§ 5.4.225 – L.R. 22 febbraio 2000, n. 15.
Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:22/02/2000
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Enti e Associazioni sostenuti dalla Regione Abruzzo.
Art. 3.  Compiti delle Province.
Art. 4.  Compiti dei Comuni.
Art. 5.  Enti e Associazioni.
Art. 6.  Istituzione Sinfonica Abruzzese.
Art. 7.  Enti e Associazioni.
Art. 8.  Orchestra Giovanile Abruzzese.
Art. 9.  Istituti e Centri di Studio.
Art. 10.  L'attività lirica - Progetti.
Art. 11.  Norme di finanziamento.
Art. 12.  Progetti.
Art. 13.  Norme di finanziamento.
Art. 14.  Finalità.
Art. 15.  Norme di finanziamento.
Art. 16.  Programmazione triennale.
Art. 17.  Finanziamento annuale.
Art. 18.  Modalità di erogazione.
Art. 19.  Accesso di altri soggetti.
Art. 20.  Esclusione dal finanziamento triennale.
Art. 21.  Norma Finanziaria.
Art. 22.  Urgenza.


§ 5.4.225 – L.R. 22 febbraio 2000, n. 15.

Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.

(B.U. 10 marzo 2000, n. 8 bis).

 

TITOLO I

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE

DEGLI ENTI E ASSOCIAZIONI MUSICALI

 

Art. 1. Principi generali.

     La Regione Abruzzo considera l'attività musicale mezzo fondamentale di espressione artistica e di promozione civile e culturale; ne riconosce la rilevanza sociale ed economi a; ne promuove la tutela e lo sviluppo nel rispetto della libertà di creazione e diffusione.

     1 bis. Ai fini dell’applicazione della presente legge per attività musicale si intende anche l’attività coreutica e di danza [1].

     La disciplina e l'intervento regionale a sostegno delle attività musicali sono ispirati alla libertà dell'arte come riconosciuta e garantita dall'art. 33 della Costituzione, nonché ai principi generali sanciti dallo Statuto regionale.

     La Regione Abruzzo intende, in tale ambito, tutelare e valorizzare il livello di apporto musicale nel territorio regionale, promosso fin dal dopoguerra dalla Società Aquilana dei Concerti e sviluppato da importanti organismi di produzione e distribuzione, ricerca e studio.

     La Regione Abruzzo riconosce altresì il valore culturale e sociale dell'attività svolta dalle istituzioni presenti sul territorio regionale che operano nel settore degli studi musicologici, dell'etnomusicologia, della musica popolare, del recupero del patrimonio musicale regionale, compreso quello storico e della tradizione bandistica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni e la produzione di materiali discografici ed editoriali, nonché della sperimentazione di nuovi linguaggi e di tecnologie avanzate.

     La Regione Abruzzo sostiene, riconoscendone l'alto valore sociale, la realizzazione di progetti finalizzati, al miglioramento della qualità della vita dei soggetti più deboli nonché la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione e alla valorizzazione del multiculturalismo.

     Restano ferme le competenze riservate allo Stato della normativa nazionale di settore.

 

     Art. 2. Enti e Associazioni sostenuti dalla Regione Abruzzo. [2]

     1. La Regione Abruzzo al fine di assicurare la sempre più organica e consapevole diffusione della cultura musicale sul proprio territorio e la crescita della propria immagine nel confronto con altre realtà italiane ed internazionali, sostiene l'attività di Enti ed Associazioni musicali con sede in Abruzzo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) documentata continuità almeno quinquennale di una qualificata attività artistica;

     b) sana gestione economica che preveda un equilibrato rapporto tra costi di gestione e spese per la produzione e/o distribuzione delle attività;

     c) adeguata struttura tecnica ed organizzativa proporzionata alla programmazione che si intende realizzare;

     d) accertata regolarità contributiva nei confronti dell'Ente Nazionale Previdenziale ed Assistenza Lavoratori dello Spettacolo (ENP ALS).

 

     Art. 3. Compiti delle Province.

     Le Province svolgono funzioni di promozione e coordinamento in rapporto allo sviluppo delle attività musicali produttive e formative operanti nel territorio di riferimento, assicurando propri apporti finanziari.

 

     Art. 4. Compiti dei Comuni.

