§ 4.2.68 – L.R. 4 ottobre 2001, n. 56.
Contributi a piccoli comuni per opere ed infrastrutture [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:04/10/2001
Numero:56


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge individua e disciplina i contributi regionali per opere ed infrastrutture dei comuni abruzzesi, nonché di enti pubblici, enti morali, associazioni no-profit, consorzi di [...]
Art. 2.      1. La Regione contribuisce ai seguenti interventi nelle misure a fianco di ciascuno indicate
Art. 3.      1. La Regione Abruzzo, per la gestione delle strutture di cui all'art. 2, per la promozione dell'artigianato locale e per la realizzazione di un sistema integrato con le altre realtà di [...]
Art. 4.      1. La Regione comunica la concessione dei contributi agli interessati, che dovranno iniziare i lavori entro e non oltre 5 mesi dalla comunicazione ed ultimarli entro e non oltre i due anni, a [...]
Art. 4 bis. 
Art. 4 bis.  [10]
Art. 5.      1. L'erogazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge saranno disposti con ordinanza dirigenziale secondo le seguenti modalità
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in £. 10.735.000.000, si fa fronte mediante utilizzo delle partite nn. 1, 3, 4, 5, 7, 9 e 15 dell'elenco n. 4 di cui al [...]
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.2.68 – L.R. 4 ottobre 2001, n. 56. [1]

Contributi a piccoli comuni per opere ed infrastrutture [2].

(B.U. 22 ottobre 2001, n. 21).

 

Art. 1.

     1. La presente legge individua e disciplina i contributi regionali per opere ed infrastrutture dei comuni abruzzesi, nonché di enti pubblici, enti morali, associazioni no-profit, consorzi di imprese e parrocchie, Associazioni sportive e culturali [3].

 

     Art. 2.

     1. La Regione contribuisce ai seguenti interventi nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

     Acquisto dell'edificio ex Convento Suore Francescane da destinare a sede dell'Ente Mostra Artigianato della Maiella e a creazione di un Centro di eccellenza per l'artigianato abruzzese - £. 2.500.000.000

     Comune di Elice - lavori di sistemazione della strada di accesso al Castello Baroni ed eventuali interventi di riqualificazione € 51.645,69 [4]

     Comune di Collecorvino - lavori di recupero del Convento di San Patrignano di Collecorvino € 51.645,69 [5]

     Realizzazione di impianto sportivo nel Comune di Oricola - £. 150.000.000

     Realizzazione impianto di depurazione zona industriale di Rapino - £. 1.400.000.000

     Comune di Tollo - Ristrutturazione rete fognante - £. 200.000.000

     Comune di Ancarano - Realizzazione strada di collegamento zona industriale - £. 200.000.000

     Comune di Borrello - Riqualificazione del sistema viario comunale - £. 100.000.000

     Comune di Casalanguida - Strada di collegamento zona industriale - £. 500.000.000

     Comune di Corropoli - Sistemazione viaria - £. 100.000.000

     Comune di Carunchio - Sistemazione viaria - £. 150.000.000

     Comune di Scurcola Marsicana - Lavori di sistemazione Castello Orsini

- £. 150.000.000

     Comune di Civita D'Antino - Arredo urbano - £. 100.000.000

     Comune di Castelli - Sistemazione viaria - £. 100.000.000

     Comune di Villa Celiera - Sistemazione viaria - £. 100.000.000

     Comune di Giuliano Teatino - Sistemazione viaria - £. 100.000.000

     Comune di Fano Adriano - Sistemazione viaria - £. 100.000.000

     Comune di Fossacesia - Ristrutturazione ex Cinema Comunale - £. 215.000.000

     Comune di Casoli - Completamento strade comunali - £. 100.000.000

     Comune di Torrevecchia Teatina - Ristrutturazione Centro universitario ed opere connesse - £. 900.000.000

     Comune di Introdacqua - Opere inerenti la zona artigianale - £. 150.000.000

     Comune di Picciano - Opere di sistemazione urbana e museo di tradizioni contadine - £. 250.000.000

     Comune di Crognaleto - Realizzazione campo sportivo in località Tottea

- £. 150.000.000

     Comune di Cermignano - Realizzazione campo sportivo - £. 250.000.000

     Comune di Rocca S. Giovanni - Ristrutturazione rete fognante - £. 100.000.000

     Comune di Ari - Arredo urbano - £. 50.000.000

     Comune di Frisa - Arredo urbano - £. 50.000.000

     Comune di Navelli - Sistemazione viaria - £. 100.000.000

     Comune di Treglio - Arredo urbano - £. 50.000.000

     Comune di Miglianico - Sistemazione viaria - £. 100.000.000

     Comune di Caramanico - Completamento Centro Congressi - £. 200.000.000

     Comune di Bussi sul Tirino - Sistemazione viaria e arredo urbano - £. 80.000.000

     Comune di Torre dei Passeri - Sistemazione viaria e arredo urbano - £. 80.000.000

     Comune di Castelvecchio Calvisio - Arredo urbano - £. 80.000.000

     Comune di S. Omero - Arredo urbano - £. 50.000.000

     Comune di Barisciano - Arredo urbano - £. 80.000.000

     Comune di Torano - Arredo urbano - £. 50.000.000

     Comune di S. Egidio alla Vibrata - Completamento Centro fieristico - £. 300.000.000

