§ 4.2.7 - L.R. 11 settembre 1979, n. 43.
Norme programmatiche dell'attività del Settore LL.PP. e Politica della Casa nel biennio 1979-1980.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:11/09/1979
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Secondo il programma organico di sviluppo approvato dal Consiglio Regionale il 31 marzo 1978 nel settore dei Lavori Pubblici e della Politica della casa, la Regione attua nel biennio 1979-1980 [...]
Art. 2.      La Regione concede contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione in conseguenza della modifica della L.R. 25 ottobre 1977, n. 63.
Art. 3.      Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale d'intesa con la competente Commissione del Consiglio Regionale, emana le direttive per la formazione dei progetti [...]
Art. 4.      Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'art. 3
Art. 5.      Gli enti ammessi al finanziamento progettano ed eseguono le opere previste nel programma di cui all'art. 3 ed assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine [...]
Art. 6.      1. Anche se già allegato alla proposta di cui all'art. 3, il progetto è comunque approvato dagli organi dell'ente beneficiario del finanziamento.
Art. 7.      La Giunta Regionale dichiara la decadenza del beneficio del finanziamento qualora constati che l'opera non sia stata iniziata trascorsi giorni 180 dall'accredito di cui all'articolo precedente, [...]
Art. 8.      Per i progetti delle opere finanziate ai sensi della presente legge non sono necessari i pareri previsti dalle norme statali e regionali vigenti, né l'approvazione degli organi regionali.
Art. 9.      All'appalto dei lavori si provvede mediante licitazione privata.
Art. 10.      Gli enti interessati possono concedere agli esecutori delle opere acconti nella misura percentuale appresso specificata:
Art. 11.      La Giunta Regionale mediante gli Uffici del Genio Civile effettua controlli e verifiche sui lavori oggetto della presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti in caso di riscontrata [...]
Art. 12.      Per la nomina dei collaudatori, anche in corso d'opera, per l'emissione del certificato di collaudo la Giunta Regionale provvede ai sensi della L.R. 17 novembre 1976, n. 62.
Art. 13.      L'applicazione della presente legge per gli anni 1979/80 comporta una spesa di complessive L. 34.426.911.000.
Art. 14.      Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere comunque finanziate nel biennio 1979/80, eccettuate quelle cui la Regione provvede a proprie esclusive spese e per mezzo degli Uffici [...]
Art. 15.  (Urgenza).


§ 4.2.7 - L.R. 11 settembre 1979, n. 43.

Norme programmatiche dell'attività del Settore LL.PP. e Politica della Casa nel biennio 1979-1980.

(B.U. n. 27 del 2 ottobre 1979).

 

Art. 1.

     Secondo il programma organico di sviluppo approvato dal Consiglio Regionale il 31 marzo 1978 nel settore dei Lavori Pubblici e della Politica della casa, la Regione attua nel biennio 1979-1980 interventi specifici ai sensi e per gli effetti di cui alle lett. A) e C) dell'articolo 7 della Legge 2 maggio 1976, n. 183.

     Gli interventi di cui al precedente comma sono realizzati mediante i seguenti progetti regionali di sviluppo:

     a) progetto regionale di Sviluppo delle opere di urbanizzazione primarie dei Comuni;

     b) progetto regionale di Sviluppo per la casa;

     c) progetto regionale di Sviluppo per l'assetto del territorio;

     d) progetto regionale di Sviluppo per la metanizzazione;

     e) progetto regionale di Sviluppo della Val di Sangro;

     f) progetto regionale di Sviluppo della Val Vomano;

     g) progetto regionale di Sviluppo del Parco Nazionale d'Abruzzo.

 

     Art. 2.

     La Regione concede contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione in conseguenza della modifica della L.R. 25 ottobre 1977, n. 63.

 

     Art. 3.

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale d'intesa con la competente Commissione del Consiglio Regionale, emana le direttive per la formazione dei progetti speciali di sviluppo settoriali ed intersettoriali con validità 1979-80.

     Le direttive fisseranno i contenuti e le scelte prioritarie dei singoli progetti regionali di sviluppo, conformemente alle seguenti prescrizioni:

     1) il progetto regionale di sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria dei Comuni deve prevedere:

     - priorità per le opere igienico-sanitarie dei Comuni i cui progetti sono stati trasmessi alla Regione ai sensi della lettera a) dell'art. 7 della legge 183/76;

     - lo stanziamento annuale di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie per il completamento e la realizzazione di opere igienico sanitarie dei Comuni.

     2) Il progetto regionale di sviluppo per la casa deve prevedere finanziamenti per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata ed agevolata attraverso la costituzione di apposito fondo di rotazione al quale la Regione concorre per la formazione della dotazione di partenza. Con successiva legge regionale saranno determinate le condizioni di funzionamento e di gestione del suddetto fondo.

     3) Il progetto regionale di sviluppo per l'assetto del territorio finanzia le opere di sistemazione idrogeologica, le opere di difesa della costa e gli interventi per le opere portuali.

