§ 76.4.56 - Legge 22 dicembre 1981, n. 797.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:22/12/1981
Numero:797


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione di spesa.
Art. 2.  Riforma delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3.  Declaratorie di categoria.
Art. 4.  Vice direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 5.  Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria.
Art. 6.  Profili professionali e passaggi di categoria.
Art. 7.  Accesso alle categorie.
Art. 8.  Anzianità minima di funzioni per i passaggi di categoria.
Art. 9.  Concorsi di reclutamento.
Art. 10.  Commissioni esaminatrici per concorsi pubblici di reclutamento.
Art. 11.  Vincitori di concorsi pubblici di reclutamento.
Art. 12.  Utilizzazione degli idonei di concorsi.
Art. 13.  Riserve di posti.
Art. 14.  Assunzione del coniuge superstite o del figlio del dipendente deceduto per causa di servizio.
Art. 15.  Concorsi interni.
Art. 16.  Disposizioni particolari per il personale ULA.
Art. 17.  Sostituti portalettere.
Art. 18.  Disposizioni particolari per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 19.  Personale divenuto fisicamente inidoneo.
Art. 20.  Inquadramento dei procaccia vincolati con obbligazione personale.
Art. 21.  Riscatto servizio.
Art. 22.  Personale collocato a riposo.
Art. 23.  Valutazione di servizio.
Art. 24.  Diritto allo studio.
Art. 25.  Disposizioni particolari per la provincia di Bolzano.
Art. 26.  Disposizione per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Art. 27.  Accordi decentrati.
Art. 28.  Contributi al dopolavoro postelegrafonico.
Art. 29.  Concorsi interni di passaggio di categoria.
Art. 30.  Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 31.  Miglioramenti del trattamento economico dei sostituti portalettere.
Art. 32.  Integrazione alla legge 9 febbraio 1979, n. 49.
Art. 33.  Premio di produzione.
Art. 34.  Compenso annuale di incentivazione - Interpretazione autentica.
Art. 35.  Trattamenti particolari di trasferta.
Art. 36.  Indennità al personale degli uffici itineranti.
Art. 37.  Indennità di trasferta.
Art. 38.  Recapito telegrammi ed espressi.
Art. 39.  Organizzazione degli uffici.
Art. 40.  Applicazione del personale delle carriere direttive.
Art. 41.  Corsi professionali.
Art. 42.  Conferimento e svolgimento di funzioni superiori.
Art. 43.  Riunioni delle commissioni consultive.
Art. 44.  Ritenute per contributi sindacali ed associativi.
Art. 45.  Norme incompatibili.
Art. 46.  Copertura finanziaria.


§ 76.4.56 - Legge 22 dicembre 1981, n. 797.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(G.U. 4 gennaio 1982, n. 2).

 

     Art. 1. Autorizzazione di spesa.

     E' autorizzata la spesa di lire 300.000 milioni per l'anno finanziario 1981 e di lire 313.000 milioni per l'anno finanziario 1982 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 29 maggio 1981 tra il Governo, la Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, il SINDIP-DIRSTAT e la CISNAL in materia di trattamento economico concernente il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonché delle norme della presente legge.

 

          Art. 2. Riforma delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Il Governo presenterà al Parlamento, entro il 30 giugno 1982, un provvedimento organico concernente la riforma delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 3. Declaratorie di categoria.

     Con effetto dal 1° gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue:

     Categoria I: Attività semplici.

     Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

     Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elementari.

     Attività semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.

     Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

     Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

     Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

     Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.

     Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.

     Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità operative.

     Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

     Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.

     Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.

     Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.

     Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.

     La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

     Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.

     Attività amministrative, tecniche o ispettive e di studio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità, e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate.

 

          Art. 4. Vice direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

     Fermo restando il numero di posti di qualifica di dirigente superiore tecnico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le funzioni di vice direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni previste dal quadro C della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere conferite ad uno dei consiglieri ministeriali aggiunti di cui al quadro H della tabella sopra indicata, in servizio presso l'Istituto medesimo.

     In tale ipotesi le funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, di cui al quadro C suddetto, si intendono accresciute di un posto con l'assorbimento di quello devoluto alle funzioni vicarie in seno all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 5. Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria.

     Con effetto dal 1° gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.

     Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente è stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

     a) nel limite dello 0,60% e dello 0,65% della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     b) nel limite dell'1,55% e dell'1,70% della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

          Art. 6. Profili professionali e passaggi di categoria.

