§ 42.4.16 - Legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Disposizioni particolari sullo Statogiuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:27/02/1958
Numero:119


Sommario
Art. 1.  Norme di applicabilità
Art. 2.  Limite massimo di età
Art. 3.  Valutabilità di titoli
Art. 4.  Assunzione invalidi e mutilati di guerra e assimilati
Art. 5.  Riserva di posti nei concorsi
Art. 6.  Orario d'obbligo del personale addetto alla commutazione telefonica
Art. 7.  Orario d'obbligo
Art. 8.  Corsi di addestramento
Art. 9.  Corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici
Art. 10.  Condizione giuridica degli allievi
Art. 11.  Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale e per i capi degli uffici periferici
Art. 12.  Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere di concetto dell'Amministrazione centrale
Art. 13.  Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere di concerto dell'Amministrazione periferica
Art. 14.  Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere esecutive
Art. 15.  Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere ausiliarie
Art. 16.  Censura
Art. 17.  Sanzioni pecuniarie
Art. 18.  Uniforme
Art. 19.  Riconoscimento di servizio ai fini di quiescenza
Art. 20.  Valutazione del servizio di salariato
Art. 21.  Consiglio e Commissioni di disciplina
Art. 22.  Consiglio di amministrazione
Art. 23.  Ruoli organici e trattamento economico
Art. 24.  Attribuzioni del direttore generale di amministrazione
Art. 25.  Attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
Art. 26.  Attribuzioni dei capi servizio principali e del direttore dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici
Art. 27.  Attribuzioni del personale delle carriere direttive preposto agli uffici periferici
Art. 28.  Attribuzioni del personale direttivo con funzioni ispettive
Art. 29.  Titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive
Art. 30.  Nomina dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici
Art. 31.  Nomina del capo servizio principale
Art. 32.  Carriera del personale insegnante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni
Art. 33.  Attribuzioni della carriera di concetto dei direttori e degli ispettori di ragioneria
Art. 34.  Titolo di studio per l'accesso alle carriere di concetto
Art. 35.  Accesso alla carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati - Promozioni
Art. 36.  Maggiorazione del premio di maggiore produzione
Art. 37.  Attribuzioni del personale delle carriere esecutive
Art. 38.  Titolo di studio per l'accesso alle carriere esecutive
Art. 39.  Concorsi per l'ammissione alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario
Art. 40.  Promozioni alle qualifiche di ufficiale di 2 e 1 classe ed equiparate
Art. 41.  Norme sullo scrutinio per anzianità congiunta al merito
Art. 42.  Promozione alla qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio ed equiparati
Art. 43.  Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore di 1 classe ed equiparata
Art. 44.  Valutazione del servizio di commutazione
Art. 45.  Mansioni del personale ausiliario
Art. 46.  Mansioni dei fattorini
Art. 47.  Accesso alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario
Art. 48.  Promozione alla qualifica di agente di esercizio di 4ª, 2ª e 1ª classe ed equiparate
Art. 49.  Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe ed equiparata
Art. 50.  Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata
Art. 51.  Conferimento di funzioni superiori
Art. 52.  Ruoli aggiunti
Art. 53.  Norma particolare per i portalettere e i ricevitori
Art. 54.  Assunzione di personale straordinario
Art. 55.  Organici del personale salariato
Art. 56.  Ricostruzione della carriera
Art. 57.  Indennità speciale
Art. 58.  Sistemazione di particolari situazioni nelle carriere direttive
Art. 59.  Posti in soprannumero
Art. 60.  Modalità di conferimento delle promozioni a direttore di divisione
Art. 61.  Inquadramento del personale direttivo proveniente dell'ex Ministero dell'Africa Italiana
Art. 62.  Riserva di posti per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico e titolo di studio per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale di tali carriere
Art. 63.  Concorso riservato
Art. 64.  Inquadramento nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati
Art. 65.  Passaggio nei ruoli dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici di particolari categorie di impiegati
Art. 66.  Promozione alla qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparata degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario
Art. 67.  Collocamento nella qualifica di segretario
Art. 68.  Collocamento nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di impiegati in particolari situazioni
Art. 69.  Concorsi riservati
Art. 70.  Esami speciali e concorsi per merito distinto per la promozione a segretario ed equiparato
Art. 71.  Valutazione dei servizi prestati nei gruppi inferiori
Art. 72.  Conferimento di posti ad idonei di concorso della carriera di concetto dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici
Art. 73.  Conferimento di posti ad idonei di concorsi delle carriere di concetto ed esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Art. 74.  Inquadramento nelle qualifiche di capo ufficio superiore e di capo ufficio principale
Art. 75.  Concorso per titoli per la nomina a capo ufficio principale
Art. 76.  Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti, dei capi radioelettricisti, dei capi tecnici e dei capi officina
Art. 77.  Trattamento economico dei capi centrale, dei capiturno e degli assistenti di commutazione ed equiparati
Art. 78.  Concorsi riservati
Art. 79.  Concorsi riservati
Art. 80.  Disposizioni particolari per il personale di gruppo C dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939
Art. 81.  Concorsi speciali mediante colloquio per la promozione alla qualifica di capo d'ufficio della carriera esecutiva degli operatori di esercizio
Art. 82.  Disposizioni particolari per impiegati delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici
Art. 83.  Concessione ad personam di qualifiche
Art. 84.  Inquadramento nelle nuove carriere
Art. 85.  Disposizioni concernenti personale in particolari situazioni
Art. 86.  Riscatto di servizio
Art. 87.  Collocamento nella qualifica di segretario di personale in particolari situazioni
Art. 88.  Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici
Art. 89.  Promozioni nel ruolo della carriera del personale ausiliario ad esaurimento
Art. 90.  Valutabilità ai fini di quiescenza dei periodi di frequenza dei corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici
Art. 91.  Riserva di posti in favore di personale di altre carriere e titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico
Art. 92.  Concorsi per titoli
Art. 93.  Disponibilità di posti
Art. 94.  Anzianità acquisite ai fini del trattamento economico
Art. 95.  Disposizioni particolari concernenti, le promozioni
Art. 96.  Riduzione una tantum del periodo di anzianità richiesta per le promozioni
Art. 97.  Consiglio di amministrazione
Art. 98.  Norme incompatibili
Art. 99.  Copertura della spesa
Art. 100.      La presente legge, limitatamente agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, dello sviluppo di carriera e del trattamento economico, ha effetto dal 31 dicembre 1957, [...]


§ 42.4.16 - Legge 27 febbraio 1958, n. 119. [1]

Disposizioni particolari sullo Statogiuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici.

(G.U. 11 marzo 1958, n. 61, S.O.)

 

 

     Art. 1. Norme di applicabilità

     Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, salvo quanto disposto dalla presente legge, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Statoapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Per il trattamento economico si osservano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

Titolo I

StatoGIURIDICO

 

Capo I

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

 

          Art. 2. Limite massimo di età [2]

     Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici è stabilito in anni ventitré per gli aspiranti di sesso femminile e in anni trenta per quelli di sesso maschile.

     Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite è fissato in anni trenta.

 

          Art. 3. Valutabilità di titoli

     Nei concorsi per esami e per titoli per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico si tiene conto, come titolo valutabile, dell'idoneità conseguita nella scuola di telegrafia e telefonia presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 4. Assunzione invalidi e mutilati di guerra e assimilati

     Le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si applicano anche al personale delle carriere ausiliarie, eccezione fatta per quello dei ruoli degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici.

 

          Art. 5. Riserva di posti nei concorsi

     Ferme restando le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può essere riservata al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche un'aliquota di posti non superiore al ventesimo dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo, al decimo per le carriere di concetto ed al quinto per le carriere esecutive.

     Nei confronti di coloro che hanno titolo alle riserve anzidette si prescinde dal limite massimo di età.