     Comune di Nereto - Interventi per il multiculturalismo - £. 50.000.000

     Comune di Civitella Casanova - arredo urbano - £. 50.000.000

     Comune di Gessopalena - sistemazione viaria - £. 100.000.000

     Comune di S. Eusanio del S. - acquisto immobile - £. 50.000.000

     Comune di Civitaquana - arredo urbano - £. 50.000.000

     Comune di Cortino - sistema viario - £. 100.000.000

     Comune di Tocco Casauria - sistema viario - £. 100.000.000

     Comune di Loreto Aprutino - impianti sportivi - £. 100.000.000

     Comune di Carsoli - arredo urbano - £. 50.000.000

     Comune di Cappelle - ristrutturazione asilo nido - £. 100.000.000

     Comune di Popoli - arredo urbano - £. 100.000.000

     Comune di Roccamontepiano - recupero monastero - £. 100.000.000

     Comune di Orsogna - £. 50.000.000

     Comune di Lentella - arredo urbano - £. 50.000.000

     Comune di Scerni - arredo urbano - £. 50.000.000

     Comune di Rosciano - sistema irriguo - £. 50.000.000

     Comune di Lettomanoppello - sistemazione P.zza Largo Assunta - £. 50.000.000

     Comune di Castilenti - Interventi per viabilità £. 100.000.000[6]

     Comune di Valle Castellana - Interventi per viabilità £. 100.000.000[7]

 

     Art. 3.

     1. La Regione Abruzzo, per la gestione delle strutture di cui all'art. 2, per la promozione dell'artigianato locale e per la realizzazione di un sistema integrato con le altre realtà di eccellenza dell'artigianato abruzzese in Guardiagrele, promuove la costituzione di una società mista, a prevalente capitale pubblico, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, tra Regione Abruzzo, provincia di Chieti, comune di Guardiagrele, Comunità montana Maielletta, Parco della Maiella, Ente Mostra e privati operatori o loro associazioni.

     2. L'erogazione del contributo, entro e non oltre tre mesi dalla richiesta del Comune di Guardiagrele, è subordinato alla definizione dell'acquisto e di un progetto di massima sull'utilizzazione dell'immobile. L'erogazione comporta un vincolo di destinazione d'uso.

 

     Art. 4.

     1. La Regione comunica la concessione dei contributi agli interessati, che dovranno iniziare i lavori entro e non oltre 5 mesi dalla comunicazione ed ultimarli entro e non oltre i due anni, a pena di decadenza, salvo proroghe per gravi e giustificati motivi da richiedersi prima della scadenza, da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale.

     2. L’attuazione delle procedure di cui alla presente legge è affidata alla competenza delle strutture delle rispettive direzioni regionali; conseguentemente, gli impianti sportivi sono affidati al settore sport, mentre per le altre opere al settore lavori pubblici [8].

 

     Art. 4 bis. [9]

     1. Sin dalla pubblicazione sul BURA, gli enti beneficiari dei finanziamenti possono comunque iniziare i lavori, indipendentemente dalla comunicazione di cui all’art. 4, dandone notizia ai competenti uffici regionali.

     2. Nel caso di realizzazione di opere relative ad impianti ed aree pubbliche in regime di concessione, le opere sono realizzate dai concessionari ai quali, conseguentemente, viene erogato il finanziamento regionale.

     3. Le suddette disposizioni si applicano anche agli interventi previsti nelle LL.RR. 50/2001 e 53/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. In ogni caso sono riaperti i termini per la presentazione delle domande ex lege 49/1999 e successive modifiche fino a trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 4 bis. [10]

     Qualora il bene oggetto dell’intervento ammesso a contributo dovesse risultare non di proprietà dell’ente locale, il contributo assegnato è da intendersi attribuito al proprietario del bene individuato. Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di concessione del contributo.

 

     Art. 5.

     1. L'erogazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge saranno disposti con ordinanza dirigenziale secondo le seguenti modalità:

     a) 40% a semplice domanda da parte del legale rappresentante dell’Ente [11];

     b) 50% a presentazione del certificato di inizio lavori [12];

     c) 10% ad ultimazione lavori, dietro presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'Ente interessato di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.

     1. L'accredito delle somme viene effettuato su apposito conto vincolato a favore dell'Ente interessato.

     2. L'Ente interessato provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere ammesse a contributo, assumendo a proprio carico ogni adempimento e responsabilità, anche di ordine amministrativo e contabile.

     3. Gli amministratori, i funzionari e il Tesoriere dell'Ente beneficiario del contributo assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

 

     Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in £. 10.735.000.000, si fa fronte mediante utilizzo delle partite nn. 1, 3, 4, 5, 7, 9 e 15 dell'elenco n. 4 di cui al fondo globale 324000 e di quota parte dello stanziamento iscritto al Cap. 22438.

     2. Al bilancio di previsione per l'esercizio in corso vengono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     Cap. 324000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale"

     - in diminuzione £. 9.535.000.000

     Cap. 22438 denominato: Risorse integrative al fondo unico per le politiche del lavoro

     - in diminuzione £. 1.200.000.000

     Cap. 152300 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributi ai piccoli Comuni per interventi infrastrutturali nell'anno 2001"

     - in aumento £. 10.735.000.000

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 62 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29, con la decorrenza e le precisazioni ivi indicate. Per la proroga del termine per l'inizio dei lavori per gli interventi di cui alla presente legge, vedi l'art. 10 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.

[2] Titolo così modificato dall’art. 39 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[3] Comma modificato dall’art. 39 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7. Articolo così sostituito dall’art. 176 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4] Voce così sostituita dall’art. 2 della L.R. 10 luglio 2002, n. 10.

[5] Voce così sostituita dall’art. 2 della L.R. 10 luglio 2002, n. 10.

[6] Voce aggiunta dall’art. 16 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 77.

[7] Voce aggiunta dall’art. 16 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 77.

[8] Comma così sostituito dall’art. 176 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[9] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[10] Articolo inserito dall’art. 176 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 come Art. 4 bis.

[11] Lettera così sostituita dall’art. 176 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[12] Lettera così sostituita dall’art. 176 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.