     I profili professionali individuati e definiti ai sensi dell'art. 1, commi quarto, quinto e sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono ascritti - previa rielaborazione ove occorra - alle categorie rispettive secondo le nuove declaratorie di cui il precedente art. 3, sentiti la commissione paritetica ed il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva.

     In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, semprechè svolga già le relative mansioni. Il passaggio stesso è subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga già le suddette mansioni.

     In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, è utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.

     Il passaggio nelle nuove categorie avrà decorrenza dal 1° gennaio 1982 ed avverrà in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

 

          Art. 7. Accesso alle categorie.

     Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente art. 6 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie a far tempo dal 1° gennaio 1982 e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 8. Anzianità minima di funzioni per i passaggi di categoria.

     Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente art. 6, il personale che non abbia svolto per almeno un anno le funzioni proprie della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101, non può conseguire il passaggio a categoria superiore.

     Quanto previsto dal comma precedente non si applica al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia al medesimo consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il tempo stabilito dal comma stesso.

 

          Art. 9. Concorsi di reclutamento.

     I concorsi pubblici di reclutamento sino alla VI categoria possono essere compartimentali, zonali, interprovinciali o provinciali.

     I programmi di esame, da stabilirsi con le modalità di cui all'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, possono prevedere una prova consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica o una prova attitudinale.

     Ai fini della determinazione dei limiti di età per l'accesso a tutte le categorie previste dall'ordinamento in vigore, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1978, n. 288.

     Sono abrogati il primo comma dell'art. 47 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e tutte le altre disposizioni in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

 

          Art. 10. Commissioni esaminatrici per concorsi pubblici di reclutamento.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di reclutamento sono composte di tre membri; salvo il presidente, gli altri due membri possono essere scelti anche fra il personale in quiescenza e, limitatamente ai concorsi per l'accesso sino alla V categoria, fra il personale appartenente alla VIII categoria.

     Per i concorsi indetti dalle Aziende postelegrafoniche il numero minimo dei candidati, previsto dai commi secondo e terzo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'integrazione delle commissioni esaminatrici, è ridotto rispettivamente a 500 ed a 1000 unità.

 

          Art. 11. Vincitori di concorsi pubblici di reclutamento.

     I vincitori dei pubblici concorsi indetti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria possono essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, subordinatamente alla disponibilità dei posti in organico e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

     La nomina decorre, agli effetti giuridici, dalla data fissata da ciascuna Azienda per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio.

     Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina.

     Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

 

          Art. 12. Utilizzazione degli idonei di concorsi. [1]

 

          Art. 13. Riserve di posti.

     Le riserve di posti nei concorsi pubblici di accesso alle categorie professionali si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei a norma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

     Ai concorsi per l'accesso alle categorie dalla II alla V si applicano esclusivamente le riserve previste dal provvedimento indicato nel precedente art. 7.

     (Omissis) [2].

     Per i concorsi pubblici compartimentali di accesso alla qualifica di operatore specializzato di esercizio, già espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, può indifferentemente essere esercitata per la nomina nel contingente degli uffici locali o in quello degli uffici principali. La rinuncia alla nomina nel contingente stabilito dall'Amministrazione, ovvero la decadenza dalla nomina stessa, comporta l'esclusione dell'interessato dall'assunzione nell'altro contingente.

     Ogni graduatoria ha una sua autonoma validità ed i diritti all'inserimento tra i vincitori degli idonei vanno salvaguardati rispetto al concorso cui hanno partecipato.

 

          Art. 14. Assunzione del coniuge superstite o del figlio del dipendente deceduto per causa di servizio.

     L'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituito dal seguente:

     "Oltre a quanto previsto all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta.

     A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nelle attuali prima, seconda, terza e quarta categoria.

     In caso di rinuncia espressa da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Aziende predette hanno eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro due anni dal riconoscimento che il decesso è avvenuto per causa direttamente connessa con il servizio o, se più favorevole, dal raggiungimento della maggiore età. Allorchè più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le aziende possono procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita".

 

          Art. 15. Concorsi interni.

     La percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento al personale in servizio può essere attribuita, fino al 31 dicembre 1983, mediante autonomi concorsi interni.

     Il cinquanta per cento dei posti non riservati ai passaggi interni, disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1983 nei contingenti delle categorie III e IV di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, mediante autonomi concorsi, al personale precario che presti o abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'ultimo triennio nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il conferimento dei posti del contingente degli operatori di esercizio ULA.

