§ 80.5.305 – D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:30/06/1972
Numero:748


Sommario
Art. 1.  Qualifiche.
Art. 2.  Compiti dei dirigenti.
Art. 3.  Direttive generali del Ministro.
Art. 4.  Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori.
Art. 5.  Funzioni dei dirigenti superiori.
Art. 6.  Funzioni dei primi dirigenti.
Art. 7.  Attribuzioni particolari dei dirigenti generali.
Art. 8.  Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori.
Art. 9.  Attribuzioni particolari dei primi dirigenti.
Art. 10.  Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale.
Art. 11.  Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca.
Art. 12.  Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive.
Art. 13.  Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici.
Art. 14.  Competenza propria e delegata.
Art. 15.  Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni.
Art. 16.  Incarichi di funzioni dirigenziali.
Art. 17.  Relazione al consiglio di amministrazione.
Art. 18.  Relazione generale del consiglio di amministrazione.
Art. 19.  Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Art. 20.  Orario di lavoro dei dirigenti.
Art. 21.  Rapporti informativi e giudizi complessivi.
Art. 22.  Nomina a primo dirigente.
Art. 23.  Corso di formazione dirigenziale.
Art. 24.  Attribuzione della qualifica di dirigente superiore.
Art. 25.  Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori.
Art. 26.  Relazione annuale del consiglio di amministrazione.
Art. 27.  Carriera diplomatica.
Art. 28.  Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica.
Art. 29.  Trattamento economico del personale della carriera diplomatica.
Art. 30.  Disposizioni transitorie.
Art. 31.  Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali.
Art. 32.  Accesso a particolari qualifiche
Art. 33.  Dirigenti del Ministero dell'interno.
Art. 34.  Dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno.
Art. 35.  Norme particolari per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 36.  Particolari corsi di formazione dirigenziale.
Art. 37.  Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari.
Art. 38.  Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli Istituti di previdenza.
Art. 39.  Dirigente sanitario della Zecca e direttore della Scuola dell'arte della medaglia.
Art. 40.  Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 41.  Consiglio di amministrazione.
Art. 42.  Riordinamento dei ruoli.
Art. 43.  Dirigenti delle cancellerie militari.
Art. 44.  Commissione per il personale della giustizia militare.
Art. 45.  Accesso a particolari qualifiche.
Art. 46.  Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 47.  Tabella delle retribuzioni.
Art. 48.  Indennità di funzione.
Art. 49.  Effetti delle nuove retribuzioni.
Art. 50.  Divieto di corrispondere indennità.
Art. 51.  Qualifiche.
Art. 52.  Attribuzioni del personale direttivo.
Art. 53.  Passaggio alla carriera direttiva di personale della carriera di concetto.
Art. 54.  Promozione a direttore aggiunto di divisione.
Art. 55.  Trattamento economico del direttore aggiunto di divisione.
Art. 56.  Carriere con ordinamento particolare.
Art. 57.  Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione generale del tesoro.
Art. 58.  Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione degli istituti di previdenza.
Art. 59.  Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali.
Art. 60.  Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive.
Art. 61.  Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento.
Art. 62.  Riserva di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali.
Art. 63.  Piante organiche delle carriere direttive.
Art. 64.  Inquadramento di particolari categorie di personale.
Art. 65.  Promozione a direttore di divisione.
Art. 66.  Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975.
Art. 67.  Esodo volontario.
Art. 68.  Disposizioni particolari per il personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni.
Art. 69.  Personale direttivo tecnico dei monopoli di Stato.
Art. 70.  Attribuzioni degli uffici.
Art. 71.  Conservazione delle attuali funzioni.
Art. 72.  Inquadramento di personale di altre Amministrazioni.
Art. 73.  Liquidazione e riliquidazione delle pensioni.
Art. 74.  Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali.
Art. 75.  Copertura dell'onere finanziario.
Art. 76.  Rinvio alle disposizioni generali.


§ 80.5.305 – D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(G.U. 11 dicembre 1972, n. 320).

 

Titolo I

FUNZIONI E STATUTO DEI DIRIGENTI

 

Capo I [1]

FUNZIONI, ATTRIBUZIONI, RESPONSABILITA'

E RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI

 

     Art. 1. Qualifiche. [2]

 

          Art. 2. Compiti dei dirigenti. [3]

 

          Art. 3. Direttive generali del Ministro. [4]

 

          Art. 4. Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori. [5]

     I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonchè quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

 

          Art. 5. Funzioni dei dirigenti superiori. [6]

     I funzionari con qualifica di dirigente superiore esercitano le funzioni di vicario dei titolari degli uffici previsti dall'articolo precedente, di capo di servizio centrale dipendente organicamente dal Ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di studi e ricerca, di ispettore generale, di capo di ufficio periferico particolarmente importante con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

 

          Art. 6. Funzioni dei primi dirigenti. [7]

     I funzionari con la qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di direttore di divisione, di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico con circoscrizione provinciale o di altri di particolare importanza. Negli uffici periferici diretti da dirigenti con qualifica superiore, essi sono preposti alle ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove esistano, o svolgono altre funzioni di pari rilevanza previste dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

 

          Art. 7. Attribuzioni particolari dei dirigenti generali. [8]

     Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

     a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

     b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

     c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

     d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'Amministrazione;

     e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 600 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonchè, ove occorra provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

     f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 120 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

     g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona non superi i 120 milioni di lire;

     h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione e il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

     i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 120 milioni di lire;

     l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 120 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

     m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonchè quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

     n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

     o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

     p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

     I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), o) sono definitivi.

     Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano la esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

     Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta, con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

     Sono, altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13.

 

          Art. 8. Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori. [9]

     Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

     Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

     a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

     b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonchè, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

     c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

     d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire;

     e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

     f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

     g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

     h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

     i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

     l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

     I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi.

