§ 4.6.9 - L.R. 18 giugno 1992, n. 47.
Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:18/06/1992
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Carta di localizzazione dei pericoli da valanga.
Art. 3.  Procedimento di formazione degli elaborati.
Art. 4.  Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - CO.RE.NE.VA.
Art. 5.  Carta dei rischi locali di valanga.
Art. 6.  Categorie di rischio.
Art. 7.  Iniziative delle Amministrazioni Comunali.
Art. 8.  Prescrizioni per le aree a rischio.
Art. 9.  Riesame periodico delle condizioni di rischio.
Art. 10.  Notifica delle condizioni di pericolo.
Art. 11.  Notifica delle situazioni di fatto.
Art. 12.  Adeguamento degli strumenti urbanistici.
Art. 13.  Opere di difesa e di prevenzione dei pericoli di valanghe
Art. 14.  Divieti.
Art. 15.  Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici.
Art. 16.  Limitazioni della circolazione nelle zone sottoposte a rischio valanghe.
Art. 17.  Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga.
Art. 18.  Rilevazione neve e valanghe.
Art. 19.  Formazione professionale.
Art. 20.  Elaborazione stampa della cartografia.
Art. 21.  Coordinamento con le altre Regioni.
Art. 22.  Norma organizzativa.
Art. 23.  Norma finanziaria.


§ 4.6.9 - L.R. 18 giugno 1992, n. 47.

Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga.

(B.U. n. 24 del 23 luglio 1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge stabilisce e procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

 

     Art. 2. Carta di localizzazione dei pericoli da valanga.

     1. L'Amministrazione regionale, con le modalità di cui al successivo art. 3, provvede all'elaborazione, in scala 1:25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

     2. La Giunta regionale approva la Carta suddetta ed i relativi aggiornamenti periodici.

     La deliberazione, con allegato lo stralcio della «Carta», viene notificata a ciascun Comune interessato come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli più probabili.

     3. Dal momento dell'avvenuta notifica della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga si applicano le misure di salvaguardia di cui al Tit. V della L.R. 12.4.1983, n. 18, nel testo in vigore. Nelle aree considerate dalla Carta come soggette a pericolo di valanghe, in attesa degli adempimenti previsti nel successivo art. 5 fino all'espletamento degli stessi, è sospesa, a titolo cautelativo, l'edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità; per dette situazioni la Giunta regionale, anche come iniziativa autonoma e per il periodo indicato nel precedente comma 3, può applicare le misure di salvaguardia straordinaria di cui all'art. 58 della L.R. 18/1983, previo parere del CO.RE.NE.VA..

     4. Limitatamente alle opere già realizzate ed agli usi in atto formalmente assentiti, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11.

 

     Art. 3. Procedimento di formazione degli elaborati.

     1. Alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione Civile, che si avvale della collaborazione dell'Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispettorati Ripartimentali Provinciali e delle Strutture Territoriali dello Stato nonché dei Servizi del Genio Civile e delle Comunità Montane, secondo criteri e metodi preventivamente concordati.

     2. La relativa attività, di cui all'art. 2, è coordinata dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe CO.RE.NE.VA. disciplinato dal successivo art. 4, al quale compete anche di formulare il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - CO.RE.NE.VA.

     1. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile è istituito il Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CORENEVA) con la seguente composizione:

a) il dirigente del Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato;

b) un rappresentante tecnico della Protezione civile regionale;

c) il dirigente del Servizio regionale difesa del suolo (o suo delegato);

d) il dirigente del Servizio regionale genio civile competente per territorio (o suo delegato);

e) un rappresentante tecnico del Servizio impianti fissi del Dipartimento regionale Trasporti;

f) due rappresentanti del Servizio meteomont dell'Arma dei carabinieri forestali, previa intesa con la competente autorità statale;

g) un rappresentante tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino (CNSA) del Club alpino italiano (CAI), esperto in valanghe, operante nella Regione Abruzzo;

h) due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designato dal componente la Giunta al quale afferisce la materia di protezione civile;

i) un rappresentante designato dal Collegio regionale delle guide alpine [1].

