§ 6.1.103 - L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:10/05/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamenti e modifiche di stanziamenti previsti da varie Leggi regionali.
Art. 2.  Compensi a Commissioni e comitati regionali.
Art. 3.  Azioni di promozione.
Art. 4.  Interventi a sostegno delle aree montane.
Art. 5.  Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 18.05.2000, n. 95.
Art. 6.  Trasferimento alla FIRA del fondo ex art. 4 della L.R. 28.04.2000, n. 77.
Art. 7.  Contributi a favore delle associazioni dei commercianti.
Art. 8.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.12.2001, n. 81.
Art. 9.  Disposizioni in favore del CIAPI.
Art. 10.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2.10.1998, n. 114.
Art. 11.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 03.11.1999, n. 98.
Art. 12. 
Art. 13.  IRAP per il settore agricolo.
Art. 14.  IRAP per i piccoli Comuni montani.
Art. 15.  Istituzione Strutture speciali di supporto.
Art. 16.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999, n. 77.
Art. 17.  Efficacia dei contratti.
Art. 17 bis.  [16]
Art.18.  Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 17.01.1974, n. 3 e 12.04.1994, n. 28.
Art.19.  Disposizioni in materia di pesca marittima ed acquacoltura.
Art. 20.  Disposizioni in materia di fermo biologico.
Art. 21.  Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 11.09.1996, n. 83 e 17.12.1997, n. 143.
Art. 22.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 01.06.1999, n. 36.
Art. 23.  Provvidenze finanziarie.
Art. 24.  Interventi a sostegno delle attività economiche e produttive.
Art.25.  Interventi a sostegno della fascia costiera.
Art.26.  Proroga di termini.
Art.27.  Sistema archeologico regionale.
Art. 28.  Consorzio funzionale tra Aziende Sanitarie Locali.
Art. 29.  Prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro della ASL
Art. 30.  Disposizioni in materia di programmazione e assistenza sanitaria.
Art. 30 bis.  [19]
Art. 30 ter. 
Art. 31.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10.07.1998, n. 55.
Art. 32.  Organizzazione della rete scolastica regionale.
Art. 33.  Contributi regionali.
Art. 34.  Interventi in favore delle Aree interne.
Art. 35.  Contributo all’Enoteca regionale di Ortona a Mare.
Art. 36.  Programmi PRUSST.
Art. 37.  Modifiche e integrazioni alla L.R. 19.12.2001, n. 77.
Art. 38.  Modifiche alle LL.RR. 27.12.2001, n. 81 e 06.04.2001, n. 11.
Art. 39.  Contributi vari.
Art. 40.  Modifiche ad interventi finanziari.
Art. 41.  Copertura finanziaria.
Art. 42.  Urgenza.


§ 6.1.103 - L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002).

(B.U. 24 maggio 2002, n. 10).

 

CAPO I

Disposizioni finanziarie

 

Art. 1. Rifinanziamenti e modifiche di stanziamenti previsti da varie Leggi regionali.

     1. E’ autorizzato il rifinanziamento delle LL.RR. di cui all’allegata tabella “A” ai sensi del 1° comma dell’art. 17 bis della L.R. 29.12.1977, n. 81 e dell’art. 1 del D. Lgs. 28.03.2000, n. 76.

     2. E’ autorizzata la modifica per l’anno 2002 agli stanziamenti continuativi previsti dalle LL.RR. di cui all’allegata tabella “B”, ai sensi del 1° comma dell’art. 17 bis della L.R. 29.12.1977, n. 81 e dell’art. 1 del D. Lgs. 28.03.2000, n. 76.

     3. Sono autorizzate le modifiche alla Legge Finanziaria Regionale 9.02.2000, n. 6, alla Legge Finanziaria Regionale 29.03.2001, n. 11 e successive modifiche e integrazioni e alle norme finanziarie di altre leggi regionali, per il triennio 2002/2004, riportate nell’allegata tabella “C” ai sensi del 1° comma dell’art. 17 bis della L.R. 29.12.1977, n. 81 e dell’art. 1 del D. Lgs. 28.03.2000, n. 76.

     4. [E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di 25.000,00 Euro sul capitolo 11469 denominato “Spese per il funzionamento dell’Osservatorio elettorale” del bilancio per l’esercizio 2002] [1].

     5. [La L.R. 29.12.2000, n. 121 concernente “Finanziamento ai Gruppi Consiliari per l’elaborazione dello Statuto Regionale” è rifinanziata nell’anno 2002 con la somma di 103.300 Euro che trova capienza nello stanziamento della U.P.B. 01.01.005] [2].

     6. La L.R. 18.05.2000, n. 94 concernente “Istituzione di borse di lavoro a favore della utenza psichiatrica” è rifinanziata nell’anno 2002 a carico del Fondo Sanitario Regionale.

     7. Lo stanziamento del capitolo 62424 relativo alla L.R. 22.02.2000, n. 15 concernente “Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo” per l’anno 2002 è pari ad Euro 2.274.992,62 [3].

     8. [Il rifinanziamento della L.R. 13.04.2000, n. 61 concernente “Finanziamento di borse di studio per la formazione medico specialistica”, previsto dall’art. 5 della L.R. 29.03.2001, n.11 (Legge Finanziaria Regionale) sul capitolo 81520, per gli anni 2002 e 2003, è eliminato] [4].

     9. Lo stanziamento sul cap. 152121 previsto per l’anno 2002 dall’art. 3 della L.R. 24.08.2001, n. 41 concernente “Realizzazione dei fogli geologici alla scala 1:50.000 n. 378 Scanno, n. 349 Gran Sasso d’Italia, n. 351 Pescara e n. 339 Teramo della Carta geologica nazionale” è ridotto a 230.000,00 Euro.

     10. Lo stanziamento sul cap. 152377 relativo alla L.R.12.11.1997, n. 128 concernente “Interventi in materia di parcheggi ex Legge 122/89” per l’anno 2002 è fissato in 2.542.930,00 Euro.

     11. Il rifinanziamento della L.R. 7.03.2000, n. 24 concernente “Contributo per la realizzazione del progetto B.I.A. – Biblioteca dell’imprenditoria abruzzese”, previsto dall’art. 5 della L.R. 29.03.2001, n.11 (Legge Finanziaria Regionale) sul capitolo 282442 per gli anni 2002 e 2003 è eliminato.

     12. All’art.2, comma 5 della L.R. 08.11.2001, n. 57 concernente “Valorizzazione e internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo” è abrogata la lettera c).

     13. E’autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 1.000.000,00 sul capitolo 61656 denominato “Interventi ex Legge regionale n.40 del 24.08.2001 e successive modifiche” del bilancio per l’esercizio 2002.

     14. E’autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 150.000,00 sul capitolo 62434 del bilancio per l’esercizio 2002 quale contributo all’Ente Teatrale Regionale – Teatro Stabile d’Abruzzo, ai sensi delle LL.RR. 11.09.1996, n. 88 e 21.09.1999, n. 5.

     15. E’autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 40.000,00 sul capitolo 62443 denominato “Contributo all’Accademia di Belle Arti di L’Aquila per attrezzatura multimediale, stazioni informative e/o attrezzature tecniche per il teatro dell’Accademia” del bilancio per l’esercizio 2002.

     16. Il limite d’impegno previsto dalla L.R. 14.09.1999, n. 72 ed iscritto al capitolo 152321 è quantificato, a decorrere dall’anno 2002, in € 520.000,00.

     17. E’autorizzata per l’esercizio 2002 l’iscrizione dello stanziamento di € 1.550.000,00 sul capitolo 212402 quale “Cofinanziamento accordo di programma per ottimizzazione funzionale dell’aeroporto di Pescara” del bilancio per l’esercizio 2002.