 

          Art. 9. Attribuzioni particolari dei primi dirigenti. [10]

     Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

     a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

     b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonchè, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

     c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

     d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

     e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

     f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

     g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

     h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

     i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

     I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi.

     I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

     Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'Amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'art. 7.

 

          Art. 10. Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale. [11]

     Spetta al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito dal presente decreto alla competenza di altri organi, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico del personale delle diverse carriere e l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilità disciplinare. Restano, comunque, riservati alla competenza del Ministro i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai trasferimenti di sede, nonchè le autorizzazioni di missione all'estero, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

     Spettano ai direttori delle divisioni che amministrano il personale nell'ambito della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l'attribuzione dei benefici combattentistici, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento; l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità ai fini di carriera, al riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni; l'emanazione dei ruoli di spesa fissa.

     Restano ferme le competenze dei consigli di amministrazione e delle commissioni di disciplina.

     Sono, inoltre, fatte salve le competenze già devolute agli organi periferici.

 

          Art. 11. Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca. [12]

     I dirigenti addetti a compiti di studio e ricerca studiano l'organizzazione dell'Amministrazione, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, le nuove tecniche di lavoro, nonchè questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione. I dirigenti predetti, inoltre, elaborano progetti per attuare le direttive del Ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dall'Amministrazione; coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'Amministrazione e predispongono gli elementi per il parere dell'Amministrazione medesima sulle proposte di legge di altra iniziativa; attendono al contenzioso.

     I consiglieri ministeriali aggiunti ed i vice consiglieri ministeriali applicati alle direzioni generali ed ai servizi centrali attendono ai loro compiti in conformità delle direttive del rispettivo direttore generale o capo del servizio.

 

          Art. 12. Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive. [13]

     I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a vista ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

     Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.

     Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.

     Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.

     I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.

     Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al Ministro interessato.

     Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.

     Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza.

 

          Art. 13. Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici. [14]

 

          Art. 14. Competenza propria e delegata. [15]

 

          Art. 15. Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni. [16]

     La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione della altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa Amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.

     Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, è disposto con le stesse modalità.

     Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'Amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo.

 

          Art. 16. Incarichi di funzioni dirigenziali. [17]

 

          Art. 17. Relazione al consiglio di amministrazione. [18]

 

          Art. 18. Relazione generale del consiglio di amministrazione. [19]

 

          Art. 19. Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. [20]

     Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

     I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

     I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale.

     Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione, negli altri casi.

     In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza.

     Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico.

     In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione.

     Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agliarticoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonchè il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

     Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, può deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello.

 

          Art. 20. Orario di lavoro dei dirigenti. [21]

 

          Art. 21. Rapporti informativi e giudizi complessivi. [22]

     In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi relativi ai funzionari con qualifica di primo dirigente si osservano le disposizioni previste per gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

     In sede di formulazione del giudizio complessivo da parte del consiglio di amministrazione, il capo del personale, per i rapporti informativi da lui non redatti, e negli altri casi un altro dirigente generale, scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, deve fare adeguata relazione con proprie motivate proposte.

     Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per i dirigenti superiori dei quali vanno, per altro, segnalati, dai competenti superiori gerarchici, i fatti meritevoli di particolare menzione sotto il profilo del merito o del demerito, verificatisi nell'anno.

 

          Art. 22. Nomina a primo dirigente. [23]

 

          Art. 23. Corso di formazione dirigenziale. [24]

 

          Art. 24. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore. [25]

     La qualifica di dirigente superiore è conferita:

     1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;

     2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

     La frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità in favore della aliquota di cui al precedente punto 1), salvo conguaglio da effettuarsi negli anni successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti secondo il turno di anzianità.

     Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.

     Il concorso per titoli di servizio è indetto entro il mese di settembre di ciascun anno; il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

     La commissione esaminatrice è composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 22.

 

          Art. 25. Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori. [26]

     La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita, nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

     La nomina può essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre Amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle Amministrazioni interessate.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Sezione I

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

          Art. 26. Relazione annuale del consiglio di amministrazione.

     La relazione di cui alla lettera d) del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è comunicata alla Presidenza del Consiglio ai fini di cui al secondo comma dell'art. 18 del presente decreto.

 

          Art. 27. Carriera diplomatica.

     La carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 7, 10 primo comma, 11, 14, 19 primo e secondo comma, 20, 21, 67 e 68 del presente decreto.

     Le disposizioni degli articoli 8 secondo e terzo comma, 9 e 10 secondo comma, si applicano, di norma, ai funzionari preposti rispettivamente agli uffici ed ai reparti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le attribuzioni di cui agli articoli 8 secondo e terzo comma e10 secondo comma possono essere esercitate, in relazione alla disciplina conseguente dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dai funzionari preposti ai gruppi di uffici previsti dall'art. 17 del decreto stesso.

 

          Art. 28. Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica.

     Il numero 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "3) corso di superiore informazione professionale della durata di almeno un anno per i funzionari nel grado di consigliere di legazione".

     L'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di coltura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

     Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari diplomatici debbono avere:

     riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;

     compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado di consigliere di legazione.

     Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilità dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo".

     Il nono comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è abrogato.

     Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Sono ammessi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96. L'altro decimo dei posti è conferito dopo l'espletamento del concorso, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal secondo comma, abbiano compiuto 16 anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica semprechè riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato. Il compimento dell'anzianità di 16 anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilità di partecipazione al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari che, in possesso dell'anzianità suddetta, non siano compresi tra i vincitori".

     Il sesto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è abrogato.

     I primi due commi dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di legazione che, oltre a possedere i prescritti requisiti di scrutinabilità, abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al primo comma, paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari a tre quinti dell'organico del grado.