     2. Le sedute del Comitato sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio per la protezione civile.

     3. Il Comitato svolge compiti di consulenza tecnica della Giunta regionale per il soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione, previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi; conseguentemente propone alla Giunta regionale, attraverso le strutture del Servizio per la Protezione Civile:

- l'individuazione delle zone di priorità per gli interventi di difesa;

- gli interventi relativi alla dislocazione e alla dotazione strumentale delle stazioni di rilevamento e ne indice l'eventuale potenziamento;

- le iniziative più opportune per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in montagna;

- i programmi per la formazione e qualificazione del personale e degli operatori;

- le indagini, gli studi e le verifiche rivolte all'accertamento delle condizioni di rischio;

- fornisce consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle valanghe.

     4. Il Comitato inoltre:

- collabora con il Servizio per la Protezione Civile per la divulgazione periodica del Bollettino METEOMONT, favorendone la tempestiva e capillare conoscenza da parte di tutti gli utenti, anche avvalendosi di attrezzature idonee allo scopo;

- collabora alla elaborazione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche per illustrare le iniziative assunte per favorire una migliore conoscenza dei problemi collegati alla neve e alle valanghe;

- assolve agli altri adempimenti espressamente previsti dalla presente legge;

- rilascia la dichiarazione di immunità dal rischio di valanghe per le aree interessate alla realizzazione di impianti a fune di pubblico trasporto, di piste di discesa e relative infrastrutture accessorie, formulando, ove necessario, le opportune prescrizioni tecniche.

     5. I pareri e le valutazioni di competenza del Comitato devono essere espressi entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tale termine può essere, dallo stesso Comitato, prorogato una sola volta per accertate esigenze istruttorie, tempestivamente notificate al richiedente.

     6. Ai componenti del Comitato si applica la disciplina prevista dalla L.R. 2.2.1988, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine,  professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale della Regione Abruzzo, componenti del Comitato e delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga di cui al successivo art. 17, viene corrisposto, per i giorni di partecipazione alle sedute, per le ore impegnate e in sostituzione del gettone di presenza, un'indennità pari alla tariffa oraria minima stabilita dal tariffario del Collegio regionale delle guide Alpine Abruzzo, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio. Il conteggio delle ore è ricavato dalla differenza tra l'ora di inizio della seduta indicata dalla lettera di convocazione della riunione e l'ora di chiusura della stessa ricavata dal verbale della riunione. La stessa norma si applica nel caso di sopralluoghi, verifiche e monitoraggi sul campo nei quali siano presenti i professionisti Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine e in quanto stabiliti dal Comitato e dalle Commissioni comunali di cui al successivo art. 17 [2].

 

     Art. 5. Carta dei rischi locali di valanga.

     1. Le aree ricomprese nella «Carta dei pericoli da valanga», di cui all'art. 2, vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all'art. 3 in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici) allo scopo di definir la «Carta dei rischi locali di valanga» con la determinazione, per ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi.

     2. A tal fine la Giunta regionale, su conforme parere del CO.RE.NE.VA., stabilisce preventivamente:

- la priorità nell'esame delle aree per le quali si ipotizza una condizione di rischio più elevato, anche a seguito di segnalazioni pervenute da Pubbliche Amministrazioni;

- gli elementi obiettivi che devono essere accertati per ogni area;

- il metodo che occorre seguire per la valutazione del rischio;

- i riferimenti tecnico-scientifici sulla base dei quali formulare il giudizio conclusivo.

 

     Art. 6. Categorie di rischio.

     1. L'analisi delle singole aree a rischio comporta l'inserimento delle stesse in una delle due sottoindicate categorie:

     a) aree di prima categoria, che presentano un livello di rischio permanente e non eliminabile;

     b) aree di seconda categoria, che presentano un livello di rischio che può essere sufficientemente ridotto o eliminato con adeguate opere o interventi di prevenzione.

     2. La relazione illustrativa dell'indagine svolta e delle conclusioni cui si è pervenuti è sottoposta al parere preventivo del CO.RE.NE.VA. che, ove ritenga congrui gli elaborati ed il metodo seguito per l'indagine, formula la proposta di inserimento delle singole aree in una delle due categorie di cui al precedente comma 1.

     3. La relativa determinazione è adottata dalla Giunta regionale e notificata ai Comuni interessati.

     4. La notifica comporta la immediata applicazione dei divieti e delle prescrizioni sancite nel successivo art. 8.

 

     Art. 7. Iniziative delle Amministrazioni Comunali.