     I Comuni concorrono, impegnando proprie risorse finanziarie, in quanto titolari di funzioni attinenti alla diffusione della cultura musicale, al sostegno di attività svolte nell'ambito territoriale proprio.

     I Comuni sostengono, in concorso con lo Stato, la Regione e la Provincia di riferimento, la residenza temporalmente definita da parte di formazioni musicali insediate nei teatri di loro proprietà.

     I Comuni promuovono e realizzano, anche attivando risorse comunitarie, statali e regionali, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di proprietà destinati ad attività musicali, con particolare riguardo a quelli di valore storico-artistico.

 

TITOLO II

LE ATTIVITA' MUSICALI

CAPO I

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

 

     Art. 5. Enti e Associazioni.

     La Regione Abruzzo, in conformità con gli orientamenti normativi dello Stato in materia di programmazione musicale, ed in eventuale concorso con i Comuni e le Province, sostiene le istituzioni di seguito elencate riconoscendo loro il compito di produrre e diffondere la cultura musicale:

     a) Associazione Musicale I Solisti Aquilani;

     b) Camerata Musicale Sulmonese;

     c) Ente Manifestazioni Pescaresi;

     d) Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" - L'Aquila;

     e) Società del Teatro e della Musica "L. Barbara" - Pescara;

     f) Società dei Concerti "P. Riccitelli" - Teramo;

     g) Associazione Musicale "Il Fabbro Armonioso" - Avezzano;

     h) Associazione Orchestrale da Camera "B. Marcello" - Teramo;

     i) Cooperativa Cast Lirica - Avezzano;

     j) Ecamlab Soc. Coop. - Pescara [3];

     k) Istituzione Deputazione Teatrale "Teatro Marrucino" - Chieti;

     l) Officina Musicale - L'Aquila;

     m) Associazione Officina Musicale Altipiano delle Rocche - Rocca di Mezzo (AQ);

     n) Associazione Musicale "A. Pacini" - Atri (TE);

     o) Associazione Playing Brass School - Ortona (CH);

     p) Società Cooperativa "Anxanum" - Lanciano;

     q) Associazione Jazz On - Avezzano;

     r) Associazione Culturale Spazio 3 - Teramo;

     s) Associazione Musicale "F.J. Haydn";

     t) Società Italiana della Musica e del Teatro - Chieti;

     u) Associazione Culturale Lightship - Vasto;

     v) Associazione Jazz Image and Bleus – Teramo;

     y) Associazione Musicale Complesso Bandistico di Ancarano (TE) [4];

     z) Gruppo Ricerca Canti Folk Pineto di Pineto (TE) [5];

     z) bis Associazione Culturale ELLEDIENNE - Avezzano [6];

     z) ter Associazione Culturale Harmonia Novissima - Avezzano [7];

     z) quater Associazione Culturale Teatro Lanciavicchio - Avezzano [8].

 

     Art. 6. Istituzione Sinfonica Abruzzese.

     La Regione Abruzzo riconosce l'Ente Morale Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA), quale ente di prioritario interesse regionale in materia di produzione e distribuzione musicale, storicamente consolidata sull'intero territorio regionale con carattere di stabilità, secondo la L.R. 9.8.90, n. 76, la quale disciplina i relativi meccanismi di finanziamento.

     La Regione Abruzzo riconosce, altresì, l'Ente Morale "I Solisti Aquilani" quale Ente di prioritario interesse regionale in considerazione del particolare rilievo dell'attività svolta a livello internazionale.

 

CAPO II

DIDATTICA E FORMAZIONE

 

     Art. 7. Enti e Associazioni.

     La Regione Abruzzo, consapevole dell'importanza dell'azione didattica per una qualificata formazione professionale utile al necessario avviamento al lavoro, sostiene gli enti e le associazioni di seguito elencate, che hanno assicurato negli anni la crescita della cultura musicale e della qualità esecutiva e interpretativa di innumerevoli giovani musicisti, concretizzando una elevata qualità didattica ed educativa a complemento degli studi compiuti nelle scuole statali di musica:

     a) Accademia Musicale Pescarese;

     b) A.R.P.E.M. - Fontecchio (AQ);

     c) Ateneo Internazionale della Lirica-Sulmona;

     d) Associazione Amici della Musica e Corsi Musicali Estivi "F. Fenaroli" - Lanciano;

     e) Associazione Musica per la Pace (AQ);

     f) Associazione Chitarristica Aquilana (AQ);

     g) Associazione Musicale Accademia;

     h) Orchestra giovanile "I Sinfonici" Mosciano S. Angelo (TE);

     i) Associazione Settembrata Abruzzese (PE);

     l) Associazione Fisarmonicisti Aquilana (AQ);

     m) Associazione Culturale Amici del Festival di Mezzaestate di Tagliacozzo (AQ).

     n) Scuola Civica Musicale di Vasto [9].

