§ 80.5.270 – L. 26 maggio 1966, n. 372.
Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:26/05/1966
Numero:372


Sommario
Art. unico.      Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, comunque prestato, da impiegati e da salariati, alle dipendenze delle [...]


§ 80.5.270 – L. 26 maggio 1966, n. 372.

Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale.

(G.U. 11 giugno 1966, n. 142).

 

     Art. unico.

     Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, comunque prestato, da impiegati e da salariati, alle dipendenze delle Assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato, anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, può essere riscattato, in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo di riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati.

     Il contributo di riscatto di cui al precedente comma può essere versato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un periodo di tempo non superiore a quello riscattato.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il riscatto dei servizi di cui al primo comma può anche essere esercitato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, e fino a raggiungere il massimo dei servizi utili a pensione, dai dipendenti dello Stato già collocati a riposo per raggiunti limiti di età. Il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda, per il personale in attività di servizio che abbia grado o qualifica pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo.