§ 3.9.6 - L.R. 23 dicembre 1997, n. 156.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.11.1987, n. 75 concernente «Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 cooperazione
Data:23/12/1997
Numero:156


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Le procedure di erogazione per il 1997 continuano ad essere disciplinate in conformità alle statuizioni originarie della L.R. 75/87. Le disposizioni dettate dalla presente legge trovano [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.9.6 - L.R. 23 dicembre 1997, n. 156. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.11.1987, n. 75 concernente «Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo».

(B.U. n. 21 del 29 dicembre 1997).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     1. Le procedure di erogazione per il 1997 continuano ad essere disciplinate in conformità alle statuizioni originarie della L.R. 75/87. Le disposizioni dettate dalla presente legge trovano applicazione a partire dal 1.1.98.

     2. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'esercizio in corso; per gli esercizi successivi la quantificazione delle risorse stanziate è operata direttamente dalla Legge di Bilancio, a norma dell'art. 10 della L.R. 81/77.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38.

[2] Modifica gli artt. 1, 3, 6 e 7 della L.R. 20.11.1987, n. 75 e abroga gli artt. 2, 4, 5 e 8 della stessa legge.