 

     Art. 8. Orchestra Giovanile Abruzzese.

     La Regione Abruzzo, allo scopo di offrire ai giovani musicisti l'opportunità di prepararsi alla carriera musicale nelle forme più efficaci e facilitarne l'inserimento nella vita professionale, sostiene l'attività dell'Orchestra Giovanile Abruzzese (O.G.A.) che riunisce ogni anno allievi provenienti dai Conservatori di Musica di L'Aquila e Pescara e dal Liceo Musicale di Teramo per realizzare la formazione di figure professionali tecnicamente e culturalmente elevate.

     L'Orchestra Giovanile Abruzzese, opererà per la parte organizzativa della propria attività stagionale, in concorso con una o più istituzioni elencate nella presente legge, tramite convenzione biennale rinnovabile ed in accordo con i Conservatori di Musica ed il Liceo Musicale indicati al comma precedente.

 

CAPO III

STUDI E RICERCA

 

     Art. 9. Istituti e Centri di Studio.

     La Regione Abruzzo affida alle strutture sotto elencate il compito di studio e ricerca per lo sviluppo delle discipline di cui al comma 4 del precedente art. 1:

     a) Centro Studi Musicali "N. Carloni" - L'Aquila;

     b) Istituto Gramma - L'Aquila;

     c) Istituto Nazionale Tostiano - Ortona;

     d) Istituto Abruzzese di Storia Musicale.

 

CAPO IV

ATTIVITA' DI PRODUZIONE LIRICA

 

     Art. 10. L'attività lirica - Progetti. [10]

     La Regione Abruzzo, consapevole della crescente richiesta di iniziative operistiche, promuove e sostiene finanziariamente ogni anno, un progetto di produzione e relativa distribuzione di opere del repertorio lirico coordinato tra enti e associazioni musicali elencati nella presente legge, i quali concorrono a tale produzione secondo le proprie competenze e finalità istituzionali.

     I soggetti di cui al comma 1, sulla base delle rispettive specificità, elaborano il progetto ed individuano un capofila il quale presenta la relativa proposta alla Giunta Regionale - Servizio Promozione Culturale entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e si impegna alla sua realizzazione.

 

     Art. 11. Norme di finanziamento. [11]

     I progetti di cui al precedente articolo sono finanziati annualmente fino al 10% dello stanziamento previsto per il finanziamento della presente legge.

     Entro il 30 aprile di ogni anno, il Servizio Promozione Culturale provvede all'assegnazione del finanziamento, liquidando a titolo di anticipazione l'80% della somma assegnata.

     Il residuo 20% del finanziamento è corrisposto dopo presentazione, entro tre mesi dal termine dell'attività, di dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto, unitamente al consuntivo del beneficiario e ad una dettagliata relazione artistica.

     Per i soggetti beneficiari, il contributo regionale non può superare il 60% del bilancio dell'anno precedente a quello di esercizio [12].

 

CAPO V

ALTRE ATTIVITA' MUSICALI

 

     Art. 12. Progetti. [13]

     La Regione Abruzzo incentiva la progettualità di organismi associativi costituiti con atto pubblico tra giovani musicisti e operatori musicali che propongono iniziative di particolare pregio, creatività e interesse artistico, oltre che di originale innovazione, anche per assicurare la diffusione della cultura musicale in località e ambiti non serviti solitamente dai tradizionali circuiti regionali.

     I soggetti di cui al comma precedente inoltrano alla Giunta Regionale - Servizio Promozione Culturale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un dettagliato progetto artistico e finanziario con l'indicazione di altre fonti di finanziamento pubbliche e/o private nonché di una dichiarazione attestante l'impegno del rispetto delle vigenti norme in materia fiscale, previdenziale e assistenziale.

     I progetti di cui al comma 2 sono istruiti dalle competenti strutture regionali che determinano i relativi finanziamenti previo esame tecnico- comparativo effettuato da esperti di nomina del Componente la Giunta preposto al ramo.

