§ 80.9.282 - Legge 1 dicembre 1986, n. 870.
Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:01/12/1986
Numero:870


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 


§ 80.9.282 - Legge 1 dicembre 1986, n. 870.

Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

(G.U. 16 dicembre 1986, n. 291, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, approvati con la legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.

     2. Per la copertura dei posti portati in aumento dalla presente legge, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede come segue:

     a) per i posti di primo dirigente - da destinare prevalentemente agli uffici periferici di maggiore rilievo della motorizzazione civile -, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

     b) per i posti della ex carriera direttiva tecnica (VII qualifica funzionale), della ex carriera direttiva amministrativa (VII qualifica funzionale), della ex carriera di concetto (VI qualifica funzionale), della ex carriera esecutiva (IV qualifica funzionale), della ex carriera ausiliaria e del ruolo degli operai (II qualifica funzionale), per un'aliquota del 50 per cento con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per la rimanente aliquota del 50 per cento secondo le norme vigenti in materia di pubblici concorsi ordinari, salvo quanto previsto dai successivi articoli 9, 10 e 11.

     3. Sono soppressi il consiglio di amministrazione, la Commissione di disciplina ed i ruoli del personale di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413; il personale di detti ruoli transita nei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica possedute e va ad occupare la riserva di posti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. E' abrogato il quarto comma dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

     4. Il personale assunto per la copertura dei posti previsti dalla presente legge dovrà permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio.

 

          Art. 2.

     1. Il personale da assumere ai sensi del secondo comma del precedente art. 1 è assegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo il piano di ripartizione di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

     2. Il Ministro dei trasporti, in relazione ai carichi di lavoro e d'intesa con le organizzazioni sindacali, provvede, con proprio decreto, all'ulteriore suddivisione di tale personale fra i diversi uffici di ciascuna regione.

 

          Art. 3.

     1. Per le assunzioni di cui al secondo comma del precedente art. 1, lettera b) prima aliquota del 50 per cento, hanno titolo di precedenza gli idonei ai concorsi banditi in data non anteriore al 1° gennaio 1981 dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le cui graduatorie siano state approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente comma debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, indicando, in ordine di preferenza, tre regioni nell'ambito delle quali chiedono di essere assunti in servizio.

 

          Art. 4.

     1. Per i posti disponibili dopo l'applicazione del precedente art. 3 si provvede con l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, banditi in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Tale idoneità deve essere stata conseguita in concorsi a posti della stessa carriera o della stessa qualifica del ruolo degli operai cui si riferisce la domanda di assunzione alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     3. Le assunzioni di cui al precedente primo comma sono subordinate al possesso, oltre che degli altri requisiti per l'ammissione all'impiego statale, dei seguenti requisiti:

     a) età non superiore a 35 anni alla data di scadenza della domanda di assunzione di cui al successivo quarto comma, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

     b) titoli di studio:

     1) laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale, per i posti della carriera direttiva tecnica;

     2) laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e sociali, per i posti della carriera direttiva amministrativa;

     3) diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica, per il 70 per cento dei posti della carriera di concetto; diploma di ragioneria e di maturità classica, per il rimanente 30 per cento dei posti della stessa carriera;

     4) licenza di scuola media di primo grado, per i posti della carriera esecutiva;

     5) licenza della scuola dell'obbligo, per i posti della carriera ausiliaria e del ruolo operaio.

     4. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi devono avanzare domanda di assunzione entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, indicando una sola regione - fra quelle previste dall'allegata tabella 2 - nell'ambito della quale chiedono di essere assunti.

     5. Nella domanda stessa devono essere precisati tutti i necessari elementi per la identificazione del concorso nel quale è stata conseguita l'idoneità, il punteggio ottenuto nonchè il titolo di studio posseduto, il luogo e la data di nascita.

 

          Art. 5.

     1. Le domande di cui al secondo comma dell'art. 3 e al quarto comma dell'art. 4 della presente legge devono pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro i termini fissati, redatte su carta da bollo. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al richiedente, comporta la inammissibilità della domanda.

     2. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, viene apposto su ciascuna di esse.

     3. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini stabiliti. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

 

          Art. 6.

     1. Per ogni carriera, e per il ruolo operai, sono formate distinte graduatorie regionali degli aspiranti all'assunzione secondo il punteggio complessivo riportato da ognuno di essi nel concorso indicato nella domanda. Per le carriere direttive, di concetto ed esecutive si tiene unicamente conto del punteggio complessivo di merito, escluso ogni eventuale punteggio aggiuntivo per titoli nel caso di concorsi ad esami e titoli.

     2. Salvo il rispetto delle precedenze di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, a parità di punteggio si applicano le disposizioni dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

     3. Le graduatorie sono formate da una commissione istituita con decreto del Ministro dei trasporti presso la sede centrale della Direzione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e costituita di norma da un dirigente generale e comunque da un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in qualità di presidente, e da altri due funzionari con qualifica di primo dirigente o appartenenti al ruolo ad esaurimento, in qualità di membri; segretario della commissione è nominato un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale.

     4. La commissione di cui al precedente comma provvede, prima della formazione delle varie graduatorie regionali, ad omogeneizzare i sistemi di punteggio previsti dai vari concorsi, in modo da riportare i punteggi stessi ad un unico denominatore comune.

 

          Art. 7.