 

Capo II

DOVERI

 

          Art. 6. Orario d'obbligo del personale addetto alla commutazione telefonica [3]

 

          Art. 7. Orario d'obbligo

     L'orario giornaliero di servizio del personale delle carriere ausiliarie degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici è stabilito in sette ore anche non continuative, salva l'applicazione dell'art. 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 8. Corsi di addestramento

     Gli impiegati della qualifica iniziale delle carriere ausiliarie degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici sono tenuti a frequentare i corsi di addestramento professionale istituiti dall'Amministrazione.

 

          Art. 9. Corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici

     L'Istituto superiore delle posta e delle telecomunicazioni può istituire corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti e per allievi meccanici, presso i servizi telefonici, per un numero di posti non superiore al cinque per cento della dotazione organica stabilita per i ruoli delle carriere esecutive del personale specializzato dei servizi telefonici, delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche.

     Possono essere ammessi ai corsi predetti gli aspiranti di sesso femminile che abbiano una età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni venti e gli aspiranti di sesso maschile d'età compresa fra gli anni diciotto e gli anni venticinque [4] .

     Per l'ammissione ai corsi stessi è altresì necessario il possesso dei requisiti prescritti per l' accesso ai ruoli delle carriere esecutive, previo esito favorevole di visita medica, schermografica e psicotecnica.

     L'ammissione è disposta secondo l'ordine di una graduatoria distinta per provincie, compilata da apposita commissione nominata dal Ministro, in base alla valutazione dei titoli posseduti.

     I corsi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno; al termine di essi l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni su rapporto motivato dei capi degli ispettorati telefonici di zona, e previo esame teorico-pratico, rilascia un atteStatodi idoneità.

 

          Art. 10. Condizione giuridica degli allievi

     Coloro che abbiano conseguito l'atteStatodi idoneità possono essere ammessi ad un corso di perfezionamento della durata massima di un anno.

     Gli allievi possono essere dimessi dai corsi anche prima del termine per motivi disciplinari, per inidoneità o per scarso profitto.

     Agli allievi ammessi ai corsi di istruzione e a quelli di perfezionamento è assegnata dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una borsa di studio, il cui ammontare è stabilito dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

      [5]

     L'idoneità dei corsi di istruzione e la frequenza di quelli di perfezionamento possono essere valutate come titolo nei concorsi per titoli ed esami di accesso alle carriere esecutive dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici.

 

Capo III

RAPPORTO INFORMATIVO

 

          Art. 11. Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale e per i capi degli uffici periferici

     Il rapporto informativo di cui all'art. 42 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è compilato:

     a) per gli impiegati dell'Amministrazione centrale con qualifica di ispettore generale, di direttore di divisione e di direttore di sezione o equiparata, dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono;

     b) per gli impiegati dell'Amministrazione centrale con qualifica inferiore a direttore di sezione o equiparata, dal direttore di divisione da cui dipendono;

     c) per gli impiegati con funzioni di direttore provinciale e di direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     d) per gli impiegati con funzioni di direttore di centro automezzi e di direttore di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente;

     e) per gli impiegati con funzioni di capo di ispettorato di zona dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici dal direttore dell'Azienda stessa.

     Il giudizio complessivo è espresso, per gli impiegati di cui alle lettere a), c) ed e) del precedente comma, dal Consiglio di amministrazione, per gli impiegati previsti dalla lettera b) dal capo servizio principale o dall'ispettore generale da cui essi dipendono, e per gli impiegati previsti dalla lettera d) dal direttore generale di amministrazione.

 

          Art. 12. Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere di concetto dell'Amministrazione centrale

     Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'Amministrazione centrale, il rapporto informativo è compilato dal direttore di divisione da cui dipendono; il giudizio complessivo è espresso dal capo servizio principale o dall'ispettore generale preposto al servizio cui sono applicati per gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici per gli impiegati dalla medesima dipendenti.

     Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a segretario principale o equiparata, il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione, il giudizio complessivo è formulato dal direttore di divisione.

 

          Art. 13. Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere di concerto dell'Amministrazione periferica

     Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'Amministrazione periferica, il rapporto informativo è compilato dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo è formulato dal competente capo del personale.

     Il rapporto informativo per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a quella di segretario principale od equiparata, in servizio presso l'Amministrazione periferica, è compilato dal capo dell'ufficio da cui direttamente dipendono; il giudizio complessivo è formulato dal capo dell'Amministrazione periferica ovvero, nel caso che il rapporto informativo sia Statocompilato da questo ultimo, dal competente capo del personale.

 

          Art. 14. Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere esecutive

     Per gli impiegati delle carriere esecutive il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione, dal capo del reparto, dal capo dell'ufficio telefonico interurbano, dal capo dell'ufficio tecnico telefonico di zona, secondo le rispettive competenze. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore di divisione o dal capo dell'Amministrazione periferica.

     Per gli impiegati alle dirette dipendenze del capo dell'Amministrazione periferica il rapporto informativo è dal medesimo compilato; il giudizio complessivo è formulato dal competente capo del personale.

 

          Art. 15. Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere ausiliarie

     Per gli impiegati appartenenti alle carriere ausiliarie, il rapporto è compilato dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono.

     Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di sezione o dal capo dell'ufficio periferico anche nel caso in cui il rapporto sia Statoda lui stesso compilato.

 

Capo IV

SANZIONI DISCIPLINARI

 

          Art. 16. Censura

     Ai direttori provinciali ed ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche la censura è inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; ai capi degli ispettorati telefonici di zona, dal direttore dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici; ai direttori di centri regionali automezzi e ai direttori di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente.

 

          Art. 17. Sanzioni pecuniarie

     Per lievi mancanze, per le quali non si ritenga applicabile la censura, agli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie possono essere inflitte dal superiore diretto pene pecuniarie di importo da lire 25 a lire 200.

     Per le pene pecuniarie superiori alle lire 100 è ammesso ricorso al capo dell'ufficio periferico da cui l'impiegato dipende ovvero, per gli impiegati dell'Amministrazione centrale, al competente capo del personale.

     Quando la pena pecuniaria sia stata inflitta dal capo dell'ufficio periferico o del capo del personale il ricorso è prodotto dal direttore generale o al direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati da essa dipendenti.

     Delle pene pecuniarie non si fa menzione nello Statomatricolare.

 

Capo V

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ESECUTIVO ED AUSILIARIO

 

          Art. 18. Uniforme

     L'amministrazione fornisce a proprio carico i capi di vestiario al personale postale, telegrafico e telefonico, che in servizio ha l'obbligo di indossare l'uniforme o particolari indumenti protettivi in rapporto alle speciali mansioni disimpegnate.

 

Capo VI

VALUTAZIONE DEI SERVIZI

 

          Art. 19. Riconoscimento di servizio ai fini di quiescenza

     In capo di passaggio, senza soluzione di continuità, del personale dagli uffici locali ed agenzie nei ruoli organici dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, o viceversa, si applica, per il trattamento di quiescenza e per la ripartizione del conseguente onere in relazione ai servizi prestati con iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici e per quelli prestati come impiegato dello Stato, la norma dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

     Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che ci siano avvalsi della facoltà prevista dall'art. 112, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio riscattato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici si considera come preStatocon iscrizione al Fondo stesso.

     Per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che non si siano avvalsi della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ai fini dell'applicazione del precedente comma primo, il servizio preStatoin qualità di ricevitore a decorrere dal 1° luglio 1936, può essere riscattato in base alle disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 20. Valutazione del servizio di salariato

     Agli operai permanenti o temporanei dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che abbiano ottenuto o ottengano la nomina o il passaggio nei ruoli organici previsti dalle tabelle di cui agli allegati I e II alla presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

 

Capo VII

ORGANI COLLEGIALI

 

          Art. 21. Consiglio e Commissioni di disciplina

     Salvo quanto previsto in materia disciplinare dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rimangono ferme le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'art. 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10, concernente il Consiglio centrale e il Consiglio provinciale di disciplina.

     I giudizi disciplinari relativi al personale telefonico sono formulati da apposita Commissione centrale costituita presso l'Azienda di Statoper i servizi telefonici, presieduta dal direttore dell'Azienda stessa e composta di due impiegati con qualifica di ispettore generale appartenenti all'Azienda medesima.