     18. E’autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 250.000,00 sul capitolo 252456 denominato “Cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio di cui all’art.16, comma 1, della L.7.08.1977, n.266 – Delibera CIPE n. 100/98 del 5.08.1998” del bilancio per l’esercizio 2002.

     19. Il limite d’impegno previsto dalla L.R. 9.01.1999, n.64 ed iscritto al capitolo 262500 è quantificato, a decorrere dall’anno 2002, in € 5.648.112,00.

     20. E’ autorizzata per l’anno 2002 l’iscrizione dello stanziamento di Euro 630.000,00 sul capitolo 282436, di nuova istituzione, denominato “Contributo straordinario al Consorzio Industriale di Teramo” per il completamento di opere [5].

     21. E’ autorizzata per l’anno 2002 l’iscrizione dello stanziamento di Euro 100.000,00 sul capitolo 151540, di nuova istituzione, denominato “Contributi alla Regione Molise per il sisma del 31 ottobre 2002” [6].

     22. All’articolo 2 della L.R. 73/1995 è aggiunto il seguente terzo comma:

“3. Il contributo può essere utilizzato anche per il pagamento degli oneri relativi al personale e degli oneri fiscali e previdenziali” [7].

     23. Alla tabella di cui all’allegato A) lettera f) della L.R. 22 agosto 1994 n. 56 (Legge sui Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale) è aggiunto il Comune di Ancorano [8].

     24. La Regione Abruzzo concede per l’anno 2002 un contributo straordinario in favore dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro (UNMIL). E’ autorizzata per l’anno 2002 l’iscrizione dello stanziamento di Euro 20.000,00 sul capitolo 71655, di nuova istituzione, - UPB 13 01 005 - denominato “Contributo straordinario in favore dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro (UNMIL)” [9].

 

     Art. 2. Compensi a Commissioni e comitati regionali.

     1. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici previste dalle leggi in materia di appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, delle Commissioni di cui alla Legge 29.07.1949, n. 717 e successive modifiche, nonché dei Comitati di valutazione di cui alla L.R. 15.03.1990, n.16, costituiti presso l’Amministrazione regionale, nonché ai componenti della Commissione regionale per la verifica degli autobus da noleggio (art. 23 D.C.R. n. 39/7 del 5.3.1992 concernente: Schema tipo di regolamento comunale per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente), della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (L.R. 124/1998 concernente: Norme urgenti per l’istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro 21/1992) e della Commissione per l’abilitazione all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 264/1991 concernente: Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) è attribuito un gettone di presenza individuale di Euro 75 per ogni giornata di partecipazione alle sedute, rivalutabile ogni tre anni secondo gli indici Istat [10].

     2. Al relativo onere si fa fronte con le somme previste nel singolo intervento.

 

     Art. 3. Azioni di promozione.

     1. E’ autorizzato per l’anno 2002 lo stanziamento di Euro 218.000,00 iscritto al capitolo 12108 per la promozione internazionale dell’immagine dell’Abruzzo tramite testimonial.

     2. La denominazione del capitolo 22436 è sostituita dalla seguente: “Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”

 

     Art. 4. Interventi a sostegno delle aree montane.

     1. In attuazione dei principi di cui all’art. 10 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 concernente “Riforma della disciplina del settore commercio” e di quanto stabilito dall’art. 15 della L.R. 09.08.1999, n. 62 recante “Indirizzi programmatici e criteri per l’insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114”, è iscritta la somma di 125.000,00 Euro sul capitolo 121541 denominato “Interventi di sostegno alla pluriattività delle aree montane”, di nuova istituzione, per il triennio 2002 - 2004.

     2. La Giunta Regionale, per tutti i casi in cui siano consentite forme di pluriattività nelle aree montane, ne disciplina le modalità e gli incentivi economici nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato.

     3. Per l’erogazione ai Comuni montani e alle Comunità montane di contributi per l’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e d in particolare a seguito della soppressione di uffici postali e di  altri servizi pubblici e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, è iscritta la somma di 350.000,00 di Euro sul capitolo 122344 denominato “Incentivazione del Trasporto locale nelle aree montane per esigenze sociali”, di nuova istituzione, per il triennio 2002/2004”.

 

     Art. 5. Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 18.05.2000, n. 95.

     1. All’art. 52 della L.R. 18.05.2000, n. 95 concernente “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Trasferimento alla FIRA del fondo ex art. 4 della L.R. 28.04.2000, n. 77.

     1. La dotazione del fondo di cui all’art. 4, comma 5, della L.R. 28.04.2000, n.77, è stabilita per l’anno 2002 in 9.728.300,00 Euro.

     2. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 è autorizzata l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata del capitolo 34020 denominato: “Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. n. 50/80 destinati al finanziamento del Fondo di dotazione finanziaria previsto dall’art. 4 della L.R. 77/2000” con uno stanziamento pari a 9.728.300,00 Euro.

     Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzato lo stanziamento di 9.728.300,00 Euro sul capitolo 242432 così ridenominato: “Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all’art. 4 della L.R. 77/2000 - Fondo di dotazione”.

     Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

 

     Art. 7. Contributi a favore delle associazioni dei commercianti.

     1. I benefici previsti dalla LR 5 maggio 1998 n. 39 in favore delle Cooperative di Garanzia dei commercianti operanti alla data del 31 dicembre 1999, estesi alle attività inerenti il turismo con l’art. 11 della L.R. 28 aprile 2000 n. 77 si applicano anche ai consorzi, alle stesse condizioni e con la medesima decorrenza [11]

     2. Per l’anno 2002 il contributo in favore delle Cooperative di Garanzia dei commercianti e dei consorzi, previsto dal comma 3 dell’art. 11 della LR 28.4.2000 n. 77 come modificato dalla presente legge, è stabilito in Euro 2.200.000,00, derivanti dai rientri di cui alla LR n. 50 del 4.6.1980. In sede di riparto dei fondi in favore delle predette associazioni si provvede al conguaglio per gli anni precedenti.

     3. Il Presidente della Regione, previa conforme delibera della Giunta Regionale, è autorizzato ad introdurre nel bilancio di previsione dell’esercizio 2002 le variazioni in termini di competenza e di cassa atte ad iscrivere nello stato di previsione dell’entrata e in quello della spesa un apposito capitolo con uno stanziamento di Euro 2.200.000,00.

     4. Lo stanziamento di spesa è utilizzato soltanto previo accertamento della correlata entrata.

 

     Art. 8. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.12.2001, n. 81.

     1. All’art. 7 della L.R. 27.12.2001, n. 81 concernente “Modifiche alla L.R. 29.03.2001, n. 11 (Legge Finanziaria 2001) - Seconda modifica” al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera f):

     (Omissis).

     2. All’art. 10, comma 2, della L.R. 27.12.2001, n. 81 la denominazione del capitolo di spesa 252433 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Disposizioni in favore del CIAPI. [12]

     1. All’art. 1, comma 1, della L.R. 2 novembre 1994 n. 74, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Contributo all’Associazione CIAPI di Chieti - Pescara” dopo le parole “in qualità di socio di maggioranza un contributo annuale” le parole “per il triennio 2000/2002 di £. 1 miliardo” sono sostituite con le seguenti: “per il triennio 2002/2004, di Euro 774.685,00 per l’anno 2002, di Euro 1.162.438,27 per l’anno 2003 e di Euro 774.438,27 per l’anno 2004”.

