§ 6.1.95 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 77.
L.R.11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:19/12/2001
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 1 bis.  Finalità ed obiettivi della Consulta regionale dei Giovani.
Art. 1 ter.  Istituzione dell'albo delle Associazioni Giovanili.
Art. 1 quater.  Composizione della Consulta regionale dei giovani.
Art. 1 quinqies.  Durata della composizione della Consulta.
Art. 1 sexies.  Gli Organi della Consulta.
Art. 1 septies.  L'Assemblea.
Art. 1 octies.  Il Presidente.
Art. 1 novies.  Il vice Presidente.
Art. 2.  Benefici concedibili.
Art. 3.  Contenuto della domanda e documentazione.
Art. 4.  Termini e modalità di invio della domanda.
Art. 5.  Esame delle domande.
Art. 6.  Criteri per la concessione dei benefici.
Art. 7.  Concessione dei benefici.
Art. 8.      1. La Regione Abruzzo istituisce negli anni 2001/2002 n. 43 borse di studio da destinare a giovani laureati abruzzesi di età non superiore a anni trentacinque
Art. 9.      1. Le borse di studio, dell'ammontare annuo di £. 20.000.000 ciascuna, sono corrisposte per la partecipazione a stages formativi realizzati dai Gruppi del Consiglio regionale.
Art. 10.      1. Ai Presidenti dei Gruppi consiliari compete la direzione ed il controllo, nonché la designazione, in numero proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi, dei borsisti.
Art. 11.      1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge i Presidenti dei Gruppi comunicheranno le designazioni all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 12.      1. All'art. 5 L.R. 9.5.2001, n. 18, comma 4, le parole "dei consiglieri segretari" sono sostituite dal n. "3", il cui comma 5 viene così sostituito:
Art. 12 bis.     
Art. 12 ter.      1. La Regione al fine di favorire gli interventi di cui al 2° comma dell’articolo precedente, riguardante:
Art. 12 quater.      1. All’onere derivante dall’applicazione dei precedenti artt, 12 bis e 12 ter, valutato per il 2001 in lire 250.000.000 (duecentocinquatamilioni), si provvede mediante prelevamento della stessa [...]
Art. 13.      1. Fermo restando il disposto della L.R. 30/1993, la Regione promuove anche direttamente, attraverso il Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo, la ricerca applicata, lo sviluppo competitivo, [...]
Art. 13 bis. 
Art. 14.  [8]
Art.14 bis.  [9]
Art. 15.      1. All'elenco di cui all'art. 3 della L. R. 53/2001 viene aggiunta la seguente voce:
Art. 16.     
Art. 16 bis.  [10]
Art. 17.  Norma finanziaria.
Art. 18.      1. All’art. 11, 2° comma, della legge regionale 4.10.2001, n. 54 le parole “in base alla legge regionale 11/1981”, sono sostituite con le parole
Art. 19.      1. In ogni caso agli Enti e/o alle Associazioni che non hanno presentato la relazione è concesso termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.  Urgenza.


§ 6.1.95 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 77.

L.R.11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione.

(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).

 

Capo I

Disposizioni in materia di comunità giovanili e

istituzione della consulta regionale dei giovani

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in attuazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione e delle finalità istituzionali, promuove, favorisce e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.

     2. Le comunità giovanili sono aperte a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino a ventinove anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa etica e sociale.

     3. La comunità giovanile è l'insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguono le finalità di cui al comma 1 attraverso:

     a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;

     b) l'educazione all'impegno sociale, civile e alla partecipazione e alle conoscenze culturali;

     c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

     4. Possono accedere ai benefici le Associazioni giovanili nei cui Statuti siano previste le finalità richiamate nei precedenti commi e che siano iscritte all'Albo regionale delle Associazioni giovanili di cui al successivo art. 1ter.