 

          Art. 22. Consiglio di amministrazione [6]

     Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Statoda lui delegato, ed è così composto:

     a) dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Statoin carica presso il Ministero;

     b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     c) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

     d) dal direttore dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici;

     e) dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     f) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

     g) da due funzionari del Ministero del tesoro;

     h) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Statocon qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;

     i) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

     l) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;

     m) da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui uno del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi;

     n) da un rappresentante del personale dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici.

     I cinque rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili ed elettori i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

     Per la elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere m) e n) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici .

     Ai fini della elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) è altresì elettore ed eleggibile il personale comunque denominato che abbia preStatoservizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso, in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), m), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

Titolo II

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

 

Capo I

TABELLE ORGANICHE

 

          Art. 23. Ruoli organici e trattamento economico

     Le tabelle organiche degli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e 11 gennaio 1957, n. 363, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui agli allegati I e II alla presente legge.

     I coefficienti di cui alle tabelle degli allegati I e II alla presente legge sostituiscono quelli stabiliti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     La tabella del premio di maggiore produzione allegata alla legge 8 agosto 1957, n. 776, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato IV alla presente legge.

 

Capo II

CARRIERE DIRETTIVE

 

          Art. 24. Attribuzioni del direttore generale di amministrazione

     Le attribuzioni del direttore generale di amministrazione sono quelle stabilite dal regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, e dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e successive modificazioni.

 

          Art. 25. Attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni

     Le attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni sono stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e dall'art. 1 della legge 29 aprile 1950, n. 229.

 

          Art. 26. Attribuzioni dei capi servizio principali e del direttore dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici

     I capi servizio principali esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti; provvedono nella materia ad essi delegata dal direttore generale di amministrazione e lo coadiuvano nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al direttore generale di amministrazione i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti, predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi, provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

     (Omissis) [7].

     Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esercita le funzioni attribuitegli dal regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, e coordina, ai fini previsti dal precedente comma, l'attività degli ispettori generali dell'Azienda medesima.

 

          Art. 27. Attribuzioni del personale delle carriere direttive preposto agli uffici periferici

     Gli impiegati delle carriere direttive preposti agli uffici periferici sovraintendono all'organizzazione ed all'esercizio dei servizi secondo la competenze ad essi attribuita dalla legge o per delega degli organi superiori.

 

          Art. 28. Attribuzioni del personale direttivo con funzioni ispettive

     Gli impiegati delle carriere direttive con funzioni ispettive esercitano le attribuzioni che sono ad essi demandate dalle norme sul servizio di ispezione.

     Le disposizioni relative agli ispettori generali, contenute nell'art. 156 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano agli ispettori generali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 29. Titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive

     Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     a) per le carriere direttive del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali;

     b) per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione meccanica o elettrotecnica, diploma di laurea in chimica, in fisica;

     c) per la carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione meccanica, in architettura;

     d) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile sottosezione trasporti, in ingegneria industriale sottosezione meccanica;

     e) per la carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica.

     Possono accedere alle carriere direttive di cui alle lettere b) e c) i laureati in ingegneria industriale di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni.

     L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

 

          Art. 30. Nomina dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici

     L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e il direttore dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 31. Nomina del capo servizio principale

     I capi servizio principali amministrativi sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali della carriera direttiva del personale amministrativo.

     I capi servizio principali tecnici sono nominati con le modalità stabilite dal precedente comma, tra gli ispettori generali di cui alle tabelle C, D ed E dell'allegato I alla presente legge.

 

          Art. 32. Carriera del personale insegnante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni

     La carriera degli insegnanti e degli assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia rimane disciplinata dal regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato dalla legge 5 giugno 1954, n. 317.

 

Capo III

CARRIERE DI CONCETTO

 

          Art. 33. Attribuzioni della carriera di concetto dei direttori e degli ispettori di ragioneria

     Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti contabili; dirigenza, gestione e controllo di uffici principali; incarichi di ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti nonchè di collaborazione amministrativa contabile.

     Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle G, H, I dell'allegato I svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con servizi postali e telegrafici.

     Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle D ed E dell'allegato II, svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici interurbani e di uffici tecnici; svolgono altresì funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con i servizi telefonici.

     (Omissis) [8]

     (Omissis) [9]

 

          Art. 34. Titolo di studio per l'accesso alle carriere di concetto

     Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     a) per le carriere di concetto del personale amministrativo contabile, diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;

     b) per la carriera di concetto dei periti industriali, diploma di perito industriale e di maturità scientifica [10] ;

     c) per le carriere di concetto dei geometri, diploma di geometra e di liceo artistico, ramo architettura;

     d) per la carriera di concetto del personale tecnico dell'azienda di Statoper i servizi telefonici, diploma di perito industriale elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico e radiotecnico, e diploma di maturità scientifica.

     L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

     L'Amministrazione, inoltre, può limitare l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto dei periti industriali a coloro che sono provvisti di diploma di perito industriale con una delle specializzazioni previste dall'ordinamento scolastico, indicandole nel relativo bando [11] .

 

          Art. 35. Accesso alla carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati - Promozioni

     I posti disponibili nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparata sono conferiti mediante concorso al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di servizio effettivo nella carriera di appartenenza.

     Il concorso previsto dal precedente comma consta di tre prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

     L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

     Le promozioni alla qualifica di primo direttore capo e ispettore superiore di ragioneria ed equiparata, di direttore capo e ispettore capo di ragioneria ed equiparata, sono conferite con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le promozioni rispettivamente a segretario capo e a segretario principale.

 

          Art. 36. Maggiorazione del premio di maggiore produzione [12]

     Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge è concessa, dopo 3 anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

     Il presente articolo e le note richiamate in calce alle tabelle F, L, N, O, P e Q hanno effetto economico per le tabelle F ed L, dal 1° gennaio 1960, per le tabelle N, O, P e Q dal 1° gennaio 1961.

 

Capo IV

CARRIERE ESECUTIVE

 

          Art. 37. Attribuzioni del personale delle carriere esecutive

     Gli impiegati della carriera esecutiva dei capi di ufficio di cui alla tabella L dell'allegato I svolgono funzioni che comportano dirigenza, gestione e controllo di uffici principali di minore importanza; di coadiuvanza nella dirigenza di uffici e reparti, nonchè di collaborazione amministrativa contabile.

     I capi ufficio, i capi radiotelegrafisti o capi radioelettricisti, i capi tecnici, i capi officina, gli assistenti e i capiturno di commutazione, i capi centrale di cui alle tabelle M, N, O e P dell'allegato I e F e G dell'allegato II svolgono funzioni di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza negli uffici esecutivi postali e telegrafici, negli uffici telefonici interurbani, nelle stazioni radiotelegrafiche, telefoniche e radioelettriche, nelle officine postelegrafiche e telefoniche, nelle officine di posta pneumatica urbana.

     Il Personale esecutivo svolge le seguenti mansioni:

     quello di esercizio di sportello, di trasmissione ricezione telegrafica, di movimento postale e di collaborazione contabile;

     quello radiotelegrafista e radioelettricista: di operatore, di meccanico e di collaborazione tecnica;

     quello delle officine telegrafiche e di posta pneumatica urbana: di meccanico e di collaborazione tecnica;

     quello dei servizi telefonici: di commutazione telefonica, di sportello e di collaborazione contabile;

     quello delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche: di operatore, di meccanico, di elettricista e di radioelettricista e di collaborazione tecnica;

     quello di archivio: di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine.

     (Omissis) [13]

     (Omissis) [14]

 

          Art. 38. Titolo di studio per l'accesso alle carriere esecutive

     Per l'accesso alle carriere esecutive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     a) per le carriere degli operatori di esercizio e del personale specializzato dei servizi telefonici: diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

     b) per le carriere degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica urbana e del personale specializzato delle stazioni amplificatrici, ponti radio e officine telefoniche: diploma di licenza di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale.