     2. All’art. 1, comma 1, della L.R. 2 novembre 1994 n. 74, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le erogazioni avvengono in due soluzioni semestrali pari ad € 387.342,50 ciascuna per l’anno 2002, ad € 581.219,13 ciascuna per l’anno 2003 e ad Euro 387.219,13 ciascuna per l’anno 2004 coincidenti, rispettivamente, con il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascuna annualità. Gli importi relativi alle quote semestrali sono erogati al CIAPI sulla base di formale richiesta da parte del medesimo ed inoltrate almeno 30 giorni prima dalle scadenze indicate”.

     3. All’art. 7, comma 2, della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art. 17 bis L.R. 29.12.1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale”, le parole “2000 ed in quelli analoghi degli esercizi 2000 e 2001” sono sostituite dalle seguenti: “2002 ed in quelli analoghi degli esercizi 2003 e 2004”.

 

     Art. 10. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2.10.1998, n. 114.

     1. All’art. 8, comma 1, della L.R. 02.10.1998, n. 114 concernente “Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico locale” e successive modifiche ed integrazioni, le parole “dal 1° gennaio 2002” sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     2. All’art. 8, comma 2, della L.R. n. 114/98 le parole “dal 1° gennaio 2002” sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     3. Il comma 3 dell’art. 8 della L.R. 114/98 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. All’art. 10, comma 1, della L.R. 114/98 le parole “dal 1° gennaio 2002” sono sostituite con le parole

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 03.11.1999, n. 98.

     1. Le attività di cui agli articoli 7 e 9 della L.R. 3.11.1999, n. 98 concernente: “Disciplina delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali” sono sospese per l’anno 2002.

     2. Il rifinanziamento della L.R. n. 98/99 per l’anno 2002 sul capitolo 62423 è fissato in Euro 870.000,00.

     3. All’art. 5 della L.R. 98/99, dopo il comma 2,sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 12. [13]

     1. Il contributo previsto dagli articoli 3 e 4 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 4 recante: “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 settembre 1997, n. 100: Accademia Internazionale per le arti e le scienze dell’Immagine” è elevato, a partire dall’anno 2002, alla somma di Euro 222.565,00 pari all’intero importo della rata annua del mutuo.

     2. Lo stanziamento del capitolo 61663 denominato “Contributo a favore dell’Accademia Internazionale per le arti e le scienze dell’immagine – LL.RR. 87/96, 100/97 e 4/2000”- U.P.B. 10 01 005 – viene, incrementato di Euro 41.805,00.

     3.Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

 

U.P.B.

CAP.

Denominazione

Importo

02.01.009

321901

Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi

1.691.805,00

in diminuzione

14.01.002

11464

Oneri per la realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni

1.500.000,00

14.01.002

11523

Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali

150.000,00

10.01.005

61663

Contributi a favore dell’Accademia Internazionale per le arti e le scienze dell’Immagine

41.805,00

in aumento

 

CAPO II

Agevolazioni in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive

 

     Art. 13. IRAP per il settore agricolo. [14]

     [1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come determinata dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 16 comma 3 del predetto decreto, di un punto percentuale.

     2. L’aliquota agevolata si applica con decorrenza dall’anno d’imposta in corso alla data del 1.01.2002, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dalla Regione Abruzzo.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia dalla comunicazione dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea].

 

     Art. 14. IRAP per i piccoli Comuni montani.

     1. Con decorrenza dall’anno d’imposta in corso alla data dell’1.01.2002, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), e b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 16, comma 3 del predetto decreto, al 3.25% limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla legge della Regione Abruzzo n. 92 del 6.12.1994, art. 3 Tabella A) - “Riordino delle Comunità Montane” - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 2000 abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT.

     2. L’agevolazione di cui al comma 1 è applicata limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000 Euro.

     3. L’aliquota ridotta di cui al comma 1 è applicata nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

     4. L’agevolazione di cui ai commi 1,2 e 3 non si applica ai soggetti passivi di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di personale

 

     Art. 15. Istituzione Strutture speciali di supporto.

     1. Nell’ambito delle strutture organizzative permanenti della Giunta Regionale di cui alla L.R. 14.09.1999, n. 77 e della relativa dotazione organica, sono istituite le seguenti Strutture Speciali di Supporto:

     a) Controllo ispettivo - contabile;

     b) Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro.

     2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali, avvia le procedure previste dalla L.R. 77/99 per l’effettiva costituzione delle strutture istituite dal comma 1. Nelle more dell’insediamento delle suddette strutture speciali di supporto, le relative competenze restano disciplinate dalla L.R. 77/99 e dai relativi atti di organizzazione.

 

     Art. 16. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999, n. 77.

     1. Il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 14.09.1999, n. 77 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell’art. 14 della L.R. 77/99 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All’art. 14, comma 3, della L.R. n. 77/99, al terzo alinea, le parole “lettere a) e b)” sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     4. All’art.14, comma 3, della L.R 29.07.1998, n. 64 dopo le parole “ e che” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     5. Il comma 4 dell’art. 14 della L.R. 77/99 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. Il comma 2 dell’art. 15 della L.R. n. 77/99 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. La Giunta Regionale, su proposta del Presidente, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti di organizzazione secondo le procedure di cui alla L.R. n. 77/99, necessari all’esecuzione di quanto previsto comma 5.

     8. All’art. 28, comma 3, della L.R. n. 77/99 le parole “La Direzione della Giunta regionale preposta alla gestione finanziaria è deputata tra l’altro a:” sono sostituite con le seguenti:

     (Omissis).

     9. Al comma 1 dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 la lettera t) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     10. Al comma 1 dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 dopo la lettera t) è aggiunta la seguente lettera t1):

     (Omissis).

     11. Al comma 2 dell’art. 24 della L.R. n. 77/99 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera h1):

     (Omissis).

     12. Alla L.R. n. 77/99, dopo l’art. 29 è aggiunto il seguente art. 29 bis:

     (Omissis).

     13. All’art. 19 della L.R. n. 77/99, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5 bis:

     Il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati ai sensi dell’art. 19 della L.R. 77/1999 per il periodo 2001-2003 nell’ambito delle dotazioni organiche di cui alla tabella B della citata legge regionale, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge del diploma di laurea e cinque anni di anzianità nella categoria D o di diploma di laurea e tre anni nella categoria D, con diploma, almeno biennale, di specializzazione post laurea. Con specifico provvedimento della Giunta regionale, di concerto con le OO.SS. sono stabiliti i profili professionali messi a concorso. [15]

     14. Il comma 6 dell’art. 20 della L.R. n. 77/99 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     15. Il comma 9 dell’art. 20 della L.R. n. 77/99 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     16. All’art. 20 della L.R. n. 77/99, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma 9 bis.

     (Omissis).

     17. All’art. 42, comma 1, della L.R. n. 77/99 la parola “ordinanze” è sostituita dalla parola

     (Omissis).

 

     Art. 17. Efficacia dei contratti.

     1. I contratti e le convenzioni stipulate dai Dirigenti regionali per conto dell’Amministrazione s’intendono perfezionati ed efficaci senza necessità di ulteriori approvazioni.

 

     Art. 17 bis. [16]

     1. I dipendenti regionali possono essere eletti componenti degli organi di revisione contabile degli Enti locali se in possesso della iscrizione nel Registro ai sensi di quanto previsto del D.Lgs. 27.02.1992, n. 88, salvo le ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità disciplinate dall’articolo 2399 del Codice Civile.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di Agricoltura e di Pesca marittima

 

     Art.18. Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 17.01.1974, n. 3 e 12.04.1994, n. 28.

