§ 5.4.161 – L.R. 16 settembre 1997, n. 100.
Partecipazione della Regione alla costituzione dell'associazione denominata «Accademia internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:16/09/1997
Numero:100


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, riconosce alla comunicazione audiovisiva ed alle attività connesse valore essenziale per facilitare la creazione di nuove e [...]
Art. 2.      1. La Regione Abruzzo è autorizzata a partecipare, secondo le modalità previste dal proprio Statuto, quale Socio alla Associazione denominata «Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze [...]
Art. 3.      1. L'Associazione, per le finalità statutarie derivanti dalla presente Legge, assume la natura giuridica prevista dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dalla L.R. n. 6/91
Art. 4.      1. Il Patrimonio della Associazione è così costituito
Art. 5. 
Art. 6.      La Regione Abruzzo concorre alle spese occorrenti per l'attività complessiva della Associazione, attraverso l'erogazione di un contributo da determinare annualmente con legge di bilancio
Art. 7.      L'intervento finanziario regionale in attuazione della presente legge ha durata triennale
Art. 8.      Per gli oneri derivanti dalla presente legge, complessivamente valutati per il triennio 1997-99 in lire 1.200.000.000, si provvede per l'anno 1997 mediante utilizzazione di quota parte, pari a [...]


§ 5.4.161 – L.R. 16 settembre 1997, n. 100.

Partecipazione della Regione alla costituzione dell'associazione denominata «Accademia internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine».

(B.U. 24 settembre 1997, n. 16).

 

Art. 1.

     1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, riconosce alla comunicazione audiovisiva ed alle attività connesse valore essenziale per facilitare la creazione di nuove e qualificate figure professionali.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione Abruzzo intende aderire, quale socio, alla Associazione denominata «Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine», che ha lo scopo di creare, in rapporto alle nuove esigenze del mercato del lavoro, nuove professionalità e competenze nel mondo dell'immagine e della comunicazione audiovisiva di alto livello.

 

     Art. 2.

     1. La Regione Abruzzo è autorizzata a partecipare, secondo le modalità previste dal proprio Statuto, quale Socio alla Associazione denominata «Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine», che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice Civile.

     2. La partecipazione della Regione Abruzzo è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Associazione prevedano:

     a) la possibilità che alla Associazione partecipino, in qualità di Soci, i Comuni, le Amministrazioni Provinciali, le Università del territorio regionale e l'Istituto Cinematografico dell'Aquila, «La Lanterna Magica»;

     b) la possibilità che alla Associazione partecipino, in qualità di Soci Sostenitori, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta;

     c) l'obbligo da parte degli Enti pubblici e privati, di cui ai punti a) e b), alla partecipazione alle spese di gestione e di funzionamento degli scopi statutari nelle forme previste dallo Statuto stesso;

     d) che lo scopo sia quello di promuovere e realizzare senza fini di lucro, l'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze del l'Immagine ed in particolare di garantire il suo svolgimento secondo le finalità previste nelle norme statutarie;

     e) la promozione e l'organizzazione di studi e ricerche nel settore in oggetto;

     f) la promozione, il coordinamento e la gestione delle attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione ne settore in oggetto, con particolare riguardo alla formazione giovanile;

     g) che il rappresentante di nomina regionale assuma le funzioni di Presidente dell'Associazione.

     3. Il Presidente della Regione Abruzzo è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Associazione di cui al precedente comma 1.

     4. Lo Statuto dell'Associazione deve essere informato ai principi democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Abruzzo ed è approvato dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     1. L'Associazione, per le finalità statutarie derivanti dalla presente Legge, assume la natura giuridica prevista dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dalla L.R. n. 6/91.

 

     Art. 4.

     1. Il Patrimonio della Associazione è così costituito:

     a) dai conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dai Soci;

     b) dalle dotazioni patrimoniali apportate dai successivi soggetti sostenitori;

     c) dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano alla Associazione, con specifica destinazione a patrimonio.