 

     Art. 13. Norme di finanziamento. [14]

     Per i progetti di cui al presente Capo, l'importo disponibile è commisurato fino al 10% del finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.

     Entro il 30 aprile di ogni anno, il Servizio Promozione Culturale provvede all'assegnazione di un contributo dell'entità massima del 50% della spesa ammessa, liquidando a titolo di anticipazione il 50% della somma assegnata.

     Il residuo 50% del contributo è corrisposto dopo presentazione, entro tre mesi dal termine dell'attività, di dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto, unitamente al consuntivo del beneficiario e ad una dettagliata relazione artistica.

     Qualora i fondi di cui al presente articolo non fossero utilizzati, gli stessi saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

 

TITOLO III

SISTEMA DELLE RESIDENZE

 

     Art. 14. Finalità. [15]

     Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale sul territorio, la Regione, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le attività delle residenze svolte sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni e il periodo di apertura della sede o delle sedi di spettacolo, comunque non inferiore a mesi cinque.

     I progetti di cui al comma precedente sono redatti dai Comuni interessati con il concorso finanziario delle Province di riferimento.

     Gli esecutori dei progetti delle residenze possono stipulare convenzioni triennali con enti musicali di produzione e/o distribuzione e con altri soggetti organizzati con carattere di continuità, operanti nel campo musicale.

 

     Art. 15. Norme di finanziamento. [16]

     La Giunta Regionale può concorrere finanziariamente, con gli Enti Locali del territorio di riferimento, alla realizzazione di una residenza musicale per Provincia, tenuto conto della valenza progettuale, del concorso finanziario degli altri Enti, per un importo massimo del 25% dello stanziamento previsto per la residenza dalla presente legge.

     Per i progetti di cui al presente titolo, l'importo disponibile è commisurato fino al 10% del finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.

     Qualora i fondi di cui al presente articolo non fossero utilizzati, gli stessi saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

 

TITOLO IV

NORME GENERALI DI FINANZIAMENTO

 

     Art. 16. Programmazione triennale.

     La Regione Abruzzo intende assicurare certezza di contribuzione agli enti e alle associazioni di cui agli artt. 5, 7, 8 e 9 della presente legge per consentire ad essi una programmazione anche di lungo periodo e la ottimizzazione delle risorse, purché la programmazione triennale della loro attività artistica sia coerente con il programma regionale di sviluppo e comunque nel limiti delle leggi di bilancio.

     La Regione Abruzzo, consapevole del raggiunto livello di stabilità degli enti ed associazioni di cui agli artt. 5, 7, 8 e 9, riconosce il loro ruolo storico sul territorio, tuttavia consequenziale all'instaurazione alla crescita occupazionale costante e stabile.

     Conseguentemente la Giunta Regionale indica per ciascun soggetto beneficiario, la somma da erogare su base triennale.

 

[17]

     Art. 17. Finanziamento annuale. [18]

     1. Fino all'approvazione della nuova legge regionale in materia di disciplina dello spettacolo, ai soggetti di cui agli artt. 5, 7, 8, 9 della previsione originaria della presente legge, sono annualmente assegnati contributi nello stesso importo di quello ultimo erogato.

 

     Art. 18. Modalità di erogazione.

     Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 17 della presente legge, i beneficiari presentano, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, apposita domanda corredata dal bilancio di previsione annuale, nonché dalla relazione sugli obiettivi da conseguire con l'attività artistica programmata triennalmente [19].

     Per il primo anno di applicazione, le domande di cui al presente articolo vanno presentate, a pena di decadenza, entro giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

     Il Dirigente del Servizio Promozione Culturale, con propria ordinanza, eroga l'anticipazione in misura pari all'80% quale acconto sul contributo di cui al precedente art. 17 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale.

     La liquidazione del residuo 20% sarà erogato sulla base del conto consuntivo di cui al successivo comma.

     Gli enti e le associazioni di cui agli artt. 5, 7, 8 e 9 della presente legge, entro il 30 aprile di ciascun anno, presentano alla Giunta Regionale Servizio Promozione Culturale, a pena di decadenza, il conto consuntivo delle attività svolte e delle spese sostenute nell'anno precedente evidenziando, in particolare, gli equilibri tra le spese per l'attività e quelle generali, nonché una relazione sullo sviluppo occupazionale, come da art. 16, comma 2.

