§ 93.8.b - Legge 1 febbraio 1960, n. 26.
Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.8 motorizzazione civile
Data:01/02/1960
Numero:26


Sommario
Art. 1.      I ruoli organici del personale direttivo, del personale di concetto, del personale esecutivo e del personale ausiliario del Ministero dei trasporti - Ispettorato [...]
Art. 2.      Le assunzioni alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo, del personale di concetto e del personale esecutivo, di cui alle annesse tabelle I, II e III [...]
Art. 3.      Nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, i seguenti contingenti di posti saranno conferiti ad impiegati che risultino in possesso di uno dei [...]
Art. 4.      Gli impiegati appartenenti al ruolo del personale esecutivo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che provengano dai ruoli [...]
Art. 5.      Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituti ai sensi del decreto del [...]
Art. 6.      Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie [...]
Art. 7.      E' istituito un ruolo del personale salariato del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, secondo la [...]
Art. 8.      I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli potranno essere conferiti soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei [...]
Art. 9.      Nella prima applicazione della presente legge potranno essere nominati alla qualifica iniziale dei ruoli del personale della carriera direttiva tecnica ed amministrativa [...]
Art. 10.      Dopo l'effettuazione delle possibili promozioni, nonchè dopo l'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 6, dei commi secondo e quinto dell'art. 8 e del precedente [...]
Art. 11.      L'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 novembre 1957, n. 1122, è soppresso
Art. 12.      Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con prelevamento dalle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del [...]
Art. 13.      A decorrere dal 1° gennaio 1960 i contributi nelle spese di sorveglianza dovuti a norma della legge 9 marzo 1949, n. 106, per l'esercizio di pubblici servizi di [...]
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 93.8.b - Legge 1 febbraio 1960, n. 26. [1]

Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(G.U. 16 febbraio 1960, n. 39).

 

 

     Art. 1.

     I ruoli organici del personale direttivo, del personale di concetto, del personale esecutivo e del personale ausiliario del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalle tabelle I, II, III e IV allegate al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, ratificato con legge 5 luglio 1951, n. 519 e modificate con l'articolo 16, comma quarto, della legge 14 giugno 1949, n. 410, sono rispettivamente sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Le assunzioni alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo, del personale di concetto e del personale esecutivo, di cui alle annesse tabelle I, II e III sono effettuate mediante pubblico concorso per esami.

     Le assunzioni alla qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario, di cui all'annessa tabella IV, sono effettuate mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

     Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale tecnico di vigilanza della carriera direttiva, gli aspiranti devono aver conseguito, presso una Università od un Istituto superiore dello Stato, il diploma di laurea in ingegneria e la relativa abilitazione professionale.

     Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, gli aspiranti devono aver conseguito, presso una università od un Istituto superiore dello Stato, uno dei seguenti titoli di studio:

     a) diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali;

     b) diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente.

     Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore; diploma di perito industriale, diploma di maturità scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica);

     b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza dell'Istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), diploma dell'Istituto tecnico (sezione ragioneria) o titolo equipollente;

     c) diploma di maturità artistica conseguito presso i licei artistici o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;

     d) diploma di maturità classica [2].

     Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale della carriera esecutiva, gli aspiranti debbono essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

     Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale ausiliario, gli aspiranti debbono essere in possesso della licenza di quinta classe elementare.

 

          Art. 3.

     Nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, i seguenti contingenti di posti saranno conferiti ad impiegati che risultino in possesso di uno dei titoli di studio indicati alla lettera b) del comma quarto del precedente art. 2 ovvero che siano stati a suo tempo inquadrati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557:

ispettore generale

posti n.

2

ispettore capo

"

5

ispettore principale

"

7

ispettore di 1a, 2a e 3a classe

"

26

 

          Art. 4.

     Gli impiegati appartenenti al ruolo del personale esecutivo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che provengano dai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici - Corpo del Genio civile - e che abbiano conservato, all'atto dell'inquadramento nel ruolo dell'Ispettorato generale predetto, le qualifiche proprie della categoria dei disegnatori rivestite nel ruolo di provenienza, possono essere collocati a loro domanda, anche in soprannumero nella qualifica iniziale del ruolo del personale di concetto, di cui alla annessa tabella II, con decorrenza agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1053.

     La domanda prevista dal comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del ruoli ordinari di cui alle tabelle annesse alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

 

          Art. 6.

     Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino da almeno un anno distaccati a prestare servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e presentino apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, potranno essere rispettivamente trasferiti nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle II e III, con le modalità previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 7.

     E' istituito un ruolo del personale salariato del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, secondo la pianta organica fissata dalla tabella V annessa alla presente legge.

     Nella categoria degli operai specializzati possono essere effettuate assunzioni anche oltre i posti previsti dalla pianta organica per detta categoria, purchè siano lasciati vacanti altrettanti posti di capi operai.

     Nella prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dall'art. 8, n. 2, legge 26 febbraio 1952, n. 67, i capi operai previsti dall'annessa tabella V saranno nominati a scelta tra gli operai specializzati, di cui alla tabella stessa, che abbiano prestato effettivo servizio in detta categoria almeno per un anno, riportando la qualifica di "ottimo".

 

          Art. 8.

     I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli potranno essere conferiti soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e degli impiegati non di ruolo di categoria corrispondente in servizio alla data del bando di concorso.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli di cui alle annesse tabelle I, II e III potranno essere conferiti, in misura non superiore alla metà, e per quanto riguarda il solo ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto anche in deroga alla disposizione contenuta nel comma precedente, mediante concorsi per titoli ed esami per i posti delle carriere direttive e mediante concorsi per titoli per i posti delle carriere di concetto ed esecutiva, riservati agli impiegati che alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1957, n. 1122, già appartenevano al personale di ruolo e non di ruolo di carriere inferiori dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che risultino in possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente prescritti per i singoli ruoli dal precedente art. 2, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto del presente articolo.

     I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente prenderanno posto nei rispettivi ruoli dopo coloro che saranno inquadrati nei ruoli stessi in applicazione dei primi due commi del successivo art. 10.

     Nei concorsi pubblici che verranno banditi entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli di cui alle allegate tabelle, la meta dei posti a concorso sarà riservata al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che, per quanto riguarda i ruoli previsti dalle tabelle I, II, III e IV, risulti in possesso del titolo di studio rispettivamente prescritto dal precedente art. 2, ovvero si trovi nelle condizioni previste dall'art. 161, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al concorso per il ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, o nelle condizioni previste dall'art. 173, comma quarto, del predetto testo unico, relativamente al concorso per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto.

     Ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto da bandirsi ai sensi dei precedenti commi secondo e quarto, e limitatamente ad un terzo dei posti riservati, potrà essere ammesso anche il personale indicato nei commi stessi, il quale, in luogo di uno degli specifici titoli di studio previsti dal comma quinto del precedente art. 2, risulti in possesso di uno degli altri diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che normalmente consentono la ammissione ai concorsi delle carriere amministrative e tecniche del personale di concetto.

     Per la partecipazione ai concorsi previsti dal presente articolo, nei riguardi del personale contemplato dai precedenti commi secondo, quarto e quinto, si prescinde dal limite massimo di età.

 

          Art. 9.

     Nella prima applicazione della presente legge potranno essere nominati alla qualifica iniziale dei ruoli del personale della carriera direttiva tecnica ed amministrativa di cui all'annessa tabella I i candidati riusciti idonei nell'ultimo concorso bandito per ciascuno dei due predetti ruoli.

     I suddetti candidati saranno collocati nei ruoli secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi, dopo l'ultimo candidato dichiarato vincitore dei concorsi stessi.

 

          Art. 10.

     Dopo l'effettuazione delle possibili promozioni, nonchè dopo l'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 6, dei commi secondo e quinto dell'art. 8 e del precedente art. 9, gli impiegati dei ruoli istituiti in corrispondenza dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che presentino apposita domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle I, II, III e IV, in corrispondenza della qualifica rivestita alla data della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del primo comma del precedente art. 8, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

     Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato al comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

     Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che successivamente alla data stessa conseguono l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, con le modalità stabilite al primo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.

     Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle varie categorie di personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957, n. 1122 e 2 gennaio 1958, n. 3, i quali sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà. Il collocamento dei predetti impiegati nei ruoli aggiunti non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.

     Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del primo comma del presente articolo potrà conseguire la promozione alle qualifiche rispettivamente di sotto ispettore di prima classe e di archivista o equiparata soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente il numero degli impiegati di qualifiche inferiori che alla data del 1° gennaio 1959 già appartenevano ai rispettivi ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

          Art. 11.

     L'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 novembre 1957, n. 1122, è soppresso.

 

          Art. 12.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con prelevamento dalle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo art. 13.

 

          Art. 13.

     A decorrere dal 1° gennaio 1960 i contributi nelle spese di sorveglianza dovuti a norma della legge 9 marzo 1949, n. 106, per l'esercizio di pubblici servizi di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione sono moltiplicati per 3,5.