     1. Il comma 3 dell’art. 9 della LR. 17.01.1974 n. 3 concernente “Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico” e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     3.Per gli esercizi successivi, alla spesa relativa al finanziamento della presente legge, si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 29.12.1977, n. 81.

     2. E’ autorizzato, per l’anno 2002, lo stanziamento di Euro 1.440.000,00 sul Capitolo 102453, riferito alla L.R. 17.01.1974, n. 3, già ridefinito con L.R. 03.02.2000, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2000). Tale stanziamento può essere destinato anche al finanziamento degli oneri connessi alle richieste di risarcimento agli aventi diritto per danni provocati negli anni decorsi e non ancora liquidati.

     3. L’art. 20 della L.R. 12.04.1994, n. 28 concernente “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale” è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art.19. Disposizioni in materia di pesca marittima ed acquacoltura.

     1. Fino alla emanazione di una organica disciplina della materia, le norme della L.R. 30.05.97 n. 53 concernente “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare” trovano applicazione, se ed in quanto compatibili con i Regolamenti comunitari 1260/99, 1263/99, 2792/99, anche agli interventi in materia di Pesca marittima ed acquacoltura ed ai relativi Operatori.

     2. La disponibilità finanziaria del Fondo per il Credito agevolato alle piccole e medie imprese del Settore Pesca ed Acquacoltura istituito a norma della L.R. 23/12/97 n. 154 e successive modifiche ed integrazioni, defalcata la quota del 2% riservata alla FIRA per spese di gestione, è annualmente ripartita con Deliberazione della Giunta regionale tra le forme di intervento contemplate dalla Legge. E’ ammessa, ad istanza del richiedente, la conversione del contributo in conto interessi in contributo attualizzato in conto capitale, nel rispetto delle percentuali previste. L’applicazione delle presenti disposizioni è estesa anche alle residue disponibilità finanziarie trasferite alla FIRA negli esercizi precedenti, fatta salva la riferibilità delle istanze di agevolazione a situazioni insorte in ciascuna annualità di riferimento dei fondi trasferiti. Le modalità generali di gestione del Fondo sono definite in apposita convenzione tra la FIRA e la competente Struttura amministrativa regionale, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza.

     3. Gli articoli 6 e 7 della L.R. 23.12.1997, n. 154 sono abrogati.

     4. L’art.1 della L.R. 11.01.84, n. 1 concernente “Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare” è autenticamente interpretato nel senso che si intendono suscettibili di indennizzo i danni insorti in occasione degli eventi straordinari indicati nell’art. 5 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 154/17 del 26.09.84 e successive modifiche ed integrazioni, verificatisi in mare o negli specchi d’acqua portuali, provocati a natanti adibiti alla pesca professionale, incluso l’affondamento, nonché alle attrezzature di bordo e di pesca. L’indennizzo è erogato a condizione che il fatto dannoso rappresentato non goda di copertura assicurativa e non sussistano obblighi di risarcimento a carico di terzi; non è cumulabile con altre sovvenzioni pubbliche corrisposte al medesimo titolo. Le modalità di presentazione e documentazione delle istanze di accesso ai benefici di legge sono definite con determinazione del Dirigente della competente Struttura organizzativa regionale. Il provvedimento dirigenziale prevede in particolare: che l’evento calamitoso sia stato denunciato alla Capitaneria di Porto competente; che alla istruttoria delle istanze provveda il Nucleo di valutazione contemplato dal Complemento regionale di Programmazione del DOCUP Pesca marittima 2000/2006 integrato da ulteriori professionalità tecniche, ove necessarie; che le relative prestazioni siano remunerate nella misura stabilita nel comma 4. L’ammontare del contributo non può eccedere il 40% del danno subito dal natante o dalle attrezzature ed il tetto di 50000 Euro. All’istruttoria delle istanze giacenti si provvede ai sensi del presente comma, previa eventuale integrazione documentale delle domande.

     5. Il Nucleo di Valutazione costituito, ai sensi del Complemento di Programmazione regionale attuativo del DOCUP Pesca marittima 2000/2006, per la selezione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea attraverso lo “Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca” (S.F.O.P.) è rinnovato a cadenza biennale. Alla integrazione dell’Organismo provvede l’Autorità regionale di Gestione del Programma, assumendo a riferimento le professionalità indicate dal Complemento di Programmazione, previa acquisizione di designazioni degli Esperti formulate da: Capitanerie di Porto, Università e Centri di Ricerca, Strutture del Servizio sanitario nazionale, Istituti di Istruzione tecnica e professionale con corsi di studio in materia marinara, Ordini professionali. Le prestazioni svolte dal Nucleo sono remunerate in conformità alla L.R. 02.02.1988, n. 15 concernente “Compensi spettanti ai componenti organismi collegali” rivalutando ed attualizzando annualmente il gettone di presenza alla luce dell’andamento dell’indice Istat dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”.

     6. Allo scopo di rendere il relativo regime di aiuto compatibile con i massimali comunitari, all’art.1, comma 2, della L.R. 9.08.99, n. 65 concernente “Interventi a sostegno dell’attività di Pesca - Turismo”, le parole “la percentuale del 60%” sono sostituite con le parole: “la percentuale del 40%”. Dall’entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti conferiti alla F.I.R.A. ai fini di cui al comma 2. per i quali non sussistano richieste di agevolazione, concorrono ad integrare la disponibilità di risorse finalizzate all’attuazione degli interventi di cui alla L.R.65/99. Le modalità applicative dell’intervento sono disciplinate con Determina del Dirigente della competente struttura regionale e con apposita Convenzione integrativa tra questa e la F.I.R.A..

     7. Il comma 3 della L.R. 9.08.99, n. 65 è abrogato.

     8. L’efficacia delle disposizioni dettate dai commi 2, 3, 5 è subordinata all’esito favorevole della procedura di notifica alla Commissione europea, a norma dell’art. 88 del Trattato CEE, dei relativi regimi di aiuto e delle modifiche a regimi di aiuto già notificati. Qualora l’applicazione del comma 1. configuri a sua volta nuovi regimi d’aiuto, si procede parimenti alla notifica comunitaria di essi.

     9. All’onere derivante dall’applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 si provvede, per l’esercizio 2002, rispettivamente con gli stanziamenti iscritti sui capitoli 102489, 282439, 71640, e per gli esercizi successivi mediante le corrispondenti poste di Bilancio.

     10. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, relativamente alle prestazioni del Nucleo di Valutazione in ambito SFOP, si provvede, in conformità alle disposizioni della Misura 5.1 del Complemento di Programmazione, denominata “Assistenza tecnica”, con le risorse cofinanziate iscritte sui capitoli 142335, 142336, 142337 per l’esercizio 2002, e nelle corrispondenti poste di Bilancio per gli esercizi successivi.

     11. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 6 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 282445, nonché, in via residuale ed integrativa, con quelli iscritti nel capitolo 282439 dell’esercizio in corso, e nelle corrispondenti poste di Bilancio di quelli successivi.

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di fermo biologico.

     1. La Regione Abruzzo riconosce, fino al 31.12.2006, necessario il “fermo biologico” all’attività di pesca per i lavoratori e per le Società impegnate nell’attività di facchinaggio e stabilisce che i mancati redditi causati dalla sospensione dell’attività di pesca sono compensati mediante fondi regionali [17].

     2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento nel bilancio annuale 2002 di Euro 100.000,00 sul capitolo 142330 denominato “Spese per il riconoscimento di un’indennità economica per il mancato guadagno causato dal “fermo biologico” dell’attività di pesca”.

     3. Le modalità di riconoscimento e di erogazione dell’indennità di cui al comma 2 sono disciplinate con Regolamento della Giunta Regionale.