     1. In presenza di esigenze contingenti di carattere locale e in attesa della inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio indicate nel precedente art. 6, le Amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un area inclusa nella Carta regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 del precedente art. 5.

     2. Lo studio di cui al comma 1 può essere realizzato anche a cura di soggetti privati, i quali rimettono i relativi elaborati al Comune territorialmente competente per il successivo inoltro alla Regione entro 30 giorni dalla acquisizione degli atti.

     3. Le conclusioni dei predetti studi sono sottoposte al Comitato regionale per la neve e le valanghe, che può richiedere anche un ulteriore approfondimento dell'indagine qualora l'elaborato proposto non sia ritenuto tecnicamente esauriente; gli studi ritenuti congrui vengono sottoposti alla approvazione della Giunta regionale per la classificazione del rischio pertinente alle singole aree.

     4. Le determinazioni della Giunta regionale sono notificate ai Comuni interessati con la immediata applicazione dei divieti delle prescrizioni sancite nel successivo art. 8.

 

     Art. 8. Prescrizioni per le aree a rischio.

     1. Per le aree a rischio di prima categoria è confermato il divieto di realizzare le opere o di consentire gli usi indicati nel comma 3 del precedente art. 2.

     2. Possono essere consentite soltanto le opere che, per le specifiche caratteristiche dei manufatti e per il sistema di realizzazione, possono essere ritenute idonee ad evitare totalmente il rischio da valanga.

     3. Per le aree a rischio di seconda categoria, i divieti, di cui al ripetuto comma 3 dell'art. 2, possono essere rimossi a condizione che siano preventivamente realizzate opere di difesa e di prevenzione tecnicamente idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

     4. In entrambi i casi contemplati nei commi precedenti è prescritto il preventivo parere favorevole della Giunta regionale su conforme parere del CO.RE.NE.VA., che deve esprimersi espressamente sulla idoneità tecnica delle opere da realizzare e sulla efficacia degli interventi per la difesa e la prevenzione.

     Lo stesso Comitato, nel formulare i parere, può altresì disporre specifiche prescrizioni tecniche, il cui rispetto deve essere espressamente accertato in sede di collaudo.

 

     Art. 9. Riesame periodico delle condizioni di rischio.

     1. La Regione, nel rispetto della disciplina fissata dall'art. 3, procede periodicamente, almeno ogni cinque anni, ad una generale ricognizione delle condizioni di rischio presenti nelle singole aree già esaminate, al fine di accertare che non siano intervenute variazioni tali da far modificare la inclusione delle aree stesse in una delle due ipotizzate categorie di rischio, ovvero tali da determinare la loro eventuale esclusione dalle stesse categorie.

     2. Tale indagine può essere espressamente sollecitata e motivata dalle Amministrazioni locali interessate.

     3. Si segue, a tal fine, il procedimento prescritto per la prima indagine e, per le eventuali opere già realizzate e per gli usi in atto, si osservano le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 11.

 

     Art. 10. Notifica delle condizioni di pericolo.

     1. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 2 e 6, il Sindaco, con le formalità prescritte dal Codice di Procedura Civile, notifica l'esistenza dei pericoli da valanga ai proprietari ed agli eventuali possessori e detentori degli edifici e degli impianti esistenti nelle zone segnalate.

     2. Il Sindaco assicura, in ogni caso, una tempestiva e completa informazione di tutti i cittadini in ordine agli effetti derivanti dalla notifica dei provvedimenti regionali, mediante idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.

 

     Art. 11. Notifica delle situazioni di fatto.

     1. Le Amministrazioni Comunali sono tenute a notificare alla Regione le opere eventualmente già realizzate o gli usi consentiti nelle aree ricomprese nella Carta dei pericoli da valanga alla data di notifica del provvedimento di adozione della Carta stessa da parte della Giunta regionale. Tale obbligo deve essere soddisfatto entro i quarantacinque giorni successivi alla citata notifica.

     2. Il CO.RE.NE.VA., con priorità rispetto ad ogni altro adempimento, e comunque entro i successivi novanta giorni, valuta il livello di rischio relativo alle singole situazioni segnalate, previa acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo, e formula le prescrizioni ritenute idonee, in relazione allo stato di fatto, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

     3. Qualora le condizioni di rischio siano ritenute eccezionali ed attuali, il Comitato può prescrivere la immediata sospensione di ogni utilizzazione delle opere e delle aree, condizionandone il ripristino alla preventiva realizzazione di idonei interventi di difesa.