 

     Art. 19. Accesso di altri soggetti. [20]

     1. La Regione, consapevole del crescente sviluppo delle attività legate alla cultura musicale in Abruzzo, prevede la possibilità di accedere ai benefici di cui agli artt. 5, 7 e 9 della presente legge per le istituzioni e gli organismi che siano divenuti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o che siano beneficiari del contributo derivante dal Fondo Unico per lo Spettacolo [21].

     2. Per l'anno 2006, le istituzioni e gli organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che in precedenza hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge possono subire, in eguale misura per tutti, una variazione in meno, rispetto all'anno precedente della sovvenzione di non oltre il 20%.

     3. Per l'anno 2006, le istituzioni e gli organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che in precedenza non hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, potranno essere finanziati, in eguale misura per tutti, con un contributo massimo di € 10.000,00.

 

     Art. 20. Esclusione dal finanziamento triennale.

     I soggetti beneficiari ai sensi della presente legge che non dovessero rispettare i termini di presentazione della documentazione artistica e finanziaria preventiva e consuntiva, prescritta dal precedente art. 18, decadono dai benefici previsti dalla presente legge.

     Nei confronti degli stessi soggetti è altresì prevista la decadenza in presenza di procedure ingiuntive attivate dalla Regione Abruzzo sulle spese oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge.

 

     Art. 21. Norma Finanziaria.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 6.000.000.000 annui per il triennio 2000/2002 si provvede, per l'esercizio 2000, mediante riduzioni per competenza e per cassa dei capitoli 62422 per lire 700.000.000, 62426 per lire 2.150.000.000, 11826 per lire 1.500.000.000, 321930 per lire 1.650.000.000, relativi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2000.

     Alla istituzione del Capitolo necessario si provvede ai sensi dell'art. 37 della L.R. 29.12.1977, n. 81.

     Negli esercizi successivi al 2002 la Legge Finanziaria di accompagnamento dei relativi bilanci ne determina gli stanziamenti.

 

     Art. 22. Urgenza.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo", con decorrenza 1° gennaio 2000.


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 60.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[3] Lettera così modificata dall'art. 45 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 38 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 38 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[9] Lettera aggiunta dall’art. 38 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[10] L'applicazione del presente articolo è stata sospesa per l’anno 2007 dall'art. 71 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34. Gli effetti del presente articolo sono stati sospesi per le annualità 2009 e 2010 dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38. Per un'ulteriore sospensione del presente articolo, vedi l'art. 33 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[11] L'applicazione del presente articolo è stata sospesa per l’anno 2007 dall'art. 71 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34. Gli effetti del presente articolo sono stati sospesi per le annualità 2009 e 2010 dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38. Per un'ulteriore sospensione del presente articolo, vedi l'art. 33 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[12] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[13] L'applicazione del presente articolo è stata sospesa per l’anno 2007 dall'art. 71 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34. Gli effetti del presente articolo sono stati sospesi per le annualità 2009 e 2010 dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38. Per un'ulteriore sospensione del presente articolo, vedi l'art. 33 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[14] L'applicazione del presente articolo è stata sospesa per l’anno 2007 dall'art. 71 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34. Gli effetti del presente articolo sono stati sospesi per le annualità 2009 e 2010 dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38. Per un'ulteriore sospensione del presente articolo, vedi l'art. 33 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[15] L'applicazione del presente articolo è stata sospesa per l’anno 2007 dall'art. 71 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34. Gli effetti del presente articolo sono stati sospesi per le annualità 2009 e 2010 dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38. Per un'ulteriore sospensione del presente articolo, vedi l'art. 33 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[16] L'applicazione del presente articolo è stata sospesa per l’anno 2007 dall'art. 71 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34. Gli effetti del presente articolo sono stati sospesi per le annualità 2009 e 2010 dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38. Per un'ulteriore sospensione del presente articolo, vedi l'art. 33 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 38 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[18] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29, nel testo risultante dall'art. 7 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 40.

[19] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 1 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[20] Articolo sostituito dall’art. 15 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29. Gli effetti del presente articolo sono stati sospesi per le annualità 2009 e 2010 dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38. Per un'ulteriore sospensione del presente articolo, vedi l'art. 33 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 60.