     4. L’intervento della Regione Abruzzo riguarda i lavoratori del mare danneggiati dal “fermo biologico” che operano nei mercati ittici della Regione, retribuiti in base al pescato venduto.

 

CAPO V

Disposizioni in materia di Enti Locali

 

     Art. 21. Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 11.09.1996, n. 83 e 17.12.1997, n. 143.

     1. All’art. 4 della L.R. 11.09.1996, n. 83 concernente “Provvidenze per lo sviluppo delle Autonomie e dei poteri locali” dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:

     (Omissis).

     2. Al comma 1 dell’art. 9 bis della L.R. 17.12.1997, n. 143 concernente “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni”, le parole “dai commi 1, 2, 3 del precedente articolo 9” sono sostituite con le parole

     (Omissis).

 

     Art. 22. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 01.06.1999, n. 36.

     1. All’art. 3, comma 1, lett. d), della L.R. 1.06.1999, n. 36 concernente “Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti Locali e degli archivi di interesse storico dei privati” dopo le parole: “D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409” sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     2. Il 1° comma dell’art. 5 della L.R. 1.06.1999, n. 36 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All’art. 6 della L.R. 1.06.1999, n. 36, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi 4 5 e 6:

     (Omissis).

 

CAPO VI

Tempestività ed economicità degli interventi del POR Abruzzo ed EQUAL

 

     Art. 23. Provvidenze finanziarie.

     1. Al fine di assicurare la massima tempestività nella concessione delle provvidenze finanziarie di cui al Programma Operativo Regione Abruzzo 2000/2006 obiettivo 3 ed EQUAL la Regione può stipulare convenzioni con il Tesoriere per il pagamento dei contributi senza ulteriori oneri rispetto alla convenzione che disciplina il Servizio di Tesoreria Regionale.

 

CAPO VII

Interventi in favore dell’area Valle Peligna-Alto Sangro

 

     Art. 24. Interventi a sostegno delle attività economiche e produttive.

     1. La Direzione Regionale Affari della Presidenza finanzia uno studio di fattibilità per la creazione di un centro di formazione di nuove professionalità e per la realizzazione di nuovi prodotti informatici allo scopo di realizzare nell’area Valle Peligna-Alto Sangro interventi atti a sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive, la lotta alla disoccupazione, le nuove esigenze del mercato del lavoro, supportandone lo sviluppo attraverso la diffusione di competenze relative alla conoscenza ed all’utilizzo degli strumenti di informatica avanzata.

     2. Il centro di cui al comma 1 è gestito da una società a partecipazione regionale e di soggetti terzi da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica, operante sul territorio senza fini di lucro.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di 175.000 euro, IVA inclusa.

     4. Al predetto onere si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 324000 denominato “Fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi con spese in conto capitale” dello stato di previsione della spesa.

     5. La Direzione Regionale Affari della Presidenza, per le finalità di cui al comma 1, finanzia la realizzazione di progetti presentati dai Comuni e dalle Comunità Montane della Valle Peligna, dell’Alto Sangro e loro Consorzi e dal Consorzio industriale di Sulmona che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, l’acquisto di beni immobili da destinare alle attività produttive e del Terziario all’interno di un programma finalizzato.

     6. I progetti di cui al comma 5 sono presentati alla Direzione Regionale Affari della Presidenza entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di 4.825.000 Euro, IVA inclusa.

     8. Al predetto onere si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 324000 denominato “Fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi con spese in conto capitale” dello stato di previsione della spesa.

     9. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato, previa deliberazione della Giunta Regionale, ad introdurre le variazioni al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

 

CAPO VIII

Disposizione in materia di opere pubbliche e urbanistica

 

     Art.25. Interventi a sostegno della fascia costiera.

     1. La Regione Abruzzo attiva interventi utili alla difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della fascia costiera concorrendo al sostegno degli interventi dei Comuni sui tratti di costa di rispettiva competenza.

     2. La Regione a tal fine favorisce i seguenti interventi:

     a) opere foranee e radenti di difesa degli abitati o di strutture pubbliche;

     b) interventi di sistemazione, opere idrauliche e di difesa;

     c) ripascimento degli arenili e riqualificazione dei litorali;

     d) interventi di manutenzione ed ottimizzazione delle opere esistenti;

     e) altre tipologie di intervento di difesa della costa;

     La Regione concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50% dell’ammontare della spesa per le iniziative assunte dai Comuni.

     3. La Giunta Regionale ripartisce le risorse disponibili in funzione delle richieste dei Comuni, della valutazione del degrado dei litorali interessati e della opportunità degli interventi proposti valutata dal Servizio regionale Difesa e Tutela del Suolo.

     4. Le istanze, con allegato il progetto definitivo, devono pervenire al Servizio di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     5. Le autorizzazioni di carattere ambientale e quelle di competenza della Guardia Costiera ovvero delle Opere Marittime sono trasmesse entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’ammissione al contributo da parte della Giunta.

     6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in unica soluzione anticipata ai Comuni destinatari, che assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al loro vincolo di destinazione.

     7. I lavori finanziati dalla presente legge iniziano entro novanta giorni dalla concessione regionale del contributo; il Comune finanziato entro quindici mesi rendiconta la spesa ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L.R. 11 settembre 1979, n. 43.

     8. Il collaudo delle opere o la redazione del certificato di regolare esecuzione sono regolati dalle norme vigenti; il Comune finanziato, per la complessa verificabilità delle opere, richiede tempestivamente la nomina dei collaudatori.

     9. In caso di inadempienza grave da parte dei Comuni la Giunta Regionale provvede alla revoca motivata del finanziamento.

     10. All’onere derivante dal presente articolo, valutato per il 2002 in Euro 100.000,00, si provvede con lo stanziamento del capitolo 152392 (U.P.B. 05.02.002, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 10, Settore 15) denominato “Contributi ai Comuni rivieraschi per interventi utili alla difesa, tutela e salvaguardia della fascia costiera”, di nuova istituzione ed iscrizione, del bilancio annuale 2002.

 

     Art.26. Proroga di termini.

     1. I termini di cui all’articolo 28 della L.R. 21.07.1999, n. 44 concernente “Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica”, precisati con Delibera di Giunta Regionale 8 giugno 2001, n. 482, sono prorogati al 31 dicembre 2003.

 

     Art.27. Sistema archeologico regionale.

     1. La Regione Abruzzo, in attuazione del D.lgs. 29.10.1999, n. 490, recante norme sui beni paesaggistici e ambientali, sottoscrive un protocollo di intesa con la Soprintendenza Archeologica per l’Abruzzo al fine di inquadrare in un programma organico ed operativo tutte le attività di rispettiva competenza per la tutela e valorizzazione del bene archeologico - paesistico, mettendo a disposizione risorse umane, operative, finanziarie e tecniche.

     2. Le azioni di ricerca e di pianificazione per la valorizzazione e promozione delle zone di interesse archeologico si realizzano attraverso:

     - La redazione della carta archeologica dell’Abruzzo scala 1:25.000;

     - il censimento dei siti storici e protostorici d’altura;

     - l’individuazione e perimetrazione delle zone di interesse archeologico scala minima 1:10.000;

     - l’individuazione e realizzazione di parchi archeologico - ambientali per le zone di maggior pregio ed a più spiccata vocazione turistico - culturale.

     3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, finanzia interventi finalizzati alla costituzione di singoli parchi ed all’attivazione di progetti.