 

          Art. 16. Disposizioni particolari per il personale ULA.

     Il personale di IV categoria dal contingente ULA, nominato titolare di ufficio locale a seguito delle ordinanze in data 1° dicembre 1975 e 1° settembre 1977 del direttore centrale ULA e tuttora in servizio con tali funzioni, è inquadrato nella V categoria di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, con la qualifica di dirigente d'esercizio - contingente ULA - agli effetti giuridici dal 1° luglio 1979 ed a quelli economici con la stessa decorrenza o con decorrenza successiva a seconda della data in cui ha assunto le succitate funzioni.

 

          Art. 17. Sostituti portalettere.

     Ai fini della determinazione dei posti da conferire con i concorsi per la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3, sono considerati disponibili anche i posti di operatore di esercizio degli uffici locali vacanti nell'assegno della provincia.

 

          Art. 18. Disposizioni particolari per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     I vincitori del concorso riservato previsto dall'art. 38 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono inquadrati nella V categoria di cui all'art. 3 della legge medesima, qualifica funzionale di dirigente di commutazione, con effetti giuridici dal 1° luglio 1979 ed economici dalla stessa data, se già svolgevano le relative mansioni.

 

          Art. 19. Personale divenuto fisicamente inidoneo.

     Il personale già in servizio, divenuto successivamente, per qualsiasi motivo, permanentemente inidoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, è mantenuto in servizio a condizione che possegga i requisiti di idoneità occorrenti per l'esercizio delle mansioni di altro profilo professionale della stessa categoria, nel quale viene inquadrato semprechè vi sia disponibilità di posti.

     In mancanza, e con il proprio assenso, può essere trasferito nel contingente di un profilo appartenente a categoria inferiore semprechè sia idoneo a tali mansioni e vi sia disponibilità di posti.

     Quanto sopra vale anche per il personale divenuto in via permanente parzialmente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza, quando non sia possibile utilizzarlo nelle altre mansioni dello stesso profilo.

     Ai fini di quanto sopra è considerata permanente l'inidoneità totale o parziale che si protragga per un periodo superiore a 18 mesi.

     Per il raggiungimento del suddetto periodo non si considerano gli intervalli di idoneità inferiori ai 3 mesi.

     Al personale collocato in profilo di categoria inferiore a norma dei commi precedenti è conservata l'anzianità maturata nella stessa categoria di provenienza. Al personale medesimo è attribuita la classe di stipendio che gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del collocamento nella categoria inferiore.

 

          Art. 20. Inquadramento dei procaccia vincolati con obbligazione personale.

     In caso di trasformazione in gestione diretta del servizio cui sono addetti, i procaccia vincolati con obbligazione personale sono direttamente inquadrati nella terza categoria di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, con la qualifica di operatore d'esercizio del contingente ULA.

     Si prescinde dal possesso dei titolo di studio e dal limite di età.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle trasformazioni avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè non anteriori al 1° maggio 1978; non si applicano ai servizi di procacciato istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 21. Riscatto servizio.

     Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data stessa, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio, debitamente accertati dall'Amministrazione, prestati in qualità di ex coadiutore di agenzia postelegrafonica.

     A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dietro contemporaneo recupero dei contributi versati all'INPS.

 

          Art. 22. Personale collocato a riposo.

     Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° maggio 1979 al 31 gennaio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

     Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme comunque erogate a titolo di pensione.

 

          Art. 23. Valutazione di servizio.

     Il secondo comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

     "Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t.".

 

          Art. 24. Diritto allo studio.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono disciplinati l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo ed il trattamento economico da corrispondere.

 

          Art. 25. Disposizioni particolari per la provincia di Bolzano.

     Per gli uffici siti in provincia di Bolzano il periodo massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario, assunto a norma dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è elevato a sei mesi. Alla scadenza del suddetto periodo il personale medesimo decade di diritto dal servizio e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla scadenza stessa.

 

          Art. 26. Disposizione per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

     Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, si applicano le disposizioni recate dall'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Le disposizioni di cui all'art. 24-bis del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432, si applicano al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con effetto dal 1° febbraio 1981.

 

          Art. 27. Accordi decentrati.