     A partire dall'esercizio 1979 l'utilizzo dei fondi sarà subordinato alle indicazioni del programma organico di intervento di cui sopra.

     4) Il progetto regionale di sviluppo della metanizzazione è finanziato con apposita legge regionale da approvare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     5) I progetti regionali di sviluppo a carattere territoriale, di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 1 della presente legge, attengono al finanziamento di progetti inoltrati dai comuni delle zone interessate, con priorità per le opere di urbanizzazione secondaria.

     Le direttive indicano i Comuni interessati ai progetti regionali di sviluppo territoriale di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 4.

     Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'art. 3 [1] i Comuni, i loro Consorzi e Associazioni, le Province, le Comunità Montane, gli IACP, le Cooperative edilizie ed i loro Consorzi, nonché i proprietari singoli o riuniti in consorzio per il recupero del patrimonio edilizio esistente nell'ambito dei piani di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978 devono inoltrare alla Giunta Regionale i progetti esecutivi o di massima corredati di quadro economico, in base ai quali sono predisposti i singoli progetti regionali di sviluppo di cui all'art. 1 della presente legge.

     Per l'anno 1980 la scadenza del suddetto termine è fissato alla data del 20 maggio 1980 [2].

     Nei successivi 30 giorni, la Giunta Regionale delibera la proposta di programma di finanziamento annuale degli interventi.

     La ripartizione delle predette somme avviene di norma per ambiti territoriali comunali o sovracomunali.

     Alla Regione è riservata la competenza della ripartizione, della gestione dei fondi e della localizzazione e realizzazione delle opere relative alla sistemazione dei Porti, alla difesa della costa, al pronto intervento e alle opere idrauliche e idrogeologiche.

     Gli schemi di programmi annuali di finanziamento dei progetti regionali di sviluppo a carattere territoriale ed intersettoriale di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 1 della presente legge sono redatti dalla Giunta Regionale e prevedono il concorso nella spesa dei diversi settori interessati (Lavori Pubblici e Politica della Casa, Agricoltura, Artigianato, Turismo).

     Ciascun progetto è approvato con unica deliberazione contenente gli interventi di cui innanzi.

     I programmi annuali di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 5.

     Gli enti ammessi al finanziamento progettano ed eseguono le opere previste nel programma di cui all'art. 3 ed assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo- contabile.

     Per l'eventuale ricorso a gruppi di studio pubblici o privati, a cooperative tecniche, a liberi professionisti al fine della corretta progettazione afferente i programmi di cui all'art. 1, la Giunta, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, può deliberare la spesa occorrente entro il limite dell'1% dello stanziamento complessivo di cui al successivo art. 13, senza limiti derivanti da eventuali pluralità di progettazioni [3]

 

     Art. 6.

     1. Anche se già allegato alla proposta di cui all'art. 3, il progetto è comunque approvato dagli organi dell'ente beneficiario del finanziamento.

     2. La delibera recante l'approvazione del progetto dei lavori finanziati a norma dell'art. 3 - efficace ai sensi di legge - deve essere trasmessa unitamente al quadro economico alla Giunta Regionale che dispone il conseguente impegno dei fondi e ne ordina l'accreditamento entro 30 giorni su apposito conto corrente intestato all'ente stesso presso il Tesoriere, con l'interesse previsto dalle singole convenzioni di Tesoreria. Qualora il servizio di Tesoreria non sia applicato [4] ad un Istituto di Credito gli enti delegati designano lo sportello bancario nel quale effettuare il predetto deposito di conto corrente.

     3. Il Tesoriere procede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente secondo la propria disciplina e Provvede a versare annualmente l'importo degli interessi maturati sulle giacenze, in conto entrata Regione.

     4. Gli amministratori degli enti beneficiari e i relativi Tesorieri assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi secondo il quadro economico del progetto approvato.

     5. Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare al Servizio che dispone l’assegnazione e l’erogazione dei fondi il rendiconto finale del lavoro di ogni opera eseguita con l’indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e relativa documentazione di spesa, entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di esecutività della delibera approvata dagli atti di collaudo [5].

 

     Art. 7.

     La Giunta Regionale dichiara la decadenza del beneficio del finanziamento qualora constati che l'opera non sia stata iniziata trascorsi giorni 180 dall'accredito di cui all'articolo precedente, ovvero accerti che l'opera sia stata eseguita in difformità dal progetto approvato.

     Decadono altresì dal beneficio del finanziamento gli enti che non abbiano curato l'approvazione e la trasmissione della delibera di cui all'art. 5 e relativi allegati entro giorni 150 dalla data di comunicazione del finanziamento dell'opera.

     Detto termine può essere per gravi motivi, da addursi da parte dell'ente interessato, prorogato per una sola volta con provvedimento motivato della Giunta Regionale per una durata massima di ulteriori giorni 180.

     Gli amministratori, i funzionari, ed i Tesorieri degli enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal quadro economico allegato.

 

     Art. 8.