     Per i primi nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96 le promozioni sono effettuate a scelta. L'altro decimo dei posti è successivamente conferito, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni effettuate a scelta, ai funzionari che abbiano compiuto 28 anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato. Agli effetti del calcolo della ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unità; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo è aggiunto all'aliquota dei nove decimi".

     Gli ultimi due periodi del terzo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati; è abrogato altresì il quarto comma dello stesso articolo.

     L'incarico della sopraintendenza dell'archivio storico-diplomatico, da svolgersi in coordinamento con il Servizio storico e documentazione, è conferito ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. L'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il quadro uno della tabella nove allegata al decreto medesimo sono abrogati.

     Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è abrogato.

 

          Art. 29. Trattamento economico del personale della carriera diplomatica.

     Ai funzionari della carriera diplomatica è attribuito:

     a) se segretari o primi segretari di legazione: il corrispondente trattamento economico dei funzionari direttivi;

     b) se consiglieri di legazione: il trattamento economico del direttore di divisione aggiunto e, dopo tre anni, purchè dichiarati idonei nel corso di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il trattamento del primo dirigente. A coloro che, per necessità di servizio, effettuino il corso dopo la scadenza dei tre anni conseguendo l'idoneità, il trattamento di primo dirigente verrà corrisposto a decorrere dalla data del compimento del triennio di anzianità nel grado. Il trattamento economico di primo dirigente potrà comunque venire corrisposto solo ai funzionari che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado;

     c) se di grado superiore: il trattamento di cui alla tabella delle retribuzioni previste dall'art. 47 secondo la corrispondenza qui appresso indicata:

 

Consigliere di ambasciata

Dirigente superiore

Ministro plenipotenziario

Dirigente generale

Ministro plenipotenziario di 1ª classe

Prefetto di 1ª classe

Ambasciatore

Ambasciatore

 

     Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del presente decreto.

 

          Art. 30. Disposizioni transitorie.

     Ai funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione è attribuito il trattamento economico di primo dirigente dopo un triennio di anzianità nel grado e sempre che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado stesso.

     Le disposizioni dell'art. 242, primo comma, e dell'art. 263, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè quella del secondo comma dell'art. 105 dello stesso decreto nel testo sostituito dall'ottavo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applicano per la promozione a consigliere di ambasciata limitatamente ai funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione.

     Il termine di 28 anni previsto dal secondo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo sostituito dall'art. 28, sesto comma, del presente decreto, è ridotto a 25 anni per i funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione.

     La disposizione del comma precedente non si applica ai funzionari trasferiti dal Ministero dell'Africa italiana ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, ai quali si applica invece il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

 

          Art. 31. Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali.

     Le materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 24 quinto comma e, limitatamente alle promozioni per merito comparativo, 54, primo comma, restano disciplinate, per quanto riguarda i funzionari amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali dell'Amministrazione degli affari esteri, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, secondo comma, e 18 sono applicabili secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 27 del presente decreto [27].

     L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato ad eccezione del secondo comma quale modificato dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077. Le promozioni ad ispettore generale amministrativo ed a ispettore superiore amministrativo del ruolo ad esaurimento ai sensi degli articoli 61 e 65 del presente decreto restano disciplinate dal precedente ordinamento con esclusione delle disposizioni concernenti le aliquote degli scrutinandi, la partecipazione ai corsi ed i requisiti di servizio.

 

          Art. 32. Accesso a particolari qualifiche [28].

     Per la nomina a primo dirigente nel ruolo e nelle qualifiche di cui ai quadri C, D, della Tabella II dell'allegato II al presente decreto continuano ad applicarsi rispettivamente gli articoli 134 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

Sezione II

MINISTERO DELL'INTERNO

 

          Art. 33. Dirigenti del Ministero dell'interno.

     In sostituzione dell'art. 19 del presente decreto, ai prefetti di 1ª classe, ai prefetti ed ai dirigenti generali e dirigenti superiori della pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 237, 238 e 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 34. Dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

     I prefetti di 1ª classe sono preposti alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e nelle altre di particolare rilevanza e esercitano altresì le funzioni di direttore generale e di ispettore generale di amministrazione.

     I prefetti sono titolari di prefettura e possono esercitare altresì le funzioni di direttore generale, di ispettore generale di amministrazione o di consigliere ministeriale.

     Al coordinamento degli studi, degli affari legislativi e delle relazioni internazionali e degli studi ed affari relativi alle zone di confine ed alle minoranze etniche sono preposti prefetti di 1ª classe o prefetti in servizio presso il Ministero dell'interno.

     Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno un prefetto è incaricato di dirigere i servizi elettorali.

     I vice prefetti esercitano le funzioni vicarie dei prefetti in sede, dirigono gli uffici distaccati di prefettura, gli uffici provinciali elettorali e dei servizi ispettivi nelle prefetture nei capoluoghi di regione e gli uffici di Gabinetto nelle prefetture delle sedi di particolare rilevanza. Esercitano altresì le funzioni di ispettore generale o di consigliere ministeriale aggiunto, anche per le esigenze degli studi ed affari di cui al terzo comma.

     I vice prefetti ispettori esercitano anche le funzioni di direttore di divisione del Ministero e delle prefetture. Ai vice prefetti ispettori possono essere altresì affidate le funzioni di vice consigliere ministeriale, anche per le esigenze di collaborazione negli studi ed affari di cui al terzo comma.

 

          Art. 35. Norme particolari per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     Per gli atti di competenza del capo della polizia si applicano i limiti di valore di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 7.

     Le funzioni di vice capo della polizia sono conferite a uno o più funzionari con qualifica di prefetto o di ispettore generale capo di pubblica sicurezza per l'esercizio dei compiti stabiliti nel decreto di incarico. Ad uno dei suddetti vice capi della polizia è attribuito anche l'incarico di sostituire il capo della polizia in caso di assenza, di impedimento o di temporanea vacanza.

