§ 42.5.39 - Legge 18 marzo 1968, n. 413.
Soppressione dell'Ente autotrasporti merci.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:18/03/1968
Numero:413


Sommario
Art. 1.      L'Ente autotrasporti merci (EAM), istituito con decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, ratificato con modificazioni con legge 5 gennaio 1953, n. 33, è soppresso e posto in liquidazione.
Art. 2.      Alla liquidazione dell'EAM provvede un commissario liquidatore nominato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Art. 3.      Il commissario liquidatore prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni dell'EAM, nonchè i libri contabili e gli altri documenti e riceve dagli amministratori il conto della [...]
Art. 4.      Su richiesta del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il commissario liquidatore trasferisce gratuitamente in uso alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti [...]
Art. 5.      Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della liquidazione devono farne richiesta al commissario liquidatore entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.      Il commissario liquidatore deve presentare ogni quadrimestre ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro una relazione sulla situazione patrimoniale della gestione [...]
Art. 7.      Il rapporto di impiego del personale dipendente dall'EAM cessa alla fine del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.      Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile sono istituiti i ruoli ad esaurimento del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di cui alle tabelle [...]
Art. 9.      Il personale che, da data non posteriore al 22 dicembre 1967, appartiene ai ruoli organici dell'EAM, può conseguire, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 10.      Al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 9 si applicano le disposizioni del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 11.      Coloro i quali da data non posteriore al 31 dicembre 1966, si trovano alle dipendenze dell'EAM, in qualità di avventizi a norma dell'art. 85 del regolamento del personale dell'ente, approvato [...]
Art. 12.      Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dal precedente art. 8 è data facoltà di riscattare per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio di ruolo prestato [...]
Art. 13.      Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rimborserà al commissario liquidatore le spese relative al [...]
Art. 14.      La tassa di concessione governativa, di cui al n. 184 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato col decreto del [...]
Art. 15.      All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 14.


§ 42.5.39 - Legge 18 marzo 1968, n. 413. [1]

Soppressione dell'Ente autotrasporti merci.

(G.U. 18 aprile 1968, n. 99).

 

     Art. 1.

     L'Ente autotrasporti merci (EAM), istituito con decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, ratificato con modificazioni con legge 5 gennaio 1953, n. 33, è soppresso e posto in liquidazione.

     Le citate disposizioni legislative sono abrogate.

 

          Art. 2.

     Alla liquidazione dell'EAM provvede un commissario liquidatore nominato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

     Questi nomina altresì un comitato di sorveglianza presieduto da un consigliere della Corte dei conti e composto di due membri dei quali uno designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ed uno scelto tra i funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     La vigilanza sulla liquidazione spetta ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, i quali provvedono a fissare il compenso dovuto al commissario liquidatore, al presidente del comitato di sorveglianza ed ai membri del medesimo.

 

          Art. 3.

     Il commissario liquidatore prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni dell'EAM, nonchè i libri contabili e gli altri documenti e riceve dagli amministratori il conto della gestione del periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

     Il commissario liquidatore può compiere qualsiasi atto di gestione, contrarre prestiti, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni. Per la riscossione dei crediti può servirsi della procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

     Per prendere in consegna i beni e per l'alienazione dei medesimi il commissario liquidatore può delegare funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     La rappresentanza anche in giudizio della liquidazione spetta al commissario liquidatore, il quale si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

     Il commissario liquidatore adotta, d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, gli opportuni provvedimenti per assicurare, entro il termine previsto dal primo comma del successivo art. 7, il ritorno all'anzidetta amministrazione delle attribuzioni a suo tempo da questa delegate all'EAM ed assume, ove occorra, le idonee iniziative per la temporanea prosecuzione dell'attività connessa col rilascio dei carnets TIR.

 

          Art. 4.

     Su richiesta del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il commissario liquidatore trasferisce gratuitamente in uso alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i beni mobili ed immobili dell'EAM che sono necessari alla direzione medesima, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e, per quanto riguarda i beni immobili, anche del Ministero delle finanze.

 

          Art. 5.

     Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della liquidazione devono farne richiesta al commissario liquidatore entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il commissario liquidatore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, forma l'elenco dei creditori ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione accolte o respinte. Delle decisioni adottate dà notizia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro la cui richiesta non sia stata in tutto o in parte accolta.

     Gli interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorità giudiziaria.

 

          Art. 6.

     Il commissario liquidatore deve presentare ogni quadrimestre ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro una relazione sulla situazione patrimoniale della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

     Espletate le operazioni di liquidazione entro un anno dalla data di scadenza del termine indicato al primo comma del seguente art. 7, il commissario liquidatore presenta ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro il bilancio della gestione assieme ad una propria relazione e ad una relazione del comitato di sorveglianza.