     2. La Associazione provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:

     a) contributi dei Soci;

     b) proventi derivanti dalla propria attività e da contratti di sponsorizzazione;

     c) interventi finanziari pubblici e privati;

     d) qualsiasi altra erogazione o provento.

 

     Art. 5. [1]

     1. Al termine dei corsi triennali svolti dall'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine, gli allievi conseguono un attestato di qualifica a norma dell'art. 14 della legge n. 845 del 21.12.1978 e dell'art. 16 della L.R. n. 111 del 17.5.95.

     2. Gli esami finali sono effettuati a norma dell'art. 7 del Regolamento n. 12/95 del 7.12.1995, previa comunicazione al Settore Formazione Professionale della documentazione relativa all'attività didattica svolta.

     3. Hanno diritto a sostenere gli esami finali di qualifica anche gli allievi che hanno frequentato i primi corsi triennali realizzati negli anni 1995 e 1996 con il contributo finanziario della Regione Abruzzo.

 

     Art. 6.

     La Regione Abruzzo concorre alle spese occorrenti per l'attività complessiva della Associazione, attraverso l'erogazione di un contributo da determinare annualmente con legge di bilancio.

     L'attività della Associazione «Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine» decorre dal 1 gennaio 1998.

     Per l'anno 1997 la Regione Abruzzo, al fine di garantire l'attività complessiva dell'Accademia, interviene con un contributo straordinario di lire 400 milioni in favore dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila in deroga all'articolo 4 della legge regionale numero 91 del 1984. Tale deroga ha validità anche in riferimento alla legge regionale numero 87 dell'11 settembre 1996 per l'attività complessiva svolta nell'anno 1996.

     I rapporti attivi e passivi dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila, relativi allo svolgimento dell'attività dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine, a tutto il 31 dicembre 1997, confluiscono all'Associazione di cui alla presente legge.

 

     Art. 7.

     L'intervento finanziario regionale in attuazione della presente legge ha durata triennale.

     La concessione del contributo previsto sulla base della presente legge, relativo all'esercizio finanziario di riferimento, è disposta con Ordinanza Dirigenziale che autorizza la liquidazione e conseguente erogazione del contributo stesso sulla base della presentazione di apposita domanda corredata di relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'esercizio 1997 il termine di presentazione è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Associazione, pena restituzione delle somme percepite, presenta il consuntivo accompagnato dalla relazione esplicativa dell'attività svolta e dalla certificazione di regolarità contabile di cui alla legge regionale numero 22 del 1986 e successive modificazioni.

     Le attività di pertinenza della Regione, conseguenti e connesse all'attuazione delle disposizioni recate dalla presente legge, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5, sono svolte dal Servizio Promozione Culturale, competente nella specifica materia.

 

     Art. 8.

     Per gli oneri derivanti dalla presente legge, complessivamente valutati per il triennio 1997-99 in lire 1.200.000.000, si provvede per l'anno 1997 mediante utilizzazione di quota parte, pari a lire 400.000.000, dello stanziamento iscritto al capitolo 323000 - fondo globale, elenco n. 3

- partita numero 2.

     Per gli esercizi 1998 e 1999, gli stanziamenti relativi a ciascun esercizio finanziario saranno quantificati con le relative leggi di bilancio, tenuto conto della eventuale quota sociale e del limite fissato dal precedente comma.

     Le successive variazioni al bilancio corrente, sono apportate con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, numero 81.

     Per gli esercizi successivi al 1999 gli stanziamenti relativi alla quota associativa saranno iscritti con le relative leggi di bilancio; apposita legge regionale dovrà quantificare i relativi interventi, compatibilmente con le risorse regionali e con le reali esigenze finanziarie dell'Associazione, tenuto conto anche degli apporti finanziari che ad essa perverranno ai sensi del precedente articolo 2.

 

 

 


[1] Per un’integrazione del presente articolo, vedi l’art. 12 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.