     I dirigenti della pubblica sicurezza conservano la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 14, ed all'art. 246 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 36. Particolari corsi di formazione dirigenziale.

     Per l'effettuazione dei corsi di formazione dirigenziale di cui ai precedenti articoli 22 e 23, le Amministrazioni della pubblica sicurezza e della protezione civile e servizi antincendi si avvalgono, per il personale dei propri ruoli, rispettivamente, della scuola superiore di polizia e delle scuole centrali antincendi e di protezione civile.

     Le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, riguardanti i corsi di formazione e qualificazione del personale dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi di Stato si applicano anche ai corsi di formazione dirigenziale di cui agli articoli citati al primo comma.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono dettate le opportune norme di adeguamento per quanto attiene all'ammissione, ai programmi, ai titoli e allo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale delle citate Amministrazioni.

 

Sezione III

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

 

          Art. 37. Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari.

     Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia. Nulla è, altresì, innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto.

 

Sezione IV

MINISTERO DEL TESORO

 

          Art. 38. Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli Istituti di previdenza.

     Nella prima applicazione del presente decreto, gli impiegati, provenienti dalla qualifica di ispettore capo per i servizi della direzione generale del Tesoro e di ispettore capo per i servizi della direzione generale degli istituti di previdenza, che hanno conseguito la qualifica di ispettore generale con le modalità, di cui all'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati, anche in soprannumero, con i criteri e le modalità previsti dal presente decreto, nella qualifica di dirigente superiore di cui rispettivamente ai quadri C e D della annessa tabella VII.

     Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore capo per i servizi del Tesoro e di ispettore capo per i servizi degli istituti di previdenza, di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati con l'applicazione delle norme del presente decreto, nella qualifica di primo dirigente di cui rispettivamente ai quadri C e D dell'annessa tabella VII.

     Ai fini della determinazione dei posti del ruolo ad esaurimento delle carriere ispettive per i servizi della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli istituti di previdenza di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, va tenuto conto del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale di cui al primo comma del presente articolo.

     E' abrogato l'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

 

          Art. 39. Dirigente sanitario della Zecca e direttore della Scuola dell'arte della medaglia.

     Le nomine a dirigente sanitario della Zecca ed a direttore della Scuola dell'arte della medaglia restano disciplinate rispettivamente dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 309 e dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, e successive modificazioni.

 

          Art. 40. Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

     Per le funzioni ispettive degli ispettori appartenenti all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, previste dagli articoli 29 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, e 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e successive modificazioni, è istituito, in sostituzione del ruolo direttivo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, il ruolo dei dirigenti la cui dotazione organica risulta dal quadro L dell'annessa tabella VII.

     (Omissis) [29].

     (Omissis) [30].

     I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, conservano tale qualifica ad esaurimento e continuano ad esercitare le funzioni previste dalle norme vigenti in materia anteriormente allo stesso decreto.

     I funzionari predetti sono scrutinati per la promozione alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo, per non oltre la metà dei posti vacanti in detta qualifica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al raggiungimento di un'anzianità di servizio di ruolo delle carriere direttive, anche se speciali, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, pari a quella richiesta dalle norme già esistenti per l'ammissione, mediante concorso, all'attuale qualifica di ispettore, elevata di anni tre e semprechè abbiano esercitato le funzioni proprie della qualifica per un periodo non inferiore a quello richiesto dall'art. 19, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

     Per ogni funzionario delle predette qualifiche ad esaurimento di ispettore e di ispettore capo è lasciato scoperto, per tutta la durata del servizio con tali qualifiche, un posto di primo dirigente nel ruolo istituito col precedente primo comma.

     I posti che rimarranno disponibili nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza di cui al quadro L dell'annessa tabella VII dopo l'inquadramento, in sede di prima applicazione del presente decreto, degli ispettori generali e degli ispettori capi del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, e dopo il primo scrutinio di promozione dei primi dirigenti possono essere conferiti, in quest'ultima qualifica, per non oltre un settimo della dotazione organica della qualifica di dirigente superiore, ai primi dirigenti amministrativi di cui al quadro I della stessa tabella VII che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data abbiano almeno quattro anni di anzianità riconosciuta nella qualifica di primo dirigente. Ai fini del conferimento, il consiglio di amministrazione terrà conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianità riconosciuta ai medesimi nella stessa qualifica di primo dirigente.

     Dopo l'applicazione del precedente comma ed il primo successivo inquadramento fra i primi dirigenti dello stesso ruolo dei funzionari di cui al quarto comma promossi alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo ai sensi del quinto comma, i posti di primo dirigente che rimarranno ancora disponibili nel ruolo medesimo, fatto salvo il disposto del sesto comma, possono essere conferiti ai primi dirigenti amministrativi e ai direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del conferimento, il consiglio di amministrazione terrà conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianità riconosciuta ai medesimi nella qualifica di appartenenza.

     I primi dirigenti amministrativi e i direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato immessi nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza in applicazione del precedente comma non potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore se non dopo una permanenza di almeno tre anni nel ruolo medesimo.

 

Sezione V

MINISTERO DELLA DIFESA

 

          Art. 41. Consiglio di amministrazione.

     Restano ferme le speciali disposizioni che consentono di conferire agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero della difesa, nonchè le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478 in materia d'impiego dei predetti ufficiali.

     Le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto si applicano nei confronti del consiglio di amministrazione degli impiegati civili della Difesa, facendo salve le norme della legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 8 marzo 1968, numero 200.

 

          Art. 42. Riordinamento dei ruoli.