 

          Art. 39. Concorsi per l'ammissione alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario

     I concorsi per l'accesso alle carriere esecutive e del personale ausiliario possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate Regioni o Provincie e tutti i cittadini possono partecipavi.

     I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assunzione.

 

          Art. 40. Promozioni alle qualifiche di ufficiale di 2 e 1 classe ed equiparate

     La promozione alle qualifiche di ufficiale di seconda classe ed equiparate si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di terza classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica.

     La promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di seconda classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica [15] .

 

          Art. 41. Norme sullo scrutinio per anzianità congiunta al merito

     Le promozioni mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito sono conferite, previo parere del Consiglio di amministrazione, nel limite dei posti disponibili, agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

     Non Possono essere ammessi allo scrutinio per anzianità congiunta al merito gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

 

          Art. 42. Promozione alla qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio ed equiparati [16]

     La promozione a capo ufficio principale si consegue mediante concorso di merito distinto al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva degli operatori di esercizio che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso quattro anni di anzianità nella carriera di appartenenza.

     La promozione a capo ufficio, a capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, a capo tecnico, a capo officina, ad assistente di commutazione e equiparata ed a capo centrale ed equiparata si consegue mediante:

     1) concorso per esami nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2);

     2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che rivestono la qualifica di ufficiale di 1ª classe ed equiparata e che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto in tale qualifica cinque anni di servizio effettivo.

     Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, nominati all'impiego civile in base alle norme vigenti, l'anzianità di servizio di cui al n. 1) del precedente comma è ridotta di quattro anni.

     Il concorso e lo scrutinio previsti dal presente articolo si effettuano con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 43. Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore di 1 classe ed equiparata

     La promozione a capo ufficio superiore nonchè quella a capo ufficio di 1ª classe, a capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di 1ª classe, a capo tecnico di 1ª classe, a capo officina di 1ª classe, a capo turno di commutazione ed equiparata e a capo centrale di 1ª classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

 

          Art. 44. Valutazione del servizio di commutazione

     I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro durata, ai fini del trattamento di quiescenza. La maggiorazione opera come servizio effettivo a tutti gli effetti, ivi compreso il raggiungimento dell'anzianità prescritta per il diritto a pensione [17] .

     Ai fini del computo della maggiorazione suddetta l'assegnazione e la dimissione del personale dalle anzidette mansioni è disposta mediante ordinanza del competente capo dell'Ispettorato di zona, sentito il direttore dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici. L'ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è inserita nello Statomatricolare degli interessati.

 

Capo V

 

CARRIERE AUSILIARIE

 

          Art. 45. Mansioni del personale ausiliario

     Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti a detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono, altresì, mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria, compresa in esse quella di brigadiere coadiuvante di ispezione; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione ed alla manutenzione degli impianti di telecomunicazioni, con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali, nonchè alla conduzione dei carrelli elettrici ed alle mansioni interne presso i centri e i sottocentri automezzi [18] [19] .

     Gli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgono i compiti di cui al primo comma anche con la conduzione di automezzi.

     (Omissis) [20]

     (Omissis) [21]

 

          Art. 46. Mansioni dei fattorini

     Il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici è svolto dai fattorini e, ove occorra, dagli agenti di esercizio di terza e seconda classe di età non superiore ai 32 anni [22] .

     I fattorini possono essere anche applicati al servizio di recapito della corrispondenza.

 

          Art. 47. Accesso alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario

     (Omissis) [23]

     L'Amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale ausiliario, pari al 20 per cento, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione [24] .

 

          Art. 48. Promozione alla qualifica di agente di esercizio di 4ª, 2ª e 1ª classe ed equiparate [25]

     La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di prima classe e di agente tecnico di prima classe è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito.

 

          Art. 49. Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe ed equiparata [26]

     La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza classe e di agente tecnico di terza classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo.

     La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di seconda classe e di agente tecnico di seconda classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo.

 

          Art. 50. Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata [27]

     La promozione alle qualifiche di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore si consegue:

     a) nel limite di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che, nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

     b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

     I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 51. Conferimento di funzioni superiori

     L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito dalle stesse autorità competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta.

     Ai fini del conferimento dell'incarico, dovrà tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

     L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse [28] .

     L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, semprechè sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del Consiglio di amministrazione sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire [29] .

     In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse Statopromosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile [30] .

     Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti di esercizio o tecnici può essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio delle stazioni radio, delle officine postelegrafoniche e delle officine di posta pneumatica urbana. All'impiegato cui sia Statoconferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuita la maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione [31] .

 

          Art. 52. Ruoli aggiunti

     In sostituzione dei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono istituiti ruoli aggiunti che comprendono le qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici secondo le norme contenute negli articoli 344 e successivi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il personale dei ruoli speciali transitori è inquadrato nei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere con riferimento al titolo di studio ed alle mansioni esercitate.

     All'esame per la progressione nelle carriere esecutive sono ammessi anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti in relazione alla qualifica rivestita, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto nei ruoli aggiunti o nei ruoli speciali transitori la stessa anzianità di servizio richiesta agli impiegati dei ruoli organici.

 

          Art. 53. Norma particolare per i portalettere e i ricevitori

     I portalettere e i ricevitori effettivi, con almeno due anni di servizio, e i portalettere ed i ricevitori provvisori con almeno tre anni di servizio, addetti a zone rurali urbanizzate, possono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla urbanizzazione medesima o entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono addetti a zone già urbanizzate, conseguire la nomina alla qualifica di agente di esercizio di 4ª classe, semprechè siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso in carriera, ad eccezione di quello dell'età, e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

     Per i portalettere e i ricevitori effettivi il servizio reso in qualità di provvisori è valutato in ragione di tre quarti ai fini del raggiungimento dell'anzianità prescritta dal precedente comma.

     In relazione al numero delle zone urbanizzate viene aumentato l'organico della qualifica iniziale del ruolo organico degli agenti di esercizio e corrispondentemente diminuito il ruolo dei portalettere.

 

          Art. 54. Assunzione di personale straordinario

     Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie.

     Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a due mesi e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.

     Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3ª e 4ª categoria.

     Il servizio preStatoin qualità di impiegato provvisorio può essere valutato come titolo nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere esecutive e per l'accesso alle carriere ausiliarie.

 

          Art. 55. Organici del personale salariato

     Le tabelle organiche del personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato III alla presente legge.

 

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSISTORE

 

          Art. 56. Ricostruzione della carriera

     Fermi restando i provvedimenti adottati in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, la ricostruzione della carriera di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, modificato in sede di ratifica con legge 11 aprile 1953, n. 328, è estesa al personale ivi previsto che si trovava alle dipendenze dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici alla data del 1° giugno 1948 e che non venne inquadrato nei ruoli alla data anzidetta in applicazione del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

 

          Art. 57. Indennità speciale

     Il direttore dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici nonchè gli ispettori generali nominati capi servizio principali conservano a titolo di assegno ad personam la eventuale differenza tra il trattamento economico goduto in base all'art. 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, e quello spettante in applicazione della presente legge.

     Gli ispettori generali che fruiscono dell'indennità speciale prevista dallo stesso art. 4 delle legge 29 aprile 1950, n. 229, la conservano ad personam fino a quando permangono nella qualifica.

     Gli assegni ad personam derivanti dall'applicazione dei precedenti commi non sono pensionabili e vengono riassorbiti con gli aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o scatti periodici.

 

          Art. 58. Sistemazione di particolari situazioni nelle carriere direttive

     Gli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, anteriormente alla data da cui ha effetto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, rivestivano il grado 11° dei ruoli direttivi amministrativi o il grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati o del ruolo direttivo tecnico sono inquadrati, con effetto dalla stessa data, rispettivamente nelle qualifiche equiparate a quella di consigliere di 3ª classe dei ruoli direttivi amministrativi ed a quella di consigliere di 2ª classe del ruolo degli ingegneri specializzati o del ruolo direttivo tecnico, conservando a tutti gli effetti l'anzianità posseduta nei gradi di provenienza.

