§ 3.5.27 - L.R. 27 luglio 1993, n. 30.
Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio «Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:27/07/1993
Numero:30


Sommario
Art. 1.      La Regione nell'ambito delle proprie competenze promuove la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico
Art. 2.      Lo Statuto del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo si informa a principi, criteri e norme che assicurino l'efficace perseguimento delle seguenti finalità istituzionali di [...]
Art. 3.      La Giunta regionale autorizza il suo Presidente a sottoscrivere l'atto di adesione al Consorzio di cui all'art. 1, previa verifica di conformità del relativo Statuto ai principi contenuti nella [...]
Art. 4. [3]
Art. 5.      1. Il Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo ha sede legale presso Palazzo Centi, P.zza S. Giusta L'Aquila, sede della Giunta regionale
Art. 6.      Qualora negli esercizi futuri si verificassero oneri a carico della Regione in corrispondenza di prestazioni rese dal Parco Scientifico e Tecnologico, all'istituzione degli stanziamenti relativi [...]


§ 3.5.27 - L.R. 27 luglio 1993, n. 30. [1]

Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio «Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo».

(B.U. n. 29 del 4 agosto 1993)

 

Art. 1.

     La Regione nell'ambito delle proprie competenze promuove la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico.

     Ai fini di cui sopra la Regione aderisce al Consorzio denominato «Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo», struttura organizzata sul territorio in cui Centri di Ricerca, Centri di Sviluppo e Trasferimento Tecnologico e per la cessione di Servizi avanzati alle imprese si integrano con l'apparato produttivo, segnatamente nel campo delle piccole e medie aziende, con lo scopo di contribuire al consolidamento ed allo sviluppo del sistema produttivo regionale, promuovendo la diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico; l'elevazione dei livelli tecnologici, gestionali e qualitativi delle aziende; la creazione di nuovi posti lavoro attraverso la nascita di nuove imprese innovative; la piena valorizzazione delle risorse scientifiche, imprenditoriali e professionali della Regione.

 

     Art. 2.

     Lo Statuto del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo si informa a principi, criteri e norme che assicurino l'efficace perseguimento delle seguenti finalità istituzionali di interesse regionale:

     a) promuovere e realizzare, in collaborazione con le aziende interessate, programmi di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico, innovazione e diffusione di processi per la qualità aziendale e di prodotto;

     b) promuovere e favorire la nascita di nuove aziende ad alto contenuto tecnologico ed innovativo; anche come emanazione di grandi gruppi consolidati;

     c) promuovere e favorire la diffusione dell'innovazione nel tessuto produttivo, consentendo al sistema economico regionale di acquisire più elevati livelli tecnologici, qualitativi e gestionali;

     d) intraprendere e sviluppare ogni attività necessaria per l'avvio, la realizzazione e la gestione delle strutture e dei programmi di attività del Parco, in stretto raccordo programmatico con la Regione;

     e) promuovere e favorire la formazione specialistica di imprenditori, esperti, ricercatori, tecnici e professionisti;

     f) contribuire alla formazione ed all'attuazione della politica di sviluppo produttivo della Regione.

     Lo Statuto garantisce la possibilità di partecipazioni al Consorzio da parte di altri Consorzi e Società che possono concorrere al pieno e più completo raggiungimento delle finalità istituzionali[2].

     Lo Statuto prevede che la Regione sia esentata dall'obbligo del versamento del fondo consortile.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale autorizza il suo Presidente a sottoscrivere l'atto di adesione al Consorzio di cui all'art. 1, previa verifica di conformità del relativo Statuto ai principi contenuti nella presente legge.

 

     Art. 4.[3]

     La Regione è rappresentata nell'Assemblea del Consorzio dal:

     a) Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato a cui è attribuita la Presidenza del Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo, con funzioni di rappresentanza, indirizzo e controllo;

     b) da due rappresentanti del Consiglio regionale.

     [L'Amministrazione e la direzione scientifica del Consorzio è attribuita all'Amministratore Unico nominato dall'Assemblea del Consorzio] [4].

     In sede di prima applicazione, la rappresentanza di cui alla lettera a) è attribuita al Consigliere delegato alla data del 31.12.2001 [5].

 

     Art. 5.

     1. Il Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo ha sede legale presso Palazzo Centi, P.zza S. Giusta L'Aquila, sede della Giunta regionale.

     2. La Regione può mettere a disposizione del Consorzio locali adeguati allo scopo.

     3. La Regione, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 3, può conferire al fondo consortile beni patrimoniali funzionali alle attività del Parco Scientifico e Tecnologico. In caso di scioglimento del Consorzio, i beni eventualmente conferiti saranno riacquisiti al patrimonio regionale [6].

 

     Art. 6.

     Qualora negli esercizi futuri si verificassero oneri a carico della Regione in corrispondenza di prestazioni rese dal Parco Scientifico e Tecnologico, all'istituzione degli stanziamenti relativi si provvederà con le leggi di bilancio, a termini dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

 


[1] Abrogata dall'art. 41 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[2] Comma così sostituito dall’art. 13 bis della L.R. 19 dicembre 2001, n. 77.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 77.

[4] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 23 ottobre 2003, n. 14.

[5] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. L.R. 19 dicembre 2001, n. 77, come da ultimo modificata dall’art. 37 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[6] Comma inserito dall’art. 199 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.