     4. Le prescrizioni del Comitato, di cui al presente articolo, vengono formalizzate con atto della Giunta regionale e notificate ai sindaci dei Comuni interessati per la adozione dei provvedimenti cautelativi previsti dai successivi artt. 15 e 16.

     5. Il divieto di uso delle aree nonché degli immobili e degli impianti realizzati è limitato al periodo dell'anno in cui sia effettivamente presente un reale rischio per la pubblica e privata incolumità. Tale periodo è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, di volta in volta, su conforme parere del CO.RE.NE.VA..

 

     Art. 12. Adeguamento degli strumenti urbanistici.

     1. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, adottati successivamente alle notifiche previste nei precedenti artt. 2 e 6, devono contenere un elaborato con la evidenziazione delle aree soggette a pericolo da valanga.

     2. Le relative norme di attuazione devono rispettare i divieti e le prescrizioni stabiliti negli artt. 2 e 8.

     3. Le stesse norme, altresì, contengono ogni volta che ciò risulti possibile sotto il profilo tecnico-economico e ambientale, l'indicazione dei criteri progettuali di intervento per la protezione degli insediamenti e degli impianti.

     4. La verifica di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici cori le situazioni di rischio da valanga è effettuata dalla Giunta regionale, su conforme parere del CO.RE.NE.VA..

 

     Art. 13. Opere di difesa e di prevenzione dei pericoli di valanghe

     1. A prescindere dalla previsione degli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di opere di difesa e prevenzione dai pericoli delle valanghe nelle zone: soggette a rischio, ai sensi dei precedenti artt. 2 e 6. A tal fine, per la realizzazione di dette opere, è prescritta la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, su conforme parere tecnico del CO.RE.NE.VA.. Resta fermo l'obbligo del conseguimento di tutti i nulla-osta, concessioni e autorizzazioni previste dalle vigenti normative statali e regionali.

 

     Art. 14. Divieti.

     1. E' fatto divieto alla Amministrazione regionale e a tutte le altre Pubbliche Amministrazioni comunque interessate, di rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nullaosta, comunque denominati, con riferimento ad opere o usi relativi ad aree incluse nella Carta dei pericoli da valanga per i quali non risulti preventivamente accertato il puntuale e scrupoloso rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nei precedenti artt. 2 e 8.

 

     Art. 15. Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici.

     1. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l'inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso.

 

     Art. 16. Limitazioni della circolazione nelle zone sottoposte a rischio valanghe.

     1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per garantirne la sicurezza.

     2. I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con apposita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna. Tali indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovvero dei proprietari e/o gestori degli impianti di risalita e delle piste di discesa e di fondo, cui l'ordinanza del Sindaco dovrà essere tempestivamente comunicata.

     3. I gestori e gli enti suddetti, ovvero il responsabile in loco dagli stessi designato, sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità delle persone in transito o altri provvedimenti di competenza, quando l'imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere o in pendenza dell'emissione dell'ordinanza di cui a comma primo; essi forniscono al Sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei provvedimenti assunti.

 

     Art. 17. Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga.

     1. Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. 15 e 16 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe.

     2. Della suddetta Commissione, da costituirsi con delibera della Giunta comunale, fanno parte:

     a) il funzionario preposto all'ufficio tecnico comunale, che svolge anche le funzioni di Segretario;

     b) il responsabile della stazione forestale competente per territorio;

     c) la guardia boschiva comunale, qualora sussista il posto nell'organico del Comune;

     d) un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco;

     e) un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino del C.A.I.;

     f) un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio regionale delle guide alpine.

 

     Art. 18. Rilevazione neve e valanghe.

     1. L'espletamento del servizio di rilevamento dei dati meteonivometrici e delle valanghe viene effettuato dall'Ispettorato regionale delle foreste utilizzando, di norma, le proprie strutture nell'ambito del servizio METEOMONT del Corpo forestale dello Stato.