 

     Art. 1 bis. Finalità ed obiettivi della Consulta regionale dei Giovani.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita amministrativa regionale, istituisce la Consulta regionale dei Giovani, che esprime pareri ed elabora proposte in tema di politiche giovanili, per perseguire le seguenti finalità:

     a) promuovere iniziative volte ad allargare gli spazi di aggregazione e di espressione giovanile;

     b) formulare pareri e proposte sugli interventi programmatici e i progetti legislativi regionali che riguardano le nuove generazioni;

     c) monitorare l'effettività e la funzionalità degli interventi a favore delle nuove generazioni;

     d) promuovere la costituzione di Forum comunali e provinciali dei giovani;

     e) creare uno spazio di coordinamento tra le differenti realtà giovanili.

 

     Art. 1 ter. Istituzione dell'albo delle Associazioni Giovanili.

     1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale l'Albo regionale delle Associazioni Giovanili.

     2. I requisiti per essere iscritti a tale Albo sono:

     a) avere una struttura organizzata in almeno due province e aderenti provenienti da almeno tre province della regione;

     b) essere regolate, nella vita interna, da uno Statuto che fissi il limite di età per aderire all'Associazione a ventinove anni.

 

     Art. 1 quater. Composizione della Consulta regionale dei giovani.

     1. La Consulta è composta da:

     a) cinque rappresentanti delle organizzazioni politiche giovanili affiliate ai partiti rappresentati in Consiglio regionali, eletti dal Consiglio regionale;

     b) quattro Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti;

     c) nove eletti dal Consiglio regionale tra i designati delle Associazioni di cui all'Albo delle Associazioni Giovanili;

     d) rappresentanti degli studenti ai Consigli di Amministrazione delle Aziende universitarie per il diritto allo studio istituiti nella Regione Abruzzo.

     2. I membri della Consulta non possono superare il ventinovesimo anno di età.

 

     Art. 1 quinqies. Durata della composizione della Consulta.

     1. La Consulta rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale e viene rinnovata entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

 

     Art. 1 sexies. Gli Organi della Consulta.

     1. Gli Organi della Consulta sono:

     a) l'Assemblea;

     b) il Presidente;

     c) il vice Presidente.

 

          Art. 1 septies. L'Assemblea.

     1. L'Assemblea è composta dai soggetti specificatamente individuati all'art. 3.

     2. L'Assemblea rappresenta il massimo Organo decisionale della Consulta;

     3. I compiti dell'Assemblea sono quelli di discutere e approvare i provvedimenti atti a rispondere alla finalità della Consulta, di cui all'art. 1, presentati dal Presidente e dal vice Presidente, secondo l'art. 7;

     4. Essa ha il compito di eleggere il Presidente della Consulta e il vice Presidente. Risulta eletto Presidente chi consegue il maggior numero dei voti e vice Presidente il primo non eletto;

     5. L'Assemblea può, con maggioranza qualificata, proporre modifiche della presente legge al Consiglio regionale;

     6. L'Assemblea si dota di un Regolamento interno per disciplinare i tempi di discussione, i modi di riunione e tutto quanto non espresso dal presente Regolamento, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

 

     Art. 1 octies. Il Presidente.

     1. Il Presidente rappresenta la Consulta.

     2. Il Presidente convoca l'Assemblea ogni tre mesi e ne presiede i lavori.

     3. Il Presidente può convocare l'Assemblea della Consulta in via straordinaria, per motivi di necessità ed urgenza, di concerto con il vice Presidente.

 

     Art. 1 novies. Il vice Presidente.

     1. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea;

     2. In caso di dimissioni anticipate del Presidente, il vice Presidente assume tutte le funzioni del Presidente e indice nuove elezioni, entro quindici giorni dalla data delle dimissioni o della sua decadenza a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, da parte dell'Assemblea.

 

     Art. 2. Benefici concedibili.

     1. I benefici consistono:

     a) contributi per il finanziamento:

     1) di iniziative concernenti direttamente il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo;

     2) di interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1;

     b) nella concessione dell'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale, vincolato all'autorecupero, da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo.

     2. I benefici di cui sopra, cumulabili tra loro, non possono essere cumulati con altri benefici ricevuti, ad analogo titolo, da parte della Regione.