     4. I parchi sono istituiti dalla Giunta Regionale su proposta degli Enti Locali, sentita la competente Commissione Consiliare, previa intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

     5. Il Presidente della Giunta Regionale istituisce una cabina di regia composta dai Direttori delle direzioni regionali interessate. per l’ottimizzazione delle risorse ordinarie e straordinarie comunitarie, statali e regionali e per il reperimento di finanziamenti e contributi e comunitari e statali di natura straordinaria.

 

CAPO IX

Disposizione in materia di sanità

 

     Art. 28. Consorzio funzionale tra Aziende Sanitarie Locali.

     1. La Giunta Regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo per la costituzione, entro i successivi tre mesi, di un Consorzio funzionale tra Aziende sanitarie locali della Regione per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla Conferenza Stato-Regioni nell’accordo siglato in data 08.08.2001, in materia di sanità, al fine di contenere l’impatto sociale conseguente al disposto del DPCM 29.11.01 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.

     2. Il Consorzio svolge funzioni di monitoraggio ed operative in relazione a:

     1) gestione delle forniture di beni e servizi attraverso:

     a) prestito d’uso tra le aziende

     b) acquisti consorziati

     c) gestione a rete delle strutture di magazzino;

     2) gestione delle attese attraverso una strategia articolata a stanze di compensazione tra le varie Aziende Sanitarie per la riduzione delle attese e dei costi;

     3) contenimento della spesa farmaceutica grazie a:

     a) attività preventiva all’uso del farmaco

     b) monitoraggio per:

     b1) territori

     b2) fasce sociali

     b3) aziende farmaceutiche e fornitori

     3. L’atto di indirizzo individua le modalità di concertazione tra ASL per la gestione dei ricoveri a compensazione per ridurre almeno del 20% su base annua il fenomeno della mobilità passiva.

 

     Art. 29. Prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro della ASL [18].

     1. La Regione Abruzzo, al fine di migliorare e rendere più efficace l’azione di prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro secondo le indicazioni del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 concernente: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421 e successive modifiche e del Piano Sanitario regionale, promuove e favorisce l’adozione di modelli organizzativi e orientati ai processi, anche secondo formule organizzative sperimentali congrue all’ambiente complesso, dinamico ed eterogeneo del mondo del lavoro.

     2. I Servizi del Dipartimento di prevenzione così come definiti dall’art. 7 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni sono composti da strutture organizzative distinte in Unità Operative costituite da gruppi multidisciplinari finalizzati al perseguimento di precisi obiettivi, anche temporanei, orientati a processi lavorativi quali, indagini, ricerche, vigilanza, piani mirati e tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni dei bacini di utenza. Per multidisciplinarietà del gruppo s’intende principalmente quella realizzabile all’interno dell’area dipartimentale. Le Unità Operative dell’area dipartimentale richiedono un elevato grado di specializzazione e di professionalità con precisi ambiti di autonomia tecnica, operativa e decisionale. Le Unità Operative funzionali e i gruppi operativi multidisciplinari sono affidati ad un dirigente e se del caso, per le materie a contenuto prevalentemente tecnico, ad un responsabile scelto tra il personale del comparto dotato di capacità, professionalità e responsabilità come dal CCNL 1998/2001.

     [3. La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ex art. 21 Legge 23.12.1978, n. 833 concernente: Istituzione del servizio sanitario nazionale, è mantenuta esclusivamente dal personale dipartimentale.]

     4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 19.12.1994, n. 758 recante: Modificazione della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, ed i proventi derivanti dalle sanzioni previste da altre disposizioni legislative nazionali vigenti in materia di prevenzione, sono introitati dalle ASL su apposito capitolo di entrata previsto negli strumenti di programmazione.

     5. Le somme di cui al punto 4 sono destinate per l’80% al Servizio del Dipartimento di Prevenzione che le ha prodotte; il restante 20% è trasferito alla Regione che lo destina ad iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori della prevenzione. La somma così ripartita incrementa il budget economico riservato al Dipartimento di Prevenzione derivante dal Fondo Sanitario Regionale.

     6. La quota dei proventi di cui al punto 5 è finalizzata a:

     a) acquistare i beni e gli strumenti necessari per il funzionamento dei servizi;

     b) implementare la funzionalità dei servizi;

     c) favorire la formazione degli operatori;

     d) promuovere l’attività di assistenza alle parti sociali e alle aziende del territorio;

     e) a costituire il fondo necessario alle posizioni organizzative previste dal CCNL degli operatori con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, di cui al comma 3, che svolgono prevalentemente le attività di cui al D.Lgs. 758/1994.

 

     Art. 30. Disposizioni in materia di programmazione e assistenza sanitaria.

     1. Il Componente la Giunta preposto alla Sanità entro il mese di maggio 2002 sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale un progetto organico concernente:

     a) l’Istituzione dell’Agenzia Sanitaria Regionale prevista dal secondo Piano Sanitario Regionale;

     b) l’istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale previsto dal secondo Piano Sanitario Regionale;

     c) un piano per l’utilizzo del 6% della spesa sanitaria regionale nel primo livello di assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro ;

     d) il potenziamento delle aree della Salute Mentale, del settore Materno – Infantile, del Disagio, dell’Assistenza agli Anziani;

     e) la realizzazione della rete territoriale per le cure palliative;

     f) l’istituzione della Conferenza Regionale per la programmazione sanitaria ex art. 2 D.Lgs. 19.06.1999, n. 229;

     g) il piano di integrazione fra politiche sanitarie e ambientali ex art. 7 D.Lgs. 229/1999;

     h) un Piano di integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso la costituzione di un fondo speciale denominato “Fondo Unico per la tutela dei non autosufficienti anziani e disabili” nell’ambito delle risorse del fondo sanitario regionale ex art. 3, comma 6, D.Lgs. 229/1999;

     i) le modalità di autorizzazione di nuove strutture sanitarie e di sistemi di monitoraggio e controllo del sistema sanitario ex art. 8, comma 5, D.Lgs. 229/1999;

     j) un Piano di organizzazione della rete ospedaliera e di realizzazione della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) per disabili ed anziani non autosufficienti previsto dal secondo Piano Sanitario Regionale;

     k) un piano di riduzione della spesa farmaceutica;

     l) un piano di formazione continua del personale;

     m) il potenziamento del sistema di emergenza sanitaria umana e veterinaria.

 

     Art. 30 bis. [19]

     1. Al fine di assicurare al sistema sanitario nazionale le risorse finanziarie indispensabili a non compromettere lo svolgimento delle attività e a consentire la regolare continuità nell’erogazione dei servizi a favore dei cittadini, la Regione Abruzzo interviene mediante la corresponsione di finanziamenti straordinari a copertura della quota parte di pertinenza regionale dei disavanzi maturati al 31 dicembre 2000.

     2. Per le finalità di cui al comma 1) la Giunta Regionale può, a norma di quanto disposto dagli art. 1 e 3 del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129 e dall’art. 4 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, a contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio un mutuo da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ivi compresa la legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni fino all’importo massimo di Euro 168.881.406,00.

     Il mutuo potrà essere stipulato con istituti mutuanti alle seguenti condizioni: tasso massimo al 6% e durata massima del periodo di ammortamento di anni 30.

     Il mutuo entrerà in ammortamento alla scadenza del semestre successivo a quello in cui è stipulato.

     La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo è garantito dalla Regione Abruzzo mediante apposite unità previsionali di base e di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità per l’intera durata del mutuo stesso.

     Le spese per l’ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che la parte degli interessi, rientrano tra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità regionale.

     3. Il mutuo contratto a norma della presente legge dalla Regione Abruzzo viene assegnato alle aziende sanitarie regionali dalla Giunta Regionale con l’atto di riparto in proporzione ai disavanzi accertati nelle singole ASL.