     1. Gli aspiranti all'assunzione, utilmente collocati nelle graduatorie regionali, sono nominati in prova nella qualifica iniziale delle singole carriere, o nella qualifica di operaio comune, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di identificazione dei profili professionali di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     2. Dette graduatorie sono approvate con decreto del Ministro dei trasporti.

     3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto.

     4. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque retribuite.

     5. La mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito, o la mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova e l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.

     6. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

     7. I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo possono essere conferiti, secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai concorrenti successivamente collocatisi.

 

          Art. 8.

     1. I posti che dopo l'applicazione della norma di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, restano disponibili in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio, sono conferiti a coloro che, collocatisi nelle graduatorie di cui al precedente art. 6, non abbiano conseguito utile posizione ai fini dell'assunzione.

     2. Può partecipare ai concorsi di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti per la nomina alla rispettiva carriera previsti dall'art. 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

 

          Art. 9.

     1. Ai pubblici concorsi ordinari previsti dal precedente art. 1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, non si applica la procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

     2. I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente che risultino collocati nelle relative graduatorie di nomina in posizioni ricadenti nelle ultime aliquote del 25 per cento dei posti messi a concorso, non possono essere assunti in servizio con data anteriore al 1° gennaio 1987.

     3. Il quinto comma dell'art. 2 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della ex carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è integrato dal seguente punto: "d) diploma di maturità classica".

 

          Art. 10.

     1. Nel rispetto della disciplina generale dei concorsi per il pubblico impiego, per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge le commissioni d'esame, nominate con decreto del Ministro dei trasporti, sono costituite:

     a) per i concorsi delle carriere direttive:

     1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a dirigente generale, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente;

     2) da due membri scelti fra funzionari della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

     3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore superiore, con mansioni di segretario;

     b) per i concorsi della carriera di concetto e della carriera esecutiva:

     1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica di dirigente superiore, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente;

     2) da due membri scelti fra i funzionari della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

     3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore principale, con mansioni di segretario;

     c) per i concorsi della carriera ausiliaria e del ruolo degli operai:

     1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a primo dirigente, in attività di servizio, con funzioni di presidente;

     2) da due membri scelti fra i funzionari delle carriere direttive della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a ispettore principale;

     3) da un funzionario delle carriere direttive della stessa Direzione generale, con mansioni di segretario.

 

          Art. 11.

     1. I provvedimenti di nomina dei vincitori dei pubblici concorsi ordinari di cui al precedente art. 1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto.

     2. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

     3. I vincitori di tali concorsi sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione.

     4. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

 

          Art. 12.

     1. Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (USTIF).

     2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

     a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino;

     b) per la regione Lombardia, con sede a Milano;

     c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;

     d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze;

     e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara;

     f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;

     g) per la regione Campania, con sede a Napoli;

     h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.

     3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il Lazio e per la Campania.

 

          Art. 13.

     1. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio centrale e periferico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     2. Nel caso in cui non vi siano primi dirigenti disponibili in sede, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato appartenente alla IX qualifica funzionale o al ruolo ad esaurimento.

 

          Art. 14.

     1. Gli assegni ad personam, istituiti in applicazione dell'art. 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, già percepiti dal personale del Ministero dei trasporti, non sono soggetti a recupero ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

 

          Art. 15.

     1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonchè per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.

     2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

     a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;

     b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;

     c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;

     d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;

     e) Centro prova per autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento;

     f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;

     g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;

     h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;

     i) Centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;

     l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;

     m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

     n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

     3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.

 

          Art. 16.

     1. L'art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

     a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonchè per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

     b) fino al 5 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonchè per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo art. 5-bis; è, invece, escluso ogni compenso al personale;

     c) fino al 10 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonchè alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi".

 

          Art. 17.

     1. Il primo comma dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

     "Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale:

     a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;

     b) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;

     c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati;".

     2. Le operazioni tecniche, di cui al n. 4), primo comma, dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, debbono riferirsi ai numeri 4), 5), 6) e 8) della tabella 3 allegata alla presente legge.

     3. Il personale di ruolo di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625, può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida ed alla effettuazione delle operazioni tecniche previste dalla stessa legge, salvo quelle riservate alla carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

 

          Art. 18.

     1. La tabella allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1981, è sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

     2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle corrispondenti tariffe della tabella approvata con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in vigore in misura limitata al 60 per cento fino al 31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1987.

     3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 suindicata, quando queste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature.

     4. Con decreto del Ministero dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al precedente comma è adeguata ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonchè agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla citata tabella.

 

          Art. 19.

     1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.

     2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.

     3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.

     4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.

     5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennità di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.

     6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.

     7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione.

     8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalità, al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi.

     9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, può con proprio decreto disporre la corresponsione al personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 con parametrazione ai livelli stipendiali in atto goduti dal personale.

 

          Art. 20.

     1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anziché alla data del 31 marzo 1987, come disposto dall'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, è prorogato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 21.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 70 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede, per gli anni 1986, 1987 e 1988, con il maggiore gettito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Tabella 1 - Dotazioni organiche della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione [1].

(Omissis)

 

Tabella 2.

 

 

 

Tabella 3 - Tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione [2]

(Omissis)


[1] Tabella già modificata dall'art. 17-ter del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 e ulteriormente modificata dall'art. 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Vedi ora il D.P.C.M. 22 aprile 1997.

[2] Tabella già modificata dall'art. 17-ter del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, dall'art. 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, dall'art. unico del D.M. 5 settembre 2005 e ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.M. 5 ottobre 2015. Sostituisce le tabelle da I a VI del D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090.