     3. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, presentano domanda entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato competente in materia di Politiche giovanili, corredata da apposito progetto in cui siano evidenziate le finalità di cui all'art. 1, comma 1.

     4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di Politiche giovanili, stabilisce, con apposita deliberazione da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 1, comma 4.

     5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 4, destinatari di contributi regionali, possono stipulare convenzioni anche con altri soggetti pubblici o privati.

 

     Art. 3. Contenuto della domanda e documentazione.

     1. la domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) copia conforme dell’atto costitutivo dello statuto, esclusivamente per i soggetti di cui all’art. 1, comma 4;

     b) copia del bilancio e relazione consuntiva dell’organo di amministrazione o del rappresentante legale per l’ultimo esercizio finanziario, qualora operino da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;

     c) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili il quale deve prevedere, tra l’altro:

     1 l’assenza di fini di lucro;

     2 il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 3;

     3 l’elettività delle cariche comunitarie e gratuite delle stesse;

     4 l’obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;

     5 le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità giovanile;

     6 le modalità di scioglimento della comunità giovanile;

     7 l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;

     8 l’individuazione del rappresentante legale;

     d) relazione illustrativa sull’attività eventualmente già svolta per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 3;

     e) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l’indicazione dei mezzi ritenuti necessari e il preventivo delle relative spese, nel caso di richiesta di benefici di cui all’art. 2;

     f) relazione sull’utilizzazione dell’immobile che si chiede in uso e dichiarazione di impegno a recuperare l’immobile stesso nel caso di richiesta di benefici di cui all’art. 2, comma 2, lett. b);

     g) dichiarazione di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo [1].

     2. Qualora i progetti di cui all’art. 3 abbiano carattere pluriennale, con durata massima triennale devono essere descritte, per ciascun anno, le diverse fasi di realizzazione con l’indicazione delle relative spese. In caso di irregolarità o errori formali della domanda o della relativa documentazione, è ammessa la regolarizzazione o la rettifica. La Regione si riserva di richiedere altra documentazione oltre a quella indicata, qualora lo ritenga utile ai fini dell’esame della domanda.

 

     Art. 4. Termini e modalità di invio della domanda.

     1. Per accedere ai benefici per l'esercizio finanziario 2001 i soggetti interessati devono inoltrare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di inammissibilità, apposita domanda, con la documentazione di cui all'art. 3, indirizzata alla Regione Abruzzo - Assessorato alle politiche giovanili - Viale Giovanni Bovio, 425 - 65124 Pescara, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in tale caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante.

 

     Art. 5. Esame delle domande. [2]

     1. L’esame della domanda è effettuato dal Servizio competente (Diritto allo Studio e Politiche Giovanili).

     2. Il Servizio effettua l’istruttoria delle domande procedendo:

     - alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;

     - all’adozione dell’elenco delle domande ritenute inammissibili, con specificazione dei motivi di esclusione;

     - all’adozione dell’elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui all’art. 6.

     4. L’elenco delle domande ammesse è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 6. Criteri per la concessione dei benefici.

     1. Ai fini della concessione dei benefici la Commissione adotta un apposito elenco delle domande ritenute ammissibili tenendo conto dei seguenti criteri:

     - qualità del progetto presentato e sua idoneità alla realizzazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo;

     - carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative nell'ambito territoriale di riferimento;

     - esperienza maturata nell'ambito di attività prevista dal progetto.

 

     Art. 7. Concessione dei benefici.

     1. I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dal Direttore dell'Area Qualità della vita, Beni e attività culturali, Politiche sociali, secondo l'ordine di scorrimento dell'elenco di cui all'art. 6 della presente legge.

     2. La concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) avviene nei limiti dello stanziamento di bilancio. Qualora tale stanziamento non sia sufficiente in relazione alle domande ritenute ammissibili, la ripartizione dei contributi è effettuata nel limite dell'80% delle spese preventivate con scorrimento dell'elenco fino all'esaurimento delle somme stanziate. Il suddetto limite per i progetti pluriennali, è riferito alle spese preventivate per ciascuna fase di realizzazione.