     4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nei seguenti termini:

     a. per quanto concerne l’autorizzazione disposta dalla presente legge alla contrazione del mutuo e alla sua attribuzione ai destinatari di cui al comma 3) mediante l’istituzione di apposite unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale;

     b. per quanto concerne l’onere relativo alle rate di ammortamento, che potranno decorrere dal 2003, mediante l’istituzione di appositi capitoli nell’ambito delle unità previsionale di base della spesa destinate dai bilanci degli esercizi di riferimento al pagamento delle quote in conto interessi e in conto capitale dei mutui contratti dalla Regione Abruzzo.

     5. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa in base a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di contabilità regionale.

 

     Art. 30 ter. [20]

     “1. La Regione concorre alla realizzazione del Centro Residenziale di cure palliative (Hospice) iniziato dall’Ente Morale Associazione “Casa Serena S.Maria della Pace” in Fontecchio (AQ) mediante la concessione di un contributo di Euro 200.000,00.

     2. Al fine dell’erogazione del contributo concesso, l’Associazione è tenuta a presentare alla Direzione OO.PP. l’istanza relativa, corredata da idonea documentazione resa con riferimento al prezzario regionale vigente, comprovante aver sostenuto una spesa complessiva non inferiore al doppio del contributo concesso.

     3. E’ autorizzata per l’anno 2002 l’iscrizione dello stanziamento di Euro 200.000,00 sul capitolo 152453, di nuova istituzione, - UPB 04 02 001 - denominato “Contributo all’Associazione Casa Serena S.Maria della Pace di Fontecchio”.

 

CAPO X

Interventi nel campo dell’occupazione e formazione professionale

 

     Art. 31. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10.07.1998, n. 55.

     1. All’art. 8 della L.R. 10.07.1998, n. 55 “Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all’occupazione”, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 4:

     (Omissis).

 

     Art. 32. Organizzazione della rete scolastica regionale.

     1. La Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dai commi 6 e 7 dell’articolo 78 della L.R. 03.03.1999, n. 11, avvia un programma di sperimentazione di forme innovative di organizzazione della rete scolastica per favorire il sostegno qualitativo alla autonomia degli istituti scolastici statali e non statali e l’integrazione tra scuola, formazione e lavoro.

     2. Il programma è articolato in due fasi:

     a) costruzione di nodi di una rete regionale di istituti di istruzione secondaria destinati ad assumere lo status di agenzie formative accreditate, nella cornice dei criteri nazionali elaborati ai sensi dell’art. 17 della L. 24.06.1997, n. 196 e dell’art. 43, comma1, della L.R. 12 agosto 1998, n. 72;

     b) costruzione di reti locali relazionate ai poli di cui alla lettera a) sulla base di progetti elaborati dalla Direzione Regionale Informatica.

     3. Per il conseguimento dell’obiettivo indicato al comma.2, lett. a) la Giunta Regionale adotta un regolamento per la definizione dei flussi finanziari, al fine di consentire il cablaggio degli stessi, con dotazione di sistemi Internet e Intranet e con la strumentazione necessaria alla realizzazione di videoconferenze e delle più avanzate forme di comunicazione multimediale.

     4. Le istituzioni scolastiche della Regione d’intesa con l’Assessorato alle politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, elaborano uno schema di Regolamento che, previa approvazione entro quindici giorni da parte delle competenti commissioni consiliari, individua le scuole di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti parametri:

     a) carattere non professionalizzante dell’Istituto considerata la necessità di integrare processi di istruzione e formazione, con il coinvolgimento di tutti gli istituti nella dotazione, anche parziale,delle strutture e strumentazioni di cui al comma 3;

     b) esperienze documentabili di formazione continua, di formazione del personale docente e del personale ausiliario, tecnico e amministrativo, di corsi aperti al personale di scuole di ogni ordine e grado;

     c) adesione ai progetti di sperimentazione e minisperimentazione di area scientifica o linguistica;

     d) attuazione di progetti di continuità e di orientamento;

     e) dimensionamento ottimale;

     f) competenza certificata del personale docente e non docente.

     5. La Direzione regionale politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione, contemporaneamente alla fase di dotazione strumentale, elabora un percorso mirato al riconoscimento dello status di agenzie formative agli istituti in possesso dei requisiti per l’accreditamento.

     6. La Regione, esaurita la prima fase del programma di sperimentazione, sentite la Conferenza permanente Regioni-Enti Locali e la Conferenza permanente Regione-Università, avvia forme di programmazione negoziata e concertata con la Province per l’attuazione del programma e di quanto disposto dagli articoli 78 e 79 della L.R. 11/99.

 

CAPO XI

Consorzi di difesa

 

     Art. 33. Contributi regionali.

     1. La Regione Abruzzo, qualora il parametro contributivo ministeriale determinato annualmente sia inferiore alla misura prevista dal D.Lgs. 29.03.2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, concede ai Consorzi di difesa e per loro tramite alle Cooperative e loro Consorzi, nonché ai singoli produttori, un contributo integrativo fino alla misura del contributo statale sulla spesa dei premi assicurativi ammessi dallo Stato ai sensi del medesimo D.Lgs [21].

     2. Il contributo integrativo regionale è erogato, su richiesta dei Consorzi di difesa, una volta che questi hanno ricevuto l’ammontare dei contratti assicurativi stipulati dagli aventi diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni, e ad avvenuta emissione del D.M. che determina i parametri contributivi [22].

     3. La quota di contribuzione integrativa è ripartita percentualmente a favore di ogni produttore assicurato secondo procedure di gestione che i Consorzi di Difesa concertano annualmente con la competente Direzione regionale.

     4. All’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge, pari a Euro 500.000,00, si fa fronte, per il corrente anno, con i fondi di cui al cap. 102401 del Bilancio di Previsione 2002 e per gli anni successivi, sui capitoli allo scopo istituiti.

     5. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi all’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione Europea ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato della Comunità Economica Europea.

 

CAPO XII

Interventi in favore delle Aree interne e costiere

 

     Art. 34. Interventi in favore delle Aree interne.

     1. La Regione Abruzzo, Direzione regionale Affari della Presidenza, finanzia la realizzazione di progetti presentati dai Comuni, dalle Comunità Montane e loro Consorzi e dai Consorzi industriali, per la realizzazione di opere infrastrutturali, e l’acquisto di beni immobili da destinare alle attività produttive e del Terziario delle aree interne. A tal fine i progetti sono inseriti in un programma finalizzato alla realizzazione nelle aree interne di interventi a sostegno della ripresa delle attività economiche e produttive, alla lotta alla disoccupazione ed in conformità alle nuove esigenze del mercato del lavoro, supportandone lo sviluppo.

     2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati alla Direzione Affari della Presidenza entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di seguito disciplinato [23].

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede come segue:

     a) nel bilancio per l’esercizio finanziario 2002 è autorizzata l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata del capitolo 31105 (UPB 03 01 003 titolo 3, categoria 1, voce economica 2) denominato: “Proventi da beni e servizi” con uno stanziamento pari a Euro 25.000.000,00;

     b) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzato lo stanziamento di Euro 25.000.000,00 sul capitolo 12354 (UPB 02 02 004, titolo 2, categoria 3, voce economica 4, sezione 10, settore 01), di nuova istituzione ed iscrizione denominato “Interventi in favore delle aree interne”.

     Lo stanziamento iscritto nella spesa è impegnato solo previo accertamento della relativa entrata.

 

     Art. 35. Contributo all’Enoteca regionale di Ortona a Mare.

