§ 4.5.49 - L.R. 2 ottobre 1998, n. 114.
Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:02/10/1998
Numero:114


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Nuove tariffe speciali.
Art. 3.  Utenti beneficiari.
Art. 4.  Incentivazione uso mezzi pubblici.
Art. 5.  Tipologia delle agevolazioni.
Art. 6.  Limitazioni.
Art. 7.  Funzioni amministrative.
Art. 8.  Norme transitorie.
Art. 9.  Sanzioni.
Art. 10.  Abrogazioni.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Pubblicazione ed entrata in vigore.


§ 4.5.49 - L.R. 2 ottobre 1998, n. 114. [1]

Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico locale.

(B.U. 23 ottobre 1998, n. 26).

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge istituisce speciali tariffe di servizi di trasporto pubblico locale di persone, per alcune categorie sfavorite o particolarmente distintesi di cittadini abruzzesi e disciplina agevolazioni tariffarie relative agli oneri da essi previsti.

 

     Art. 2. Nuove tariffe speciali.

     1. Sono istituite tariffe speciali a favore di cittadini abruzzesi appartenenti ad una delle categorie di cui al successivo art. 3, i cui importi sono pari al 50% di quelli previsti annualmente per le varie tipologie di servizi, di cui agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 40/91 e successivi adeguamenti e modificazioni.

     2. Detti importi, pertanto, sono soggetti all'aggiornamento che la Giunta regionale apporta a tutte le tabelle tariffarie, nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 2 e 3 della citata legge 40/91.

 

     Art. 3. Utenti beneficiari.

     1. Hanno diritto di usufruire delle tariffe speciali, di cui al precedente art. 2, nonché delle agevolazioni di cui al successivo art. 4, le seguenti categorie di cittadini residenti nei comuni abruzzesi:

     a) mutilati ed invalidi:

     1. con invalidità permanente riconosciuta non inferiore all'80% - sia di guerra, sia civili per causa di guerra ed assimilati, sia civili, per causa di lavoro o di servizio;

     2. minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, di cui all'art. 1, comma 1, legge 289/90, con diritto all'indennità mensile di frequenza disposta dallo stesso art. 1;

     b) soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e, pertanto, da considerarsi mutilati ed invalidi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 509/88 con diritto all'indennità di accompagnamento;

     c) ciechi totali o parziali con residuo visivo non superiore a un ventesimo in ciascun occhio;

     d) sordomuti o sordi pre-linguali;

     e) handicappati in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e riconosciuti tali ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;

     f) cittadini che abbiano ottenuto l'alto riconoscimento dallo Stato Italiano del Cavalierato di Vittorio Veneto, mediante provvedimento formale della competente Autorità.

     2. Hanno altresì diritto agli stessi benefici di cui al precedente 1° comma, purché titolari di reddito imponibile lordo ai fini dell'IRPEF non superiore a quattro volte l'importo che consente l'esonero della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per effetto delle detrazioni d'imposta, le seguenti categorie di cittadini residente nei comuni abruzzesi:

     A) mutilati ed invalidi:

     A1) - civili di guerra, civili per causa di guerra ed assimilati, per causa di lavoro e di servizio con invalidità permanente riconducibile ad una percentuale riconosciuta tra il 79% ed il 67% o tra il 79% ed il 60% in relazione alle diverse modalità di individuazione delle categorie di invalidità contenute nelle specifiche normative riguardanti le singole categorie;

     A2) - minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, di cui all'art. 1, comma 1, legge 289/90, senza diritto all'indennità di frequenza;

     B) ciechi con residuo visivo non superiore ad un decimo in ciascun occhio, raggiungibile anche con la correzione di lenti;

     C) soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, e pertanto da considerarsi mutilati ed invalidi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 509/88 senza diritto all'indennità di accompagnamento;

     D) handicappati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 104/92 e riconosciuti tali ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;

     E) ex deportati nei campi di sterminio, titolari del diritto riconosciuto con legge 791/80.

     3. Gli aventi diritto di cui ai precedenti commi 1 e 2, ai quali sia stata formalmente concessa l'indennità di accompagnamento, usufruiscono degli stessi benefici anche per l'accompagnatore con loro viaggiante.

 

     Art. 4. Incentivazione uso mezzi pubblici.

     1. Come incentivo all'utilizzazione dei mezzi pubblici di trasporto, possono altresì usufruire delle tariffe speciali, di cui all'art. 2, tutti gli appartenenti alle categorie elencate nel 2° comma dell'art. 3, che superino i limiti di reddito in esso fissati, nonché gli invalidi civili, di guerra, del lavoro e per servizio, comunque considerati tali ai sensi della legge 482/68 e successive modificazioni, determinanti i limiti minimi di invalidità per le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

     2. E' consentito usufruire della possibilità di cui al precedente 1° comma, unicamente nell'arco dei sottoelencati orari, cosiddetti di «morbida»: dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 18, dalle 20 in poi, ad esclusione degli studenti delle scuole elementari, medie e medie superiori, con invalidità o menomazioni per i quali non sono applicate limitazioni d'orario fino alle ore 14.00.