     Il bilancio deve essere approvato con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, e deve essere pubblicato insieme al decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere i loro crediti possono chiederne il pagamento sull'eventuale avanzo della liquidazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma. Trascorso detto termine i creditori sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione.

     L'eventuale avanzo finale della liquidazione è devoluto allo Stato.

 

          Art. 7.

     Il rapporto di impiego del personale dipendente dall'EAM cessa alla fine del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     Alla scadenza di detto periodo si fa luogo alla liquidazione spettante in base al regolamento organico del personale dell'ente, approvato con decreto n. 404 del 12 luglio 1961 del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Al personale dell'EAM, che non venga assunto alle dipendenze dello Stato ai sensi dei successivi articoli 9 e 10, è corrisposta una integrazione della liquidazione di cui al comma precedente, pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita.

 

          Art. 8.

     Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile sono istituiti i ruoli ad esaurimento del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di cui alle tabelle I, II, III e IV annesse alla presente legge.

     Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui alle annesse tabelle I, II e III, è presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, ed è composto dai direttori generali e dai capi del personale delle direzioni generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - ivi compresa quella delle ferrovie dello Stato - nonchè da due rappresentanti del personale, appartenenti ai ruoli anzidetti, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con qualifica di ispettore generale o equiparata, al quale, con decreto del Ministro, sono altresì attribuite le funzioni di capo del personale per i ruoli ad esaurimento istituiti dal comma precedente.

     Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui alla annessa tabella IV, è composto in conformità dell'ultimo comma dell'art. 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

     La commissione di disciplina, per il personale dei ruoli ad esaurimento istituiti dal primo comma del presente articolo, è presieduta da un direttore centrale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed è composta da due impiegati dello stesso Ministero, con qualifica di ispettore generale o equiparata, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 148 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 9.

     Il personale che, da data non posteriore al 22 dicembre 1967, appartiene ai ruoli organici dell'EAM, può conseguire, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento istituiti dal precedente art. 8, nella carriera corrispondente a quella di appartenenza presso l'EAM e nella qualifica risultante dalla tabella di inquadramento annessa alla presente legge, salvo quando disposto dai successivi commi terzo, quarto e quinto.

     L'inquadramento di cui al precedente comma, da disporsi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il competente consiglio di amministrazione, decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente art. 7.

     Per l'inquadramento del personale della carriera direttiva dell'EAM nel ruolo ad esaurimento corrispondente è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso ai ruoli delle carriere direttive delle direzioni generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, ivi compresa quella delle ferrovie dello Stato.

     Il personale di cui al comma precedente che non sia in possesso di uno dei suddetti titoli di studio può tuttavia conseguire l'inquadramento, ai sensi e con le modalità di cui ai primi due commi del presente articolo, qualora superi un apposito esame che consisterà in un colloquio vertente sui servizi di istituto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, da espletarsi entro il termine indicato nel primo comma dell'art. 7.

     Coloro che non superino ovvero non sostengano il predetto esame possono conseguire, facendone espressa richiesta nella domanda di cui al primo comma, l'inquadramento in soprannumero nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto e nella qualifica corrispondente, per classe di stipendio, a quella della carriera direttiva nella quale avrebbero potuto essere inquadrati, ovvero, in mancanza di qualifica corrispondente, in quella più elevata.

     Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo competono lo stipendio iniziale previsto per la relativa qualifica e gli altri emolumenti dovuti alla generalità del personale statale, nonchè un assegno personale non pensionabile, riassorbibile con i successi aumenti di stipendio a carattere generale nella misura di un terzo di ciascuno di essi, pari alla differenza, rapportata a mese, fra il trattamento economico spettante per la posizione rivestita presso l'EAM a titolo di stipendio, tredicesima mensilità, premi di rendimento fruiti mediamente nel triennio 1965-1967, ed eventuali assegni personali, e quello spettante a titolo di stipendio e tredicesima mensilità per la qualifica di inquadramento [2].

     Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo può con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, essere destinato a prestare servizio presso qualsiasi direzione generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - ivi compresa quella dello ferrovie dello Stato - od uffici da queste dipendenti, ovvero comandato presso altre amministrazioni ai sensi dell'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale destinato a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è attribuito un assegno mensile pari alla differenza tra la quota, compresa nell'assegno personale, di cui al precedente comma, relativa ai premi di rendimento mediamente fruiti nel triennio 1965-1967 e l'assegno di cui all'art. 4, primo comma, sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14. Il trattamento globale non potrà essere in ogni caso superiore a quello fruito dal personale di pari grado e qualifica appartenente alla stessa Direzione generale [3].

