§ 98.1.30722 - D.P.R. 6 ottobre 1977, n. 1150.
Nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/10/1977
Numero:1150


Sommario
Art. 1.      L'espletamento di lavoro straordinario può essere autorizzato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio o in conto [...]
Art. 2.      A ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è assegnato, a partire dal 1° gennaio 1978, uno stanziamento per l'erogazione dei compensi per lavoro [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      A decorrere dal 16 luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e [...]
Art. 5.      I compensi previsti nel terzo comma dell'art. 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria [...]
Art. 6.      Per i fattorini degli uffici principali, il limite di ottocento pezzi mensili previsto dal terzultimo comma dell'art. 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è elevato a [...]
Art. 7.      Per i fattorini degli uffici locali, salvo quanto previsto dall'art. 23 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per la istituzione e la [...]
Art. 8.      I compensi di intensificazione previsti dall'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono ragguagliati all'importo orario di L. 1.350 nei giorni feriali e di L. 1.460 nei [...]
Art. 9.      A decorrere dal 1° gennaio 1978, i compensi orari per i lavori a cottimo resi dal personale di cui al precedente art. 5, lettera a), ed i compensi di intensificazione di cui al precedente art. 8 [...]
Art. 10.  [2]
Art. 11.      A decorrere dal 16 luglio 1977, la tariffa oraria dell'attività lavorativa a resa in pendenza del decreto ministeriale autorizzativo del sistema del cottimo è stabilita in L. 1.350 nei giorni [...]
Art. 12.      Il presente decreto, che ha effetto dal 16 luglio 1977 per quanto concerne le nuove misure orarie dei compensi per lavoro straordinario e l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. [...]
Art. 13.      A decorrere dal 16 luglio 1977 cessano di avere applicazione le disposizioni che autorizzano particolari limiti di guadagno o che consentono prestazioni straordinarie in eccedenza a detti limiti
Art. 14.      Per il periodo 16 luglio-31 dicembre 1977, i limiti orari massimi individuali per lavoro straordinario a tempo e a cottimo sono stabiliti in numero di


§ 98.1.30722 - D.P.R. 6 ottobre 1977, n. 1150.

Nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 15 aprile 1978, n. 104)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

     Visto l'accordo per la nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni intervenuto il 3 agosto 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore delle poste e delle telecomunicazioni aderenti alla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'espletamento di lavoro straordinario può essere autorizzato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio o in conto della scorta assegnata a ciascun ufficio dall'amministrazione per la sostituzione del personale assente.

     Il lavoro straordinario è autorizzato, anche per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal direttore o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati.

     Al termine di ogni anno finanziario i direttori centrali, i direttori compartimentali, i capi degli ispettorati di zona e i direttori provinciali presentano una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione sull'entità delle prestazioni straordinarie autorizzate e rese, nonchè in ordine all'effettivo risultato conseguito. Di tali relazioni si tiene conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 2.

     A ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è assegnato, a partire dal 1° gennaio 1978, uno stanziamento per l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio ed operaio che non può eccedere l'importo pari al corrispettivo:

     1) di 140 ore annuali per ciascuna unità di detto personale applicato ai servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera;

     2) di 350 ore annuali per ciascuna unità dello stesso personale applicato agli uffici esecutivi.

     Il lavoro straordinario a tempo ed a cottimo non può superare:

     a) le 20 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera presso gli uffici centrali, compartimentali e provinciali e per ciascun dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto agli uffici amministrativi, tecnici e di anticamera dell'amministrazione centrale e degli ispettorati di zona nonchè per ciascun dipendente addetto agli altri uffici amministrativi periferici.

     Eventuali eccezioni a tale limite possono essere disposte dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di dati oggettivi, per i dipendenti che svolgano particolari funzioni, entro il limite massimo individuale di 35 ore mensili;

     b) le 35 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto all'esercizio negli uffici esecutivi.

     Salvo quanto previsto nel successivo art. 3, i limiti orari individuali mensili indicati nel precedente comma possono essere superati in presenza di eccezionali, improrogabili esigenze di servizio, cumulando nello stesso mese, in tutto od in parte, il contingente di ore di altri mesi, purchè, alla fine di ciascun anno, risultino rispettati i limiti massimi individuali di 240 ore annuali per i dipendenti di cui alla lettera a), primo alinea e di 350 ore annuali per i dipendenti di cui alla lettera a), secondo alinea ed alla lettera b).