     Nell'ambito, nei limiti e con i criteri fissati dall'accordo nazionale, possono essere stipulati accordi decentrati, a livello aziendale, aventi per oggetto metodi e condizioni di lavoro, ivi compresi i servizi sociali e l'articolazione dell'orario di lavoro, volti a migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi. Gli accordi decentrati non possono prevedere erogazioni economiche aggiuntive, dirette o indirette, anche se di tipo incentivante. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

     In particolare possono formare oggetto di accordi decentrati le materie seguenti:

     a) organizzazione del lavoro e piani di mobilità del personale;

     b) piani di formazione e di aggiornamento del personale;

     c) articolazione dell'orario di lavoro e dei servizi al pubblico;

     d) utilizzazione delle scorte;

     e) produttività e determinazione dei relativi indicatori;

     f) ambienti di lavoro e sicurezza degli impianti;

     g) servizi sociali a tempo libero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

     Gli accordi decentrati sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

     Possono altresì formarsi accordi a livello compartimentale o zonale nelle materie tra quelle suindicate, negli ambiti e con i criteri stabiliti negli accordi aziendali. Detti accordi sono approvati e resi esecutivi con ordinanza del direttore compartimentale per l'Amministrazione postelegrafonica e del capo dell'ispettorato di zona per l'ASST, sentiti, rispettivamente, il comitato tecnico-amministrativo e la commissione consultiva.

 

          Art. 28. Contributi al dopolavoro postelegrafonico.

     Allo scopo di incrementare le attività dell'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico e delle istituzioni locali, secondo la disciplina prevista dal regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, e dalla legge 12 marzo 1968, n. 325, il fondo istituito dall'art. 5 del predetto regio decreto-legge è alimentato annualmente dalle seguenti entrate:

     a) una somma fissa di L. 65.000.000 a carico di ciascuna delle due aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     b) una contribuzione variabile a carico di ciascuna delle aziende in ragione di L. 1500 per ogni dipendente in attività di servizio iscritto al dopolavoro.

     La contribuzione del venti per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni telefoniche interurbane e internazionali, prevista dal secondo comma dell'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dal terzo comma dell'art. 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è versata dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per i due terzi all'Istituto postelegrafonici e per il restante terzo al fondo di cui al precedente comma.

 

          Art. 29. Concorsi interni di passaggio di categoria.

     Sono riconosciuti validi i criteri di ammissione ai concorsi interni di passaggio di categoria adottati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con decreto ministeriale n. 4132 dell'11 agosto 1980, modificato dal decreto ministeriale n. 4211 del 5 febbraio 1981, e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con decreto ministeriale n. 48208 dell'8 settembre 1980.

 

          Art. 30. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, prevista dai regi decreti 16 giugno 1938, numeri 1274 e 1275, e successive modificazioni, è compreso il personale delle aziende medesime che versi nelle condizioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     Sono abrogati i regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1215, e 24 ottobre 1942, n. 1381 [3] .

 

          Art. 31. Miglioramenti del trattamento economico dei sostituti portalettere.

     Al personale non di ruolo di cui all'art. 21, lettera b), della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono attribuite:

     a) per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1979, una somma mensile lorda di L. 10.000 una tantum individuale, con esclusione della tredicesima mensilità;

     b) con decorrenza dal 1° gennaio 1980, e sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1 della presente legge, una somma lorda mensile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità, di L. 20.000.

     Le somme di cui ai punti a) e b) si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione, e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ragione dei giorni di servizio non prestati nel mese.

 

          Art. 32. Integrazione alla legge 9 febbraio 1979, n. 49.

     La somma indicata nella lettera c) del primo comma dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, già variata con legge 24 marzo 1980, n. 93, è elevata, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativamente all'esercizio finanziario 1979, a L. 12.961.000.000, di cui L. 2.321.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.

     All'onere di lire 211 milioni, derivante dall'applicazione del precedente comma, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici relativo all'esercizio finanziario 1981.

 

          Art. 33. Premio di produzione.

     Le misure individuali mensili lorde del premio di produzione previsto dall'art. 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, da assoggettare alle normali ritenute assistenziali ed erariali, vengono stabilite elevando del 40,09% quelle individuali mensili nette determinate per l'anno 1981.

     Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, gli stanziamenti previsti dall'art. 2, lettera c), della legge 9 febbraio 1979, n. 49, come modificati dalla legge 24 marzo 1980, n. 93, e dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, sono elevati di lire 35.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di lire 3.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Gli stanziamenti di cui al precedente comma e le misure individuali mensili lorde di cui al primo comma del presente articolo potranno essere variati, per gli esercizi successivi al 1981, soltanto in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

 

          Art. 34. Compenso annuale di incentivazione - Interpretazione autentica.

