§ 6.1.89 - L.R. 29 marzo 2001, n. 11.
Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001 - 2003 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2001).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:29/03/2001
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire lo sviluppo della libera iniziativa nel territorio regionale, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 [...]
Art. 2.  Cessata applicazione di alcune tasse di concessione regionale.
Art. 3.  Crediti tributari regionali di modesta entità.
Art. 4.  Limite per l'esecuzione dei rimborsi relativi a tributi regionali.
Art. 5.      1. Ai sensi del primo comma, lett. b) dell'art. 17 bis della L.R. 29.12.1977, n. 81, è autorizzato il rifinanziamento delle LL.RR. di cui all'allegato prospetto "A"
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      1. In attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 e del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, la dotazione organica della Regione è contestualmente incrementata, per ciascuna qualifica funzionale e per il [...]
Art. 10.      1. La L.R. 4.11.1998, n. 120, concernente "Contributo della Regione Abruzzo finalizzato ad un progetto di alta formazione in campo ambientale" è abrogata
Art. 11.      1. E' autorizzato lo stanziamento di £. 10.000.000.000, iscritto al Cap. 011419, per le spese relative all'espletamento delle elezioni regionali dell'anno 2000
Art. 12.      1. Il rifinanziamento di £. 200.000.000 sul Cap. 11625 della L.R. 14.4.1988, n. 41, concernente "Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità e parità giuridica e [...]
Art. 13.      1. Alla L.R. 23.3.2000, n. 43, concernente "Contributo annuale al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'anno 2000 per l'organizzazione del Premio Sulmona" sono apportate le [...]
Art. 14.      1. Le rimanenti rate a partire da quella scadente nell'esercizio 2001 inerenti la rateizzazione derivante dall'applicazione della L.R. 27.9.1994, n. 70, sono annullate
Art. 15.      1. Il rifinanziamento di £. 1.000.000.000 sul Cap. 61628 della L.R. 21.12.1999, n. 131, concernente: "Interventi per favorire la diffusione degli strumenti informatici tra i giovani abruzzesi", [...]
Art. 16.      1. Il rifinanziamento di £. 620.000.000 sul Cap. 62101 della L.R. 11.11.1998, n. 131 concernente: "Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale", previsto dall'art. 4 della [...]
Art. 17.      1. Sono sospese per l'anno 2001 le attività di cui agli artt. 7 e 9 della L.R. 3.11.1999, n. 98 concernente: "Disciplina delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali"
Art. 18.      1. Il rifinanziamento di £. 2.000.000.000 sul Cap. 62433 della L.R. 16.9.1994 n. 66, concernente "Intervento straordinario dei musei abruzzesi", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria [...]
Art. 19.      1. Sono sospese per l'anno 2001 le attività di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 della L.R: 22.2.2000, n. 15 concernente: Disciplina per la promozione delle attività musicali nella [...]
Art. 20.      1. Il rifinanziamento di £. 200.000.000 sul Cap. 61514 della L.R. 4.11.1997, n. 123 concernente: "Intervento regionale a sostegno delle iniziative per la risocializzazione dei detenuti", [...]
Art. 21.      1. E' autorizzata l'iscrizione al Cap. 62434 della somma di £. 300.000.000 quale contributo all'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo, ai sensi della L.R. 21.9.1999, n. 85
Art. 22.      1. Il rifinanziamento di £. 150.000.000 sul Cap. 61511 denominato: "Contributo al Comune dell'Aquila per la celebrazione della Perdonanza Celestiniana - L.R. 32/1998", previsto dall'art. 4 della [...]
Art. 23.      1. Al fine di consentire la corresponsione delle indennità di maternità a tutte le istanti in possesso dei requisiti prescritti, incluse nella graduatoria formulata per l'anno 1998 ai sensi [...]
Art. 24.      1. La L.R. 27.10.1999, n. 95 concernente: "Contributi per l'anno 1999 alle Associazioni ANFFAS, PERCORSI, BAMBINI DOWN, AFIA, Sezione regionale FIADDA e APTDH" così come modificata ed integrata [...]
Art. 25.      1. Per gli interventi di cui alla L.R. 21.9.1999, n. 86, concernente: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione" è autorizzata la spesa annua [...]
Art. 26. 
Art. 27.      1. L'Assessorato alla Sanità, entro il primo semestre 2001, sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale un progetto organico di linee guida concernente
Art. 28. 
Art. 29.      1. Il rifinanziamento di £. 300.000.000 sul Cap. 91610 della L.R. 9.8.1999, n. 55, concernente "Rifinanziamento degli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 126/96 - Titolo II - [...]
Art. 30.      1. Il rifinanziamento di £. 1.000.000.000 sul Cap. 092328 della L.R. 26.6.1997, n. 57 concernente: "Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva", previsto dall'art. della legge finanziaria [...]
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33.      1. Il comma 3 dell'art. 12 della L.R. 2.8.1997, n. 85, concernente "Norme in materia di programmazione" è abrogato
Art. 34.      1. Il rifinanziamento di £. 300.000.000 sul Cap. 12301 della L.R. 1.6.1999, n. 36, concernente: "Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, [...]
Art. 35.      1. Alla L.R. 8.6.1993, n. 24 e successive modifiche e integrazioni concernente "Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali e degli Enti dipendenti dalla Regione" sono [...]
Art. 36.      1. In attuazione della delibera di Giunta regionale n. 952 del 3.07.2000 che ha istituito presso la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli un "Osservatorio elettorale" si [...]
Art. 37. 
Art. 38.      1. La Giunta Regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, realizza un programma per le zone dell'Appennino denominato "La Montagna Abruzzese: un esempio possibile di sviluppo locale" [...]
Art. 39.      1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 14 della L.R. 11/1999 e a completamento del Sistema Informativo della Montagna, avvia la realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica [...]
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 41 bis.  [16]
Art. 42. 
Art. 43.      1. L'art. 4 della L.R. 9.8.1999, n. 49, così come modificato dalla L.R. 6/2000 è abrogato
Art. 44.      1. Il rifinanziamento di £. 13.000.000.000 sul Cap. 112346 della L.R. 12.4.1994, n. 28 concernente "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale", previsto dall'art. 4 della legge [...]
Art. 45. 
Art. 46.      1. Alla L.R. 25.11.1998, n. 139, concernente: "Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto - così come modificata dalla L.R. 14.3.2000, n. 29", sono [...]
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50.      1. Le procedure attuative delle attività promozionali di cui alla L.R. 27.5.1975, n. 49 concernente "Provvidenze per le manifestazioni turistiche, il turismo sociale e giovanile" e alla L.R. [...]
Art. 50 bis. 
Art. 51. 
Art. 52.      1. Alla L.R. 5.5.1998, n. 39, concernente "Contributo straordinario alle Cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto [...]
Art. 53.      1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con legge di bilancio
Art. 54.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con effetto dal 1 gennaio 2001