     3 L'erogazione del contributo è effettuata mediante l'anticipo nella misura del 60% della somma complessiva, all'atto del provvedimento di concessione e con la liquidazione del restante 40%, a seguito della presentazione da parte del beneficiario del contributo, entro 120 giorni dalla realizzazione del progetto, di apposito rendiconto delle spese sostenute corredata della relativa documentazione costituita da titoli in regola con il regime fiscale. I titoli di spesa devono obbligatoriamente essere intestati al rappresentante legale.

     4. La misura del contributo concesso può essere ridotta in sede di liquidazione qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata, ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare il rendiconto presentato.

     5. E' disposta la revoca dei contributi qualora:

     a) siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

     b) venga realizzata un'iniziativa diversa da quella prevista dal progetto ammesso al contributo;

     c) l'immobile sia occupato abusivamente o senza regolare contratto;

     d) la revoca del contributo comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     6. L'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale è concesso previa verifica della disponibilità a fini di autorecupero e della destinazione urbanistica dell'immobile stesso da parte della struttura competente in materia di demanio e patrimonio regionale ed è disciplinato da apposito contratto stipulato tra la Regione ed il soggetto beneficiario contenente, tra l'altro, l'indicazione della durata del contratto stesso e della destinazione dell'immobile nonché l'assunzione dell'impegno relativo all'autorecupero con l'individuazione degli specifici interventi da realizzare e la previsione della decadenza automatica in caso di mancata realizzazione.

     7. La durata del contratto, nel caso dell'autorecupero, deve essere congrua in relazione alle spese ed agli oneri dell'intervento che il soggetto beneficiario deve sostenere.

 

Capo II

Istituzione di stages formativi presso la Regione Abruzzo

 

     Art. 8.

     1. La Regione Abruzzo istituisce negli anni 2001/2002 n. 43 borse di studio da destinare a giovani laureati abruzzesi di età non superiore a anni trentacinque.

     1 bis. Il Presidente del Consiglio regionale, con le procedure di cui agli articoli seguenti, istituisce ulteriore tre borse di studio [3].

     1 ter. Gli interventi di cui al comma 1bis della presente legge, e quelli già previsti dagli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. 77/2001, finalizzati alla realizzazione di stage formativi presso la Regione Abruzzo, rientrano nell’ambito degli obiettivi contenuti nella funzione obiettivo 01.01 unità previsionale di base 005, denominata “Spese per il funzionamento del Consiglio regionale” [4].

     1 quater. Per le finalità di cui al comma 2 la disponibilità finanziaria della predetta U.P.B. è incrementata di € 441.153,00 [5].

     1 quinquies. E’ parimenti ridotta la disponibilità finanziaria relativa alla F.O. 11.01 unità previsionale di base 003 - Cap. 51623 denominata: Formazione, qualificazione e riqualificazione professionale [6].

 

     Art. 9.

     1. Le borse di studio, dell'ammontare annuo di £. 20.000.000 ciascuna, sono corrisposte per la partecipazione a stages formativi realizzati dai Gruppi del Consiglio regionale.

     2. Gli stagisti collaboreranno con i Gruppi e potranno accedere alle strutture regionali e presso gli Enti strumentali della Regione (ARSSA, ARPA, APTR, ecc).

 

     Art. 10.

     1. Ai Presidenti dei Gruppi consiliari compete la direzione ed il controllo, nonché la designazione, in numero proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi, dei borsisti.

 

     Art. 11.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge i Presidenti dei Gruppi comunicheranno le designazioni all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     2. Nei successivi quindici giorni l'Ufficio di Presidenza delibera l'attribuzione delle borse di studio, determinando tempi e modalità dello svolgimento degli stages formativi.

 

     Art. 12.

     1. All'art. 5 L.R. 9.5.2001, n. 18, comma 4, le parole "dei consiglieri segretari" sono sostituite dal n. "3", il cui comma 5 viene così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 12 bis.

     1. La Regione Abruzzo nell’ambito delle sue finalità attiva interventi utili alla difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della sua intera fascia costiera.