     In applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, le promozioni conferite ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono valide a tutti gli effetti.

     Nei confronti degli impiegati nominati nei ruoli del personale direttivo posteriormente al 30 giugno 1956, l'inquadramento di cui al precedente primo comma ha effetto dalla data della nomina.

 

          Art. 59. Posti in soprannumero

     Nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni sono istituiti cinque posti in soprannumero di ispettore generale. In corrispondenza di tale soprannumero sono mantenuti vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

     L'assorbimento dei posti in soprannumero di cui al precedente comma è effettuato a partire dal 31 dicembre 1960 in ragione di un terzo delle vacanze che si verificano nella qualifica di ispettore generale delle telecomunicazioni, computandosi per posto intero la frazione di posto superiore alla metà.

 

          Art. 60. Modalità di conferimento delle promozioni a direttore di divisione

     La metà dell'incremento dei posti derivante con effetto dal 1° luglio 1958 all'attuazione della tabella B dell'allegato I e la metà di quelli derivanti dall'attuazioni della tabella C del medesimo allegato alla presente legge nella qualifica di direttore di divisione sono conferite secondo le aliquote previste dall'art. 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante scrutinio per merito comparativo e mediante concorso speciale per esame rispettivamente da effettuarsi e da bandirsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di anzianità nella qualifica previsti dallo stesso art. 166 vanno riferiti alla data del 31 dicembre 1957 e si prescinde dal requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successivo modificazioni.

     Il concorso speciale per esame, di cui al precedente comma, si intende espletato alla stessa data dello scrutinio per merito comparativo.

 

          Art. 61. Inquadramento del personale direttivo proveniente dell'ex Ministero dell'Africa Italiana

     Nella prima attuazione del ruolo organico della carriera direttiva del personale delle costruzioni e degli impianti tecnologici di cui alla tabella D dell'allegato I alla presente legge, il personale in servizio da almeno tre anni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, proveniente dall'ex Ministero dell'Africa Italiana, anche a contratto tipo, in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio ed in possesso dei requisiti richiesti per l'appartenenza al ruolo predetto, può, a domanda, essere inquadrato nella qualifica corrispondente al grado di equiparazione posseduto, conservando, anche ai fini della carriera, l'anzianità nel grado di equiparazione posseduta.

 

          Art. 62. Riserva di posti per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico e titolo di studio per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale di tali carriere

     Nei primi concorsi per l'accesso alle carriere direttive di cui alle tabelle C, D, ed E dell'allegato I alla presente legge, l'Amministrazione deve riservare la metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

     1) ai laureati in ingegneria o in fisica o in chimica o in matematica e fisica o in architettura ai quali sia Statoaffidato un incarico di studi nell'Amministrazione medesima, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o a qualsiasi altro titolo;

     2) ai laureati tecnici provvisti di diploma di laurea anche diverso da quelli prescritti dalle nuove norme per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico i quali, sotto qualsiasi rapporto di lavoro con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esplicano da almeno un anno incarichi di studio per conto del medesimo presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

     Per l'ammissione al concorso degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni 45.

 

          Art. 63. Concorso riservato

     La metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici è riservata agli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Azienda medesima, agli allievi telefonisti e meccanici, nonchè a coloro cui siano stati affidati alla data suddetta speciali incarichi nell'Azienda stessa ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Per l'ammissione al concorso degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni quarantacinque ed è prescritto il possesso del diploma di laurea in ingegneria.

 

          Art. 64. Inquadramento nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati

     Gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo contabile che rivestono la qualifica di segretario capo, di segretario principale e di primo segretario, sono collocati, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza e conservando - a tutti gli effetti - l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

     Tale collocamento è effettuato previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e va considerato titolo di preferenza l'avere espletato le funzioni di cui all'art. 33 della presente legge.

      [32]

 

          Art. 65. Passaggio nei ruoli dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici di particolari categorie di impiegati

     Gli impiegati, appartenenti all'Azienda di Statoper i servizi telefonici in qualità di dipendenti di ruolo e non di ruolo, che abbiano continuato a fornire le loro prestazioni presso l'Azienda suddetta senza soluzione di continuità, posteriormente alla nomina nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono fare passaggio a domanda nei ruoli dell'Azienda stessa, da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il passaggio è disposto, nei limiti della disponibilità di organico, nella qualifica corrispondente a quella rivestita e conservando le anzianità possedute.

 

          Art. 66. Promozione alla qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparata degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario

     Gli impiegati che rivestivano il grado nono di gruppo B anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonchè quelli che siano pervenuti o pervengano anche successivamente alla detta data ed entro il 31 dicembre 1959 alla qualifica di segretario ed equiparata mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità o colloquio oppure in applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270, possono conseguire la promozione a direttore principale o ispettore di ragioneria, a domanda, mediante scrutinio di merito comparativo.

     La determinazione dei posti da conferire mediante scrutinio di merito comparativo è effettuata tenendo conto del rapporto tra il numero degli impiegati indicati nel precedente comma e quello degli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che pervengano alla qualifica di segretario in applicazione dell'art. 175 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che hanno titolo a partecipare al concorso di cui all'art. 35 della presente legge.

 

          Art. 67. Collocamento nella qualifica di segretario

     I vice segretari ed i segretari aggiunti idonei nell'esame di concorso per merito distinto, bandito con decreto Ministeriale 21 dicembre 1956, sono collocati nella qualifica di segretario del ruolo di appartenenza, subito dopo i vincitori del concorso medesimo.

 

          Art. 68. Collocamento nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di impiegati in particolari situazioni

     Sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, gli impiegati dell'Amministrazione medesima provenienti dai gradi 8°, 9° e 10° dei quadri C, D, E e F della tabella n. 3 allegata alla legge 31 luglio 1954, n. 723, del soppresso gruppo C, i quali abbiano appartenuto al gruppo B o siano vincitori di concorso per esame per il grado 9° espletato anteriormente al 22 maggio 1948 o abbiano conseguito la nomina a seguito dei concorsi per esami indicati nell'articolo 121, lettera d), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ovvero del concorso per esame previsto dall'art. 15, n. 3, del regolamento speciale per il personale postelegrafonico di prima e seconda categoria approvato con regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

     Il beneficio di cui al precedente comma è esteso a coloro che abbiano superato le prove scritte del concorso bandito con decreto Ministeriale 26 gennaio 1940 per direttore di officina (ex grado 9°, gruppo C) successivamente revocato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1943 il quale stabilì l'ordine dei candidati che superarono tali prove.

     Il collocamento si effettua nella qualifica della carriera di concetto del personale amministrativo contabile per la quale era previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, un coefficiente di stipendio pari a quello stabilito per la qualifica del ruolo di provenienza, nell'ordine del ruolo stesso, conservando l'anzianità di qualifica acquisita.

     Agli effetti di tale collocamento, ciascun avente titolo è intercalato, in ragione della predetta anzianità, dopo l'ultimo impiegato di pari anzianità proveniente dal quadro transitorio del ruolo di gruppo B inquadrato nella carriera di concetto.

     Nella qualifica di segretario i vincitori del concorso per esame per direttore di officina, nonchè i vincitori di concorso per esame per capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, si intercalano, con l'osservanza dei criteri di cui ai precedenti commi, tra gli ex capi di ufficio. I primi ufficiali meccanici, radiotelegrafisti e radioelettricisti sono intercalati tra gli ex primi ufficiali inquadrati ai sensi del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376.

     Con le stesse modalità indicate nei precedenti commi sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, già appartenenti ai gradi 8°, 9° e 10° del soppresso ruolo di gruppo C e provenienti dai gruppi C e D della cessata Amministrazione austroungarica.

     Il personale previsto dai presente articolo viene collocato nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile anche in soprannumero, riassorbibile con le prime vacanze.

 

          Art. 69. Concorsi riservati

     Possono essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli organici del personale delle carriere di concetto dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici di cui alle tabelle D ed E dell'allegato II, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda medesima che alla detta data rivestano una qualifica non inferiore ad ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di ufficiale meccanico di prima classe.

