| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico | 
| Capitolo: | 14.4 disciplina generale | 
| Data: | 10/01/2000 | 
| Numero: | 6 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 3. 1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è aggiunto il seguente: | 
| Art. 4. 1. Dopo l'articolo 2-bis della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente: | 
| Art. 5. 1. Dopo l'articolo 2-ter della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente: | 
§ 14.4.9a - L. 10 gennaio 2000, n. 6.
Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica.
(G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).
     1. L'articolo 1 della 
(Omissis).
     2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della 
     1. L'articolo 2 della 
(Omissis).
     1. Dopo l'articolo 2 della 
(Omissis).
     1. Dopo l'articolo 2-bis della 
(Omissis).
     1. Dopo l'articolo 2-ter della 
(Omissis).
     2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora non sia insediata l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della