     3. Le invalidità o menomazioni di cui al presente articolo, nonché del precedente articolo 3, devono risultare, con indicazione delle loro percentuali, da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di potere di tutela e rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti.

 

     Art. 5. Tipologia delle agevolazioni.

     1. Per agevolare ulteriormente gli appartenenti ad una delle categorie di cui al precedente art. 3, la Regione Abruzzo assume a carico del proprio bilancio il 70% - arrotondato alle 50 lire superiori - della spesa relativa alle tariffe speciali di cui all'art. 2 della presente legge, con esclusione di qualsiasi tipo di abbonamento impersonale e di biglietto ordinario di corsa semplice, che non consentono di individuare il nome dell'utente beneficiario, per servizi di trasporto pubblico su linee interurbane e suburbane che collegano territori di più comuni, con percorso totale o prevalente nell'ambito della regione abruzzese, restando il residuo 30% a carico dell'utente beneficiario.

     2. Ciascun Comune abruzzese che con propria deliberazione intenda riconoscere le stesse agevolazioni di cui al precedente primo comma, anche se con differente quantificazione percentuale, a favore delle medesime categorie di beneficiari, di cui all'art. 3 della presente legge, residenti nel proprio territorio, può applicarle, con oneri a carico del proprio bilancio, facendo sempre riferimento alle tariffe speciali istituite dal precedente art. 2, relativamente a tutti i servizi di trasporto pubblico locale che si svolgono nell'ambito del territorio comunale. Copia delle relative deliberazioni, esecutive, contenenti l'impegno di spesa, deve essere inviata per conoscenza al Settore Trasporti della Giunta regionale.

     3. Qualora linee urbane - da qualsiasi Ente concesse - interessino territori di più comuni limitrofi, le relative spese per le agevolazioni tariffarie, di cui al precedente secondo comma, restano a carico di ciascun Comune, che le abbia riconosciute con deliberazione esecutiva, rispettivamente per i propri residenti.

 

     Art. 6. Limitazioni.

     1. Non sono consentite agevolazioni tariffarie di alcun tipo per i servizi di autolinee non ammessi a contributi della Regione Abruzzo.

     2. Resta salvo il diritto di fruire di libera circolazione su tutti i servizi di linea: per i bambini, accompagnati, di altezza non superiore al metro.

     3. Ai Comuni ed alle aziende di trasporto pubblico locale è fatto divieto assoluto di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti o semigratuiti, o concedere ulteriori diverse agevolazioni, che non siano stabilite dalla presente legge, sulle autolinee da essi gestite, fatte salve quelle previste dall'art. 34 all. «A», RDL 148/31.

 

          Art. 7. Funzioni amministrative.

     1. La Giunta regionale, con proprio atto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione delle tariffe speciali e delle agevolazioni previste, determinando in particolare:

     a) i criteri di pagamento degli oneri derivanti dalle agevolazioni;

     b) la modulistica da utilizzare.

     2. I Comuni abruzzesi rilasciano o convalidano, agli utenti che ne facciano richiesta, appositi tesserini di riconoscimento - i cui modelli vengono loro forniti dal Settore Trasporti della Giunta regionale - che attestino, previa istruttoria della relativa domanda, l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie previste dal precedente art. 3, per acquisto di titoli di viaggio a tariffa agevolata, o la qualifica di accompagnatore di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

 

     Art. 8. Norme transitorie.

     1. Sono abolite e pertanto non più valide, a partire dal dal 1° gennaio 2004, tutte le tessere di libera circolazione che i Comuni, delegati, hanno rilasciato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 63/92. Le minori entrate per le aziende interessate, dovute alle agevolazioni tariffarie a tutto il suddetto termine di validità delle tessere di libera circolazione, si ritengono ripianate ai sensi dell'art. 10 della vigente L.R. 40/91, intendendosi, per gli anni successivi al 1995, le erogazioni del Fondo Nazionale Trasporti sostituite con quelle contributive poste a carico della Regione Abruzzo [2].

     2. I Comuni che avessero rilasciato tessere di libera circolazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 40/91 e successive modificazioni, su linee di propria concessione, sono tenuti a renderle non valide dal 1° gennaio 2004 e ad applicare, se in tal senso deliberato, le agevolazioni tariffarie previste a loro carico dal precedente articolo quattro [3].

     3. Per gli anni dal 2000 al 2003 la regione eroga agli esercenti i Servizi di Trasporto Pubblico Locale un contributo annuale a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte al Cap. di spesa 181565 dei rispettivi Bilanci di Previsione, da ripartire in proporzione diretta alle percorrenze assentite per il secondo anno antecedente a ciascuna Azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati e considerando solo quelle ammesse a contribuzione regionale, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della ripartizione di cui sopra le percorrenze dei servizi urbani, definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23.11.1998, vengono maggiorate del 50% [4].

 

     Art. 9. Sanzioni.

     1. I titoli di viaggio a tariffe speciali e agevolate, di cui alla presente legge, non possono per alcun motivo essere ceduti ad altra persona diversa dall'avente diritto al beneficio. Pertanto l'utente beneficiario è tenuto a viaggiare sempre munito del previsto titolo di viaggio, accompagnato dal tesserino di riconoscimento, che attesti la legittimità della sua utilizzazione.

