§ 95.26.6a - Legge 16 febbraio 1967, n. 14.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:16/02/1967
Numero:14


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei [...]


§ 95.26.6a - Legge 16 febbraio 1967, n. 14.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(G.U. 18 febbraio 1967, n. 44).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le seguenti modificazioni:

     L'articolo 1 è soppresso, e le relative disposizioni sono assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6.

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonchè di ogni altra spesa e prestazione relative alle operazioni richieste".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "I diritti di cui al precedente articolo 2 unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per il tesoro. Le imposte di bollo suddette sono mensilmente accreditate al conto corrente postale dell'ufficio bollo straordinario di Roma.

     Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato o per essere accreditati all'ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate le imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti. Sul detto conto corrente postale, inoltre, va versato il deposito delle somme occorrenti per la liquidazione del trattamento di missione e del rimborso spese per le operazioni di cui al presente comma, quando sono da effettuare fuori sede.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche dell'Ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere effettuati i versamenti previsti dal presente articolo".

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari al prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al presente decreto.

     Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è altresì, attribuito un assegno personale lordo che, rispetto a quello di cui al precedente comma, è del 20 per cento per il direttore generale e i direttori centrali, del 25 per cento per i funzionari della carriera direttiva tecnica e per le tre qualifiche più elevate della carriera direttiva amministrativa e del 33 per cento per il rimanente personale.

     Al personale dell'Ispettorato, a decorrere dal 1° maggio 1966 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità comunque previsti da precedenti disposizioni, gli assegni di cui ai precedenti commi.

     Al personale non dipendente dall'Ispettorato che esplica i relativi servizi contabili e di ragioneria è attribuito, nella misura di due terzi, l'assegno mensile previsto dal primo comma.

     L'assegno mensile previsto dal primo comma è suscettibile, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione all'incremento annuale degli introiti rispetto a quello di sei miliardi e cinquecento milioni preso a base per la determinazione della tabella suddetta. A tal fine le frazioni di percentuali uguali o superiori a 0,50 si arrotondano all'unità.

     L'assegno personale previsto dal secondo comma è riassorbibile in ragione della metà dell'incremento dell'assegno mensile come previsto nel precedente comma.

     Al personale dell'Ispettorato, per l'effettuazione delle operazioni tecniche di cui al precedente art. 2, non spetta alcun diritto o indennità.

     Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento economico di missione quando effettua fuori sede le operazioni tecniche di cui al precedente articolo 2 o è addetto all'espletamento delle medesime.

     I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato, nonchè sugli introiti del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato stesso.

     A partire dal 1° gennaio 1967 il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile in relazione alle operazioni espletate da ogni categoria di personale dei singoli uffici periferici, può disporre, con proprio decreto, sentiti i rappresentanti dei sindacati, l'aumento dell'assegno mensile previsto dal primo comma del presente articolo sino al 40 per cento e nei limiti di una spesa annua di lire 600 milioni. Detti limiti sono suscettibili, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi nel modo specificato nel quinto comma.

     L'aumento è corrisposto mensilmente per il 70 per cento del suo ammontare; la restante somma è corrisposta, invece, in una sola volta dopo la fine del semestre e dopo che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta del direttore dell'ufficio, abbia stabilito la somma da attribuire a ciascun impiegato in relazione alle prestazioni effettuate nel semestre stesso e nei limiti dell'aumento del 40 per cento previsto per l'assegno mensile. Tale aumento non va considerato ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, saranno disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

     a) fino al 4 per cento - per spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad essi demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale dell'Ispettorato, nonchè per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

     b) fino al 10 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonchè per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo art. 5 bis; è, invece, escluso ogni compenso al personale; [1]

     c) fino al 5 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile". [2]

     Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

     Articolo 5 bis. [3]

     Articolo 5 ter.

     I ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalla tabelle II e V annesse alla legge 1 febbraio 1960, n. 26, sono rispettivamente aumentati di 2 unità nella qualifica di ispettore aggiunto capo, di 8 unità nella qualifica di ispettore aggiunto superiore, di 16 unità nella qualifica di ispettore aggiunto e di 74 unità nelle qualifiche di sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe e di aiuto ispettore, nonchè di 50 unità nella qualifica di operai di prima categoria (specializzati)".

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonchè le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto.

     E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del precedente art. 5.

     La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.

     Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.

     La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione".

     Alla Tabella I, n. 2), prima dell'articolo "85" è aggiunto l'articolo "80".

     Il n. 7) è soppresso.

     E' aggiunta la seguente nota:

     "N. B. - Le tariffe di cui ai nn. 4), 5) e 6) non sono applicabili qualora si tratti di patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A".

     Alla Tabella II è aggiunta la seguente nota:

     "N. B. - Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1) e 2) sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari".

     Alla Tabella III è aggiunto il seguente n. 5):

     "5) Visita e prova di dispositivi per alimentazione di veicoli a motore a gas compresso o liquefatto ............................. 1.000"

     Nella stessa Tabella la nota è sostituita dalla seguente:

     "N. B. - Le operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) sono previste dagli articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. Le tariffe relative a dette operazioni sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari. L'operazione di cui al n. 5) è prevista dall'articolo 351 di detto decreto".

     Alla Tabella VI, lettera a), nn. 4) e 5) sono aggiunte le parole "(articolo 1)".

     E' aggiunta la seguente nota:

     "N. B. - Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) sono comprensive del rilascio dei documenti per la navigazione, quando necessari. La tariffa relativa all'operazione di cui al n. 1) è comprensiva di quella per l'operazione di cui al n. 3)".

     La Tabella VII è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).


[1] Lettera così modificata dall'art. 8 della L. 18 ottobre 1978, n. 625.

[2] Lettera così modificata dall'art. 8 della L. 18 ottobre 1978, n. 625.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 18 ottobre 1978, n. 625.