     2. A tale scopo la Regione concorre al sostegno degli interventi che i comuni vorranno assicurare sul tratto di costa per i quali sono territorialmente competenti.

 

     Art. 12 ter.

     1. La Regione al fine di favorire gli interventi di cui al 2° comma dell’articolo precedente, riguardante:

     a) strutture foranee;

     b) opere radenti di difesa degli abitati o delle strutture pubbliche;

     c) ripascimento degli arenili;

concede contributi in conto capitale nella misura massima del 30% delle iniziative assunte dai Comuni per tali necessità.

     2. La Giunta regionale dispone la ripartizione delle risorse disponibili in funzione delle richieste pervenute da parte dei Comuni, della valutazione sul degrado dei litorali interessati e della opportunità degli interventi proposti espressa dal competente Servizio Difesa e Tutela del Suolo.

     3. Le istanze devono pervenire al succitato Servizio entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURA.

     4. Alle istanze deve essere allegato il progetto definitivo.

     5. Le relative autorizzazioni di carattere ambientale e di quella della Capitaneria di Porto verranno inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione di riscontro positivo da parte della Giunta.

     6. I contributi previsti dal presente articolo vengono erogati in unica soluzione anticipata ai Comuni destinatari, i quali assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

     7. I lavori oggetto dei contributi di cui alla presente legge devono avere inizio entro quarantacinque giorni dalla concessione regionale del contributo; l’Ente concessionario deve provvedere entro il mese di dicembre 2002 al rendiconto finale della spesa ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 della L.R. 11 settembre 1979, n. 43.

     8. Il collaudo delle opere o la redazione del certificato di regolare esecuzione è regolata dalle vigenti normative nazionali e regionali, pertanto, se del caso, in ragione della complessa verificabilità relativa alla natura stessa delle opere, l’Ente concessionario deve richiedere con tempestività la nomina dei collaudatori.

     9. In caso di inadempienza grave da parte dei Comuni concessionari la Giunta regionale può provvedere alla motivata revoca del finanziamento.

 

     Art. 12 quater.

     1. All’onere derivante dall’applicazione dei precedenti artt, 12 bis e 12 ter, valutato per il 2001 in lire 250.000.000 (duecentocinquatamilioni), si provvede mediante prelevamento della stessa somma dal fondo globale di cui al cap. 324000.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 è istituito il cap. 152357 denominato: Contributi ai Comuni rivieraschi per interventi di tutela e salvaguardia della fascia costiera, con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 250.000.000.

 

Capo III

Disposizioni relative al parco scientifico e tecnologico

 

     Art. 13.

     1. Fermo restando il disposto della L.R. 30/1993, la Regione promuove anche direttamente, attraverso il Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo, la ricerca applicata, lo sviluppo competitivo, l'innovazione e il trasferimento tecnologico volti al sistema produttivo e alla pubblica amministrazione.

 

     Art. 13 bis. [7]

     [Il comma 2, dell'art. 2, della L.R. 30/93, è così sostituito:

     (Omissis).]

 

     Art. 14. [8]

     [1. L'art. 4 della L.R. 30/1993 è così sostituito:

     (Omissis).]

 

     Art.14 bis. [9]

     1) La Regione contribuisce annualmente al funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico nella misura stabilita dalla legge di bilancio. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 1.500.000,00 sul capitolo 281601 denominato “Contributo per spese di funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico del bilancio per l’esercizio 2002”.

     2) Il dirigente dell’Ufficio Ragioneria eroga il 70% della somma stabilita su richiesta del legale rappresentante dell’Ente; la restante quota è erogata a rendiconto avvenuto.

 

Capo IV

Interventi a favore di enti ed istituzioni

 

     Art. 15.

     1. All'elenco di cui all'art. 3 della L. R. 53/2001 viene aggiunta la seguente voce:

     (Omissis).

     2. L'acquisizione delle quote avviene con le modalità previste dall'art. 7 L.R. 53/2001.

 

     Art. 16.

     1. All'elenco di cui all'art. 2 L.R. 56/2001 vengono aggiunte le seguenti voci:

     (Omissis).