     Per i progetti delle opere finanziate ai sensi della presente legge non sono necessari i pareri previsti dalle norme statali e regionali vigenti, né l'approvazione degli organi regionali.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte degli enti interessati comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché di urgenza e indifferibilità dei lavori.

 

     Art. 9.

     All'appalto dei lavori si provvede mediante licitazione privata.

     L'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica.

     Il risultato della gara non è soggetto ad approvazione e consente l'immediato inizio dei lavori.

     Si può esperire trattativa privata, in caso di licitazione privata deserta.

     Nei rapporti tra le imprese aggiudicatarie e gli enti beneficiari si osservano le norme contenute nel capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero LL.PP. applicate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto previsto specificatamente nei singoli contratti e nei capitolati speciali.

 

     Art. 10.

     Gli enti interessati possono concedere agli esecutori delle opere acconti nella misura percentuale appresso specificata:

     1) per i lavori in appalto:

     a) primo acconto pari al 25% dell'importo contrattuale all'inizio dei lavori;

     b) un secondo acconto pari al 25% dell'importo contrattuale, a presentazione dello stato di avanzamento comprovante l'avvenuta esecuzione di almeno il 40% dei lavori;

     c) un terzo acconto pari al 40% a presentazione dell'ultimo stato di avanzamento. Il 10% sarà versato a saldo dopo l'approvazione del certificato di cui al successivo art. 11, accertato l'avvenuto pagamento delle spettanze degli enti previdenziali assistenziali, della Cassa edile o dei lavoratori terzi dipendenti anche da imprese, purché abbiano eseguito opere nel medesimo cantiere.

     2) Per i titoli di spesa estranei agli oggetti appaltati il 100% del finanziamento al momento di cui al precedente punto 1) lett. a).

     Gli acconti di cui ai punti precedenti possono essere concessi previa constatazione di adeguata fidejussione secondo le vigenti norme di legge.

 

     Art. 11.

     La Giunta Regionale mediante gli Uffici del Genio Civile effettua controlli e verifiche sui lavori oggetto della presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti in caso di riscontrata irregolarità o difformità delle opere da realizzare.

 

     Art. 12.

     Per la nomina dei collaudatori, anche in corso d'opera, per l'emissione del certificato di collaudo la Giunta Regionale provvede ai sensi della L.R. 17 novembre 1976, n. 62.

     Nel caso di lavori che importino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 150 milioni si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato del direttore dei lavori secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 13.

     L'applicazione della presente legge per gli anni 1979/80 comporta una spesa di complessive L. 34.426.911.000.

     La spesa per l'anno 1979 è prevista in L. 23.398.838.000 così ripartita:

     art. 1, secondo comma lettera a) - art. 7 legge 2 maggio 1976 n. 183 L. 1.800.000.000;

     art. 1, secondo comma lettera a) infrastrutture primarie L. 4.500.000.000;

     art. 1, secondo comma lettera b):

     - risanamento comparti abitativi nei centri storici in conto capitale L. 1.500.000.000;

     - contributo in conto capitale per risanamento e riparazione del patrimonio edilizio pubblico L. 1.098.838.000;

     - interventi con fondo di rotazione per l'edilizia convenzionata ed agevolata L. 3.000.000.000;

     art. 1 secondo comma lettera c) - Progetto regionale di sviluppo per l'assetto del territorio:

     - opere portuali L. 3.000.000.000;

     - sistemazione idrogeologica del territorio e opere di difesa della costa L. 3.000.000.000;

     art. 1, secondo comma lettera d) - Progetto regionale di sviluppo per la metanizzazione L. 1.500.000.000;

     art. 1, secondo comma lettera e):

     - concorso del Settore Lavori Pubblici al progetto regionale di sviluppo della Val Di Sangro L. 1.000.000.000;

     art. 1, secondo comma lettera f):

     - concorso del Settore Lavori Pubblici al progetto regionale di sviluppo Val Vomano L. 1.000.000.000;

     art. 1, secondo comma lettera g):

     - concorso del Settore Lavori Pubblici al progetto regionale di sviluppo del Parco Nazionale d'Abruzzo L. 1.000.000.000;

     art. 2 - contributi a favore dei comuni a seguito della riduzione degli oneri di urbanizzazione di cui alla L.R. 25 ottobre 1977, n. 63 L. 1.000.000.000.

     (Omissis) [6].

     La legge di bilancio inerente all'esercizio 1980 determina gli oneri relativi al finanziamento degli interventi suindicati per il medesimo anno, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

 

     Art. 14.

     Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere comunque finanziate nel biennio 1979/80, eccettuate quelle cui la Regione provvede a proprie esclusive spese e per mezzo degli Uffici del Genio Civile, fino all'emanazione di nuove norme organiche sulle procedure in materia di lavori pubblici.

 

     Art. 15. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Comma così modificato con articolo unico della L.R. 5 maggio 1980 n. 33.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 5 maggio 1980 n. 33.

[3] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 23 gennaio 1981 n. 2.

[4] Leggi «affidato».

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47.

[6] Comma recante disposizione finanziaria.