     Con effetto dal 1° luglio 1972 sono soppressi i ruoli ad esaurimento delle carriere direttive di cui al secondo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e alle tabelle numeri 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto stesso, nonchè i ruoli della carriera direttiva amministrativa della Difesa di cui alle tabelle 1 e 63, il ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo di cui alla tabella n. 5 e il ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa, di cui alla tabella n. 64 annessa al predetto decreto. Da tale data il personale dei ruoli di cui alle predette tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 63 è inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, di cui al quadro A della tabella VIII annessa al presente decreto, o nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, con l'osservanza delle disposizioni del citato art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 sopracitato; il personale dei ruoli di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18, 19 e 64 è inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti dei Servizi di ragioneria, di cui al quadro L della predetta tabella VIII o nel ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, tenuto conto delle variazioni apportate con il decreto del Presidente della Repubblica concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

     I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva amministrativa della difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

     I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica di vice direttore di ragioneria nei ruoli delle carriere direttive ordinarie dei ragionieri di artiglieria o della motorizzazione, del genio militare, di Marina e dell'Aeronautica, di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

 

          Art. 43. Dirigenti delle cancellerie militari. [31]

     [Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, e successive modificazioni, ai gradi di maggior generale e di colonnello del ruolo ordinario, categoria cancellieri del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrispondono rispettivamente le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari, nel limite della dotazione organica prevista dal quadro M dell'annessa tabella VIII.]

 

          Art. 44. Commissione per il personale della giustizia militare. [32]

     [La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione è integrata con il dirigente della cancelleria del tribunale supremo militare; quest'ultimo nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della carica, è sostituito dal dirigente di cancelleria con maggiore anzianità di qualifica.]

 

Sezione VI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

          Art. 45. Accesso a particolari qualifiche.

     Ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica, nonchè a quella di ispettore centrale restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

 

Sezione VII

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

          Art. 46. Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     Per la nomina a dirigente superiore per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, intendendosi sostituiti ai funzionari della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato i funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

     In via transitoria al concorso sono anche ammessi gli impiegati della citata carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano qualifica con parametro non inferiore a 387.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

 

          Art. 47. Tabella delle retribuzioni. [33]

     Ai dirigenti sono attribuiti gli stipendi e le indennità appresso indicati, a decorrere dalle date ivi stabilite:

 

 

 

 

 

 

Livelli di funzione

QUALIFICHE

Stipendi (1)

 

 

dal 1-1-1971

dal 1-7-1972

dal 1-12-1972

A

Ambasciatore

6.366.937

12.421.000

14.010.000

B

Prefetto di 1ª classe ed equiparati

5.957.910

11.167.000

12.540.000

C

Dirigente generale

5.726.385

9.251.000

10.200.000

D

Dirigente superiore (2)

4.090.275

4.870.000

5.000.000

E

Primo dirigente dopo 2 anni (3)

3.287.655

4.097.000

4.160.000

E

Primo dirigente (3)

2.986.672

3.560.000

3.560.000

(1) per i trattamenti riferiti agli ex parametri 850 e 825 lo stipendio è stabilito nella seguente misura:

 

a) ex parametro 850 - L. 6.559.875 dal 1° gennaio 1971, lire 13.898.000 dal 1° luglio 1972, L. 15.810.000 dal 1° dicembre 1972;

 

b) ex parametro 825 - L. 6.366.937 dal 1° gennaio 1971, lire 12.421.000 dal 1° luglio 1972, L. 14.010.000 dal 1° dicembre 1972.

(2) compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L. 2.220.000 dal 1° luglio 1972 e di L. 2.900.000 dal 1° dicembre 1972.

(3) compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L. 1.170.000 dal 1° luglio 1972 e di L. 1.640.000 dal 1° dicembre 1972.

 

          Art. 48. Indennità di funzione.

     L'indennità di funzione, prevista per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti dalle note in calce alla tabella degli stipendi è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo.

 

          Art. 49. Effetti delle nuove retribuzioni.

     Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'art. 47 sono considerate anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilità, dell'indennità di buona uscita, della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'assegno alimentare.

     Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo art. 73.

 

          Art. 50. Divieto di corrispondere indennità. [34]

     Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 47, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.

     L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate del Tesoro.

     Le indennità, i proventi ed i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972, saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione del presente decreto. Degli avvenuti versamenti sarà dato di volta in volta comunicazione all'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dell'importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti e dei periodi di attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dichiari di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1° luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.

     Restano ferme le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero, anche se concernenti particolari categorie di funzionari, nonchè le norme di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

     Per le esigenze degli uffici per i quali le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, consentivano la corresponsione di particolari indennità per spese di rappresentanza, saranno istituiti con la legge di bilancio appositi capitoli i cui stanziamenti, contenuti nei limiti della spesa già prevista, saranno annualmente ripartiti tra gli uffici interessati con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. I capi degli uffici predetti hanno l'obbligo del rendiconto.

 

Titolo II

RISTRUTTURAZIONE DELLE CARRIERE DIRETTIVE

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 51. Qualifiche.

     Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al precedente art. 1, le seguenti:

     direttore aggiunto di divisione, o equiparata;

     direttore di sezione, o equiparata;

     consigliere, o equiparata.

     Ai fini dell'ammissione e dell'avanzamento nelle carriere direttive si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali; ove a queste si acceda da più ruoli organici i posti disponibili sono ripartiti proporzionalmente alla dotazione di tali ruoli.

 

          Art. 52. Attribuzioni del personale direttivo.

     L'art. 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è sostituito dal seguente:

     "Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione, vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione.

     Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di più sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge può, ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e società sottoposti alla vigilanza dello Stato.

     Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata è preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti".

 

          Art. 53. Passaggio alla carriera direttiva di personale della carriera di concetto.

     Nei pubblici concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, un sesto dei posti è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

     Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

     E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 54. Promozione a direttore aggiunto di divisione.

     I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianità senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

     I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.

 

          Art. 55. Trattamento economico del direttore aggiunto di divisione.

     Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, sono attribuiti i seguenti stipendi:

 

Parametri

Anni di permanenza nella classe

Stipendio annuo lordo

530

-

3.895.500

487

7

3.579.450

455

5

3.344.250

426

5

3.131.100

387

2

2.844.450

 

     Si osserva il disposto di cui agli articoli 1, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

     Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, spettano, altresì, le indennità ed assegni previsti per gli impiegati civili del ruolo di appartenenza nella misura - ove non siano rapportabili in base alle vigenti disposizioni allo stipendio o ad una aliquota di questo - già spettante all'impiegato della carriera direttiva con qualifica di direttore di divisione, o equiparata.

 

          Art. 56. Carriere con ordinamento particolare.

     Restano salve le speciali disposizioni che per particolari carriere direttive prevedono l'inizio da una qualifica superiore a consigliere o una più favorevole progressione giuridica o economica, senza pregiudizio del conseguimento delle ulteriori più elevate classi di stipendio ai sensi del precedente art. 55.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL MINISTERO DEL TESORO

 

          Art. 57. Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione generale del tesoro.

     La carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro è ordinata come segue:

 

Qualifica

Numero dei posti

Ispettore capo aggiunto, equiparata a direttore aggiunto di divisione

6

Ispettore superiore, equiparata a direttore di sezione

18

Ispettore, equiparata a consigliere

 

 

24

     E' abrogato l'art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

 

          Art. 58. Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione degli istituti di previdenza.

     La carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza è riordinata come segue:

 

Qualifica

Numero dei posti

Ispettore capo aggiunto, equiparata a direttore di divisione aggiunto

4

Ispettore superiore, equiparata a direttore di sezione

11

Ispettore equiparata a consigliere

 

 

15

     E' abrogato l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 59. Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali.

     Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1° gennaio 1971 rivestivano una qualifica con parametro di stipendio non inferiore a 742 sono inquadrati anche in soprannumero, con effetto dalla data medesima e con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nelle qualifiche di prefetto di 1ª classe o equiparate e in quella di dirigente generale a seconda che provengano, rispettivamente, da una qualifica con parametro 772 e 742.

     Gli impiegati che rivestivano la qualifica di ispettore generale, o equiparata, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente superiore; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di primo dirigente. Durante il periodo in cui i dirigenti superiori non svolgono funzioni dirigenziali di corrispondente livello, l'indennità di funzione è corrisposta nella misura prevista nella qualifica di primo dirigente.

     Gli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente, con la classe di stipendio che compete in base all'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

     I soprannumeri previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali degli impiegati di cui al secondo e terzo comma è disposto con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati, con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     I dirigenti inquadrati ai sensi dei precedenti commi conservano gli aumenti periodici spettanti nella qualifica di provenienza.

     La corrispondenza tra le soppresse qualifiche delle carriere direttive e quelle dei dirigenti è stabilita, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza fra le funzioni già spettanti alle qualifiche soppresse e quelle attribuite ai dirigenti.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati delle carriere direttive che abbiano conseguito la nomina o la promozione ad una delle qualifiche ivi indicate successivamente al 1° gennaio 1971, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale caso l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali ha effetto dalla data del conseguimento della nomina o della promozione. Sono fatti salvi in ogni caso gli inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali aventi effetto da data anteriore.

 

          Art. 60. Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive.

     I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:

     i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;

     le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:

     a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se più favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attività di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;

     b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è stabilito, rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera a);

     c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.

     Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:

     1) la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;

     2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, è pari ai restanti posti;

     3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.

     Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato.

 

          Art. 61. Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento.

     Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

     Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, è stabilito, con effetto dal 1° luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Le indennità, i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in conformità delle vigenti disposizioni.

     Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi è esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 65.

 

          Art. 62. Riserva di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali.

     Tutti i posti che si renderanno disponibili sino al 30 giugno 1975 nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali dopo effettuato l'inquadramento ai sensi dell'art. 59, saranno conferiti agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, a cominciare da quella di ispettore generale, o equiparata.

     Gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma, nella qualifica di primo dirigente, conservano l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale. Si osservano, in quanto applicabili, le modalità di cui al quinto comma del citato art. 59.

     La riserva prevista dal primo comma è ridotta al cinquanta per cento dei posti che si renderanno successivamente disponibili sino al 31 dicembre 1980.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in favore degli impiegati che conseguiranno le predette qualifiche ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65.

 

          Art. 63. Piante organiche delle carriere direttive.

     Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive sono specificate per ciascun ruolo organico, in conformità di quanto disposto negli articoli precedenti, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

 

          Art. 64. Inquadramento di particolari categorie di personale.

     Gli impiegati delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche delle nuove carriere direttive, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica e l'ordine di ruolo.

     Il personale dei servizi dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12 della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed alla data del 31 dicembre 1970 aveva conseguito l'ex coefficiente di stipendio 500 è inquadrato in soprannumero, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualifica di ispettore capo del corrispondente ruolo direttivo ad esaurimento.

     Il personale contemplato nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in godimento dello stipendio corrispondente ai parametri 387 e 426 è inquadrato, in soprannumero, con effetto dalla data medesima, nella qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1206.

     Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo compete il trattamento previsto dall'art. 55 del presente decreto.

 

          Art. 65. Promozione a direttore di divisione.

     La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, soltanto agli impiegati delle carriere direttive, che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio; si prescinde da tale anzianità per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, mediante concorso per merito distinto o esami di idoneità o a seguito del corso-concorso previsto dall'art. 1, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e dell'inquadramento previsto dall'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 o mediante il concorso già previsto dal secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Per il personale proveniente dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, nominato direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo della Difesa, ai sensi del citatoart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità da ufficiale in servizio permanente effettivo e il corso-concorso superato è considerato come concorso per merito distinto o esame di idoneità.