 

          Art. 10.

     Al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 9 si applicano le disposizioni del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nei riguardi del personale inquadrato ai sensi del precedente art. 9, il servizio di ruolo prestato presso l'EAM in carriera corrispondente a quella di inquadramento è valutabile, per metà della sua durata, ai fini del raggiungimento dell'anzianità di carriera richiesta per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivista.

     Gli impiegati inquadrati a sensi del precedente art. 9 nelle qualifiche di consigliere di prima classe e di segretario possono conseguire rispettivamente, la promozione a direttore di sezione e a primo segretario mediante:

     a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

     b) gli esami previsti, rispettivamente, dagli articoli 164 e 176 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, quando abbiano compiuto i periodi di anzianità di carriera richiesti dagli articoli stessi, ivi compresa la valutazione del servizio prestato presso l'EAM ai sensi del comma precedente, ovvero abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Fino ad esaurimento degli impiegati indicati al comma precedente, le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario sono conferite, per metà dei posti disponibili, mediante lo scrutinio di cui alla lettera a) del comma stesso, e, per l'altra metà, mediante i normali sistemi di avanzamento, cui possono partecipare tutti gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti di anzianità, arrotondandosi all'unità superiore l'eventuale frazione di posto, alternativamente una volta a favore dello scrutinio ed una volta a favore dei normali sistemi di avanzamento a cominciare dallo scrutinio. Le promozioni hanno decorrenza, rispettivamente, dalla data degli scrutini e dalla data di approvazione delle graduatorie di esame.

 

          Art. 11.

     Coloro i quali da data non posteriore al 31 dicembre 1966, si trovano alle dipendenze dell'EAM, in qualità di avventizi a norma dell'art. 85 del regolamento del personale dell'ente, approvato con decreto del 12 luglio 1961, n. 404, del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro, possono conseguire, con le modalità previste dai primi due commi del precedente art. 9, l'inquadramento presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con la qualifica di diurnista nelle categorie seconda e terza del personale non di ruolo, di cui alla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in corrispondenza della categoria di appartenenza presso l'EAM.

     Coloro i quali, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, si trovano alle dipendenze dell'EAM, in qualità di incaricati a norma dell'art. 77 del regolamento del personale dell'ente, possono conseguire, con le modalità previste dai primi due commi del precedente art. 9, l'inquadramento presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con la qualifica di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo, di cui alla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in corrispondenza del titolo di studio posseduto, semprechè siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, fatta eccezione per il limite di età.

     Al personale previsto dai commi precedenti si applicano gli ultimi due commi del precedente art. 9.

     Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applica il primo comma dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, per il successivo collocamento nei ruoli ordinari corrispondenti della direzione generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile presso la quale risulti destinato alla data di compimento della prescritta anzianità, con valutazione, in ragione di metà, del periodo di servizio prestato presso l'EAM.

     Le disposizioni del presente articolo e del precedente art. 9 non si applicano a coloro che abbiano superato il 65° anno di età.

 

          Art. 12.

     Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dal precedente art. 8 è data facoltà di riscattare per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio di ruolo prestato presso l'EAM secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero secondo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.

     Il riscatto, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non è concesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale o di gestioni relative a forme sostitutive dell'assicurazione stessa.

 

          Art. 13.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rimborserà al commissario liquidatore le spese relative al trattamento economico del personale dell'ente per il periodo intercorrente fra il 1 gennaio 1968 e la scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente art. 7, le spese concernenti la liquidazione del personale predetto, ai sensi del precedente art. 7, eccedenti le disponibilità finanziarie del relativo fondo, nonchè l'importo delle altre spese della gestione di liquidazione eccedenti le disponibilità della gestione stessa.

 

          Art. 14.

     La tassa di concessione governativa, di cui al n. 184 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, concernente le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate per servizi di autotrasporto di merci ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e successive modificazioni, è dovuta annualmente nelle seguenti misure, a seconda delle sottoindicate classi di portata per ogni autoveicolo, comprese le appendici, motoveicolo e rimorchio di qualsiasi tipo:

     portata fino a quintali 10, lire 1.600;

     portata fino a quintali 35, lire 3.000;

     portata oltre quintali 35, lire 4.000.

     La tassa annuale suddetta deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'autorizzazione o la richiesta al trasporto di merci.

     Per l'anno 1968, in sede di prima applicazione della presente legge, la tassa annuale suddetta deve essere corrisposta entro il secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima.

 

          Art. 15.

     All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 14.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1970, n. 1139.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1970, n. 1139.