     Il collocamento suddetto è effettuato a seguito di concorso per titoli, al quale possono essere ammessi gli impiegati che abbiano svolto da sette anni lodevole servizio, con mansioni proprie della carriera di concetto, purchè tale servizio sia StatopreStatocon il possesso di un diploma di Istituto di istruzione di secondo grado.

     A norma dei precedenti commi possono essere attribuiti solo i posti, compresi nell'aliquota stabilita dal successivo art. 72, che risultino disponibili dopo l'applicazione dell'articolo stesso.

 

          Art. 70. Esami speciali e concorsi per merito distinto per la promozione a segretario ed equiparato

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto od agli esami speciali mediante colloquio da bandire dal 30 giugno 1958 e fino al 31 dicembre 1959, in applicazione dell'art. 362 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione alla qualifica di segretario ed equiparata, nel computo delle anzianità prescritte il servizio reso nel gruppo C è valutato per intero, fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 71. Valutazione dei servizi prestati nei gruppi inferiori

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto e per idoneità, nonchè ai concorsi per merito distinto e per esame speciale previsti dalla parte V, titolo II, capo I, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel computo delle anzianità prescritte, il servizio reso ai gruppi inferiori, anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è valutato nel limite stabilito nell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

 

          Art. 72. Conferimento di posti ad idonei di concorso della carriera di concetto dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici

     I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici possono essere assegnati, nel limite del 50 per cento, agli idonei del concorso bandito con decreto Ministeriale 4 aprile 1955, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria. La nomina è disposta nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo contabile per gli idonei a posti di commissario aggiunto amministrativo o di capo ufficio interurbano aggiunto e nella qualifica iniziale (della carriera di concetto del personale tecnico per gli idonei a posti di commissario aggiunto tecnico.

 

          Art. 73. Conferimento di posti ad idonei di concorsi delle carriere di concetto ed esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

     I posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo contabile possono essere assegnati nel limite del 50 per cento agli idonei del concorso a posti di gruppo B bandito con decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, modificato con decreto Ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria.

     Dopo l'integrale applicazione del successivo art. 78, i posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo nella qualifica iniziale della carriera degli operatori di esercizio, possono essere assegnati in numero non superiore a 1000 agli idonei dei concorsi a posti di gruppo C banditi con decreto Ministeriale 28 dicembre 1951 e decreto Ministeriale 1° febbraio 1954, modificato con decreto Ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine di graduatoria.

 

          Art. 74. Inquadramento nelle qualifiche di capo ufficio superiore e di capo ufficio principale

     Gli impiegati che rivestono la qualifica di capo ufficio di prima classe del ruolo organico della carriera esecutiva specializzata sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio superiore del ruolo di cui alla tabella L dell'allegato I nell'ordine del ruolo di provenienza conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

     Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1957 rivestivano la qualifica di capo ufficio - ex grado 9° di gruppo C - o che tale qualifica hanno conseguito anche successivamente perchè utilmente collocati nella graduatoria dell'esame di idoneità bandito con decreto Ministeriale 9 maggio 1955, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo di cui alla tabella L dell'allegato I nell'ordine del ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

     Gli impiegati che hanno partecipato al concorso per merito distinto ai posti nel grado di capo ufficio, bandito con decreto Ministeriale 9 maggio 1955, ed hanno superato nelle prove scritte e orali la votazione degli otto decimi, richiesta per risultare vincitori del concorso, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo di cui alla tabella L dell'allegato I secondo l'ordine di graduatoria e con i soli effetti giuridici dal 10 aprile 1957.

 

          Art. 75. Concorso per titoli per la nomina a capo ufficio principale

     I posti vacanti nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo dei capi ufficio dopo l'inquadramento previsto dall'art. 74, sono conferiti mediante concorso per titoli, per una volta soltanto, al quale sono ammessi su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) gli impiegati esecutivi nominati nel ruolo organico di gruppo C quali provenienti dai concorsi per esami a posti di impiegato a contratto a termine banditi ai sensi del regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, nonchè quelli che conseguirono la nomina del gruppo C a seguito del concorso per esami bandito con decreto Ministeriale 1° dicembre 1937;

     b) gli impiegati esecutivi compresi nella graduatoria unica dell'esame di idoneità per le promozioni a capo ufficio bandito con decreto Ministeriale 9 maggio 1955;

     c) gli impiegati esecutivi idonei nei concorsi per merito distinto per la promozione a capo ufficio banditi con i decreti Ministeriali del 1° dicembre 1951 e del 9 maggio 1955;

     d) gli impiegati esecutivi assunti nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del regio decreto 11 novembre 1919, n. 2313.

     La Commissione esaminatrice del concorso previsto dal presente articolo è composta di un impiegato con qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, di quattro impiegati con qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di membri, e di un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe con funzioni di segretario.

     Gli idonei sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale secondo l'ordine di graduatoria fino ad un massimo di 1100 posti [33] .

     In corrispondenza dei posti in soprannumero nella qualifica di capo ufficio principale sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori di esercizio.

 

          Art. 76. Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti, dei capi radioelettricisti, dei capi tecnici e dei capi officina

     Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di 1ª classe, di capo officina postelegrafica di 1ª classe e di capo officina di posta pneumatica urbana di 1ª classe è attribuito ad personam lo stipendio di cui al coefficiente 357 previsto dalla tabella L dell'allegato I alla presente legge.

     Lo stesso stipendio è attribuito ad personam agli impiegati che, anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, rivestivano la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postelegrafica e di capo officina di posta pneumatica urbana, i quali hanno conseguito o conseguono la promozione alla qualifica superiore anche successivamente alla data di cui al precedente comma.

     Agli impiegati non previsti dal precedente comma che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postelegrafica e di capo officina di posta pneumatica urbana, è attribuito ad personam lo stipendio di cui al coefficiente 284 previsto dalla tabella L, allegato I, di cui al primo comma.

 

          Art. 77. Trattamento economico dei capi centrale, dei capiturno e degli assistenti di commutazione ed equiparati

     Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo centrale di prima classe e capoturno di commutazione o qualifiche equiparate ovvero rivestono la qualifica di capo centrale e assistente di commutazione o qualifiche equiparate e attribuito ad personam rispettivamente lo stipendio di cui ai coefficienti 357 e 284 previsti dalla tabella L dell'allegato I della presente legge.

     Lo stesso stipendio è attribuito ad personam agli impiegati che, anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, rivestivano la qualifica di dirigente o assistente di commutazione, di dirigente tecnico o qualifiche equiparate, al momento in cui conseguono la promozione alle qualifiche di cui al precedente comma.

 

          Art. 78. Concorsi riservati

     Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione di invalidi di guerra ed assimilati, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno tali, entro tre anni, nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, faranno conferiti:

     1) per la nomina ad ufficiale di 3ª classe mediante concorso per titoli riservato alle seguenti categorie di personale:

     a) impiegati - compresi quelli straordinari in servizio alla data di pubblicazione della presente legge - con il trattamento economico previsto per la terza categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il 1° maggio 1948, nonchè gli impiegati che si trovino a svolgere lavori esecutivi a cottimo alle dipendenze del servizio dei risparmi postali;

     b) supplenti di ex ricevitoria o di ufficio locale trasformato in ufficio principale rimasti in servizio presso l'ufficio medesimo;

     c) personale ausiliario di ruolo o personale ausiliario inquadrato o avente titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti che, alla data del decreto che indice il concorso, abbia disimpegnato tre anni di effettivo servizio, anche se non continuativo, con mansioni proprie della carriera esecutiva;

     2) per la nomina ad allievo agente di esercizio, mediante concorso per titoli, riservato alle seguenti categorie di personale:

     a) impiegati, compresi quelli straordinari in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il 1° maggio 1948;

     b) incaricati giornalieri addetti al recapito dei telegrammi ed espressi, in servizio al 1° luglio 1957;

     c) addetti al recapito dei telegrammi ed espressi di ex ricevitorie o uffici locali trasformati in uffici principali, mantenuti in servizio presso i medesimi dopo la trasformazione;

     d) scortapieghi.