§ 6.1.89 - L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001 - 2003 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2001).

(B.U. n. 8 del 6 aprile 2001).

 

CAPO I

Disposizioni riguardanti le entrate

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire lo sviluppo della libera iniziativa nel territorio regionale, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che inizino l'attività nel biennio 2001-2002, per il primo anno di attività e quello successivo, è ridotta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del predetto decreto, al 3.25%.

     2. Omissis... (Questo comma è stato rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio Regionale e, di conseguenza, non è stato promulgato).

     3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotta nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a £. 150.000.000.

     4. L'agevolazione di cui ai commi precedenti non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

 

     Art. 2. Cessata applicazione di alcune tasse di concessione regionale.

     1. Ai sensi dell'art. 3, comma 143, lett. d), della legge 23.12.1996, n. 662, e dell'art. 55 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, a decorrere dal 1 gennaio 2001 cessa l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla tariffa allegata al D.Lgs. 22.6.1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai seguenti numeri d'ordine:

     2) - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali.

     3) - Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche.

     4) - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:

     a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;

     b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia.

     5) - Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti.

     6) - a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico- chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;

     b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.

     7) - Autorizzazione igienico-sanitario per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi:

     1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive

     2) Esercizi per la somministrazione di alimenti

     3) Esercizi per la somministrazione di bevande.

     8) - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte:

     9) - Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili.

     10) - Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti.

     11) - Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi.

     12) - Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata.

     13) - Autorizzazione per attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:

     a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione

     b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione.

     14) - Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

     16) - Concessione di costituzione di:

     1) azienda faunistico-venatoria

     2) centro privato di produzione di selvaggina.

     20) - Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi.

     21) - Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi.

     22) - 1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21.3.1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

     a) alberghi e ostelli per la gioventù

     b) campeggi

     c) villaggi turistici

     d) case per ferie

     e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30.12.1937, n. 2651, e successive modificazioni

     f) autostelli

     2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.

     23) - Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio.