     La promozione è conferita, anche in soprannumero, nel limite complessivo del cinquanta per cento della dotazione organica della qualifica di direttore di divisione, o equiparata, esistente al 31 dicembre 1970, di cui la metà con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri due quarti, rispettivamente, con effetto dal 1° luglio 1973 e dal 1° luglio 1974.

     I posti attribuiti in soprannumero e non utilizzati in ciascuno dei predetti anni possono essere conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il 1° luglio 1975. I posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente costituiscono posti di risulta.

     I posti in soprannumero sono gradualmente riassorbiti a decorrere dal 1° luglio 1975, in ragione di due terzi delle successive vacanze.

     Gli impiegati di cui al primo comma sono ammessi, altresì, agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, prevista dall'art. 54. Gli impiegati promossi conservano il titolo ad essere ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, del ruolo ad esaurimento.

     Nei confronti degli impiegati che avevano conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, in base alle norme vigenti anteriormente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, nonchè degli impiegati indicati nell'art. 138 del decreto medesimo, ai fini della promozione alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, o equiparate, si applicano il disposto di cui all'art. 139, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica e le speciali analoghe disposizioni contenute nel medesimo. Nei confronti dei restanti impiegati contemplati nel primo comma del presente articolo, ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alle stesse qualifiche, è richiesta l'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, o di almeno quattordici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.

     Ai fini del computo dei periodi di effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva previsti dai precedenti commi primo e settimo e dalle norme ivi richiamate, il servizio prestato in carriera corrispondente a quella direttiva o nella carriera di concetto è valutato, anche per gli impiegati delle carriere direttive ex speciali, nei limiti di cui agli articoli 41, comma primo e secondo, e146 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Sono fatti salvi il disposto di cui all'art. 61 dello stesso decreto, quello dell'art. 71 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e le analoghe speciali disposizioni di legge.

 

          Art. 66. Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975.

     Sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini previsti, rispettivamente, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dall'art. 24 del presente decreto.

     Per le promozioni a dirigente superiore si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337, salvo quanto previsto al successivo comma.

     Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973 la promozione a dirigente superiore è conferita, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

 

          Art. 67. Esodo volontario.

     Ai dirigenti ed al restante personale delle carriere direttive i quali chiedano, entro il 30 giugno 1973, il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:

     a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità una volta tanto; agli stessi effetti l'aumento di servizio è di dieci anni per le donne con prole di età inferiore ai quattordici anni;

     b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

     c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato ne faccia domanda o rivesta la qualifica terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione, o della indennità una volta tanto, e dell'indennità di buonuscita.

     Per qualifica immediatamente superiore a quella posseduta si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento; ove, a causa dell'anomala struttura del ruolo organico, nella progressione gerarchica di una determinata carriera sia omessa una qualifica intermedia, ai fini della determinazione della predetta qualifica superiore si fa riferimento alla progressione gerarchica tipo, conforme a quella dell'allegato I. Nei casi in cui per determinate qualifiche di particolari ruoli organici dirigenziali sia previsto il successivo conseguimento del trattamento economico stabilito dall'art. 47 per la qualifica superiore, agli stessi fini è attribuito il trattamento economico previsto per quest'ultima qualifica, se l'interessato sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica meno elevata, o cinque aumenti periodici di stipendio, se sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica superiore.

     Ai fini dell'applicazione delle norme concernenti l'esodo volontario, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, od equiparate, sono assimilati, rispettivamente, ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente; per gli impiegati che conseguiranno tali qualifiche successivamente, si considerano qualifiche immediatamente superiori, rispettivamente, quella di dirigente superiore e quella di primo dirigente alla seconda classe di stipendio; per i direttori aggiunti di divisione e per i direttori di sezione si considerano le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426 [35].

     Ciascuno dei benefici indicati nei precedenti commi, anche se previsto da altre disposizioni di legge, può essere goduto una sola volta. Agli impiegati direttivi ed ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro la predetta data del 30 giugno 1973 è concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni di cui ai precedenti commi, con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo.

     L'esodo per il personale di cui al primo comma appartenente alle carriere tecniche è consentito sino alla concorrenza dei posti ad esaurimento di cui all'art. 60, lettera a), a prescindere dalla qualifica rivestita dai dirigenti e dagli impiegati delle carriere direttive che ne fanno domanda. La precedenza è data dall'ordine di presentazione delle domande e, a parità di data, dalla maggiore età degli interessati.

     L'esodo dei dirigenti e del restante personale delle carriere direttive, anche amministrative, del Ministero delle finanze potrà essere ritardato, con decreto del competente Ministro, sino ad un anno dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il termine di compimento del limite massimo di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, in relazione alle esigenze connesse alla riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1961, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.

     In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera direttiva altrettanti posti, sino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

     Gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

 

          Art. 68. Disposizioni particolari per il personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni.

     Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, nei limiti dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, siano trasferiti alle Regioni a statuto ordinario in occasione del passaggio a queste ultime delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, è attribuita, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento predetto, la promozione alla qualifica superiore. Ove trattisi di dipendenti che rivestano già la qualifica terminale della rispettiva carriera, sono attribuiti, in luogo della promozione, cinque aumenti periodici di stipendio; agli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, gli stessi aumenti periodici sono attribuiti nella qualifica di dirigente superiore; agli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, è attribuita la qualifica di dirigente superiore; ai direttori di sezione, ed equiparati, è attribuita la qualifica di direttore aggiunto di divisione alla prima classe di stipendio, elevata alla seconda per gli impiegati contemplati dall'art. 139, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Agli operai dello Stato sono attribuiti cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli goduti nella categoria di appartenenza.

     Il personale non di ruolo, compreso nelle categorie di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, è inquadrato nelle corrispondenti carriere di ruolo organico, alla qualifica iniziale, con l'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio.