 

          Art. 3. [1]

     Per il personale applicato ad uffici o servizi la cui attività richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario a tempo od a cottimo assolutamente indilazionabili, in eccedenza al limite individuale annuale di 350 ore, sempre che le relative esigenze non possano essere fronteggiate con la mobilità del personale, sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario, particolari limiti individuali con motivato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione.

     Tal decreto, deve indicare, oltre agli uffici o settori interessati, i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entità del personale impiegato, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, nonchè l'ammontare della relativa spesa, che deve in ogni caso essere contenuta entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio determinati ai sensi del precedente art. 2.

     Al termine di ogni periodo autorizzato, il direttore compartimentale o il capo dell'ispettorato di zona in cui è ubicato l'ufficio autorizzato ed il direttore centrale competente per materia presentano una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale, viene trasmessa al consiglio di amministrazione.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 16 luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione è determinata, per ciascuna qualifica, secondo i seguenti indici percentuali, assumendo a base un importo pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15%: 95 per l'ispettore generale ed il direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, 92 per il direttore aggiunto di divisione.

     Per il rimanente personale, escluso quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è stabilita in 1/1544,869 della retribuzione iniziale lorda annua per stipendio e per indennità pensionabile prevista per ciascun parametro di ciascuna qualifica.

     Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo, le misure orarie dei compensi di cui ai precedenti commi sono maggiorate del 30%; per le prestazioni effettuate in orario notturno dei giorni festivi, le misure stesse sono aumentate di un ulteriore 20 per cento.

     Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalità del personale statale in attività di servizio. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978, per la determinazione delle misure orarie dei compensi per lavoro straordinario di cui ai commi primo e secondo, viene considerato anche l'importo della 13ª mensilità - da ragguagliare a mese per il personale contemplato dal primo comma - dell'anno immediatamente precedente.

 

          Art. 5.

     I compensi previsti nel terzo comma dell'art. 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita sono ragguagliati:

     a) all'importo orario di L. 1.350 nei giorni feriali e di L. 1.460 nei giorni festivi per il personale delle tabelle VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII e XXIII, previste dagli articoli 114, 115 e 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e delle tabelle IV, V, VI, IX, X, XI, XII e XIII previste dagli articoli 124 e 125 del medesimo decreto presidenziale;

     b) all'importo orario di L. 1.120 nei giorni feriali e di L. 1.160 nei giorni festivi per il personale delle tabelle X, XIX, XX, XXI e XXIV previste dagli articoli 114, 115 e 119 citati e delle tabelle VII, VIII, XIV e XV degli articoli 124 e 125 pure richiamati.

 

          Art. 6.

     Per i fattorini degli uffici principali, il limite di ottocento pezzi mensili previsto dal terzultimo comma dell'art. 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è elevato a novecentoquattordici.

     Il compenso stabilito dallo stesso articolo per gli oggetti recapitati oltre il limite di cui al precedente comma è fissato in L. 1.120 nei giorni feriali e in L. 1.160 nei giorni festivi per ogni 14,50 telegrammi ed espressi.

     La disposizione concernente l'aumento degli oggetti costituenti la resa d'obbligo mensile o da considerare come prestazione straordinaria a cottimo non si applica ai fattorini in servizio nella città di Venezia e nelle località di Burano, di Murano e di Torcello.

 

          Art. 7.

     Per i fattorini degli uffici locali, salvo quanto previsto dall'art. 23 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per la istituzione e la soppressione dei posti di fattorino negli uffici locali, il recapito dei telegrammi e degli espressi oltre il limite di settecentosessantadue mensili si considera come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di L. 1.120 nei giorni feriali e di L. 1.160 nei giorni festivi per ogni 18 pezzi.

 

          Art. 8.

     I compensi di intensificazione previsti dall'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono ragguagliati all'importo orario di L. 1.350 nei giorni feriali e di L. 1.460 nei giorni festivi.