     24) - Deliberazione relativa a ferie e mercati, giusta la legge 17.5.1866, n. 2933, e 19.5.1976, n. 398, nonché l'art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383, e successive modifiche:

     a) per istituzioni di fiere e mercati

     b) per cambiamento in modo permanente di fiere e mercati.

     25) - Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore.

     26) - Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi.

     28) - Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali.

     29) - Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali di cui sopra.

     30) - Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali.

     31) - Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze.

     32) - Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e seguenti del regio decreto 29.7.1927, n. 1443, e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28.6.1955, n. 620.

     33) - Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo.

     34) - Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale.

     35) - Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose.

     36) - Licenza di impianto di funicolari aeree o telefoniche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria.

     37) - Licenza d'esercizio di funicolari aeree o telefoniche - di interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche.

     38) - Concessione di filovia - di interesse regionale.

     39) - Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senrotaia - di interesse regionale.

     40) - Concessione di servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 71, nonché dall'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione.

     41) - Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

     42) - Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, 1 comma, del Codice della navigazione.

     43) - Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2° comma, del Codice della navigazione.

     44) - Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione.

     45) - Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione.

     46) - Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale.

     47) - Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri.

 

     Art. 3. Crediti tributari regionali di modesta entità.

     1.  Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ogni credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di lire trentaduemila.

     2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l'intero ammontare.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

     4. In caso di difformità tra l'importo di cui al comma 1 e quello fissato dal regolamento statale, di cui alla legge 8.5.1998, n. 146, art. 16 comma 2, si farà riferimento, ai sensi del presente articolo, all'importo fissato dal regolamento statale.

 

     Art. 4. Limite per l'esecuzione dei rimborsi relativi a tributi regionali.

     1. Non si fa luogo al rimborso dovuto per tributi regionali di importo non superiore a lire ventimila, né a quello degli interessi ad esso connessi.

 

CAPO II

Rifinanziamenti

 

     Art. 5.

     1. Ai sensi del primo comma, lett. b) dell'art. 17 bis della L.R. 29.12.1977, n. 81, è autorizzato il rifinanziamento delle LL.RR. di cui all'allegato prospetto "A".

 

CAPO III

Ordinamento degli Uffici - Amministrazione

generale ed Organi Istituzionali

 

          Art. 6. [1]

 

     Art. 7. [2]

 

     Art. 8. [3]

 

     Art. 9.

     1. In attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 e del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, la dotazione organica della Regione è contestualmente incrementata, per ciascuna qualifica funzionale e per il relativo profilo, di un numero pari a quello del personale statale trasferito.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante le risorse trasferite dallo Stato ai sensi della legge 15.3.1997, n. 59, del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 e dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che verranno in seguito emanati.

 

     Art. 10.

     1. La L.R. 4.11.1998, n. 120, concernente "Contributo della Regione Abruzzo finalizzato ad un progetto di alta formazione in campo ambientale" è abrogata.

 

     Art. 11.

     1. E' autorizzato lo stanziamento di £. 10.000.000.000, iscritto al Cap. 011419, per le spese relative all'espletamento delle elezioni regionali dell'anno 2000.

 

     Art. 12.

     1. Il rifinanziamento di £. 200.000.000 sul Cap. 11625 della L.R. 14.4.1988, n. 41, concernente "Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità e parità giuridica e sostanziale tra uomo e donna", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 6/2000, per l'anno 2001 e 2002, è ridotto a £. 150.000.000 annui.

 

CAPO IV

Organizzazione della Cultura e relative strutture

 

     Art. 13.

     1. Alla L.R. 23.3.2000, n. 43, concernente "Contributo annuale al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'anno 2000 per l'organizzazione del Premio Sulmona" sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [4].

     b) è abrogato il primo comma dell'art. 2 della medesima legge regionale.

 

     Art. 14.

     1. Le rimanenti rate a partire da quella scadente nell'esercizio 2001 inerenti la rateizzazione derivante dall'applicazione della L.R. 27.9.1994, n. 70, sono annullate.

 

     Art. 15.

     1. Il rifinanziamento di £. 1.000.000.000 sul Cap. 61628 della L.R. 21.12.1999, n. 131, concernente: "Interventi per favorire la diffusione degli strumenti informatici tra i giovani abruzzesi", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 6/2000, per l'anno 2001 e 2002, è ridotto a £. 500.000.000.

 

     Art. 16.

     1. Il rifinanziamento di £. 620.000.000 sul Cap. 62101 della L.R. 11.11.1998, n. 131 concernente: "Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 6/2000, per l'anno 2001 e 2002, è ridotto a £. 500.000.000 annui.

 

     Art. 17.

     1. Sono sospese per l'anno 2001 le attività di cui agli artt. 7 e 9 della L.R. 3.11.1999, n. 98 concernente: "Disciplina delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali".

     2. Il rifinanziamento di £. 2.150.000.000 sul Cap. 62423 della suddetta legge regionale, previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 6/2000, per l'anno 2001, è pertanto ridotto a £. 1.500.000.000.

 

     Art. 18.

     1. Il rifinanziamento di £. 2.000.000.000 sul Cap. 62433 della L.R. 16.9.1994 n. 66, concernente "Intervento straordinario dei musei abruzzesi", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 6/2000, per l'anno 2001 e 2002, è eliminato.

 

     Art. 19.

     1. Sono sospese per l'anno 2001 le attività di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 della L.R: 22.2.2000, n. 15 concernente: Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.

     2. Lo stanziamento di £. 6.000.000.000 sul Cap. 62424 previsto per l'anno 2001 dall'art. 21 (Norma Finanziaria) della suddetta legge regionale, è, pertanto, ridotto a £. 4.300.000.000.

 

     Art. 20.

     1. Il rifinanziamento di £. 200.000.000 sul Cap. 61514 della L.R. 4.11.1997, n. 123 concernente: "Intervento regionale a sostegno delle iniziative per la risocializzazione dei detenuti", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 6/2000, per l'anno 2001 e 2002, è ridotto a £. 100.000.000.

 

     Art. 21.

     1. E' autorizzata l'iscrizione al Cap. 62434 della somma di £. 300.000.000 quale contributo all'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo, ai sensi della L.R. 21.9.1999, n. 85.

 

     Art. 22.

     1. Il rifinanziamento di £. 150.000.000 sul Cap. 61511 denominato: "Contributo al Comune dell'Aquila per la celebrazione della Perdonanza Celestiniana - L.R. 32/1998", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 6/2000, per l'anno 2001 è aumentato a £. 400.000.000.

 

CAPO V

Assistenza sociale e relative strutture

 

     Art. 23.

     1. Al fine di consentire la corresponsione delle indennità di maternità a tutte le istanti in possesso dei requisiti prescritti, incluse nella graduatoria formulata per l'anno 1998 ai sensi della L.R. 22.7.1997, n. 67, concernente "Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate" così come modificata ed integrata dalla L.R. 82/1998 è autorizzato lo stanziamento di £. 1.614.000.000 sul Cap. 71584.

 

     Art. 24.

     1. La L.R. 27.10.1999, n. 95 concernente: "Contributi per l'anno 1999 alle Associazioni ANFFAS, PERCORSI, BAMBINI DOWN, AFIA, Sezione regionale FIADDA e APTDH" così come modificata ed integrata dall'art. 11 della legge finanziaria regionale 6/2000 è rifinanziata per l'anno 2001 con £. 400.000.000 sul Cap. 71630.

     Per l’anno 2001 sono finanziate le seguenti associazioni e cooperative [5]:

 

Associazione XXIV Luglio handicappati e non – L’Aquila

L. 20.000.000

 

 

Associazione contro la sclerosi multipla AISM - Sez. di Pescara

L. 20.000.000

 

 

Cooperativa sociale “Nuovo Millennio” – Pescara

L. 20.000.000

 

 

Associazione “Dimensione volontariato” – Roseto

L. 20.000.000

 

 

Cooperativa sociale Casoli 85 Atri

L. 20.000.000

 

CAPO VI

Difesa della salute e relative strutture

 

     Art. 25.

     1. Per gli interventi di cui alla L.R. 21.9.1999, n. 86, concernente: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione" è autorizzata la spesa annua di £. 1.000.000.000 per il triennio 2001 - 2003, da iscrivere nel Cap. 081419.

 

     Art. 26. [6]

 

     Art. 27.

     1. L'Assessorato alla Sanità, entro il primo semestre 2001, sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale un progetto organico di linee guida concernente:

     - la predisposizione e l'attuazione di un programma di gestione del rischio amianto;

     - la realizzazione di un piano di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica; l'istituzione del registro regionale dei tumori, del registro degli esposti, della conferenza regionale annuale sull'amianto;

     - la predisposizione di un servizio di patrocinio legale e medico- legale gratuito e di informazione della popolazione e degli operatori sanitari.

 

     Art. 28. [7]

 

CAPO VII

Sport e Tempo Libero

 

     Art. 29.