 

     Art. 16 bis. [10]

     1. L’elenco di cui alla L.R. n. 49 del 9 agosto 1999 e successive modifiche è integrato dall’allegato A.

     2. Gli enti di cui all’allegato A rimettono la relazione di cui all’art. 42 L.R. 11/2001 entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Capo V

Norma finanziaria e dichiarazione di urgenza

 

     Art. 17. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 2001, in complessive £. 802.000.000, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti previsti nelle seguenti partite:

     - quanto al Capo I (£. 100.000.000) mediante utilizzo della partita n. 4 dell'elenco n. 3 del Cap. 323000;

     - quanto al Capo II (£. 200.000.000) mediante utilizzo della partita n. 5 dell'elenco n. 3 del Cap. 323000;

     - quanto al Capo IV - art. 20 (£. 302.000.000) mediante utilizzo della partita n. 20 dell'elenco n. 4 del Cap. 324000 e art. 22 (£. 200.000.000) mediante utilizzo della partita n. 13 dell'elenco n. 4 del Cap. 324000.

     2. Al bilancio di previsione per l’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     - Capitolo 323000 denominato “Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti”

     - in diminuzione £. 300.000.000

     - Capitolo 324000 denominato “Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale”

     -in diminuzione £. 502.000.000

     - Capitolo 71652 (Tit. 1, categoria 6, voce economica 2, aggr. economico 2, sez. 08, sett. 07) di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Contributi alle Comunità Giovanili”

     - in aumento £. 100.000.000

     - Capitolo 51623 (Tit. 1, categoria 6, voce economica 1, aggr. economico 2, sez. 06, sett. 05) di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Finanziamenti per l’istituzione di stages formativi presso la Regione Abruzzo”

     - in aumento £. 200.000.000

     - Capitolo 152368 denominato “Contributi ai Comuni per opere di interventi di interesse regionale per l’anno 2001”

     - in aumento £. 302.000.000

     - Capitolo 152300 denominato “Contributi ai piccoli Comuni per interventi infrastrutturali nell’anno 2001”

     - in aumento £. 200.000.000

     3. Agli oneri derivanti dall’art. 16 bis della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni sul bilancio in corso in termini di competenza  e di cassa:

     - capitolo 324000 “Fondo globale per spese di investimento”

     - in diminuzione £. 1.000.000.000

     - capitolo 61631 “Interventi finanziari per la realizzazione di progetti di rilevante interesse L.R. 49/99”

     - in aumento £. 1.000.000.000

 

     Art. 18.

     1. All’art. 11, 2° comma, della legge regionale 4.10.2001, n. 54 le parole “in base alla legge regionale 11/1981”, sono sostituite con le parole

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. In ogni caso agli Enti e/o alle Associazioni che non hanno presentato la relazione è concesso termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

 

 

L.R.11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione

 

ALLEGATO A

 

Chiesa S. Salvatore

Casalbordino

15.000.000

 

 

 

Parrocchia Sacra Famiglia

Scerne di Pineto

30.000.000

 

 

 

Chiesa del Purgatorio

Lanciano

20.000.000

 

 

 

Parrocchia S. Biagio

Bussi

20.000.000

 

 

 

Cattedrale S. Cetteo

Pescara

15.000.000

 

 

 

Parrocchia degli Angeli Custodi

Pescara

15.000.000

 

 

 

Chiesa SS. Apostoli Filippo e Giacomo

Canosa Sannita

20.000.000

 

 

 

Chiesa della Congrega

Villa S. Maria

30.000.000

 

 

 

Chiesa Santa Giusta

Tufillo

15.000.000

 

 

 

Madonna del Carmine

Palmoli

15.000.000

 

 

 

Santa Maria a Mare

Giulianova

30.000.000

 

 

 

Sant’Anna

Roseto

30.000.000

 

 

 

SS. Trinità

Popoli

30.000.000

 

 

 

Maria SS. del Rosario

Fossacesia

20.000.000

 

 

 

Chiesa S. Ilario

Mutignano di Pineto

40.000.000

 