     2. L'utente beneficiario che, all'atto di controlli effettuati da incaricati delle aziende concessionarie, risulti sprovvisto di detto tesserino di riconoscimento, attestante appunto la propria legittimazione al possesso del titolo di viaggio a tariffa speciale od anche agevolata, o che risulti sprovvisto dello stesso titolo di viaggio, o di entrambi, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti per i viaggiatori privi di biglietto, salvo che, entro le successive 48 ore, dimostri all'Azienda concessionaria che ha rilevato l'infrazione, secondo le modalità previste nello stesso verbale di contestazione, l'effettivo possesso dei documenti dei quali è stata rilevata la momentanea mancanza, ma già acquisiti precedentemente. In tale ultimo caso, l'utente deve comunque pagare una sanzione pari al doppio del prezzo del biglietto ordinario del viaggio effettuato senza i prescritti documenti con un minimo non inferiore a lire cinquemila.

     3. Detta minore sanzione è applicabile per la stessa infrazione commessa da viaggiatori che utilizzino titoli di viaggio a tariffa normale. Pertanto l'art. 15 della L.R. 40/91 viene integrato al primo comma dopo le parole «a L. 50.000» con le parole: «salvo che, entro le successive 48 ore dimostrino all'Azienda concessionaria che ha rilevato l'infrazione, secondo le modalità previste nello stesso verbale di contestazione, l'effettivo possesso del titolo di viaggio del quale è stata rilevata la momentanea mancanza, ma già acquistato precedentemente. In tale ultimo caso, l'utente deve comunque pagare una sanzione pari al doppio del prezzo del biglietto ordinario del viaggio effettuato senza il prescritto titolo, con un minimo non inferiore a lire cinquemila».

     4. Ove venga riscontrata, invece, in sede di controllo di cui al precedente secondo comma, l'illegittimità del possesso del titolo di viaggio agevolato - in quanto intestato ad altra persona - previa applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti per i viaggiatori privi di biglietti, l'agente che rileva l'infrazione provvede all'immediato ritiro dell'abbonamento nominativo illegittimamente utilizzato.

     5. Il documento di viaggio, ritirato ai sensi del precedente quarto comma, accompagnato da relazione di contestazione dell'infrazione da cui si evinca il nome del legittimo titolare, deve essere urgentemente inviato dall'azienda, che lo ha rilasciato, al Comune, che ha consegnato il relativo tesserino di riconoscimento. Detto competente Comune attiva un provvedimento di sospensione del beneficio, tramite il non rinnovo del tesserino, per un periodo di un anno e, in caso di recidiva, di due anni. Detta sospensione non viene applicata al beneficiario che avesse denunciato alle competenti autorità, almeno 24 ore prima dell'avvenuto ritiro, lo smarrimento o il furto del documento medesimo. Di quanto accaduto deve essere data comunicazione al Settore Trasporti della Giunta Regionale.

     6. L'utente beneficiario che viaggia su altra linea, sia essa urbana- interurbana o suburbana, diversa da quella indicata nell'abbonamento a tariffa agevolata, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti per i viaggiatori privi di biglietto.

     7. Gli accompagnatori, di cui al precedente art. 3, comma 2, che utilizzano titoli di viaggio a tariffa agevolata non viaggiando con l'utente beneficiario, sono soggetti alle sanzioni previste dalle norme vigenti per gli utenti privi di biglietto.

 

     Art. 10. Abrogazioni.

     1. Dal 1° gennaio 2004, vengono abrogate le precedenti leggi regionali 23 luglio 1992, n. 63 e 19 dicembre 1991, n. 81, nonché gli articoli 5, 6, 7 e 8 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40 [5].

     2. E' da ritenersi abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 500.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento in termini di competenza e cassa, iscritto al Cap. 181511.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

     Cap. 181511 denominato: «Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti legge 151/81»

     - in diminuzione L. 500.000.000

     Cap. 181565 - di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 18, Tit. 1, Ctg. 5, Sez. 9 denominato: «Interventi per l'istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto locale»

     - in aumento L. 500.000.000.

     2. Gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1999 e 2000, presuntivamente quantificabili in L. 3 miliardi, per ciascun anno, troveranno copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità finanziarie, attribuite al Sett. 16, Tit. 1, Voce economica 5, del bilancio pluriennale.

 

     Art. 12. Pubblicazione ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 1999, n. 14, dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2000, n. 68 e dall'art. 49 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11 e dall’art. 10 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e così ulteriormente modificato dall’art. 74 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 1999, n. 14, dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2000, n. 68 e dall'art. 49 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11 e dall’art. 10 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e così ulteriormente modificato dall’art. 74 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2000, n. 68, già sostituito dall'art. 49 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11 e dall’art. 10 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall’art. 74 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[5] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 20 aprile 2000, n. 68 e dall'art. 49 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11 e dall’art. 10 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e così ulteriormente modificato dall’art. 74 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.