     1. La Regione Abruzzo, per la valorizzazione dei vini abruzzesi assegna un contributo di Euro 50.000,00 all’Enoteca regionale di Ortona a Mare.

     2. Per la finalità di cui al comma 1, l’Enoteca regionale di Ortona, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta domanda di contributo alla direzione regionale Agricoltura corredata da relazione illustrativa sul programma di attività da intraprendere per l’affermazione e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli abruzzesi. La direzione Agricoltura concede il finanziamento entro venti giorni dalla domanda.

     3. All’onere derivante dall’applicazione dei commi 1 e 2, valutato per l’anno 2002 in Euro 50.000,00 si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 102405 di nuova istituzione ed iscrizione denominato “Contributo all’Enoteca regionale di Ortona”.

 

          Art. 36. Programmi PRUSST. [24]

     1. Ai progetti rientranti nei programmi PRUSST approvati dai Consigli Comunali è attribuita la valenza di cui alla L.R. 04.10.2001, n. 53.

     2. I progetti di cui al comma 1, in deroga alla normativa vigente, non sono sottoposti ad autorizzazione o nulla-osta di competenza della Regione o di propri organi o commissioni.

     2 bis. Per i progetti derivanti dai PRUSST già approvati dai Consigli comunali, che vedono la Regione Abruzzo, le Province e i Comuni quali soggetti promotori, i soggetti competenti rilasciano le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi, necessari per la realizzazione e l’attivazione dei progetti stessi, anche in deroga alle normative vigenti in materia urbanistica e edilizia [25].

     2 ter. Qualora i soggetti di cui al comma 2 bis non rilascino nei termini previsti e comunque entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi richiesti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro il termine di 30 giorni, nomina un commissario ad acta [26].

     3. I Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione Abruzzo le deliberazioni concernenti detti progetti.

     4. La Giunta regionale può sospendere per gravi e comprovati motivi l’attuazione dei progetti entro dieci giorni dalla ricezione delle relative deliberazioni di approvazione.

 

     Art. 37. Modifiche e integrazioni alla L.R. 19.12.2001, n. 77.

     1. L’elenco di cui all’art. 16 bis della L.R. 19.12.2001, n. 77 è sostituito, per l’anno 2002, dal seguente:

     - Associazione “Abruzzesi a Roma” – Euro 100.000,00;

     - Ente Gestione Rassegna Cuochi “Villa S.Maria” – Euro 25.000,00;

     - Museo della Ceramica – Rapino Euro 25.000,00;

     - Parrocchia S.Maria a Mare – Giulianova – Euro 100.000,00;

     - Confederazione Associazioni Abruzzesi nel Mondo – Euro 200.000,00

     - Unione Sportiva Aterno Pescara – Euro 20.000,00 [27].

     2. [28].

     3. [29].

     5. [30].

     6. All’art. 8 della L.R. n. 77/2001, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi [31]:

     (Omissis).

 

     Art. 38. Modifiche alle LL.RR. 27.12.2001, n. 81 e 06.04.2001, n. 11.

     1. Ferme restando le previsioni di spesa di cui all’art. 9 della L.R. 27.12.2001, n. 81 le Cooperative ivi previste sono sostituite, per l’anno 2002, dalle seguenti Associazioni:

     - Associazione per il progresso della cardiologia e cardiochirurgia – Teramo;

     - Associazione Il Dono – Pineto

     - l’ASSL ANGSA – Regione Abruzzo sostituisce l’Associazione “Dimensione Volontariato” di Roseto.

     - Associazione PUER - Tagliacozzo per Euro 30.000,00 [32]

     2. All’art. 3, comma 1, punto 2), della L.R. 81/2001 le parole: “acquisizione quote” sono sostituite con la parola:

     (Omissis).

     3. La costituzione del consorzio di cui all’art. 3, comma 1, punto 2) della L.R. 81/2001 anche su iniziativa privata avviene entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     4. [Dopo l’art. 41 L.R. 6.4.2001, n. 11 è inserito il seguente art. 41 bis:

     (Omissis)] [33];

     5. [Le associazioni e gli enti beneficiari dei contributi, previsti dalla L.R. 09.08.1999, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ricevuto l’anticipazione di cui al comma 4, possono formulare richieste al Dirigente del Servizio Ragioneria; il Dirigente provvede in merito nei termini di cui al comma 4. La stessa disciplina si applica ai consorzi e alle associazioni di cui all’art. 3 L.R. 81/2001] [34].

 

     Art. 39. Contributi vari.

     1. Sono sospese per l’anno 2002 le attività di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 della L.R. 22.02.2000 n. 15, concernente “Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo”.

     2. Lo stanziamento previsto per l’anno 2002 al capitolo 62424 è determinato in Euro 2.154.000,00.

     3. All’elenco di cui all’art. 7 della L.R. n. 15 del 22.02.2000 è aggiunta la seguente lettera n):

     (Omissis).

     4. All’elenco di cui all’art. 5 della L.R. n. 15/2000 sono aggiunte le seguenti lettere y) e z):

     (Omissis).

     5. L’art. 17 della L.R. n. 15/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 40. Modifiche ad interventi finanziari.

     1. Il finanziamento di cui al capitolo 61660 “Interventi a favore del Liceo musicale G. Braga di Teramo”, è subordinato alla preventiva partecipazione della Regione all’Istituto.

     2. Al Consigliere Regionale delegato dal Presidente della Giunta è attribuita la Presidenza dell’Istituto.

     3. Per l’anno 2002 lo stanziamento è stabilito in Euro 450.000,00.

     4. In sostituzione degli elenchi di cui alla L.R. 06.04.2001, n. 11 (ex L.R. 09.08.1999, n. 49) e L.R. 04.10.2001, n. 53 L.R. 04.10.2001, n. 56 sono finanziati gli interventi di cui agli allegati D) e E).

 

     Art. 41. Copertura finanziaria.

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con la legge di bilancio.

 

     Art. 42. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo con effetto dal 1° gennaio 2002.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

 

 

Tabelle A-E [35]

     (Omissis).


[1] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[2] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[4] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[5] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[6] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[7] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[8] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[9] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[10] Comma così modificato dall’art. 157 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[11] Comma così modificato dall’art. 90 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 19 novembre 2003, n. 19.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 26 novembre 2002, n. 25.

[14] Articolo abrogato dall’art. 91 bis della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[15] Comma modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2002, n. 25 e così sostituito dall’art. 35 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 81, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 35 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 2012, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[16] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[17] Comma così modificato dall’art. 68 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[18] Articolo modificato dall’art. 1 della L.R.29 novembre 2002, n. 26 e così sostituito dall’art. 99 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, nel testo risultante dall’art. 6 della L.R. 23 giugno 2006, n. 20.

[19] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[20] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[21] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 7 novembre 2005, n. 32.

[22] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 7 novembre 2005, n. 32.

[23] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 26 novembre 2002, n. 25.

[24] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[25] Comma inserito dall’art. 16 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[26] Comma inserito dall’art. 16 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[27] Per una modifica al presente comma vedi l’art. 6 della L.R. 26 novembre 2002, n. 25.

[28] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 7 giugno 2002, n. 9.

[29] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 7 giugno 2002, n. 9.

[30] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 7 giugno 2002, n. 9.

[31] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 10 luglio 2002, n. 14.

[32] Aggiunta dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[33] Comma abrogato dall’art. 182 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[34] Comma abrogato dall’art. 182 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[35] Tabelle già modificate dagli artt. 1, 2 e 6 della L.R. 26 novembre 2002, n. 25 e così ulteriormente modificate dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.