     Ai fini previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere del personale esecutivo e del personale ausiliario.

     Gli idonei dei concorsi previsti dal presente articolo sono collocati in ruolo, in relazione alla disponibilità di posti, semestralmente.

     Gli impiegati indicati alle lettera a) dei punti 1) e 2) che all'atto dell'approvazione delle graduatorie non sono in possesso dell'anzianità di due anni di servizio effettivo, sono inquadrati in ruolo dopo il compimento di tale anzianità.

     Il personale di cui al n. 1) lettera c) del presente articolo che non chieda di partecipare al concorso riservato per la nomina ad ufficiale di 3 classe, o che, partecipandovi, non consegua l'idoneità, è restituito alle mansioni del personale ausiliario.

 

          Art. 79. Concorsi riservati

     Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle F e G allegato II della presente legge sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici, nonchè a coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi pratici per allievi telefonisti o meccanici istituiti dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni presso i servizi dell'Azienda suddetta semprechè siano in possesso di un diploma di istituti d'istruzione secondaria di 1° grado.

     Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età nonchè dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva, da almeno cinque anni.

     I vincitori sono immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, o dalle successive date in cui si è determinata la disponibilità di posti.

 

          Art. 80. Disposizioni particolari per il personale di gruppo C dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939

     Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, che abbia ottenuto la nomina nel ruolo di gruppo C, è attribuita, ai fini della valutazione dell'anzianità prevista dall'art. 42 della presente legge per la promozione a capo ufficio o equiparato, per merito comparativo, l'anzianità convenzionale di cui all'art. 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

     Il personale previsto dal precedente comma che ottenga la promozione alla qualifica di capo ufficio o equiparata è collocato nella qualifica stessa in soprannumero.

     Il riassorbimento dei posti in soprannumero in applicazione del presente articolo avviene con l'osservanza delle modalità stabilite negli ultimi due commi dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

 

          Art. 81. Concorsi speciali mediante colloquio per la promozione alla qualifica di capo d'ufficio della carriera esecutiva degli operatori di esercizio

     Le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, debbono intendersi applicabili ai personale della carriera esecutiva dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le promozioni alla qualifica di capo ufficio od equiparata previste dal secondo comma n. 2 del precedente art. 42.

     I concorsi per esame speciale, di cui al precedente comma, sono banditi semestralmente, a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1959.

     Per il bando e l'espletamento dei concorsi suddetti valgono, in quanto applicabili, le norme riferite alle promozioni al grado 11° del gruppo C contenute negli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

 

          Art. 82. Disposizioni particolari per impiegati delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici

     Le promozioni alle qualifiche di ufficiale telefonico di seconda classe o equiparata o di operatore tecnico di seconda classe delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici, può essere conseguita mediante:

     a) concorso per esami ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni, purchè bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) concorso per esame speciale di cui all'art. 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purchè bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) scrutinio per anzianità congiunta al merito ai sensi del precedente art. 40.

     Alle promozioni suddette, si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui al comma secondo e successivi dell'articolo 361 del citato testo unico.

     Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 2) dell'art. 42 sono ammessi a partecipare gli impiegati provvisti dell'anzianità di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di operatore tecnico di prima classe che rivestano le qualifiche stesse all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, o che provengano dal grado 11° dei soppressi ruoli di gruppo C, o che abbiano conseguito la promozione alle qualifiche immediatamente inferiori alle anzidette mediante gli esami previsti dall'art. 363 del citato testo unico e dal precedente primo comma.

     I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche di assistente di commutazione e di capo centrale ed equiparate possono essere conferiti dalla data stessa, in misura non superiore ai tre quarti, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nelle qualifiche di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di operatore tecnico di prima classe.

 

          Art. 83. Concessione ad personam di qualifiche

     Agli impiegati dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, rivestivano le qualifiche di assistente di commutazione di 1ª e 2ª classe, di dirigente tecnico e di dirigente tecnico aggiunto sono attribuite ad personam le qualifiche stesso purchè esplichino le relative mansioni, fino al conseguimento della promozione alle qualifiche di assistente di commutazione o di capo centrale.

 

          Art. 84. Inquadramento nelle nuove carriere

     Gli impiegati del Ministero delle poste e telecomunicazioni sono inquadrati nelle nuove carriere ed assumono le nuove qualifiche secondo i quadri di equiparazione annessi alla presente legge.

 

          Art. 85. Disposizioni concernenti personale in particolari situazioni

     Il primo comma dell'art. 12 della legge 31 luglio 1954, n. 723, è sostituito dal seguente:

     "Al personale di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste o delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado 10° e di messaggere di 2ª classe, purchè appartenente a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado 10° del gruppo C che avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità previsti dall'art. 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado 10° ".

 

          Art. 86. Riscatto di servizio

     I periodi di servizio prestati dal personale ex dipendente dalle agenzie di recapito e successivamente inquadrato in ruolo, possono, essere riscattati, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 87. Collocamento nella qualifica di segretario di personale in particolari situazioni

     Ai fini della promozione alla qualifica di segretario della carriera di concetto dell'Amministrazione dello poste e delle telecomunicazioni l'aver vinto i due concorsi, le cui graduatorie sono state approvate con i decreti Ministeriali in data 16 gennaio 1954 e 28 febbraio 1954, sostituisce il colloquio previsto per la promozione a tale qualifica.

     Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto che si trovano nella posizione indicata al precedente comma vengono collocati nella qualifica di segretario conservando, ai soli fini della carriera, l'anzianità del primo inquadramento al grado 9°.

 

          Art. 88. Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici

     Gli impiegati aventi titolo al collocamento nel ruolo ausiliario degli agenti di esercizio, che, da almeno un anno, svolgono le mansioni tecniche di cui all'art. 45, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservando l'anzianità di cui sono provvisti. Con le stesse condizioni e modalità si effettua l'inquadramento nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici, nei riguardi degli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella I dell'allegato II alla presente legge.

     Salvo quanto previsto dal precedente comma, gli operai di ruolo e gli operai temporanei aventi titoli alla nomina in ruolo in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono inquadrati nei ruoli degli agenti tecnici di cui alle tabelle S e T dell'allegato I ed alla tabella L dell'allegato II alla presente legge, su domanda di presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

     L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto, sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione, nelle carriere corrispondenti alle mansioni espletate da almeno un anno e nelle qualifiche a fianco di ciascuna categoria salariale sotto specificate:

capo operaio e salariato di 1ª categoria

agente tecnico di 3ª classe

salariato di 2ª categoria

agente tecnico di 4ª categoria

     Quando si tratti però di salariati che avevano titolo alla sistemazione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato13 dicembre 1947, n. 1753, e che per la mancata applicazione del suddetto articolo non poterono partecipare al concorso per titoli previsto dall'art. 3, punto 2) del decreto legislativo 13 aprile 1948, numero 592, l'inquadramento è operato, collocando il personale interessato nella qualifica di agente tecnico di seconda classe e, dove occorre, tale collocamento è disposto anche in soprannumero.

     Nella qualifica iniziale della tabella S dell'allegato I sono lasciati eventualmente vacanti i posti corrispondenti al soprannumero di cui al precedente comma e fino a completo riassorbimento.

     Ai salariati provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore alla paga spettante all'atto dell'inquadramento.

     Nella prima attuazione dei ruoli di cui alle tabelle S e T dell'allegato I ed alla tabella L dell'allegato II i posti risultanti disponibili nelle qualifiche iniziali sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto, ai salariati di ruolo e non di ruolo nonchè agli operai giornalieri che "comunque assunti" si trovano in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando, rispettivamente presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e presso l'Azienda di Statoper i servizi telefonici.

     Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

 

          Art. 89. Promozioni nel ruolo della carriera del personale ausiliario ad esaurimento

     Le promozioni alle qualifiche del ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento di cui alla tabella I allegato II alla presente legge, sono effettuate con le modalità previste, rispettivamente, dai precedenti articoli 48, 49 e 50.