 

 

San Salvatore

Fresagrandinara

15.000.000

 

 

 

Chiesa Parrocchiale S. Martino Vescovo

Liscia

15.000.000

 

 

 

Oratorio S. Giovanni Bosco

Fossacesia

20.000.000

Parrocchia S. Donato

 

 

 

 

 

Chiesa S. Maria Assunta Ioanella

Torricella Sicura

20.000.000

 

 

 

Chiesa Spirito Santo

Avezzano

20.000.000

 

 

 

S. Antonio da Padova

Montesilvano

20.000.000

 

 

 

S. Matteo

Rocca S. Giovanni

20.000.000

 

 

 

S. Cipriano

Colonnella

20.000.000

 

 

 

S. Martino – Macchia da Borea

Valle Castellana

30.000.000

 

 

 

Chiesa della Diocesi – Vescovato

Avezzano

30.000.000

 

 

 

Chiesa S. Flaviano

Torano Nuovo

20.000.000

 

 

 

Chiesa Madonna degli Angeli

Lanciano

30.000.000

 

 

 

Chiesa S. Michele

Vasto

15.000.000

 

 

 

Chiesa S. Francesco

Atri

30.000.000

 

 

 

Chiesa S. Rocco

Sulmona

30.000.000

 

 

 

Chiesa S. Pietro

Pagliare di Sassa (Aq)

20.000.000

 

 

 

Istituto Suore della Dottrina Cristiana

L’Aquila

10.000.000

 

 

 

Chiesa S. Nicola di Bari

Lettomanoppello (Pe)

30.000.000

 

 

 

Chiesa S. Maria in Piano

Loreto Aprutino (Pe)

30.000.000

 

 

 

Chiesa

San Buono (Ch)

20.000.000

 

 

 

Chiesa

Casalbordino (Ch)

10.000.000

 

 

 

Chiesa S. Maria Assunta

Gissi (Ch)

10.000.000

 

 

 

Chiesa madre

Tufillo (Ch)

10.000.000

 

 

 

Chiesa madre

Liscia (Ch)

10.000.000

 

 

 

Chiesa S. Giovanni Evangelista

S. Giovanni Teatino (Ch)

20.000.000

 

 

 

Chiesa dei Caduti

Atri (Te)

20.000.000

 

 

 

Chiesa S. Giovanni

Colonnella (Te)

20.000.000

 

 

 

Abbadia Montesanto

Civitella del Tronto (Te)

10.000.000

 

 

 

Chiesa S. Camillo

Villa Raspa di Spoltore (Pe)

10.000.000

 

 

 

Basilica Madonna dei Sette Dolori

Pescara

10.000.000

 

 

 

Chiesa S. Stefano

Pescara

10.000.000

 

 

 

Chiesa S. Chiara

Chieti

20.000.000

 

 

 

Chiesa S. Maria in Cerulis

Navelli (Aq)

20.000.000

 

 

 

Chiesa di Sorbo

Tagliacozzo (Aq)

10.000.000

 

 

 

Chiesa di Antrosano

Avezzano (Aq)

10.000.000

 

 

 

Chiesa S. Michele Arcangelo

Miglianico

10.000.000

 

 

 

TOTALE

 

1.000.000.000

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 luglio 2002, n. 19.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 29 luglio 2002, n. 19.

[3] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, come da ultimo modificata dall’art. 1 della L.R. 10 luglio 2002, n. 14.

[4] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, come da ultimo modificata dall’art. 1 della L.R. 10 luglio 2002, n. 14.

[5] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, come da ultimo modificata dall’art. 1 della L.R. 10 luglio 2002, n. 14.

[6] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, come da ultimo modificata dall’art. 1 della L.R. 10 luglio 2002, n. 14.

[7] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[8] Articolo modificato dall’art. 37 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e dall’art. 1 della L.R. 23 ottobre 2003, n. 14, ora abrogato dall’art. 21 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[9] Articolo aggiunto dall’art. 37 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[10] Per un’integrazione dell’elenco di cui al presente comma vedi l’art. 37 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.