     1. Il rifinanziamento di £. 300.000.000 sul Cap. 91610 della L.R. 9.8.1999, n. 55, concernente "Rifinanziamento degli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 126/96 - Titolo II - Interventi a sostegno dello sport non professionistico abruzzese ai massimi livelli", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 6/2000, per l'anno 2001, è eliminato.

 

     Art. 30.

     1. Il rifinanziamento di £. 1.000.000.000 sul Cap. 092328 della L.R. 26.6.1997, n. 57 concernente: "Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva", previsto dall'art. della legge finanziaria regionale 6/2000, per l'anno 2001, è ridotto a £. 934.000.000.

 

CAPO VIII

Enti Locali

 

          Art. 31. [8]

 

     Art. 32. [9]

 

     Art. 33.

     1. Il comma 3 dell'art. 12 della L.R. 2.8.1997, n. 85, concernente "Norme in materia di programmazione" è abrogato.

 

     Art. 34.

     1. Il rifinanziamento di £. 300.000.000 sul Cap. 12301 della L.R. 1.6.1999, n. 36, concernente: "Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 6/2000, per l'anno 2001, è ridotto a £. 200.000.000.

     2. [10].

 

     Art. 35.

     1. Alla L.R. 8.6.1993, n. 24 e successive modifiche e integrazioni concernente "Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali e degli Enti dipendenti dalla Regione" sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

     a) [11];

     b) [12].

     2. E' autorizzato lo stanziamento di £. 56.000.000, iscritto al Cap. 11449, per le spese rimaste insoddisfatte alla data del 31 dicembre 2000, relative alle indennità e gettoni di presenza ai membri del Comitato e delle Sezioni di Controllo sugli atti degli Enti Locali e degli Enti dipendenti dalla Regione.

 

     Art. 36.

     1. In attuazione della delibera di Giunta regionale n. 952 del 3.07.2000 che ha istituito presso la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli un "Osservatorio elettorale" si prevede, per il funzionamento dello stesso, lo stanziamento di £. 50.000.000 iscritto sul Cap. 11469.

 

     Art. 37. [13]

 

     Art. 38.

     1. La Giunta Regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, realizza un programma per le zone dell'Appennino denominato "La Montagna Abruzzese: un esempio possibile di sviluppo locale" attraverso un coordinamento della programmazione della Regione e degli Enti Locali e con interventi finanziati con le risorse degli stessi Enti Locali con quelle provenienti da: DOCUP per l'ob. 2, Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006, POR per l'ob. 3, LEADER PLUS, APE, Intesa Istituzionale di Programma, Accordi di Programma, Patti Territoriali, Contratti di Sviluppo.

     2. In attuazione dell'art. 5, comma 8 della L.R. 95/2000, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, i programmi regionali di settore, i bandi e in generale tutti i provvedimenti attuativi di spesa nelle materie previste dallo stesso comma, sono tenuti a rispettare le percentuali di priorità ivi indicate, definendo le entità e le modalità di attuazione.

 

     Art. 39.

     1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 14 della L.R. 11/1999 e a completamento del Sistema Informativo della Montagna, avvia la realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione regionale (RUPAR) intesa anche come sportello del cittadino e come supporto ai servizi per i territori montani.

     2. Entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il progetto esecutivo della RUPAR.

 

          Art. 40. [14]

 

     Art. 41. [15]

 

          Art. 41 bis. [16]

     1.L’anticipazione del 70% della somma complessiva richiesta è erogata, su domanda del beneficiario, direttamente dal Dirigente del Servizio Ragioneria entro 10 giorni dalla richiesta.

 

     Art. 42. [17]

 

     Art. 43.

     1. L'art. 4 della L.R. 9.8.1999, n. 49, così come modificato dalla L.R. 6/2000 è abrogato.

     2. L'art. 5 della L.R. 9.8.1999, n. 49 è abrogato.

     3. [18].

 

CAPO IX

Foreste

 

     Art. 44.

     1. Il rifinanziamento di £. 13.000.000.000 sul Cap. 112346 della L.R. 12.4.1994, n. 28 concernente "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 6/2000, per l'anno 2001, è ridotto a £. 10.000.000.000.

 

CAPO X

Opere Pubbliche

 

     Art. 45. [19]

 

     Art. 46.