 

          Art. 9.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978, i compensi orari per i lavori a cottimo resi dal personale di cui al precedente art. 5, lettera a), ed i compensi di intensificazione di cui al precedente art. 8 aumentano annualmente nella stessa misura percentuale delle tariffe orarie per il lavoro straordinario stabilite per il personale con parametro di stipendio 144.

     A decorrere dalla stessa data, i compensi orari per i lavori a cottimo resi dal personale di cui al precedente art. 5, lettera b) ed i compensi per i telegrammi e gli espressi recapitati daI fattorini oltre la resa d'obbligo, previsti nell'art. 6, secondo comma, e nell'art. 7 aumentano annualmente nella stessa misura percentuale delle tariffe orarie per il lavoro straordinario stabilite per il personale con parametro di stipendio 115.

 

          Art. 10. [2]

     Con effetto dal 1° luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze è attribuito, per ciascun giorno in cui è chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso di abbinamento corrispondente ad una indennità pari all'80% della prestazione prevista per il quartiere o la zona abbinati e comunque in misura non superiore al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, secondo l'aliquota spettante al portalettere o ai portalettere che eseguono il servizio.

     Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a più agenti, il compenso è ripartito fra gli stessi, in relazione alle rispettive prestazioni.

     L'abbinamento non può riguardare più di un quartiere o zona.

 

          Art. 11.

     A decorrere dal 16 luglio 1977, la tariffa oraria dell'attività lavorativa a resa in pendenza del decreto ministeriale autorizzativo del sistema del cottimo è stabilita in L. 1.350 nei giorni feriali e in L. 1.460 nei giorni festivi per il personale delle tabelle VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII e XXIII di cui agli articoli 114, 115 e 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e in L. 1.120 nei giorni feriali e in L. 1.160 nei giorni festivi per il personale delle tabelle X, XIX, XX, XXI e XXIV di cui agli stessi articoli 114, 115 e 119 del medesimo decreto presidenziale.

     Entro il 31 dicembre 1977 si provvederà a riordinare la materia relativa ai servizi indicati nel precedente comma, al fine di ricondurre la materia stessa alla normativa di carattere generale.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto, che ha effetto dal 16 luglio 1977 per quanto concerne le nuove misure orarie dei compensi per lavoro straordinario e l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. 3, e dal 1° gennaio 1978 per quanto concerne i limiti di cui all'art. 2, trova applicazione nei confronti degli impiegati e degli operai, di ruolo e non di ruolo, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvisti dell'indennità pensionabile istituita dalla legge 16 novembre 1973, n. 728.

 

          Art. 13.

     A decorrere dal 16 luglio 1977 cessano di avere applicazione le disposizioni che autorizzano particolari limiti di guadagno o che consentono prestazioni straordinarie in eccedenza a detti limiti.

 

          Art. 14.

     Per il periodo 16 luglio-31 dicembre 1977, i limiti orari massimi individuali per lavoro straordinario a tempo e a cottimo sono stabiliti in numero di:

     a) 20 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera presso gli uffici centrali, compartimentali e provinciali e per ciascun dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto agli uffici amministrativi, tecnici e di anticamera dell'amministrazione centrale e degli ispettorati di zona nonchè per ciascun dipendente addetto agli altri uffici amministrativi periferici.

     Eventuali eccezioni a tale limite possono essere disposte dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di dati oggettivi, per i dipendenti che svolgono particolari funzioni, entro il limite massimo individuale di 35 ore mensili;

     b) 35 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto all'esercizio negli uffici esecutivi.

     Salvo quanto previsto nel precedente art. 3, i limiti orari individuali mensili indicati nel precedente comma possono essere superati in presenza di eccezionali, improrogabili esigenze di servizio, cumulando nello stesso mese, in tutto od in parte, il contingente di ore di altri mesi, purchè alla fine del periodo considerato (16 luglio-31 dicembre 1977) risulti rispettata la media mensile di 20 ore, salvo le eccezioni previste sotto la precedente lettera a), secondo alinea, e quella di 35 ore, fissate, rispettivamente, per il personale dei servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera e per il personale dell'esercizio negli uffici esecutivi.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 81 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 9 febbraio 1979, n. 49.