     Dalla riduzione di 1/365 del compenso annuale di incentivazione, prevista dalla lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, debbono intendersi escluse le domeniche e le festività infrasettimanali nonché le giornate di riposo compensativo fruite ai sensi dell'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 35. Trattamenti particolari di trasferta.

     Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio nei centri compartimentali e di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di bancoposta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e nei centri di meccanizzazione dei pacchi, compete l'indennità giornaliera nella misura stabilita dall'art. 17, commi terzo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, a condizione che si tratti di uffici ubicati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare.

     L'indennità giornaliera di cui al precedente comma spetta anche al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso uffici per i quali ricorrono le condizioni previste nello stesso comma.

     Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della indennità prevista dai precedenti due commi sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

     Sono abrogati l'art. 3 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, l'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

 

          Art. 36. Indennità al personale degli uffici itineranti. [4]

     Le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, sono estese al personale comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti.

 

          Art. 37. Indennità di trasferta.

     Gli importi delle misure orarie della indennità di trasferta indicati nel primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, si intendono riferiti alla data indicata nel primo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.

 

          Art. 38. Recapito telegrammi ed espressi.

     Con effetto dal 1° settembre 1978, i limiti di novecentoquattordici e di 14,50 telegrammi ed espressi, previsti dai primi due commi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, sono rispettivamente elevati a mille ed a sedici.

     Con effetto dal 1° novembre 1978 il limite di 18 pezzi previsto dall'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica è elevato a 20.

 

          Art. 39. Organizzazione degli uffici.

     La struttura in uffici ed in direzioni centrali dalla Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonché la struttura degli organi periferici delle due Aziende, fermo restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona, quale previsto dall'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e restando altresì ferma la dotazione organica dei quadri dirigenziali, possono essere modificate anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 1983.

 

          Art. 40. Applicazione del personale delle carriere direttive.

     Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, si applicano a non meno del 60% e del 40% del personale direttivo nominato, rispettivamente, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

          Art. 41. Corsi professionali.

     Il secondo comma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituito dal seguente:

     "I vincitori frequentano, di norma, un corso di formazione e di qualificazione professionale in sede centrale o periferica, compreso il personale di VII e VIII categoria, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472".

 

          Art. 42. Conferimento e svolgimento di funzioni superiori.

     L'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituito dal seguente:

     "Per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.

     Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o ad esigenze di servizio, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta, rispettivamente, la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente.

     Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento.

     Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria o qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere.

     Le norme di cui ai precedenti commi primo e quarto si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.

     Le disposizioni di attuazione dei commi primo e quinto del presente articolo sono emanate con le modalità di cui all'art. 10, terzo comma, della presente legge".

 

          Art. 43. Riunioni delle commissioni consultive.

     Il primo comma dell'art. 36 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente:

     "Per la validità delle riunioni delle commissioni è necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti".

 

          Art. 44. Ritenute per contributi sindacali ed associativi.

     Nel primo comma dell'art. 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono soppresse le parole "contro gli infortuni".

     Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

     "Le ritenute di cui al presente articolo ed a quello precedente sono effettuate a titolo gratuito, fatta eccezione per quelle concernenti i premi relativi ad assicurazioni".

 

          Art. 45. Norme incompatibili.

     Oltre le disposizioni espressamente abrogate dalla presente legge devono intendersi abrogate quelle con essa incompatibili.

 

          Art. 46. Copertura finanziaria.

     All'onere di lire 300.000 milioni di cui al precedente art. 1 - comprensivo della somma di lire 148.000 milioni erogata per l'anno 1981 a titolo di anticipazione sul rinnovo contrattuale 1979-81 del personale postelegrafonico in applicazione della legge 22 dicembre 1980, n. 873 - da assegnare per lire 140.000 milioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 12.000 milioni all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

     All'onere per l'anno finanziario 1982 valutato in lire 313.000 milioni - comprensivo della somma di lire 148.000 milioni iscritta negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il medesimo anno 1982 - da assegnare per lire 152.000 milioni e per lire 13.000 milioni, rispettivamente, alle citate Aziende, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[3] Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L. 25 ottobre 1989, n. 355. Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 19 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.