 

          Art. 90. Valutabilità ai fini di quiescenza dei periodi di frequenza dei corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici

     I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o per allievi meccanici trascorsi, anteriormente alla nomina nei ruoli organici, presso l'Azienda di Statoper i servizi telefonici possono essere riscattati, ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato.

     La possibilità di riscatto prevista dal precedente comma è consentita esclusivamente agli allievi ammessi ai corsi pratici suddetti in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 91. Riserva di posti in favore di personale di altre carriere e titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico

     Nel primo concorso per l'accesso alle carriere direttive e di concetto, bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione può stabilire una aliquota di posti da riservare al personale delle altre carriere dell'Amministrazione medesima, fornito del prescritto titolo di studio.

     Nel concorso per l'accesso alle carriere direttiva del personale amministrativo e tecnico di cui al precedente comma, sarà ammesso a partecipare il personale di qualsiasi qualifica e carriera in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al precedente art. 29, ovvero di uno dei seguenti titoli di studio:

     a) carriera direttiva del personale amministrativo: diploma di laurea della facoltà di lettere, o equipollente;

     b) carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni: diploma di laurea in matematica e fisica.

     Il cinquanta per cento dei posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici sono riservati nel primo concorso, da bandirsi per titoli e per esami, agli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Azienda medesima, nonchè agli allievi telefonisti e meccanici in servizio alla data predetta. Per l'ammissione al concorso, è prescritto il possesso di un diploma di Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

     Per gli aspiranti che non siano inquadrati in ruolo il limite massimo di età è stabilito in 45 anni.

 

          Art. 92. Concorsi per titoli

     Gli impiegati di ruolo e gli allievi telefonisti e meccanici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in chimica e idonei agli ultimi concorsi per la carriera direttiva del personale tecnico banditi dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Statoper i servizi telefonici saranno ammessi a partecipare ad un concorso per titoli a loro riservato per i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Statoper i servizi telefonici.

 

          Art. 93. Disponibilità di posti

     I posti disponibili nella carriera esecutiva del personale di archivio e nella carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione degli articoli 73, secondo comma, e 78 per l'accesso alla carriera esecutiva degli operatori di esercizio ed alla carriera ausiliaria degli agenti di esercizio. I posti utilizzati vengono restituiti ai ruoli della carriera esecutiva del personale di archivio e della carriera ausiliaria del personale di anticamera man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.

 

          Art. 94. Anzianità acquisite ai fini del trattamento economico

     Per gli impiegati inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, nelle qualifiche previste dalle tabelle degli allegati I e II per le quali a fissato un coefficiente diverso da quello relativo allo stipendio in godimento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui nell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data da cui ha effetto la legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo dell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio.

     Ai dipendenti ai quali, nella prima applicazione della presente legge, competa nella qualifica rivestita alla data da cui ha effetto la legge stessa uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, è attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio.

     Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuto alcuna promozione, viene attribuito dalla data da cui ha effetto la presente legge, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe Stato conseguito nella qualifica iniziale.

 

          Art. 95. Disposizioni particolari concernenti, le promozioni

     Le prime promozioni conferite mediante scrutinio di merito posteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e 11 gennaio 1957, n. 363, nei limiti dei posti recati in aumento nelle singole qualifiche dai decreti stessi sono riportate, ai soli effetti giuridici, al 1° luglio 1957 od alla successiva data in cui i promossi abbiano maturato la prescritta anzianità.

 

          Art. 96. Riduzione una tantum del periodo di anzianità richiesta per le promozioni

     Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore sono ridotti della metà. Ciascun dipendente non può fruire del beneficio di cui al presente articolo che una volta sola.

     Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1) dell'art. 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Per un triennio dalla data da cui ha effetto la presente legge gli impiegati che rivestano alla data stessa la qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio. Gli scrutini possono essere effettuati in date diverse da quelle previste dal suddetto art. 163 nei limiti dei quattro quinti dei posti di volta in volta disponibili, accantonando i restanti posti per il concorso speciale per esami di cui al primo comma numero 1, del ripetuto art. 166.

 

          Art. 97. Consiglio di amministrazione

     Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sarà emanato il decreto previsto dal precedente art. 22.

     Le prime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione saranno effettuate entro 90 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.

     Fino alla nomina dei predetti rappresentanti, ferma restando la composizione del Consiglio di amministrazione prevista dal precedente art. 22, i rappresentanti del personale sono nominati con l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, e successive modificazioni.

 

          Art. 98. Norme incompatibili

     Sono abrogati il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 99. Copertura della spesa

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, l'Azienda di Statoper i servizi telefonici farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

 

          Art. 100.

     La presente legge, limitatamente agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, dello sviluppo di carriera e del trattamento economico, ha effetto dal 31 dicembre 1957, ferme restando le promozioni già deliberate.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato I - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - (Omissis) [34]

 

     Allegato II - Azienda di Statoper i servizi telefonici - (Omissis) [35]

 

     Allegato III - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni [36] - (Omissis)

 

     Allegato IV - Tabella del premio di maggiore produzione [37] - (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1963, n. 81.

[3]  Articolo modificato dalla L. 29 novembre 1973, n. 809 e, successivamente, abrogato dall'art. 8, L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[4]  Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 18 febbraio 1963, n. 81.

[5]  Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, L. 18 febbraio 1963, n. 81.

[6]  Articolo sostituito dall'art. 23, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[7]  Comma inserito dall'art. 2, L. 31 dicembre 1961, n. 1406 e soppresso dall'art. 11 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[8]  Comma abrogato dall'art. 85, L. 31 dicembre 1961, n. 1406 e dall'art. 33, L. 18 febbraio 1963, n. 81.

[9]  Comma abrogato dall'art. 85, L. 31 dicembre 1961, n. 1406 e dall'art. 33, L. 18 febbraio 1963, n. 81.

[10]  Lettera sostituita dall'art. 4, comma 1, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[11]  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[12]  Articolo sostituito dall'art. 20, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[13]  Comma abrogato dall'art. 85, L. 31 dicembre 1961, n. 1406 e dall'art. 33, L. 18 febbraio 1963, n. 81.

[14]  Comma abrogato dall'art. 85, L. 31 dicembre 1961, n. 1406 e dall'art. 33, L. 18 febbraio 1963, n. 81.

[15]  Comma sostituito dall'art. 7, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[16]  In merito al concorso per esame di cui al presente articolo, vedil'art. 49, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[17]  Comma sostituito dall'art. 5, L. 18 febbraio 1963, n. 81.

[18]  Comma sostituito dall'art. 9, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[19]  Comma interpretato autenticamente dall'art. 6, L. 9 febbraio 1979, n. 49, nel senso che la raccolta delle corrispondenze dalle cassette di impostazione, se effettuata con impiego di automezzo, deve essere eseguita personalmente dal conducente.

[20]  Comma abrogato dall'art. 85, L. 31 dicembre 1961, n. 1406 e dall'art. 33, L. 18 febbraio 1963, n. 81.

[21]  Comma abrogato dall'art. 85, L. 31 dicembre 1961, n. 1406 e dall'art. 33, L. 18 febbraio 1963, n. 81.

[22]  Comma sostituito dall'art. 10, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[23]  Comma abrogato dall'art. 9, comma 4, L. 22 dicembre 1981, n. 797.

[24]  Comma sostituito dall'art. 11, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[25]  Articolo sostituito dall'art. 13, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[26]  Articolo sostituito dall'art. 12, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[27]  Articolo sostituito dall'art. 14, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[28]  Comma sostituito dall'art. 15, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[29]  Comma aggiunto dall'art. 15, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[30]  Comma aggiunto dall'art. 15, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[31]  Comma aggiunto dall'art. 15, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[32]  Comma abrogato dall'art. 38, comma 1, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[33]  Comma sostituito dall'art. 48, comma 1, L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[34]  Allegato modificato dalla L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[35]  Allegato modificato dalla L. 18 febbraio 1963, n. 81.

[36]  Allegato modificato dalla L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

[37]  Allegato modificato dalla L. 27 maggio 1961, n. 465.