     2. Per il perseguimento degli stessi fini l'Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, società gestrici di impianti di risalita, o persone fisiche e ad assumerne i corrispondenti oneri;

     b) ad acquistare e ad installare stazioni di rilevamento automatiche e di tipo manuale dei dati meteonivometrici;

     c) a svolgere attività di propaganda e di sensibilizzazione;

     d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni;

     e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghive;

     f) a provvedere all'acquisto di quant'altro necessario per il miglioramento dell'attività stessa.

 

     Art. 19. Formazione professionale.

     1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare corsi di specializzazione destinati ai liberi professionisti o ai professionisti dipendenti pubblici ovvero al personale regionale o di altre pubbliche amministrazioni e ad assumere la relativa spesa per favorire, da parte di quanti sono chiamati a partecipare alle attività previste dalla presente legge, la più aggiornata conoscenza delle tematiche e delle tecniche di intervento collegate al rischio da valanga.

     2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in alternativa, ad assumere le spese corrispondenti alla partecipazione dei professionisti e del personale suddetto a corsi organizzati, anche all'esterno del territorio nazionale, da associazioni, enti o istituti particolarmente qualificati nel settore della neve delle valanghe.

 

     Art. 20. Elaborazione stampa della cartografia.

     1. L'Amministrazione regionale, per gli adempimenti previsti dai precedenti artt. 2, e 6 può avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane, di enti ed istituti a carattere specialistico nonché delle prestazioni specialistiche di professionisti esterni.

     2. E' a carico della Regione l'onere per la elaborazione delle cartografie e per la loro successiva riproduzione e stampa.

 

     Art. 21. Coordinamento con le altre Regioni.

     1. La Giunta regionale, avvalendosi del Servizio Protezione Civile, assume le iniziative più opportune per favorire un efficace raccordo con le altre Regioni dell'arco appenninico, anche mediante la creazione di una Associazione interregionale, con l'obiettivo di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative che i singoli Enti svolgono in materia di previsione, prevenzione e di studio inerenti alla neve e alle valanghe.

     2. In particolare, la collaborazione tra le varie Amministrazioni ha lo scopo di:

- promuovere lo scambio di informazioni, notizie e dati, concernenti la neve e le valanghe;

- favorire l'adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento informativo dei dati;

- promuovere la sperimentazione di mezzi ed attrezzature nello specifico settore;

- curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studio;

- curare l'aggiornamento e la formazione dei Tecnici del settore.

 

     Art. 22. Norma organizzativa.

     1. Nell'ambito del Servizio Protezione Civile, è istituita la Unità Operativa «Neve e Valanghe» con il compito di curare gli adempia menti organizzativi, amministrativi e tecnici, concernenti le applicazioni della presente legge.

     2. In particolare l'Unità Operativa «Neve e Valanghe» si avvale della collaborazione dell'Ispettorato regionale delle Foreste per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo e per la elaborazione e divulgazione del Bollettino METEOMONT.

     3. Per il suo funzionamento l'Unità Operativa «Neve e Valanghe» si avvale del personale già assegnato al Servizio Protezione Civile, nonché delle seguenti dotazioni integrative:

- n. 1 Funzionario Ingegnere (FI) VIII qualifica funzionale;

- n. 1 Istruttore Direttivo Ingegnere (SI) VII qualifica funzionale;

- n. 1 Istruttore Geometra Topografi (IGT) VI qualifica funzionale.

     4. La dotazione organica del ruolo del personale regionale, stabilita dalla L.R. n. 58/1985 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata delle unità specificate nel precedente comma 3 con riferimento alle qualifiche ed ai profili espressamente previsti nel medesimo comma.

 

     Art. 23. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CO.RE.NE.VA., di cui al precedente art. 4, si provvede con i fondi iscritti al cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 e per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

     2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge (artt. 4, 18, 19, 2c), valutato per l'anno 1992 in lire 300.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - all'uopo utilizzando la partita n. 4 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 è istituito ed iscritto nel Sett. 15, Titolo II, Ctg. III, Sez. 10, il capitolo 152368 denominato: «Interventi per la previsione e prevenzione dei rischi da valanga», con lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 300.000.000.

     4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 22 - comma quarto - concernente l'aumento della dotazione organica del Servizio di Protezione Civile, - si provvede con i fondi annualmente assegnati al capitolo 11202 - retribuzioni al personale regionale.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 novembre 2017, n. 57.

[2] Comma così modificato dall’art. 84 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.