis della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[90] Articolo inserito dall’art. dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, che ha inserito l’intero Capo V bis, e abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, che ha abrogato l’intero Capo V bis.

[91] Articolo inserito dall’art. dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, che ha inserito l’intero Capo V bis, e abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, che ha abrogato l’intero Capo V bis.

[92] Articolo inserito dall’art. dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, che ha inserito l’intero Capo V bis, e abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, che ha abrogato l’intero Capo V bis.

[93] Articolo inserito dall’art. dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, che ha inserito l’intero Capo V bis, e abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, che ha abrogato l’intero Capo V bis.

[94] Articolo inserito dall’art. dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, che ha inserito l’intero Capo V bis, e abrogato dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, che ha abrogato l’intero Capo V bis.

[95] L’allegato sub a)1 è stato integrato dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20. L’allegato sub a/2 art. 39 è stato modificato dall’art. 149 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.