     Tale maggiorazione si applica indistintamente a tutti i contributi chilometrici ed ai minimi fissati:

     a) dagli articoli 1, 2 e 4 della predetta legge per le ferrovie pubbliche, le tramvie urbane ed extraurbane, i servizi di navigazione interna, le funicolari terrestri ed aeree (funivie), le slittovie, sciovie, seggiovie e simili, gli ascensori in servizio pubblico, le ferrovie private di seconda categoria ed i binari di raccordo, ferme restando, per questi ultimi, le esclusioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della citata legge;

     b) dagli articoli 5 e 6 della legge stessa per i pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) e per i servizi pubblici di linea per trasporto merci con autoveicoli.

     I contributi come sopra maggiorati sono raddoppiati durante la costruzione degli impianti fissi e sono triplicati, durante il periodo dei lavori, nei casi in cui sia accordata la sovvenzione od altro concorso dello Stato, nei casi di ricostruzione di linee o tratti di linee distrutti o danneggiati dalla guerra e nei casi di ammodernamento o potenziamento degli impianti in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Tabella I

Ruoli organici del personale della carriera direttiva del Ministero dei trasporti

Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Qualifica

Numero dei posti

Direttore generale

1 (a)

Ruolo del personale della carriera direttiva tecnica

Qualifica

Numero dei posti

Ispettori generali

22

Ispettori capi

45

Ispettori principali

60

Ispettori di 1a classe

 

Ispettori di 2a classe

200

Totale

327

Ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa

Qualifica

Numero dei posti

Ispettori generali

15

Ispettori capi

24

Ispettori principali

30

Ispettori di 1a classe

 

Ispettori di 2a classe

100

Ispettori di 3a classe

 

Totale

169

     (a) In luogo dei posti in soprannumero, con qualifica di ispettore generale superiore, previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono istituiti sei posti con qualifica di "direttore centrale", che rimangono in soprannumero fino alla revisione delle attribuzioni del Ministero dei trasporti.

 

 

Tabella II

Ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto del Ministero del trasporti

Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione [3]

Qualifica

Numero dei posti

Ispettore aggiunto capo

7

Ispettore aggiunto superiore

32

Ispettore aggiunto

54

Sotto ispettore di 1a classe

102

Sotto ispettore di 2a classe

 

Aiuto ispettore

145

Totale

340

 

Tabella III [4]

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti

Ispettorato generale della motorizzazione civile o dei trasporti in concessione

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

325

Aiutanti superiori o

Assistenti superiori

60

271

Archivisti capi o

Aiutanti capi o

Assistenti capi

150

220

Primi archivisti o

Aiutanti principali o

Assistenti principali

270

202

Archivisti o

Dattilografi di 1ª classe o

Primi aiutanti o

Primi assistenti

1.200

180

Applicati o

Dattilografi di 2ª classe o

Aiutanti o

Assistenti

1.200

157

Applicati aggiunti o

Dattilografi aggiunti o

Aiutanti aggiunti o

Assistenti aggiunti

1.200

 

Tabella III [5]

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti

Ispettorato generale della motorizzazione civile o dei trasporti in concessione

Qualifica

Numero dei posti

Archivisti capi o aiutanti capi o assistenti capi

48

Primi archivisti o aiutanti principali o assistenti principali

136

Archivisti o primi aiutanti o primi assistenti

211

Applicati o aiutanti o assistenti

 

Applicati aggiunti o aiutanti aggiunti o assistenti aggiunti

475

Totale

870

 

Tabella IV

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria del Ministero dei trasporti

Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Qualifica

Numero dei posti

Commessi

9

Uscieri capi

65

Uscieri

183

Inservienti

 

Totale

257

 

Tabella V [6]

Ruolo del personale salariato del Ministero dei trasporti

Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Coeff.

Gruppo o categoria

Numero dei posti

193

Capi operai

10

167

Specializzati

25

157

Qualificati

45

151

Comuni

15

148

Manovali

5

Totale

 

100

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L. 1 dicembre 1986, n. 870.

[3] A norma dell'art. 5 ter del D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090, i ruoli organici del personale di cui alla presente tabella sono stati aumentati di: 2 unità per la qualifica di ispettore aggiunto capo, 8 unità per la qualifica di ispettore aggiunto superiore, 16 unità per la qualifica di ispettore aggiunto e 74 unità per le qualifiche di sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe e di aiuto ispettore.

[4] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 3 febbraio 1963, n. 57.

[5] La presente tabella è precedente le modifiche apportate dalla L. 3 febbraio 1963, n. 57.

[6] A norma dell'art. 5 ter del D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090 il ruolo organico della qualifica di operai di prima categoria (specializzati), di cui alla presente tabella, è aumentato di 50 unità.