     Il beneficio previsto dal presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e con quelli previsti dall'art. 67 del presente decreto.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale delle amministrazioni dello Stato comandato per le esigenze della prima costituzione degli uffici delle Regioni a statuto ordinario che sia immesso nei ruoli organici del personale delle predette Regioni nella loro prima istituzione. I benefici previsti sono concessi con effetto dalla data dell'immissione medesima.

     Ai fini della partecipazione ai concorsi di ammissione nelle carriere delle magistrature amministrative il personale transitato, ai sensi dei precedenti commi, nei ruoli organici delle Regioni è equiparato agli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 69. Personale direttivo tecnico dei monopoli di Stato.

     Nei confronti degli impiegati del ruolo del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato nella carriera direttiva l'anzianità complessiva prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 per la promozione a direttore di divisione si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 65.

     Ai fini della promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, si applica il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 70. Attribuzioni degli uffici.

     I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari per i funzionari delle carriere direttive delle diverse qualifiche o livelli.

 

          Art. 71. Conservazione delle attuali funzioni.

     Nella prima applicazione del presente decreto e sino a quando non si provvederà a successive variazioni ai sensi del precedente art. 15, i dirigenti restano assegnati alle funzioni che esercitano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ove queste non siano comprese tra quelle dirigenziali, al conferimento delle nuove funzioni dirigenziali si provvede con il decreto di inquadramento previsto dal precedente art. 59.

     I dirigenti generali conservano la qualifica di direttore generale acquisita in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto anche se non esercitino le nuove funzioni di cui all'art. 7.

 

          Art. 72. Inquadramento di personale di altre Amministrazioni.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli 59 e 64 dovessero risultare vacanti nelle nuove dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, esclusa la qualifica di dirigente generale, e in quelle direttive, possono essere conferiti agli impiegati di corrispondente qualifica che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, prestino da almeno un anno ininterrotto servizio presso l'Amministrazione nei cui ruoli sussistano le vacanze.

     Ai fini dell'inquadramento a dirigente la corrispondenza delle qualifiche è stabilita in conformità dell'allegato I.

     L'inquadramento è disposto, a domanda degli interessati, con decreto dei Ministri competenti, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione. Si osserva il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La domanda di inquadramento deve essere presentata entro un trimestre dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 73. Liquidazione e riliquidazione delle pensioni.

     Con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo previsto dal precedente art. 47, considerando in ogni caso l'indennità di funzione corrispondente alla qualifica rivestita.

     Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'art. 62.

     Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni sostitutivi del personale direttivo, già in quiescenza, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base del trattamento economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente qualifica secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I.

 

          Art. 74. Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali.

     Con il decreto previsto dal comma quarto dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà alla riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali risultanti dalle allegate tabelle, per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato che sarà stabilita successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 75. Copertura dell'onere finanziario.

     All'onere netto a carico del bilancio per l'anno 1972, valutato in complessive L. 20 miliardi, ivi compresa la maggiore spesa conseguente all'attuazione dell'art. 67 per l'indennità di buonuscita da rimborsare ai competenti fondi, si provvede quanto a L. 3 miliardi e a L. 17 miliardi, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1971 e 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e a quello delle Amministrazioni autonome.

 

          Art. 76. Rinvio alle disposizioni generali.

     Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni, con esso compatibili, relative alle corrispondenti carriere direttive. I riferimenti alle attuali qualifiche di dette carriere si intendono estesi a quelle dirigenziali secondo la corrispondenza risultante dell'allegato I. L'accantonamento dei posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici, in relazione a particolari posizioni di stato nelle qualifiche superiori, è effettuato per i dirigenti, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva.

     Ai fini di quanto previsto agli articoli 54, 59, 60, 61, 62, 64, 67 e 68 del presente decreto, il richiamo alle qualifiche di direttore di sezione, direttore aggiunto di divisione, direttore di divisione e ispettore generale deve intendersi riferito, per quanto riguarda il personale che progredisce soltanto per classi di stipendio, ai parametri di stipendio corrispondenti alle qualifiche suddette.

     Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato I

 

FUNZIONARI DIRETTIVI

FUNZIONARI DIRIGENTI

Parametri

Qualifica

Livelli di funzione

Qualifica

772

Prefetto di 1° classe e qualifiche equiparate

B

Prefetto di 1° classe e qualifiche equiparate

 

 

 

 

742

Direttore generale e qualifiche equiparate

C

Dirigente generale

 

 

 

 

530

Ispettore generale e qualifiche equiparate

D

Dirigente superiore

 

 

 

 

426 - 387

Direttore di divisione e qualifiche equiparate

E

Primo dirigente

 

 

 

 

 

 

Allegato II

Tabelle organiche dei dirigenti

(Omissis)


[1] Capo da ultimo abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonchè 15, 19, 21, 24 e 25, che continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[2] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e nuovamente abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[3] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e nuovamente abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[4] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e nuovamente abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[5] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[6] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[7] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[8] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[9] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[10] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[11] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[12] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[13] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[14] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e nuovamente abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[15] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e nuovamente abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[16] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[17] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e nuovamente abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[18] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e nuovamente abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[19] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e nuovamente abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[20] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[21] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e nuovamente abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[22] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[23] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e nuovamente abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[24] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e nuovamente abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[25] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[26] Articolo abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ora reinserito dallo stesso art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dall'art. 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

[27] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 18 gennaio 1973, n. 15.

[28] Rubrica così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 18 gennaio 1973, n. 15.

[29] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 7 agosto 1985, n. 427.

[30] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 7 agosto 1985, n. 427.

[31] Articolo abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[32] Articolo abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[33] La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 1975, n. 219 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, non estende ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825.

[34] La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1981, n. 126 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui esclude che ai docenti universitari i quali operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il parametro 825 possa essere corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 e dall'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

[35] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 162 della L. 11 luglio 1980, n. 312.