     1. Alla L.R. 25.11.1998, n. 139, concernente: "Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto - così come modificata dalla L.R. 14.3.2000, n. 29", sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [20];

     b) l'art. 2 è abrogato;

     c) [21];

     d) all'art. 3 il secondo comma è soppresso;

     e) - f) [22];

     g) all'art. 5, comma 1, sono eliminate le parole "detratto il 10% di cui al successivo art. 8";

     h) - i) [23];

     j) l'art. 8 è abrogato;

     k) l'art. 9 è abrogato.

 

     Art. 47. [24]

 

CAPO XI

Trasporti e mobilità

 

     Art. 48. [25]

 

     Art. 49. [26]

 

CAPO XII

Turismo ed Industria Alberghiera

 

     Art. 50.

     1. Le procedure attuative delle attività promozionali di cui alla L.R. 27.5.1975, n. 49 concernente "Provvidenze per le manifestazioni turistiche, il turismo sociale e giovanile" e alla L.R. 9.4.1975, n. 32, concernente "Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese" sono uniformate a quelle di cui all'art. 3, 2° comma, della L.R. 26.6.1997, n. 54 concernente "Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale".

 

     Art. 50 bis. [27]

     I contributi di cui al successivo art. 52, estesi in base alla L.R. 77/2000 (art. 11) alle cooperative operanti nel settore del turismo, è ripartito tra le diverse cooperative in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31.12.1999 in fase di applicazione della predetta legge e al 31 dicembre di ogni anno per le annualità successive.

 

CAPO XIII

Urbanistica

 

     Art. 51. [28]

 

CAPO XIV

Industria e Commercio

 

     Art. 52.

     1. Alla L.R. 5.5.1998, n. 39, concernente "Contributo straordinario alle Cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative stesse e per l'incremento del fondo di garanzia della FIRA" sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [29];

     b) - c) [30];

     d) [31].

 

CAPO XV

Disposizioni varie

 

     Art. 53.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con legge di bilancio.

 

     Art. 54.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con effetto dal 1 gennaio 2001.


[1] Sostituisce il quinto comma, art. 33 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91.

[2] Inserisce un comma prima del comma 1, art. 17 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2001, n. 12.

[4] Sostituisce il titolo della L.R. 23 marzo 2000, n. 43.

[5] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 81.

[6] Sostituisce il titolo della L.R. 28 aprile 2000, n. 72.

[7] Aggiunge i commi da 1 a 7 all'ultimo comma, capitolo "Servizi di pronto soccorso", allegato A della L.R. 2 luglio 1999, n. 37.

[8] Modifica gli artt. 9, 11 e 14, e inserisce l'art. 9 bis nella L.R. 17 dicembre 1997, n. 143.

[9] Modifica gli artt. 6 e 52 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95.

[10] Sostituisce il primo comma, art. 11 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91.

[11] Modifica il comma 3, art. 10 della L.R. 8 giugno 1993, n. 24.

[12] Aggiunge il comma 9, art. 33 della L.R. 8 giugno 1993, n. 24.

[13] Sostituisce i commi 8 e 9, art. 1 della L.R. 21 aprile 1998, n. 27.

[14] Sostituisce il titolo della L.R. 9 agosto 1999, n. 49.

[15] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 9 agosto 1999, n. 49.

[16] Articolo aggiunto dall’art. 38 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[17] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 9 agosto 1999, n. 49.

[18] Modifica l'art. 6 della L.R. 9 agosto 1999, n. 49.

[19] Modifica l'art. 1 della L.R. 12 agosto 1998, n. 67.

[20] Modifica l'ultimo comma, art. 1 della L.R. 25 novembre 1998, n. 139.

[21] Modifica il comma 1, art. 3 della L.R. 25 novembre 1998, n. 139.

[22] Inseriscono un comma prima del comma 1, art. 4 della L.R. 25 novembre 1998, n. 139.

[23] Modificano l'art. 6 della L.R. 25 novembre 1998, n. 139.

[24] Sostituisce il comma 3, art. 31 della L.R. 28 aprile 2000, n. 76.

[25] Modifica gli artt. 1, 2, 4 e 5 della L.R. 28 luglio 1999, n. 45.

[26] Modifica gli artt. 8 e 10 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 114.

[27] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 4 ottobre 2001, n. 54.

[28] Inserisce l'art. 18 bis nella L.R. 7 marzo 2000, n. 23.

[29] Modifica il titolo della L.R. 5 maggio 1998, n. 39.

[30] Lettere modificate dall'art. 11 della L.R. 4 ottobre 2001, n. 54. Modificano l'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 39.

[31] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 5 maggio 1998, n. 39.